CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2021
Cassazione n. 39184/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 febbraio 2021 il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] (indagato per il reato di tentata estorsione e corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio), sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola, con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, eccependo l'apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata, che richiamava in modo del tutto inadeguato, generico ed indeterminato il contenuto dell'ordinanza genetica e non si era confrontata con i rilievi difensivi relativi alla specifica posizione processuale dell'indagato: in particolare, non risultava alcuna minaccia proferita da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla perdita del posto di lavoro o al mancato rinnovo del lavoro stagionale presso il [OSCURATO:PERSONA] qualora lei si fosse candidata per le elezioni comunali nella lista dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; lo stesso Bruno, sentito a sommarie informazioni, aveva riferito di aver saputo dalla Petrugnano ,che le minacce erano state rivolte alla Petrugnano da [OSCURATO:PERSONA], e non da [OSCURATO:PERSONA], che - nella conversazione intercettata del 15 aprile 2019- si era mostrato del tutto scettico sulle preferenze politiche di [OSCURATO:PERSONA] ed ai suoi inviti di appoggiare la candidata [OSCURATO:PERSONA] (anche dalla conversazione del 22 maggio 2019 emergeva l'indifferenza di [OSCURATO:PERSONA] alle scelte politiche di [OSCURATO:PERSONA]). Il difensore lamenta un vero e proprio travisamento della prova da parte del Tribunale nell'analizzare il contenuto delle dichiarazioni della Petrugnano, dalle quali non emergeva alcuna minaccia, ma soltanto il consiglio di non candidarsi con la lista di Bruno; anzi, dalla conversazione del 15 aprile 2019 emergeva un vero e proprio atteggiamento di sfida da parte della Petrugnano, che denigrava [OSCURATO:PERSONA] come un cattivo pagatore, rievocando un episodio in cui lei stessa aveva minacciato [OSCURATO:PERSONA] di calpestarlo sotto i piedi se avesse pagato poco il fratello e di avere così ottenuto per lo stesso una paga superiore, senza che gli organi di procura avessero pensato di esercitare l'azione di estorsione o quantomeno di violenza privata; il difensore rileva poi che quando la Petrugnano aveva parlato per la prima volta, in una conversazione con l'amica [OSCURATO:PERSONA], del fatto che [OSCURATO:PERSONA] le avesse detto che "o si candidava o lavorava", era consapevole di essere intercettata dagli organi di polizia giudiziaria: era pertanto evidente che le risultanze intercettive, già di per sé contraddittorie con altre precedenti, non erano suscettibili di riscontro da parte • k^:\ '`••••••., ••• della Petrugnano, le cui propalazioni del verbale di sommarie informazioni del 22 novembre 2019 (per nulla tempestive in quanto rese dopo oltre 7 mesi dai fatti) erano in stridente contrasto con quelle dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (rese nell'immediatezza dei fatti), che escludeva qualsiasi attività minatoria da parte del ricorrente; il mancato rinnovo del contratto da parte di [OSCURATO:PERSONA] non configurava alcuna condotta penalmente rilevante; infine, il contenuto della conversazione intercettata il 16 giugno 2019 tra la moglie di [OSCURATO:PERSONA] e la convivente di [OSCURATO:PERSONA] andava poi in senso diametralmente opposto a quanto sostenuto dall'accusa. 1,2 Il difensore lamenta inoltre la violazione degli artt. 56 e 294 cod.pen. in relazione all'art. i5 cod.pen., che stabilisce il principio di specialità della norma e la immotivata mancata riqualificazione del reato di cui agli artt.56-629 cod.pen. in quello meno grave di quello di cui agli artt. 56, 294 cod.pen. 1.3. Relativamente alle esigenze cautelari, il difensore osserva che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] vi era una contestazione di reato in forma tentata, maturata peraltro nel contesto di elezioni concluse, e che la motivazione del Tribunale sul punto era meramente apparente, non essendo stati presi in considerazione la risalenza nel tempo dei fatti contestati, la scarsa rilevanza dei precedenti penali dell'indagato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Giova immediatamente evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Ne consegue che «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). Orbene, nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine al reato a lui contestato, e quindi avere superato il vizio di motivazione nel punto riguardante l'accertamento dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato: il Tribunale ha infatti rilevato che le iniziali dichiarazioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno portato alle intercettazioni disposte nei confronti della Petrugnano, da cui sono emerse le minacce dalla stessa subite ad opera di [OSCURATO:PERSONA], di cui la Petrugnano stessa ha parlato in più occasioni; ulteriori riscontri sono emersi dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (pag.4 ordinanza impugnata, su cui il ricorso non si confronta in alcun modo) e le intercettazioni che riguardano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da cui emergono l'astio degli stessi nei confronti della Petrugnano e l'interesse in favore dell'altra candidata. Quanto poi alla mancata riqualificazione del reato contestato in quello previsto dall'art. 294 cod.pen., si deve rilevare che mentre elemento materiale di quest'ultimo reato consiste in una condotta esplicantesi in violenza, minaccia e inganno che si traduce nell'impedimento all'esercizio di un diritto politico o nella determinazione del cittadino stesso ad esercitarlo in maniera difforme dalla sua volontà, nel reato di estorsione vi è un quid pluris rappresentato dall' "ingiusto profitto con altrui danno" consistiti, nel caso in esame, rispettivamente nella utilità che la lista degli indagati avrebbe avuto tramite l'eliminazione di una candidata concorrente e nel mancato rinnovo del contratto di lavoro della Petrugnano. 1.2 Quanto poi all'ultimo motivo di ricorso, si deve rilevare come "in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice" (Sez. 4, Sentenza n. 47837 del 04/10/2018, C. Rv.273994 - 01); in merito, pertanto alle esigenze cautelari, è compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). Nel caso in esame il Tribunale, a pag. 7 dell'ordinanza impugnata, ha evidenziato "l'indole prevaricatrice che potrebbe nuovamente manifestarsi in situazioni analoghe", ritenendo che "non può escludersi la ripetizione di comportamenti analoghi per mantenere lo status quo raggiunto a livello politico": pertanto, il fatto che le prossime elezioni elettorali nel comune di Longobardi siano previste per il 2024 e che non si sa se altri eventuali dipendenti dello stabilimento balneare dell'indagato si candideranno, è assolutamente irrilevante, visto che ciò che conta è la posizione rivestita dall'indagato all'interno della comunità che rende possibile la reiterazione del reato. Per le considerazioni ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della i cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.