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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18979/2022

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a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30430 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in [OSCURATO:PERSONA] n. 14; -ricorrente - Contro t/( Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- Nonché Agenzia delle entrate- [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 976/15/2020, depositata in data 19 febbraio 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'il_ maggio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore p.t., avverso la sentenza n. 26633/52/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento relativa ad Irpef, oltre interessi e sanzioni, per l'anno 2006; -la CTR, per quanto di interesse, ha affermato che: 1) la notifica in data 22.11.2013 del presupposto atto impositivo (scaturito dall' accertamento di maggior reddito in capo alla LLS [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. imputato pro quota a [OSCURATO:PERSONA], quale socio al 98%) era stata correttamente effettuata presso il domicilio fiscale del contribuente 2 /P coincidente con il luogo di esercizio della ditta della quale quest'ultimo era titolare (Roma, Via della Magliana n. 26), da intendersi sua "dimora abituale" e quindi "residenza effettiva", ancorché difforme dalla residenza anagrafica (Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 23); 2) l'eccezione di decadenza dall'attività di accertamento per violazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/73 era inammissibile essendo stata dedotta per la prima volta in sede di appello; 3) non si era verificato alcun passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti dell'Agente della riscossione non ravvisandosi alcun litisconsorzio necessario con quest'ultimo essendo stata contestata la irregolarità della notifica dell'atto presupposto alla cartella; -l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; l'Agenzia delle entrate-riscossione è rimasta intimata; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 60, comma 1 lett. c) del d.P.R. n. 600/73, per avere la CTR ritenuto rituale la notifica del presupposto atto impositivo (derivante dalla imputazione, pro quota, di utili occulti accertati in capo a LLS [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) presso la sede della ditta della quale era titolare il contribuente, quale "dimora abituale" ([OSCURATO:PERSONA] della Magliana 256), ancorché il domicilio fiscale coincidesse con la residenza anagrafica ([OSCURATO:PERSONA] 23), non avendo quest'ultimo provveduto a comunicare all'Amministrazione un domicilio fiscale alternativo o sostitutivo; peraltro, ad avviso del ricorrente, la notifica effettuata in Via della Magliana 256 nelle mani della madre del contribuente avrebbe dovuto essere seguita dalla raccomandata informativa ex art. 60, comma 1, lett. b-bis del d.P.R. n. 600/73; - il primo profilo del motivo è fondato, con assorbimento della seconda sub censura; - salvo il caso di consegna in mani proprie, la notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente «deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario» (art. 60, primo comma, lett. c, del d.P.R. n. 600 del 1973); - tanto premesso, occorre evidenziare che, a norma dell'art. 58 d.p.r. n. 600 del 1973, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte ed inoltre che "in tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il Comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo, mentre l'art. 60 d.p.r. n. 600 del d.p.r. citato prevede che "è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano" e che "in tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento"; ma non precisa particolari requisiti formali per tale elezione di domicilio; -tanto rilevato, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio che, in tema di notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, a norma dell'art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, al dovere del contribuente di dichiarare un determinato domicilio, non corrisponde l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di verificare e controllare l'attualità e l'esattezza del domicilio eletto, sicché, in caso di originaria difformità, non importa se per errore o per malizia, tra residenza anagrafica e domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi, la notificazione dell'avviso di accertamento perfezionata presso quest'ultimo indirizzo (anche mediante compiuta giacenza) si deve ritenere valida (Cass., 20/05/2021, n. 13843; in senso analogo, Cass., 14/12/2016, n. 25680); una diversa interpretazione renderebbe del tutto priva di scopo l'indicazione della residenza nella dichiarazione dei redditi, prescritta nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 4, e urterebbe contro il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della propria residenza (o di un proprio domicilio in un indirizzo diverso da quello di residenza, ma nell'ambito del medesimo comune ove il contribuente è fiscalmente domiciliato) va effettuata in buona fede, nel rispetto del principio dell'affidamento che deve conformare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario (cfr. Cass. n. 15258 del 2015; Cass. nn. 5358/06, 11170/13, 26715/139); -nella specie, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi, avendo ritenuto legittima la cartella in quanto correttamente effettuata la notifica del presupposto avviso di accertamento- che scaturiva dall'imputazione, pro quota, in capo al contribuente di maggiori redditi occulti di una società di capitali - presso il domicilio fiscale di quest'ultimo asseritamente coincidente con la sede della ditta individuale (in Roma, Via della Magliana 256) della quale lo stesso era titolare, definita "quale dimora abituale" e "residenza effettiva", ancorché, da un lato, l'avviso non afferisse alla ditta individuale della quale era titolare il contribuente (dovendo, comunque, anche nel caso di impresa individuale, la notificazione degli avvisi essere fatta nel domicilio fiscale della persona fisica dell'imprenditore anziché nel domicilio fiscale dell'impresa di cui essa sia titolare, Cass. 20650/2021) e, dall'altro, dalla sentenza impugnata non risultasse l'avvenuta indicazione da parte del contribuente, nella dichiarazione dei redditi, di un domicilio fiscale diverso da quello anagrafico (nella specie, fin dal 2008, in [OSCURATO:PERSONA] 23); - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/73 per avere la CTR erroneamente dichiarato inammissibile l'eccezione di decadenza dal potere impositivo dell'Amministrazione in quanto proposta per la prima volta in sede di gravame; - con il terzo motivo si denuncia l'erroneo rigetto da parte della CTR della eccezione di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti dell'Agente della riscossione non sussistendo, ad avviso del giudice di appello, violazione del litisconsorzio necessario, sebbene il concessionario non avesse impugnato la sentenza di prime cure di annullamento della cartella, consolidandone gli effetti; - in conclusione, va accolto il primo motivo nei termini di cui in motivazione, assorbiti i restanti; con cassazione della sentenza impugnata e, decidendo nel merito, con accoglimento del ricorso originario del contribuente avverso la cartella di pagamento; - sussistono giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito mentre quelle di legittimità nei rapporti con l'Agenzia delle entrate seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; nulla sulle spese nei confronti dell'Agenzia delle entrate-riscossione essendo rimasta intimata nel giudizio di legittimità; P.Q.

M. La Corte accoglie il primo motivo nei termini di cui in motivazione; assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente avverso la cartella di pagamento; compensa le spese dei gradi di merito e condanna Lu( l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 4.100,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30430 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in [OSCURATO:PERSONA] n. 14; -ricorrente - Contro t/( Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- Nonché Agenzia delle entrate- [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 976/15/2020, depositata in data 19 febbraio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'il_ maggio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore p.t., avverso la sentenza n. 26633/52/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento relativa ad Irpef, oltre interessi e sanzioni, per l'anno 2006; -la CTR, per quanto di interesse, ha affermato che: 1) la notifica in data 22.11.2013 del presupposto atto impositivo (scaturito dall' accertamento di maggior reddito in capo alla LLS [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. imputato pro quota a [OSCURATO:PERSONA], quale socio al 98%) era stata correttamente effettuata presso il domicilio fiscale del contribuente 2 /P coincidente con il luogo di esercizio della ditta della quale quest'ultimo era titolare (Roma, Via della Magliana n. 26), da intendersi sua "dimora abituale" e quindi "residenza effettiva", ancorché difforme dalla residenza anagrafica (Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 23); 2) l'eccezione di decadenza dall'attività di accertamento per violazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/73 era inammissibile essendo stata dedotta per la prima volta in sede di appello; 3) non si era verificato alcun passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti dell'Agente della riscossione non ravvisandosi alcun litisconsorzio necessario con quest'ultimo essendo stata contestata la irregolarità della notifica dell'atto presupposto alla cartella; -l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; l'Agenzia delle entrate-riscossione è rimasta intimata; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 60, comma 1 lett. c) del d.P.R. n. 600/73, per avere la CTR ritenuto rituale la notifica del presupposto atto impositivo (derivante dalla imputazione, pro quota, di utili occulti accertati in capo a LLS [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) presso la sede della ditta della quale era titolare il contribuente, quale "dimora abituale" ([OSCURATO:PERSONA] della Magliana 256), ancorché il domicilio fiscale coincidesse con la residenza anagrafica ([OSCURATO:PERSONA] 23), non avendo quest'ultimo provveduto a comunicare all'Amministrazione un domicilio fiscale alternativo o sostitutivo; peraltro, ad avviso del ricorrente, la notifica effettuata in Via della Magliana 256 nelle mani della madre del contribuente avrebbe dovuto essere seguita dalla raccomandata informativa ex art. 60, comma 1, lett. b-bis del d.P.R. n. 600/73; - il primo profilo del motivo è fondato, con assorbimento della seconda sub censura; - salvo il caso di consegna in mani proprie, la notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente «deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario» (art. 60, primo comma, lett. c, del d.P.R. n. 600 del 1973); - tanto premesso, occorre evidenziare che, a norma dell'art. 58 d.p.r. n. 600 del 1973, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte ed inoltre che "in tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il Comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo, mentre l'art. 60 d.p.r. n. 600 del d.p.r. citato prevede che "è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano" e che "in tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento"; ma non precisa particolari requisiti formali per tale elezione di domicilio; -tanto rilevato, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio che, in tema di notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, a norma dell'art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, al dovere del contribuente di dichiarare un determinato domicilio, non corrisponde l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di verificare e controllare l'attualità e l'esattezza del domicilio eletto, sicché, in caso di originaria difformità, non importa se per errore o per malizia, tra residenza anagrafica e domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi, la notificazione dell'avviso di accertamento perfezionata presso quest'ultimo indirizzo (anche mediante compiuta giacenza) si deve ritenere valida (Cass., 20/05/2021, n. 13843; in senso analogo, Cass., 14/12/2016, n. 25680); una diversa interpretazione renderebbe del tutto priva di scopo l'indicazione della residenza nella dichiarazione dei redditi, prescritta nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 4, e urterebbe contro il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della propria residenza (o di un proprio domicilio in un indirizzo diverso da quello di residenza, ma nell'ambito del medesimo comune ove il contribuente è fiscalmente domiciliato) va effettuata in buona fede, nel rispetto del principio dell'affidamento che deve conformare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario (cfr. Cass. n. 15258 del 2015; Cass. nn. 5358/06, 11170/13, 26715/139); -nella specie, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi, avendo ritenuto legittima la cartella in quanto correttamente effettuata la notifica del presupposto avviso di accertamento- che scaturiva dall'imputazione, pro quota, in capo al contribuente di maggiori redditi occulti di una società di capitali - presso il domicilio fiscale di quest'ultimo asseritamente coincidente con la sede della ditta individuale (in Roma, Via della Magliana 256) della quale lo stesso era titolare, definita "quale dimora abituale" e "residenza effettiva", ancorché, da un lato, l'avviso non afferisse alla ditta individuale della quale era titolare il contribuente (dovendo, comunque, anche nel caso di impresa individuale, la notificazione degli avvisi essere fatta nel domicilio fiscale della persona fisica dell'imprenditore anziché nel domicilio fiscale dell'impresa di cui essa sia titolare, Cass. 20650/2021) e, dall'altro, dalla sentenza impugnata non risultasse l'avvenuta indicazione da parte del contribuente, nella dichiarazione dei redditi, di un domicilio fiscale diverso da quello anagrafico (nella specie, fin dal 2008, in [OSCURATO:PERSONA] 23); - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/73 per avere la CTR erroneamente dichiarato inammissibile l'eccezione di decadenza dal potere impositivo dell'Amministrazione in quanto proposta per la prima volta in sede di gravame; - con il terzo motivo si denuncia l'erroneo rigetto da parte della CTR della eccezione di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti dell'Agente della riscossione non sussistendo, ad avviso del giudice di appello, violazione del litisconsorzio necessario, sebbene il concessionario non avesse impugnato la sentenza di prime cure di annullamento della cartella, consolidandone gli effetti; - in conclusione, va accolto il primo motivo nei termini di cui in motivazione, assorbiti i restanti; con cassazione della sentenza impugnata e, decidendo nel merito, con accoglimento del ricorso originario del contribuente avverso la cartella di pagamento; - sussistono giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito mentre quelle di legittimità nei rapporti con l'Agenzia delle entrate seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; nulla sulle spese nei confronti dell'Agenzia delle entrate-riscossione essendo rimasta intimata nel giudizio di legittimità; P.Q. M. La Corte accoglie il primo motivo nei termini di cui in motivazione; assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente avverso la cartella di pagamento; compensa le spese dei gradi di merito e condanna Lu( l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 4.100,