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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 gennaio 2021

Cassazione n. 38877/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 18/2/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alle esigenze cautelari; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 13/1/2021 con la quale è stata applicata la custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quanto entrambi gravemente indiziati in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4,80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 2, in relazione a 90 kg circa di hashish e capo 5, in relazione a kg 488 circa di hashish).

Nelle more la misura inframuraria è stata sostituita per entrambi con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dei predetti indagati.

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce con unico motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, non essendosi tenuto conto dei rilievi della difesa, e sulla ritenuta gravità indiziaria, in assenza di una autonoma valutazione da parte del Tribunale, anche per questo aspetto, senza tener conto delle doglianze difensive.

Quanto al primo aspetto, non è stato considerato che il ricorrente ha una attività lavorativa ed una famiglia e non ha tenuto dall'ottobre 2018 alcun contatto con i coindagati nonché la risalenza nel tempo dei fatti.

Quanto al secondo aspetto, il ricorrente è indicato come coacquirente della sostanza stupefacente senza che allo stesso sia richiesto denaro dall'Idrizi o dal Cossiga, che sostiene che il ricorrente è debitore nei suoi confronti solo perchè è venuto meno al ruolo di fornire le vetture,risultando che agli incontri per la consegna delle somme di denaro si era presentato solo il Cossiga e che gli accordi economici non sono gestiti dal Franceschini.

4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce con unico motivo violazione degli artt.274,275,292, comma 2,Iett. c) e c-bis) e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta attualità e concretezza delle esigenze cautelari, alla adeguatezza e proporzionalità della custodia cautelare in carcere ed alla non idoneità degli arresti domiciliari con ausilio di braccialetto elettronico.

Quanto al primo aspetto la distanza temporale dei fatti non ha trovato adeguata considerazione e conseguente motivazione nella ordinanza impugnata, non essendosi considarata l'attuale regolare e stabile attività lavorativa del ricorrente che risulta aver formato anche una famiglia, risultando titolare di permesso di soggiorno e non gravato da precedenti specifici.

Quanto al secondo aspetto, il Tribunale richiama genericamente una "rete di copertura" di cui beneficierebbero gli indagati e di interposte persone - prive di identificazione - attraverso le quali sarebbero reiterabili i reati.

Infine, nessuna motivazione risulta sulla non idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2. Quanto al secondo - ma pregiudiziale aspetto - la censura si palesa del tutto generica anche rispetto alla prospettazione difensiva che risulta dal testo della ordinanza impugnata, laddove la difesa si era limitata a ridimensionare il ruolo del ricorrente limitandolo a quello di "cavallo" ovvero mero trasportatore delle partite di droga.

L'ordinanza,senza incorrere in vizi logici e giuridici, desume il coinvolgimento del ricorrente quale coacquirente delle partite di stupefacente oggetto di entrambe le provvisorie incolpazioni dal compendio captativo ineccepibilmente considerato.

In particolare, quanto al reato di cui al capo 2, il ruolo di intermediario svolto dal ricorrente tra gli albanesi ed il gruppo capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] emerge dai dialoghi captati dai quali risulta che Franceschini, con la complicità del Ricca, ebbe a fornire Cossiga e Petrucci 90 kg di hashish al prezzo di 90.000 euro e le stesse captazioni danno conto della provenienza del carico dall'Idrizi, presso il quale il Franceschini indirizzò i suoi acquirenti impossibilitati a pagargli il prezzo, per rassicurarlo.

Quanto al reato di cui al capo 5, il ruolo di coacquirente del ricorrente è desunto dalle captazioni considerate (v. pg. 13 e ss. della ordinanza impugnata) - incensurabilmente valutate dal Collegio del riesame - dalle quali risulta che il Franceschini aveva incaricato,per l'approvvigionamento dell'hashish da Idrizi, i due corrieri Ricca e Penna agendo d'intesa con il Cossiga, unico soggetto arrestato in flagranza.

Quanto alle esigenze cautelari il ricorso è genericamente proposto per ragioni di fatto in relazione alla motivazione offerta dal provvedimento impugnato che del tutto correttamente le fonda sulla personalità del ricorrente - già gravato da precedente specifico e dalla applicazione di misura della sorveglianza speciale per anni 2 - e dalle concrete modalità dei fatti espressione di deliberata e tutt'affatto occasionale scelta criminale.

3. Il ricorso nell'interesse di Idrizi è inammissibile in ragione della generica censura in fatto delle ragioni poste a base della ritenuta sussistenza delle carceraria in relazione alla successiva sostituzione della misura.

Invero la difesa non si confronta con l'ineccepibile motivazione della ordinanza che ha desunto le esigenze cautelari dalle allarmanti modalità dei fatti - non impediti dal vincolo familiare addotto dalla difesa - che documentano il pieno inserimento del ricorrente in livelli qualificati del traffico di stupefacenti.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14/9/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 18/2/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alle esigenze cautelari; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 13/1/2021 con la quale è stata applicata la custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quanto entrambi gravemente indiziati in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4,80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 2, in relazione a 90 kg circa di hashish e capo 5, in relazione a kg 488 circa di hashish). Nelle more la misura inframuraria è stata sostituita per entrambi con quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dei predetti indagati. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce con unico motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, non essendosi tenuto conto dei rilievi della difesa, e sulla ritenuta gravità indiziaria, in assenza di una autonoma valutazione da parte del Tribunale, anche per questo aspetto, senza tener conto delle doglianze difensive. Quanto al primo aspetto, non è stato considerato che il ricorrente ha una attività lavorativa ed una famiglia e non ha tenuto dall'ottobre 2018 alcun contatto con i coindagati nonché la risalenza nel tempo dei fatti. Quanto al secondo aspetto, il ricorrente è indicato come coacquirente della sostanza stupefacente senza che allo stesso sia richiesto denaro dall'Idrizi o dal Cossiga, che sostiene che il ricorrente è debitore nei suoi confronti solo perchè è venuto meno al ruolo di fornire le vetture,risultando che agli incontri per la consegna delle somme di denaro si era presentato solo il Cossiga e che gli accordi economici non sono gestiti dal Franceschini. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce con unico motivo violazione degli artt.274,275,292, comma 2,Iett. c) e c-bis) e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta attualità e concretezza delle esigenze cautelari, alla adeguatezza e proporzionalità della custodia cautelare in carcere ed alla non idoneità degli arresti domiciliari con ausilio di braccialetto elettronico. Quanto al primo aspetto la distanza temporale dei fatti non ha trovato adeguata considerazione e conseguente motivazione nella ordinanza impugnata, non essendosi considarata l'attuale regolare e stabile attività lavorativa del ricorrente che risulta aver formato anche una famiglia, risultando titolare di permesso di soggiorno e non gravato da precedenti specifici. Quanto al secondo aspetto, il Tribunale richiama genericamente una "rete di copertura" di cui beneficierebbero gli indagati e di interposte persone - prive di identificazione - attraverso le quali sarebbero reiterabili i reati. Infine, nessuna motivazione risulta sulla non idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2. Quanto al secondo - ma pregiudiziale aspetto - la censura si palesa del tutto generica anche rispetto alla prospettazione difensiva che risulta dal testo della ordinanza impugnata, laddove la difesa si era limitata a ridimensionare il ruolo del ricorrente limitandolo a quello di "cavallo" ovvero mero trasportatore delle partite di droga. L'ordinanza,senza incorrere in vizi logici e giuridici, desume il coinvolgimento del ricorrente quale coacquirente delle partite di stupefacente oggetto di entrambe le provvisorie incolpazioni dal compendio captativo ineccepibilmente considerato. In particolare, quanto al reato di cui al capo 2, il ruolo di intermediario svolto dal ricorrente tra gli albanesi ed il gruppo capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] emerge dai dialoghi captati dai quali risulta che Franceschini, con la complicità del Ricca, ebbe a fornire Cossiga e Petrucci 90 kg di hashish al prezzo di 90.000 euro e le stesse captazioni danno conto della provenienza del carico dall'Idrizi, presso il quale il Franceschini indirizzò i suoi acquirenti impossibilitati a pagargli il prezzo, per rassicurarlo. Quanto al reato di cui al capo 5, il ruolo di coacquirente del ricorrente è desunto dalle captazioni considerate (v. pg. 13 e ss. della ordinanza impugnata) - incensurabilmente valutate dal Collegio del riesame - dalle quali risulta che il Franceschini aveva incaricato,per l'approvvigionamento dell'hashish da Idrizi, i due corrieri Ricca e Penna agendo d'intesa con il Cossiga, unico soggetto arrestato in flagranza. Quanto alle esigenze cautelari il ricorso è genericamente proposto per ragioni di fatto in relazione alla motivazione offerta dal provvedimento impugnato che del tutto correttamente le fonda sulla personalità del ricorrente - già gravato da precedente specifico e dalla applicazione di misura della sorveglianza speciale per anni 2 - e dalle concrete modalità dei fatti espressione di deliberata e tutt'affatto occasionale scelta criminale. 3. Il ricorso nell'interesse di Idrizi è inammissibile in ragione della generica censura in fatto delle ragioni poste a base della ritenuta sussistenza delle carceraria in relazione alla successiva sostituzione della misura. Invero la difesa non si confronta con l'ineccepibile motivazione della ordinanza che ha desunto le esigenze cautelari dalle allarmanti modalità dei fatti - non impediti dal vincolo familiare addotto dalla difesa - che documentano il pieno inserimento del ricorrente in livelli qualificati del traffico di stupefacenti. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/9/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
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