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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34108/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo, sezione per il riesame. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in ogni caso, per il rigetto del medesimo. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il Tribunale del riesame di Palermo, con ordinanza dell'Il aprile 2023, rigettava l'appello proposto dal P.M. avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari reiettivo della richiesta di misura coercitiva a carico di [OSCURATO:PERSONA], responsabile della sicurezza, protezione e prevenzione della Regione siciliana, per il reato di induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen., come riqualificato dallo stesso P.M. rispetto all'originaria ipotesi di concussione, sul decisivo rilievo dell'assenza di gravi indizi di colpevolezza.

In particolare, dal tenore delle conversazioni - ritenute utilizzabili - svoltesi fra Mirici e [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta Rescaff, finalizzate alla consegna e sistemazione di complementi di arredo in un appartamento in ristrutturazione dell'indagato, non emergeva alcuna traccia, chiara e univoca, di un'azione costrittiva o di pressioni di tipo induttivo del primo nei confronti del secondo per dare o promettere un'indebita utilità.

Le evidenti discrasie del narrato di [OSCURATO:PERSONA], come già evidenziate dal Giudice per le indagini preliminari, incidevano negativamente sulla credibilità complessiva dello stesso, che appariva "reticente e mendace e forse troppo incline ad avvalorare la tesi investigativa".

2. Il P.M. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la suddetta ordinanza per violazione di legge, con riferimento all'affermata insussistenza del presupposto di gravità del quadro indiziario per la fattispecie di indebita induzione a dare o promettere utilità, senza che si fosse proceduto a un'adeguata valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva affermato di "essere stato indotto" da Mirici ad effettuare la consegna degli arredi a titolo gratuito.

3. In data 1° giugno 2023 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale confuta i rilievi del ricorrente P.M., sostenendo la a-specificità delle doglianze con particolare riguardo al difetto di credibilità complessiva di [OSCURATO:PERSONA] e alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione alle fattispecie addebitate, come prospettati nel provvedimento impugnato.

4. La censura del ricorrente P.M., benché prospettata sub specie di violazione di legge dell'ordinanza impugnata, risulta per un verso sprovvista del requisito di specificità e per altro verso manifestamente infondata, siccome sostanzialmente diretta a una diversa e alternativa ricostruzione del quadro indiziario, a fronte del rigoroso e puntuale assunto del Tribunale.

Invero, ad avviso dei Giudici dell'appello cautelare, dalle acquisite emergenze investigative non era dato desumere alcun elemento, chiaro e univoco, di un'azione costrittiva o di pressioni di tipo induttivo del pubblico ufficiale nei confronti dell'imprenditore per dare o promettere un'indebita utilità.

Anzi, le plurime discrasie del narrato di quest'ultimo, già analiticamente elencate dal Giudice per le indagini preliminari, ne inficiavano decisamente la credibilità, risultando lo stesso "reticente e mendace e forse troppo incline ad avvalorare la tesi investigativa".

Di talché, non può consentirsi alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione all'apprezzamento compiuto dai Giudici del merito cautelare con puntuale apparato argomentativo, all'esito dell'attento e coerente esame della portata delle risultanze investigative.

E ciò soprattutto quando il ricorrente P.M. si sia, come nella specie, sostanzialmente limitato a prospettare quella che, a suo giudizio, avrebbe dovuto essere la diversa e più adeguata ricostruzione della vicenda, sollecitando - sotto l'apparenza di una pretesa violazione di legge - un non consentito riesame fattuale della decisione impugnata, pur correttamente motivata.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo, sezione per il riesame. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in ogni caso, per il rigetto del medesimo. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale del riesame di Palermo, con ordinanza dell'Il aprile 2023, rigettava l'appello proposto dal P.M. avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari reiettivo della richiesta di misura coercitiva a carico di [OSCURATO:PERSONA], responsabile della sicurezza, protezione e prevenzione della Regione siciliana, per il reato di induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen., come riqualificato dallo stesso P.M. rispetto all'originaria ipotesi di concussione, sul decisivo rilievo dell'assenza di gravi indizi di colpevolezza. In particolare, dal tenore delle conversazioni - ritenute utilizzabili - svoltesi fra Mirici e [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta Rescaff, finalizzate alla consegna e sistemazione di complementi di arredo in un appartamento in ristrutturazione dell'indagato, non emergeva alcuna traccia, chiara e univoca, di un'azione costrittiva o di pressioni di tipo induttivo del primo nei confronti del secondo per dare o promettere un'indebita utilità. Le evidenti discrasie del narrato di [OSCURATO:PERSONA], come già evidenziate dal Giudice per le indagini preliminari, incidevano negativamente sulla credibilità complessiva dello stesso, che appariva "reticente e mendace e forse troppo incline ad avvalorare la tesi investigativa". 2. Il P.M. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la suddetta ordinanza per violazione di legge, con riferimento all'affermata insussistenza del presupposto di gravità del quadro indiziario per la fattispecie di indebita induzione a dare o promettere utilità, senza che si fosse proceduto a un'adeguata valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva affermato di "essere stato indotto" da Mirici ad effettuare la consegna degli arredi a titolo gratuito. 3. In data 1° giugno 2023 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale confuta i rilievi del ricorrente P.M., sostenendo la a-specificità delle doglianze con particolare riguardo al difetto di credibilità complessiva di [OSCURATO:PERSONA] e alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione alle fattispecie addebitate, come prospettati nel provvedimento impugnato. 4. La censura del ricorrente P.M., benché prospettata sub specie di violazione di legge dell'ordinanza impugnata, risulta per un verso sprovvista del requisito di specificità e per altro verso manifestamente infondata, siccome sostanzialmente diretta a una diversa e alternativa ricostruzione del quadro indiziario, a fronte del rigoroso e puntuale assunto del Tribunale. Invero, ad avviso dei Giudici dell'appello cautelare, dalle acquisite emergenze investigative non era dato desumere alcun elemento, chiaro e univoco, di un'azione costrittiva o di pressioni di tipo induttivo del pubblico ufficiale nei confronti dell'imprenditore per dare o promettere un'indebita utilità. Anzi, le plurime discrasie del narrato di quest'ultimo, già analiticamente elencate dal Giudice per le indagini preliminari, ne inficiavano decisamente la credibilità, risultando lo stesso "reticente e mendace e forse troppo incline ad avvalorare la tesi investigativa". Di talché, non può consentirsi alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione all'apprezzamento compiuto dai Giudici del merito cautelare con puntuale apparato argomentativo, all'esito dell'attento e coerente esame della portata delle risultanze investigative. E ciò soprattutto quando il ricorrente P.M. si sia, come nella specie, sostanzialmente limitato a prospettare quella che, a suo giudizio, avrebbe dovuto essere la diversa e più adeguata ricostruzione della vicenda, sollecitando - sotto l'apparenza di una pretesa violazione di legge - un non consentito riesame fattuale della decisione impugnata, pur correttamente motivata. 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammi