CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32627/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 20 settembre 2022 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen. Secondo i giudici di merito, l'imputato avrebbe tentato di impossessarsi di tre confezioni di salmone, prelevandole dagli scaffali del supermercato dove si trovavano esposte e occultandole all'interno dei pantaloni. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'625, comma 1, n. 7, cod. proc. pen., sostenendo che non potrebbe trovare applicazione l'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede. Il ricorrente, inoltre, evidenzia che, anche se si volesse ritenere sussistente l'aggravante, l'imputato andrebbe prosciolto, poiché il d.lgs. n. 150 del 2022 ha mutato il regime di procedibilità previsto per il reato in questione, rendendolo procedibile solo a querela di parte. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità. 4. Il ricorso non è inammissibile e, pertanto, va rilevata l'assenza della querela, resa necessaria dalla riforma realizzata con il d.lgs. n. 150 del 2022. 4.1. Non è manifestamente infondato il motivo relativo all'insussistenza dell'aggravante contestata, avendo il ricorrente sostenuto che l'imputato avesse posto in essere la condotta delittuosa proprio mentre era osservato dal personale di vigilanza. Va rilevato allora che: a seguito del d.lgs. n. 150 del 2022, il reato di furto tentato in rassegna è divenuto procedibile a querela; non risulta pervenuta la querela della persona offesa entro il termine trimestrale previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'art. 5-bis del decreto-legge n. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 199 del 2022. 5. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché l'azione penale non doveva essere proseguita per difetto di querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità. Così