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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10670/2023

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1823/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C. A RACCHIA,2 SC B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (NNLGPP73S27A7830) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] BENEVENTO, [OSCURATO:PERSONA] BENEVENTO, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E LAVORO, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E LAVORO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] BENEVENTO, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E LAVORO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3467/2016 depositata il 29/09/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Il signor [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, il Consorzio per l'Area di [OSCURATO:PERSONA], A.S.I., della provincia di Benevento e la [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in liquidazione, quale affidataria dell'appalto per la realizzazione delle opere pubbliche, con una prima citazione del 18.07.1991, notificata nuovamente per riassunzione in data 26.11.1991, nel cui procedimento veniva chiamato in causa anche il Prefetto di Benevento e poi con un successivo atto introduttivo notificato il 2.12.1996.

L'attore chiedeva la restituzione delle aree di sua proprietà site a Benevento, contrada [OSCURATO:PERSONA], ovvero il pagamento del loro equivalente, oltre risarcimento del danno, rivalutazione, interessi e spese di giudizio, previa declaratoria dell'illegittimità dell'occupazione posta in essere dai convenuti dall'anno 1989, per la realizzazione di opere di difesa spondale del fiume Calore e tubazioni interrate per la conduzione di acque.

Il Tribunale di Benevento, previa riunione delle due procedure del 1991 e del 1996, con sentenza n. 1279/2008, accoglieva la domanda attorea, fissava il dies ad quem dell'occupazione all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e condannava il Consorzio A.S.I. e la [OSCURATO:PERSONA] a r.l., in solido tra loro, al pagamento della somma di [OSCURATO:PERSONA] 172.882.500 per l'indennità conseguente alla perdita della proprietà del bene, di [OSCURATO:PERSONA] 30.857.620 a titolo di indennità da occupazione per mancato utilizzo del fondo, dal 20.2.1989 al 10.5.1991, sulla superficie di mq 8500 e di [OSCURATO:PERSONA] 46.228.307, dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], a titolo di indennità di occupazione, per mancato utilizzo della residua parte del fondo, pari a mq 6.230, nonché di [OSCURATO:PERSONA] 23.065.800 per il deprezzamento di mq 4.156 della particella 947, con conversione degli importi in euro, rivalutazione secondo gli indici ISTAT e interessi legali sino al soddisfo, oltre condanna dei soccombenti alle spese di giudizio.La sentenza di primo grado veniva impugnata dal Consorzio innanzi alla Corte di appello di Napoli, ove si costituiva il Mazzeo, rimanendo contumaci la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Benevento.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza non definitiva n. 55/2015, pubblicata in data 8.01.2015, in parziale accoglimento dell'appello, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado, per ultra petizione, nella parte relativa alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] 30.857.620 per indennità di occupazione relativa al mancato utilizzo del fondo e di [OSCURATO:PERSONA] 46.228.307 quale indennità di occupazione per mancato utilizzo della residua parte di fondo, oltre rivalutazione e interessi, indennità in ogni caso prescritta.

Fissava altresì il dies a quo dell'occupazione illegittima al 20.2.1996, rimanendo coperto da giudicato il perfezionarsi dell'accessione invertita.

Disponeva inoltre il prosieguo dell'istruttoria ai fini della determinazione dell'estensione delle aree irreversibilmente trasformate, delle aree con utilizzo limitato e di quelle prive di opere ma che avessero subito un deprezzamento, con stima dei relativi danni per tali voci.

A seguito di CTU, la Corte d'appello, con sentenza n. 3467/2016, pubblicata in data 29.9.2016, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava in solido il Consorzio per l'Area di [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Benevento e la Società consortile [OSCURATO:PERSONA] a r.l. al pagamento di C 190.817,56 oltre interessi dalla data di pubblicazione al soddisfo in favore di [OSCURATO:PERSONA], spese compensate per la quota del 50%.

Secondo il Collegio, il danno relativo all'area irreversibilmente trasformata, ovvero occupata dal muro di arginatura, pari a mq 4.161,63, doveva essere fissato sulla base del valore venale del terreno al 1996 secondo il criterio ex

I. 2359/1865.

Per converso l'area interessata dalla posa in opera della condotta interrata, indicata in mq 857,24, non aveva subìto irreversibile trasformazione, con conseguente esclusione dell'accessione invertita.

Tale area, nella ricostruzione operata dalla Corte d'appello, era stata oggetto di un illecito a carattere permanente concretizzatosi in una mera limitazione della proprietà senza possibilità di riduzione in pristino, avente inizio alla data di scadenza dell'occupazione illegittima e protrattosi sino al momento di decadenza della situazione di illegittimità mediante la rimozione dell'opera ovvero la costituzione di regolare servitù.

Secondo la Corte di appello il fondo, al 20.02.1996, era assentito ad una destinazione urbanistica zona D1 - edifici artigianali e industriali - con conseguente utilizzazione preclusa a causa della presenza di tubature interrate e tombini.

Conseguentemente, anche per tale area, doveva trovare applicazione il criterio del valore venale diminuito di un terzo in considerazione dell'effettiva coltivazione da parte del proprietario.

Sull'eventuale vantaggio conseguito dal proprietario a fronte della posa in opera del muro di arginatura, la Corte di appello escludeva l'operatività della compensatio lucri cum damno, trattandosi di occupazione illegittima, rilevando altresì che il fiume era in ogni caso esondato, nonostante l'opera, allagando i terreni limitrofi.

Quanto al valore venale, la Corte di appello, discostandosi dalla CTU, riteneva congruo quello determinato con metodo sintetico comparativo pari ad C 16,83/mq, con deprezzamento della parte non occupata pari al 20% e rivalutazione della somma così determinata all'attualità. [OSCURATO:PERSONA] per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Benevento ha proposto ricorso per Cassazione avverso la pronuncia non definitiva e pedissequa sentenza della Corte di appello di Napoli affidato a dieci motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quale socia della cancellata [OSCURATO:PERSONA] a r.I., ha spiegato ricorso incidentale adesivo, aderendo alle richieste esposte nel ricorso principale.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso sia avverso il ricorso principale, sia avverso il ricorso incidentale adesivo.

I difensori del ricorrente principale, del controricorrente adesivo e del [OSCURATO:PERSONA], con nota a firma congiunta del 22 agosto 2022, dichiaravano di avere definito transattivamente la lite con compensazione delle spese e chiedevano congiuntamente che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.

La causa è stata posta in decisione all'udienza del 17 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso il Consorzio lamenta la nullità delle pronunce impugnate per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sancito dall'art. 112 cpc.

Il ricorrente contesta la condanna al risarcimento del danno per la diminuzione di valore della porzione di fondo non interessata dalle opere, in difetto della relativa domanda da parte del Mazzeo.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la falsa applicazione dell'istituto dell'occupazione acquisitiva con riferimento ai tombini e ai pozzetti afferenti a condotte interrate. [OSCURATO:PERSONA] contesta l'inclusione di tombini e pozzetti di ispezione della condotta interrata nel computo della superficie interessata da occupazione acquisitiva, a fronte della diversa - e corretta - esclusione della condotta interrata stessa.

Secondo il ricorrente, i tombini e pozzetti, connessi alle condotte interrate, dovrebbero essere qualificati opere strumentali all'esercizio di fatto della servitù.

Con il terzo motivo il Consorzio eccepisce la violazione dei principi generali in materia di occupazione illegittima con riferimento alle condotte interrate.

Secondo parte ricorrente la posa in opera di condotte interrate, in assenza di titolo dovrebbe essere qualificata come illecito permanente, con diritto del proprietario ad ottenere la riduzione in pristino dell'area.

Pertanto, non potrebbe rinvenirsi in tale ipotesi un danno da permanente diminuzione del valore commerciale del terreno.

Il ricorrente nel quarto motivo di ricorso contesta la nullità del procedimento e della sentenza definitiva di appello per inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 cpc, della produzione del documento (tipo di frazionamento prot. 190893/2001) su cui si fonda. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l'inammissibilità con riferimento alla produzione del documento di frazionamento del 2001, relativo ad altra procedura espropriativa ed area contigua, in quanto tardivamente consegnato dal CTP del Mazzeo al tecnico incaricato dal CTU in appello ed utilizzato ai fini della quantificazione - conseguentemente errata - dell'estensione dell'area occupata dalle opere oggetto di causa nell'ipotesi condivisa dalla Corte d'appello.

Tale documento, peraltro, non costituirebbe elemento tecnico necessario per rispondere ai quesiti posti al CTU.

Con il quinto motivo il Consorzio invoca la nullità della sentenza per violazione art. 5 all.

E L. 20/3/1865 n. 2248.

La Corte di appello avrebbe dovuto disapplicare l'atto di approvazione del predetto frazionamento del 2001, in quanto contenente un posizionamento dei punti fiduciali in mappa dichiarato inattendibile dal tecnico incaricato dal CTU in appello con conseguente illegittimità dello stesso.

Nel sesto motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dei principi generali in materia di valore probatorio delle risultanze catastali.

Secondo il Consorzio le risultanze catastali, richiamate nell'art. 950 c. 3 c.c. in tema di regolamento di confini, dovrebbero essere utilizzate, ai fini probatori, soltanto in difetto di altri elementi istruttori.

In caso di applicazione analogica della norma al caso di specie, per determinare l'estensione dell'area, la Corte avrebbe dovuto valutare gli ulteriori e più attendibili documenti, oggetto, peraltro, di una diversa proposta del CTU basata su punti fiduciali qualificati attendibili.

Inoltre, avendo il frazionamento del 2001 ad oggetto aree limitrofe a quelle oggetto di causa, la sua erroneità non potrebbe travolgere le risultanze tecniche oggetto di perizia.

Con il settimo motivo il Consorzio invoca l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti riguardo alla circostanza che il tipo di frazionamento del 2001 non rappresenterebbe fedelmente lo stato dei luoghi.

La Corte di appello avrebbe fornito una motivazione per relationem sull'estensione delle aree occupate, aderendo sul punto in toto alla perizia del CTU.

L'erroneità del frazionamento posto alla base della quantificazione dell'area interessata, come già evidenziato nei precedenti motivi di ricorso, assurgerebbe a vizio di omesso esame, essendo stato più volte eccepito in corso di giudizio il difetto di corrispondenza tra lo stato dei luoghi e quanto riportato nel frazionamento del 2001.

Precisa il Consorzio, qualora si volesse attribuire valore di confessione a tale frazionamento - in quanto, secondo il CTU, "proposto dall'ASI" - che, a mente dell'art. 2732 c.c., la confessione è revocabile per errore e che, nell'ipotesi in cui sia stragiudiziale, come nel caso di specie, anche in mancanza di revoca non potrebbe assurgere a piena prova, ma solo ad elemento liberamente apprezzabile dal giudicante.

Con l'ottavo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame circa il fatto, decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, che il depuratore consortile e la relativa strada di accesso costituiscono opere diverse da quelle oggetto di causa. [OSCURATO:PERSONA] ripropone l'eccezione, già formulata in grado di appello e riproposta da ultimo in comparsa conclusionale, di erronea inclusione ad opera dell'ausiliare del CTU di alcune aree estranee - occupate dal depuratore e dalla relativa strada di accesso - tra le aree irreversibilmente trasformate ed oggetto di causa.

Detta eccezione non sarebbe stata in alcun modo esaminata dal provvedimento impugnato.Con il nono motivo il Consorzio contesta l'omesso esame circa il fatto - decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti - che l'area costituente la zona delle particelle 946 e 947 in confine con la strada pubblica non risulta occupata da opere pubbliche.

Il ricorrente evidenzia che nei quesiti posti al CTU vi era quello di individuare le aree occupate da opere pubbliche.

In evidente errore il CTU avrebbe inserito in tali aree anche terreni privi di opera pubblica.

Tale circostanza veniva evidenziata in grado di appello, da ultimo nella comparsa conclusionale e non vi sarebbe traccia di tale considerazione nella parte motiva della sentenza impugnata.

Nel decimo motivo parte ricorrente invoca la nullità della sentenza definitiva per motivazione meramente apparente in merito al vantaggio che il Mazzeo avrebbe ritratto dalla realizzazione dell'opera pubblica (difesa spondale) di cui è causa. [OSCURATO:PERSONA] in particolare evidenzia, come già fatto nel precedente grado di giudizio, che la posa in opera della difesa spondale avrebbe costituito evidente vantaggio per la proprietà del terreno contiguo, divenendo questo in tal modo di fatto utilizzabile ai fini edilizi in quanto protetto dalle esondazioni del fiume ivi presente.

Sia il Ctu che la Corte d'appello avrebbero erroneamente escluso tale vantaggio sulla scorta dell'esondazione, di natura eccezionale e come tale asseritamente non rilevante, del fiume Calore avvenuta nell'anno 2015.

Preso atto della dichiarazione dei difensori del ricorrente principale, del controricorrente adesivo e del [OSCURATO:PERSONA], con nota a firma congiunta del 22 agosto 2022, di avere definito transattivamente la lite e della relativa richiesta, viene dichiarata cessata la materia del contendere.

Le spese di lite, in considerazione delle ragioni della decisione, appare equo che siano dichiarate interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere, in ordine al ricorso principale introdotto dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Benevento ed

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1823/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C. A RACCHIA,2 SC B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (NNLGPP73S27A7830) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] BENEVENTO, [OSCURATO:PERSONA] BENEVENTO, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E LAVORO, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E LAVORO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] BENEVENTO, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E LAVORO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3467/2016 depositata il 29/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Il signor [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, il Consorzio per l'Area di [OSCURATO:PERSONA], A.S.I., della provincia di Benevento e la [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in liquidazione, quale affidataria dell'appalto per la realizzazione delle opere pubbliche, con una prima citazione del 18.07.1991, notificata nuovamente per riassunzione in data 26.11.1991, nel cui procedimento veniva chiamato in causa anche il Prefetto di Benevento e poi con un successivo atto introduttivo notificato il 2.12.1996. L'attore chiedeva la restituzione delle aree di sua proprietà site a Benevento, contrada [OSCURATO:PERSONA], ovvero il pagamento del loro equivalente, oltre risarcimento del danno, rivalutazione, interessi e spese di giudizio, previa declaratoria dell'illegittimità dell'occupazione posta in essere dai convenuti dall'anno 1989, per la realizzazione di opere di difesa spondale del fiume Calore e tubazioni interrate per la conduzione di acque. Il Tribunale di Benevento, previa riunione delle due procedure del 1991 e del 1996, con sentenza n. 1279/2008, accoglieva la domanda attorea, fissava il dies ad quem dell'occupazione all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e condannava il Consorzio A.S.I. e la [OSCURATO:PERSONA] a r.l., in solido tra loro, al pagamento della somma di [OSCURATO:PERSONA] 172.882.500 per l'indennità conseguente alla perdita della proprietà del bene, di [OSCURATO:PERSONA] 30.857.620 a titolo di indennità da occupazione per mancato utilizzo del fondo, dal 20.2.1989 al 10.5.1991, sulla superficie di mq 8500 e di [OSCURATO:PERSONA] 46.228.307, dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], a titolo di indennità di occupazione, per mancato utilizzo della residua parte del fondo, pari a mq 6.230, nonché di [OSCURATO:PERSONA] 23.065.800 per il deprezzamento di mq 4.156 della particella 947, con conversione degli importi in euro, rivalutazione secondo gli indici ISTAT e interessi legali sino al soddisfo, oltre condanna dei soccombenti alle spese di giudizio.La sentenza di primo grado veniva impugnata dal Consorzio innanzi alla Corte di appello di Napoli, ove si costituiva il Mazzeo, rimanendo contumaci la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Benevento. La Corte di appello di Napoli, con sentenza non definitiva n. 55/2015, pubblicata in data 8.01.2015, in parziale accoglimento dell'appello, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado, per ultra petizione, nella parte relativa alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] 30.857.620 per indennità di occupazione relativa al mancato utilizzo del fondo e di [OSCURATO:PERSONA] 46.228.307 quale indennità di occupazione per mancato utilizzo della residua parte di fondo, oltre rivalutazione e interessi, indennità in ogni caso prescritta. Fissava altresì il dies a quo dell'occupazione illegittima al 20.2.1996, rimanendo coperto da giudicato il perfezionarsi dell'accessione invertita. Disponeva inoltre il prosieguo dell'istruttoria ai fini della determinazione dell'estensione delle aree irreversibilmente trasformate, delle aree con utilizzo limitato e di quelle prive di opere ma che avessero subito un deprezzamento, con stima dei relativi danni per tali voci. A seguito di CTU, la Corte d'appello, con sentenza n. 3467/2016, pubblicata in data 29.9.2016, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava in solido il Consorzio per l'Area di [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Benevento e la Società consortile [OSCURATO:PERSONA] a r.l. al pagamento di C 190.817,56 oltre interessi dalla data di pubblicazione al soddisfo in favore di [OSCURATO:PERSONA], spese compensate per la quota del 50%. Secondo il Collegio, il danno relativo all'area irreversibilmente trasformata, ovvero occupata dal muro di arginatura, pari a mq 4.161,63, doveva essere fissato sulla base del valore venale del terreno al 1996 secondo il criterio ex I. 2359/1865. Per converso l'area interessata dalla posa in opera della condotta interrata, indicata in mq 857,24, non aveva subìto irreversibile trasformazione, con conseguente esclusione dell'accessione invertita. Tale area, nella ricostruzione operata dalla Corte d'appello, era stata oggetto di un illecito a carattere permanente concretizzatosi in una mera limitazione della proprietà senza possibilità di riduzione in pristino, avente inizio alla data di scadenza dell'occupazione illegittima e protrattosi sino al momento di decadenza della situazione di illegittimità mediante la rimozione dell'opera ovvero la costituzione di regolare servitù. Secondo la Corte di appello il fondo, al 20.02.1996, era assentito ad una destinazione urbanistica zona D1 - edifici artigianali e industriali - con conseguente utilizzazione preclusa a causa della presenza di tubature interrate e tombini. Conseguentemente, anche per tale area, doveva trovare applicazione il criterio del valore venale diminuito di un terzo in considerazione dell'effettiva coltivazione da parte del proprietario. Sull'eventuale vantaggio conseguito dal proprietario a fronte della posa in opera del muro di arginatura, la Corte di appello escludeva l'operatività della compensatio lucri cum damno, trattandosi di occupazione illegittima, rilevando altresì che il fiume era in ogni caso esondato, nonostante l'opera, allagando i terreni limitrofi. Quanto al valore venale, la Corte di appello, discostandosi dalla CTU, riteneva congruo quello determinato con metodo sintetico comparativo pari ad C 16,83/mq, con deprezzamento della parte non occupata pari al 20% e rivalutazione della somma così determinata all'attualità. [OSCURATO:PERSONA] per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Benevento ha proposto ricorso per Cassazione avverso la pronuncia non definitiva e pedissequa sentenza della Corte di appello di Napoli affidato a dieci motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quale socia della cancellata [OSCURATO:PERSONA] a r.I., ha spiegato ricorso incidentale adesivo, aderendo alle richieste esposte nel ricorso principale.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso sia avverso il ricorso principale, sia avverso il ricorso incidentale adesivo. I difensori del ricorrente principale, del controricorrente adesivo e del [OSCURATO:PERSONA], con nota a firma congiunta del 22 agosto 2022, dichiaravano di avere definito transattivamente la lite con compensazione delle spese e chiedevano congiuntamente che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese. La causa è stata posta in decisione all'udienza del 17 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso il Consorzio lamenta la nullità delle pronunce impugnate per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sancito dall'art. 112 cpc. Il ricorrente contesta la condanna al risarcimento del danno per la diminuzione di valore della porzione di fondo non interessata dalle opere, in difetto della relativa domanda da parte del Mazzeo. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la falsa applicazione dell'istituto dell'occupazione acquisitiva con riferimento ai tombini e ai pozzetti afferenti a condotte interrate. [OSCURATO:PERSONA] contesta l'inclusione di tombini e pozzetti di ispezione della condotta interrata nel computo della superficie interessata da occupazione acquisitiva, a fronte della diversa - e corretta - esclusione della condotta interrata stessa. Secondo il ricorrente, i tombini e pozzetti, connessi alle condotte interrate, dovrebbero essere qualificati opere strumentali all'esercizio di fatto della servitù. Con il terzo motivo il Consorzio eccepisce la violazione dei principi generali in materia di occupazione illegittima con riferimento alle condotte interrate. Secondo parte ricorrente la posa in opera di condotte interrate, in assenza di titolo dovrebbe essere qualificata come illecito permanente, con diritto del proprietario ad ottenere la riduzione in pristino dell'area. Pertanto, non potrebbe rinvenirsi in tale ipotesi un danno da permanente diminuzione del valore commerciale del terreno. Il ricorrente nel quarto motivo di ricorso contesta la nullità del procedimento e della sentenza definitiva di appello per inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 cpc, della produzione del documento (tipo di frazionamento prot. 190893/2001) su cui si fonda. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l'inammissibilità con riferimento alla produzione del documento di frazionamento del 2001, relativo ad altra procedura espropriativa ed area contigua, in quanto tardivamente consegnato dal CTP del Mazzeo al tecnico incaricato dal CTU in appello ed utilizzato ai fini della quantificazione - conseguentemente errata - dell'estensione dell'area occupata dalle opere oggetto di causa nell'ipotesi condivisa dalla Corte d'appello. Tale documento, peraltro, non costituirebbe elemento tecnico necessario per rispondere ai quesiti posti al CTU. Con il quinto motivo il Consorzio invoca la nullità della sentenza per violazione art. 5 all. E L. 20/3/1865 n. 2248. La Corte di appello avrebbe dovuto disapplicare l'atto di approvazione del predetto frazionamento del 2001, in quanto contenente un posizionamento dei punti fiduciali in mappa dichiarato inattendibile dal tecnico incaricato dal CTU in appello con conseguente illegittimità dello stesso. Nel sesto motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dei principi generali in materia di valore probatorio delle risultanze catastali. Secondo il Consorzio le risultanze catastali, richiamate nell'art. 950 c. 3 c.c. in tema di regolamento di confini, dovrebbero essere utilizzate, ai fini probatori, soltanto in difetto di altri elementi istruttori. In caso di applicazione analogica della norma al caso di specie, per determinare l'estensione dell'area, la Corte avrebbe dovuto valutare gli ulteriori e più attendibili documenti, oggetto, peraltro, di una diversa proposta del CTU basata su punti fiduciali qualificati attendibili. Inoltre, avendo il frazionamento del 2001 ad oggetto aree limitrofe a quelle oggetto di causa, la sua erroneità non potrebbe travolgere le risultanze tecniche oggetto di perizia. Con il settimo motivo il Consorzio invoca l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti riguardo alla circostanza che il tipo di frazionamento del 2001 non rappresenterebbe fedelmente lo stato dei luoghi. La Corte di appello avrebbe fornito una motivazione per relationem sull'estensione delle aree occupate, aderendo sul punto in toto alla perizia del CTU. L'erroneità del frazionamento posto alla base della quantificazione dell'area interessata, come già evidenziato nei precedenti motivi di ricorso, assurgerebbe a vizio di omesso esame, essendo stato più volte eccepito in corso di giudizio il difetto di corrispondenza tra lo stato dei luoghi e quanto riportato nel frazionamento del 2001. Precisa il Consorzio, qualora si volesse attribuire valore di confessione a tale frazionamento - in quanto, secondo il CTU, "proposto dall'ASI" - che, a mente dell'art. 2732 c.c., la confessione è revocabile per errore e che, nell'ipotesi in cui sia stragiudiziale, come nel caso di specie, anche in mancanza di revoca non potrebbe assurgere a piena prova, ma solo ad elemento liberamente apprezzabile dal giudicante. Con l'ottavo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame circa il fatto, decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, che il depuratore consortile e la relativa strada di accesso costituiscono opere diverse da quelle oggetto di causa. [OSCURATO:PERSONA] ripropone l'eccezione, già formulata in grado di appello e riproposta da ultimo in comparsa conclusionale, di erronea inclusione ad opera dell'ausiliare del CTU di alcune aree estranee - occupate dal depuratore e dalla relativa strada di accesso - tra le aree irreversibilmente trasformate ed oggetto di causa. Detta eccezione non sarebbe stata in alcun modo esaminata dal provvedimento impugnato.Con il nono motivo il Consorzio contesta l'omesso esame circa il fatto - decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti - che l'area costituente la zona delle particelle 946 e 947 in confine con la strada pubblica non risulta occupata da opere pubbliche. Il ricorrente evidenzia che nei quesiti posti al CTU vi era quello di individuare le aree occupate da opere pubbliche. In evidente errore il CTU avrebbe inserito in tali aree anche terreni privi di opera pubblica. Tale circostanza veniva evidenziata in grado di appello, da ultimo nella comparsa conclusionale e non vi sarebbe traccia di tale considerazione nella parte motiva della sentenza impugnata. Nel decimo motivo parte ricorrente invoca la nullità della sentenza definitiva per motivazione meramente apparente in merito al vantaggio che il Mazzeo avrebbe ritratto dalla realizzazione dell'opera pubblica (difesa spondale) di cui è causa. [OSCURATO:PERSONA] in particolare evidenzia, come già fatto nel precedente grado di giudizio, che la posa in opera della difesa spondale avrebbe costituito evidente vantaggio per la proprietà del terreno contiguo, divenendo questo in tal modo di fatto utilizzabile ai fini edilizi in quanto protetto dalle esondazioni del fiume ivi presente. Sia il Ctu che la Corte d'appello avrebbero erroneamente escluso tale vantaggio sulla scorta dell'esondazione, di natura eccezionale e come tale asseritamente non rilevante, del fiume Calore avvenuta nell'anno 2015. Preso atto della dichiarazione dei difensori del ricorrente principale, del controricorrente adesivo e del [OSCURATO:PERSONA], con nota a firma congiunta del 22 agosto 2022, di avere definito transattivamente la lite e della relativa richiesta, viene dichiarata cessata la materia del contendere. Le spese di lite, in considerazione delle ragioni della decisione, appare equo che siano dichiarate interamente compensate tra le parti. P.Q.M. Dichiara cessata la materia del contendere, in ordine al ricorso principale introdotto dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Benevento ed