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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 08673/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22928/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 100, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 283/2020 depositata il 22/05/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 22.5.2020 confermò la sentenza del Tribunale di Cagliari, che aveva accolto la domanda di ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento dei danni proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Piero e [OSCURATO:PERSONA] nonché nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.; l’attore, premesso di essere proprietario di un immobile sito in Arbus aveva lamentato che la società [OSCURATO:PERSONA] snc, nella costruire alcuni box auto sulla zona di confine, aveva indebitamente occupato la propria proprietà ed i Pilloni avevano aggravato la situazione dell’area. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Piero e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. è rimasta intimata.

La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., comma 1.

In prossimità dell’adunanza, le parti hanno depositato memorie illustrative [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare va dichiarata l’improcedibilità delricorso, in quanto la parte ricorrente, pur avendo dichiarato espressamente che lasentenza, contro cui ricorre, era stata notificata in data 27.5.2020 (v. pag. 1 del ricorso), ha omesso di depositare la copia autentica della sentenza munita di relata di notificazione, adempimento prescritto a pena di improcedibilità dall'art.369 c.p.c., comma 2, n. 2, (Cass. Sez.

Un. 16.4.2009, n.9005; Cass. , Sez.

Unite, 2.5.2017, n.10648).

A tale regola si deroga nel solo caso in cui il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.

Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, pur in difetto di produzione dicopia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, il ricorso per cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione dellasentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione dellasentenza, indicata nel ricorso, e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art.325 c.p.c., comma 2. (Cassazione civile sez. un., 06/07/2022, n.21349; Cass., sez. 6 - 3, 10/07/2013, n. 17066; Cass., sez. 6 -3, 30/04/2019, n. 11386).

Nel caso di specie, lasentenza è stata depositata in data 22 maggio 2020 ed il ricorso è stato consegnato per la notifica a mezzo del servizio postale in data 27 luglio 2020per cui non soccorre il principio citato.

Né la copia autentica della sentenza notificata munita della relata di notifica è presente nel fascicolo dei controricorrenti o nel fascicolo d’ufficio, come risulta dall’esame degli atti processuali e dall’attestazione della Cancelleria del 21.3.2024; l’improcedibilitànon può, infatti essere dichiarata ove la relata di notifica dellasentenza impugnata risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero presente nel fascicolo di ufficio (Cassazione civile sez. un., 06/07/2022, n.21349; Cass. Sez.

Unite, 2.5.2017, n. 10648;Cassazione civile sez.

VI, 07/06/2021, n.15832;Cass.

SEz.

Un. , 16.4.2009., n. 9004).

Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso e condanna in solido i ricorrent i al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22928/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 100, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 283/2020 depositata il 22/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 22.5.2020 confermò la sentenza del Tribunale di Cagliari, che aveva accolto la domanda di ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento dei danni proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Piero e [OSCURATO:PERSONA] nonché nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.; l’attore, premesso di essere proprietario di un immobile sito in Arbus aveva lamentato che la società [OSCURATO:PERSONA] snc, nella costruire alcuni box auto sulla zona di confine, aveva indebitamente occupato la propria proprietà ed i Pilloni avevano aggravato la situazione dell’area. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Piero e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. La società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. è rimasta intimata. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., comma 1. In prossimità dell’adunanza, le parti hanno depositato memorie illustrative [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare va dichiarata l’improcedibilità delricorso, in quanto la parte ricorrente, pur avendo dichiarato espressamente che lasentenza, contro cui ricorre, era stata notificata in data 27.5.2020 (v. pag. 1 del ricorso), ha omesso di depositare la copia autentica della sentenza munita di relata di notificazione, adempimento prescritto a pena di improcedibilità dall'art.369 c.p.c., comma 2, n. 2, (Cass. Sez. Un. 16.4.2009, n.9005; Cass. , Sez. Unite, 2.5.2017, n.10648). A tale regola si deroga nel solo caso in cui il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato. Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, pur in difetto di produzione dicopia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, il ricorso per cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione dellasentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione dellasentenza, indicata nel ricorso, e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art.325 c.p.c., comma 2. (Cassazione civile sez. un., 06/07/2022, n.21349; Cass., sez. 6 - 3, 10/07/2013, n. 17066; Cass., sez. 6 -3, 30/04/2019, n. 11386). Nel caso di specie, lasentenza è stata depositata in data 22 maggio 2020 ed il ricorso è stato consegnato per la notifica a mezzo del servizio postale in data 27 luglio 2020per cui non soccorre il principio citato. Né la copia autentica della sentenza notificata munita della relata di notifica è presente nel fascicolo dei controricorrenti o nel fascicolo d’ufficio, come risulta dall’esame degli atti processuali e dall’attestazione della Cancelleria del 21.3.2024; l’improcedibilitànon può, infatti essere dichiarata ove la relata di notifica dellasentenza impugnata risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero presente nel fascicolo di ufficio (Cassazione civile sez. un., 06/07/2022, n.21349; Cass. Sez. Unite, 2.5.2017, n. 10648;Cassazione civile sez. VI, 07/06/2021, n.15832;Cass. SEz. Un. , 16.4.2009., n. 9004). Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso e condanna in solido i ricorrent i al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civ
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