CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15271/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2019 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia - in riforma della sentenza di condanna per il reato di furto (così riqualificata l'originaria imputazione di appropriazione indebita) - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli. 2. Avverso la sentenza ricorre, ai soli effetti della responsabilità civile, la parte civile, [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del suo legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore e procuratore speciale, articolando due motivi, cui antepone una premessa dedicata alla legittimazione della parte civile a proporre impugnazione. 2.2. Con il primo denuncia l'inosservanza di legge penale, perché la Corte di appello avrebbe tenuto conto solo del mobilio conferito in discarica, senza considerare altri beni mobili (tra cui un silos), la cui esistenza sarebbe stata dimostrata dalle dichiarazioni testimoniali di Petrosino, dalla richiesta di riconsegna dei beni aziendali da parte di [OSCURATO:SOCIETA]; dal mancato rinvenimento di quei beni. 2.3. Con il secondo lamenta vizio di motivazione in punto di: - "assenza di chiarezza" circa la specifica individuazione dei beni mobili, di proprietà della parte civile, ricoverati nell'immobile ad uso industriale acquistato da [OSCURATO:SOCIETA]; - omessa valutazione della circostanza che, in relazione ai predetti beni mobili, l'imputato aveva richiesto una stima ai fini di vendita. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Si discute del furto che [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe commesso ai danni di [OSCURATO:SOCIETA]. I beni sottratti sarebbero quelli rimasti all'interno del capannone industriale che in origine era di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA] e che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha acquistato all'esito di un'asta giudiziaria. La Corte di appello rileva che: - dal 2004 al 2010 l'immobile è rimasto in stato di abbandono; - i beni ancora esistenti al momento dell'ingresso della aggiudicataria nell'immobile (2010), si dividevano in due categorie: beni inamovibili, infissi stabilmente a terra, da considerarsi pertinenze dell'immobile e quindi acquistati da [OSCURATO:SOCIETA] in sede di asta; mobilio vetusto, privo di valore, abbandonato e conferito in discarica. Sulla base di questo quadro fattuale il giudice di appello ha escluso che l'agire di [OSCURATO:SOCIETA] fosse sorretto dal dolo specifico del reato di furto, rilevando che: «l'imputato riteneva, in plausibile buona fede, che l'aggiudicazione del bene immobile all'esito d'asta giudiziaria alla [OSCURATO:SOCIETA]., di cui l'imputato era il rappresentante legale, e il contestuale versamento del relativo prezzo, implicassero che tale società era divenuta proprietaria del bene immobile e che l'eventuale appropriazione di alcuni beni mobili all'interno di tale immobile di natura industriale, ancora non trafugati da terzi tra il 2004 e il 2020, e conferiti in discarica in quanto considerati abbandonati e di nessun valore, indubbiamente non configura la sussistenza del [...] fine di trarne profitto per sé e per altri» (pag. 6 sentenza impugnata). In forza di tali considerazioni, la Corte di appello ha assolto l'imputato con la formula "perché il fatto non costituisce reato". 3. Il tenore del ricorso impone un chiarimento sulla questione preliminare dell'interesse della parte civile alla impugnazione di una sentenza di assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo del reato ("il fatto non costituisce reato"). 3.1. La premessa del ricorso in rassegna enuncia il tema della "legittimazione ad impugnare", ma nel suo svolgimento tratta la diversa questione dell'interesse alla impugnazione della parte civile, richiamando l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 14080 del 2019. 3.2. Anzitutto occorre precisare che la legittimazione è una condizione di ammissibilità alla impugnazione (v. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694) diversa e distinta dall'interesse a proporre l'impugnazione come si ricava dalle previsioni dei commi 3 e 4 dell'art. 568 cod. proc. pen. ove, rispettivamente, da un lato, si afferma che «il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce» e, dall'altro, si afferma che «per proporre impugnazione è necessario avervi interesse» (cfr. in motivazione Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]). Il chiaro disposto dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., non lascia dubbi sul fatto che la parte civile è legittimata a proporre impugnazione, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. 3.3. Quanto al tema, meno agevole, dell'interesse alla impugnazione, è utile ricordare che, secondo ius receptum (cfr. per tutte Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269), la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso.In tale ottica, la giurisprudenza si è interrogata sulla sussistenza dell'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di assoluzione dotata della formula "perché il fatto non costituisce reato", in considerazione del fatto che tale formula assolutoria non svolge efficacia di giudicato, ex art. 652 cod. proc. pen., nel giudizio civile per il risarcimento del danno e dunque non sarebbe foriera di effetti pregiudizievoli per il titolare della posizione giuridica oggetto di lesione. 3.3.1. L'ordinanza n. 14080 del 2019 di rimessione della questione alle Sezioni Unite - che evidenziava un contrasto sul punto oggetto di segnalazione anche da parte dell'ufficio del massimario (relazione n. 61 del 25 ottobre 2019) - non è mai approdata dinanzi al supremo consesso, poiché il Presidente [OSCURATO:PERSONA] della Corte di cassazione ha disposto la restituzione degli atti, ai sensi dell'art. 172 disp. att. cod. proc. pen.. 3.3.2. Invero la soluzione della questione era stata fornito già da tempo dalle Sezioni Unite Guerra (sentenza n. 40049 del 29/05/2008). Con quest'ultima pronuncia, le Sezioni Unite - chiamate a risolvere un diverso contrasto, avente ad oggetto la sussistenza o meno dell'interesse della parte civile a proporre ricorso per cassazione per ottenere la modifica della formula di proscioglimento della sentenza assolutoria dell'imputato -hanno affermato che «non può negarsi l'interesse della parte civile ad impugnare la decisione con la quale l'imputato sia stato prosciolto con la formula "perché il fatto non costituisce reato" anche quando questa manca di efficacia preclusiva» e hanno precisato che l'interesse sussiste in quanto la parte civile, impugnando la sentenza munita di tale formula, potrà ottenere in sede penale il riconoscimento completo della responsabilità per fatto illecito e giovarsi in sede civile di tale accertamento, trovandosi in una «posizione migliore di chi deve cominciare dall'inizio». È vero che nella giurisprudenza delle sezioni semplici sembrava essersi fatto strada un diverso orientamento (Sez. 3, n. 41462 del 30/03/2016, Santirocco, Rv. 267976; Sez. 3, n. 24589 del 15/03/2017, Saporito, Rv. 270053; Sez. 4, n. 18781 del 12/03/2019, Montaguti, Rv. 275761; Sez. 4, n. 25141 del 14/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276338; Sez. 4, n. 33255 del 09/07/2019, Luparello, Rv. 276598); tuttavia si è trattato di una breve parentesi, definitivamente superata dalle ultime pronunce della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 10638 del 30/01/2020, Enderlin, Rv. 278519; Sez. 4, n. 10114 del 21/11/2019, dep. 2020, Mattioli, Rv. 278643; Sez. 6, n. 36526 del 28/10/2020, Pilato, Rv. 280182; Sez. 4, n. 14194 del 18/03/2021, Morelli, Rv. 281016), che si allineano ai principi dettati dalle Sezioni Unite Guerra, richiamati, in motivazione, da una ulteriore recente pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 28911 del 28/03/2019, Papaleo, paragrafo 5 in fondo: «avendo il danneggiato, con la costituzione di parte civile, inteso trasferire in sede penale l'azione civile di danno, lo stesso ha «interesse ad ottenere nel giudizio penale il massimo di quanto può essergli riconosciuto» sì che non gli si può negare l'interesse ad impugnare la decisione di proscioglimento anche quando questa manchi, come è nel caso in esame, di efficacia preclusiva»). Di talché deve ormai ritenersi pacifico il principio per cui: «Sussiste l'interesse processuale della parte civile a impugnare la decisione di assoluzione resa con la formula 'perché il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 cod. proc. pen., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto in termini generali alla parte civile dall'art. 576 cod. proc. pen., dal momento che chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della controparte si giova di tale accertamento e si trova in posizione migliore di chi debba cominciare il giudizio "ex novo"». 3.3.3. Quindi, nel caso di specie, ricorrono i presupposti processuali della legittimazione e dell'interesse, dato che la parte civile impugna una sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio, al fine di ottenerne l'annullamento agli effetti della responsabilità civile. 4. Quanto all'esame del contenuto dell'atto di impugnazione proposto dalla parte civile, va anzitutto osservato che il ricorso si rivela, nel complesso, generico, poiché, da un lato, concorda sull'assenza di valore del mobilio conferito in discarica, dall'altro, non si confronta con l'argomento sulla natura di beni immobili di carattere pertinenziale dei restanti beni. 4.1. Il primo motivo, che lamenta unicamente la violazione di legge sostanziale, esula dal novero dei vizi deducibili. Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta). Non si versa nella denuncia di tale vizio in presenza dell'allegazione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). Nella specie sotto l'apparente denuncia della inosservanza di legge, si chiede una rivalutazione del materiale probatorio e in particolare di determinati documenti e dichiarazioni che dovrebbero condurre a un esito processuale diverso da quello adottato dalla Corte di appello. Ciò non è consentito. 4.2. Il secondo motivo si sostanzia nel vizio di travisamento della prova: la parte civile ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello avrebbe omesso di valutare "la richiesta di stima ai fini di vendita" formulata dall'imputato in relazione ai beni mobili (travisamento c.d. per omissione). Il ricorso, però, non risponde al requisito di autosufficienza, poiché non indica in maniera specifica il contenuto dell'atto pretermesso, non ne specifica la collocazione all'interno del fascicolo processuale, non lo allega all'impugnazione; né, del resto, ne evidenzia, in modo adeguato, la decisività. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/02/2022