CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 40602/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Trieste con ordinanza dell' 8 febbraio 2022 ha dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso le sentenze rese dal Tribunale di Udine n. 1424/2010, n. 1152/2009 e n. 489/2011 presentata da [OSCURATO:PERSONA] in data 25 agosto 2021. 1.1.Visic aveva presentato una prima istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso le sentenze del Tribunale di Udine su indicate che era stata accolta dalla Corte di Appello di Trieste con ordinanza del 20 settembre 2018, notificatagli 11 ottobre 2018 presso la casa circondariale ove era detenuto. A seguito della restituzione nel termine Visic non aveva coltivato l'impugnazione, sicché le sentenze erano divenute irrevocabili. 1.2. A distanza di due anni e precisamente in data 17 agosto 2020 Visic aveva presentato una nuova istanza alla Corte di Appello di Trieste di restituzione nel termine per impugnare le su indicate sentenza: tale istanza era stata dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello sul presupposto che la mancata proposizione delle impugnazioni aveva determinato una decadenza non emendabile con una nuova istanza. 1.3 Un anno dopo, il 25 agosto 2021, Visic aveva presentato una nuova istanza di analogo contenuto al Tribunale di Trieste che con ordinanza dell'i dicembre 2021 si era dichiarato incompetente e aveva trasmesso gli atti alla Corte di Appello di Trieste. La Corte, all'udienza del 17 febbraio 2022, sentite le parti e le dichiarazioni spontanee dell'imputato, aveva dichiarato inammissibile l'istanza rilevando che si trattava di mera riproposizione di quella già esaminata e decisa con ordinanza dell'i ottobre 2020 e che dovevano, pertanto, essere ribadite le considerazioni ivi svolte. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Visic a mezzo del difensore formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione della legge processuale. Il ricorrente in realtà si limita a ribadire che l'inerzia nella coltivazione delle impugnazioni era da ascrivere al difensore e che egli in quanto privo delle necessarie competenze non avrebbe potuto proporle. Visic richiama il diritto all'equo processo previsto dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 della CEDU, anche sotto il profilo del diritto dell'accusato di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa e rileva di non essere stato posto nelle condizioni di effettuare tutto il necessario per garantire la sua difesa, posto che l'inerzia dei suoi difensori gli aveva impedito di godere delle garanzie giuridiche previste dalla normativa nazionale ed internazionale. 3. Il Procuratore generale nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato conclusioni scritte in cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato il motivo. 2. L'art. 175 cod. proc. pen., nel disciplinare l'istituto di carattere eccezionale della restituzione del termine, prevede che le parti possono essere restituite in un termine previsto a pena di decadenza nel caso in cui non lo abbiano potuto rispettare per caso fortuito o per forza maggiore e che la richiesta debba essere presentata entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. 3. Il ricorrente sostiene che, dopo essere stato rimesso in termini una prima volta per proporre impugnazione avverso sentenze di condanna, non avrebbe potuto rispettate il termine per l'impugnazione a causa dell'inerzia del suo difensore. Si deve, dunque, di stabilire se il comportamento del difensore ed in specie la sua inerzia possa integrare la nozione di caso fortuito o forza maggiore. 4. L'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, in relazione ai concetti di forza maggiore e caso fortuito, consente di ritenere ormai pacifico che costituisce causa di forza maggiore quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, è irresistibile, mentre caso fortuito è ogni evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di colpa o dolo. Ciò che caratterizza, dunque, il caso fortuito è la sua «imprevedibilità», mentre nota distintiva della forza maggiore è l'elemento della «irresistibilità». Connotazione comune a entrambi è la «inevitabilità» del fatto. 5. La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata ad affermare che «il mancato o l'inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore - che legittimano la restituzione nel termine -, poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (Sez. 6, n. 3631 del 20/12/2016 dep. 2017, Porricelli, Rv. 269738). Si è sostenuto, infatti, che il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita, costituisce violazione dei doveri professionali. Ne consegue che la violazione dell'obbligo professionale che incombe sul difensore non può integrare una ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, nella accezione sopra delineata (Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, dep. 2022, Coppola, Rv. 282667; Sez. 1, n. 36821 del 27/11/2020, Caliendo, Rv. 280351). Tale principio di diritto trova applicazione anche nel caso dell'inadempimento del difensore di ufficio. La sentenza delle [OSCURATO:PERSONA] (Sez. Un. n. 14991 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233419) ha chiarito che «in materia di restituzione nel termine, la condotta del difensore d'ufficio, che, in violazione degli obblighi di diligenza, abbia omesso di informare il difensore circa il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza e non abbia presentato tempestiva impugnazione in qualità di sostituto ex art. 102 cod. proc. pen., non può essere considerata, per gli effetti dell'art. 175, comma primo, cod. proc. pen., ipotesi di caso fortuito, né di forza maggiore». 6. Nel caso di specie, la Corte di Appello ha richiamato la motivazione del provvedimento di reiezione dell'istanza già intervenuto, nel quale si era ritenuto che le argomentazioni adottate da Visic per giustificare l'inerzia nel coltivare le impugnazioni, intese ad attribuire la colpa alla negligenza del difensore all'epoca in nomina, oltre che generiche e pretestuose, erano anche infondate, giacchè l'impugnazione ben avrebbe potuto essere presentata dall'imputato personalmente come di fatto accaduto in relazione alla prima istanza di restituzione positivamente valutata e alle successive istanze. L'ordinanza impugnata, dunque, ha fatto corretta applicazione dei principi sopra delineati. Il ricorrente ha ipotizzato una violazione da parte del difensore dei doveri professionali su di lui incombenti, senza peraltro neppure circostanziare in alcun modo tale ipotesi attraverso l'indicazione di elementi a sostegno. In ogni caso la presunta violazione non rileva ai fini della restituzione del termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., non potendo essa integrare la nozione di caso fortuito o forza maggiore. 7.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d