CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 agosto 2026
Cassazione n. 24758/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Ministro pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] per il Lazio, Ufficio VI – [OSCURATO:PERSONA] perla [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrenti-controD’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 1110/2026 emessa dalla Corte d’Appello di Roma il26/02/2026.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che, stante il consolidarsidell’orientamento di legittimità, richiamato nella proposta di definizione, inNumero registro generale 5200/2026Numero sezionale 871/2026Numero di raccolta generale 24758/2026Data pubblicazione 25/08/2026epoca recente e successiva alla proposizione del ricorso, possono esserecompensate tra le parti; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa tra le parti le spese.Così deciso in Roma, il 25 agosto 2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]