CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 05711/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5711/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 11/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * * Presidente * n. sez. 456/2026* * CC 13/01/2026* * * 28081/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto daavverso la sentenza del 17/03/2025 della Corte d appello di Napolidato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorsoconsiderato che le doglianze prospettate nel ricorso in relazione alla sussistenzadell elemento psicologico e alla componente oggettiva del reato di maltrattamenti in famigliasono inammissibili avendo la difesa rinunciato a tutti i motivi di gravame con esclusione diquelli afferenti il trattamento sanzionatorioritenuto di ribadire il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Cortesecondo cui «la rinuncia parziale ai motivi d appello determina il passaggio in giudicato dellasentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia onde è inammissibile il ricorsoper cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d appello rinunciati enon possono essere rilevate d ufficio le questioni relative ai medesimi motivi.» * 2 n.47698 del 18/09/2019 * * 278006 – 01 * 4 n. 9857 del 12/02/2015 * *262448 – 01rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammenderilevato altresì che procedendosi per reati perpetrati avverso familiari va disposto aisensi dell art 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e in caso di diffusione del presenteprovvedimento l oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti delprocesso.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5711/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 11/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * * Presidente * n. sez. 456/2026* * CC 13/01/2026* * * 28081/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto daavverso la sentenza del 17/03/2025 della Corte d appello di Napolidato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorsoconsiderato che le doglianze prospettate nel ricorso in relazione alla sussistenzadell elemento psicologico e alla componente oggettiva del reato di maltrattamenti in famigliasono inammissibili avendo la difesa rinunciato a tutti i motivi di gravame con esclusione diquelli afferenti il trattamento sanzionatorioritenuto di ribadire il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Cortesecondo cui «la rinuncia parziale ai motivi d appello determina il passaggio in giudicato dellasentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia onde è inammissibile il ricorsoper cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d appello rinunciati enon possono essere rilevate d ufficio le questioni relative ai medesimi motivi.» * 2 n.47698 del 18/09/2019 * * 278006 – 01 * 4 n. 9857 del 12/02/2015 * *262448 – 01rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammenderilevato altresì che procedendosi per reati perpetrati avverso familiari va disposto aisensi dell art 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e in caso di diffusione del presenteprovvedimento l oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti delprocesso. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 13/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 13/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *