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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2024

Cassazione n. 36806/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 3/11/2023 la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa il 9/6/2022 dal Tribunale di Tivoli, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 452- quaterdecies cod. pen. e condannato alla pena di due anni di reclusione.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità: l'istruttoria non avrebbe provato l'ingente quantità di rifiuti gestiti, peraltro non pericolosi (diversamente da quanto affermerebbe la sentenza), come dimostrato dal raffronto con altri casi relativi allo stesso reato.

L'attività svolta, peraltro, si sarebbe diluita in più anni e in varie regioni d'Italia, così escludendosi quella concentrazione della condotta delittuosa che la sentenza avrebbe valorizzato.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.

4. La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

La sentenza, in particolare, ha evidenziato che - pacifici i fatti contestati (ossia che la società amministrata dal ricorrente, autorizzata al solo trasporto di rifiuti speciali non pericolosi per conto terzi, svolgeva anche un'illecita attività di conferimento e vendita degli stessi ad altro ente, utilizzando per il trasporto propri mezzi) - l'imputato aveva consumato il delitto attraverso più operazioni e con allestimento di mezzi ed attività continuative ed organizzate, in tal modo gestendo un'ingente quantitativo di rifiuti.

A tale proposito, la Corte di appello ha valorizzato le oltre 8 tonnellate di materiale coinvolto, insieme alla pluralità di cessioni illecite (accertate in numero di 19), così operando una valutazione complessiva della condotta, peraltro realizzata anche mediante falsi formulari di identificazione rifiuti.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 13 settembre 2024 Il. vi.igliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 3/11/2023 la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa il 9/6/2022 dal Tribunale di Tivoli, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 452- quaterdecies cod. pen. e condannato alla pena di due anni di reclusione. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità: l'istruttoria non avrebbe provato l'ingente quantità di rifiuti gestiti, peraltro non pericolosi (diversamente da quanto affermerebbe la sentenza), come dimostrato dal raffronto con altri casi relativi allo stesso reato. L'attività svolta, peraltro, si sarebbe diluita in più anni e in varie regioni d'Italia, così escludendosi quella concentrazione della condotta delittuosa che la sentenza avrebbe valorizzato. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità. 4. La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che - pacifici i fatti contestati (ossia che la società amministrata dal ricorrente, autorizzata al solo trasporto di rifiuti speciali non pericolosi per conto terzi, svolgeva anche un'illecita attività di conferimento e vendita degli stessi ad altro ente, utilizzando per il trasporto propri mezzi) - l'imputato aveva consumato il delitto attraverso più operazioni e con allestimento di mezzi ed attività continuative ed organizzate, in tal modo gestendo un'ingente quantitativo di rifiuti. A tale proposito, la Corte di appello ha valorizzato le oltre 8 tonnellate di materiale coinvolto, insieme alla pluralità di cessioni illecite (accertate in numero di 19), così operando una valutazione complessiva della condotta, peraltro realizzata anche mediante falsi formulari di identificazione rifiuti. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2024 Il. vi.igliere esten
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