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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06987/2025

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rel.

Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso R.G.N. 26878/2019 promosso da Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tem- pore, rappresentato e difes o da ll ' avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettiva- mente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 61/C, presso i signori Gelodi-Amoroso, in virtù di procura speciali in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall ' avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II 18, in virtù di procura speciali in atti; controricorrenti nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresen- tatae difesa da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elet- tivamente domiciliata in Roma presso la delegazione romana della Regione [OSCURATO:PERSONA], via Barberini 36, in virtù di procura speciali in atti; controricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di Leccen. 114/2019, pub- blicata il01/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/ 11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 5/02/2013, l'ingegnere [OSCURATO:PERSONA] e l ' arch itetto [OSCURATO:PERSONA] convenivano il Co- mune di Castrignano del Capo davanti al Tribunale di Lecce, per sen- tirlo condannare al pagamento della complessiva somma di € 16.247,80, oltre interessi di mora, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. in relazione alle maggiori prestazioni professionali (progettazione esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, or- dinamento della sicurezza),espletate per i lavori di assetto idrogeo- logicoin località [OSCURATO:PERSONA] - Marina di Leuca, in esecuzione di un progetto finanziato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] con i fondiPO FERS 2007/ 2013.

I ricorrenti deducevano che, riuniti in [OSCURATO:PERSONA] di Professionisti unitamente al geologo [OSCURATO:PERSONA], avevano vinto la gara indetta dal Comune di Castrignano delCapo per il con- ferimento dell'incarico di cui sopra, ma che, in ottemperanza alle prescrizioniimpartite dall'Autorità di Bacino della [OSCURATO:PERSONA], relative alla messa in sicurezza della grotta Porcinara, avevano dovuto svolgere attività di progettazione ulteriore rispetto a qu ella prevista nel pr o- getto definitivo dell'U.T.C., sulla base del quale era stata svolta la gara.

Tale ulteriore attività era stata, comunque, recepit a dal Co- mune, che aveva tramesso tutta la documentazione all'Autorità di Bacinoper il prescritto parere.

Ritenendo, pertanto, di aver maturato il diritto a compensi ulte- riori rispetto a quelli previsti in contratto, i ricorrenti ne richiedevano la corresponsione nella misura di €16.247,80 oltre interessi.

Ritualmente costituitosi, il Comune concludeva per la dichiara- zione di inammissibilità oil rigetto della domanda, eccependo anche il proprio difetto di legittimazione passiva.

Chiedeva, comunque, di essere manlevato dalla RegionePuglia, che chiamava in causa.

Si costituiva in giudizio anche la Regione [OSCURATO:PERSONA], eccependopre- liminarmente il proprio difetto di legittimazione passivae chiedendo il rigetto della domanda nei suoi confronti.

Con sentenza n. 1426/2015 il Tribunale di Lecce condannava il Comune al pagamentodi € 16.247,80 oltre accessori.

Avverso detta sentenza proponeva appello il Comune di Castri- gnano del Capo, chiedendo, in totale riforma della stessa, il rigetto dell'originaria domanda, ovvero, in via gradata, la rideterminazione del quantum dovuto e, in ipotesi di condanna, la manleva da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA].

Si costituivano in giudizio gli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],chiedendo, in via principale, la declarato- ria d'inammissibilità dell'appello e, in via gradata, il rigetto dello stesso, con condanna del Comune ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Si costituiva anche la Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell'ap- pello.

La Corte territoriale respingeval'impugnazione.

Respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, il Giudice del gravame riteneva che i professionisti ave ssero offerto la prova di aver espletato l'ulteriore attività richiesta dall ' Autorità di Bacino , in occasione dell'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA],in cui il Segretario della sud- detta Autoritàaveva evidenziato tale necessità, attesa la situazione di rischio determinata dalla [OSCURATO:PERSONA].

I suddetti interventi aggiuntivi,ed ulteriori rispetto al preliminare di gara, erano stati re- cepiti dal Comune e da questo trasmessi all ' Autorità di Bacino con nota del 16/09/2010, affinché esprimesse parerefavorevole all'ese- cuzione dei lavori, come in effetti avveniva con nota del28/04/2011.

Ad opinione della Corte, non aveva alcun rilievo la circostanza dedotta dal Comune, relativa alla intervenuta sottoscrizione del di- sciplinare dopo circa un anno dall'aggiudicazione, quando i lavori erano finiti, senza la registrazione di alcuna riserva da parte dei pro- fessionistiin corso d'opera, poiché il disciplinare prevedeva espres- samente che, in caso di varianti o aggiunte al progetto , i professio- nisti avevanol'obbligo di redigere tutti gli elaborati previsti dalla vi- gente normativa, e al l ' uopo richiesti, con la precisazione che, per essi, avevano diritto ai compensi spettanti a norma delle vigenti di- sposizioni tariffarie.

In tale quadro, secondo la Corte d'appello, assumeva rilievo la nota prot. 347 del 12/01/2012 del Comune , che, pur non avendo valore confessorio, dava atto dell'espletamento delle ulteriori attività professionalie dell ' approvazione del nuovo Q.T.E. alle stesse colle- gato, richiedendo solo chiarimenti in ordine alle risorse economiche da utilizzare per il pagamento delle prestazioni.

La stessa Corte evidenziavache i ricorrenti avevano agito ex art.2041 c.c., per avere il Comune utilizzato la loro prestazione d'opera professionale, con la conseguenza che la Regione [OSCURATO:PERSONA] era del tutto estranea a detta domanda, aggiungendo che, ai fini dell ' accogli- mento della stessa,era sufficiente provare l'arricchimento, senza che fosse necessario il riconoscimento dell'utilità della prestazione, nella specie, comunque, dimostrata.

In ordine alla quantificazione della pretesa, la Corte rilevava la genericità delle contestazioni dell'Ente.

Infine, la menzionata Corte respingeva l'impugnazione sulla quantificazione delle spese di lite ed anche la richiesta di condanna dell'appellante per responsabilità processuale aggravata.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Co- mune di Castrignano del Capo, affidatoa quattro motivi di censura.

Si sono difesi con controricorso tutti gli intimati. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri controricorrenti hanno depositato memorie difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotto quanto segue: «Vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

Viola- zione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.

Violazione e falsa appli- cazione dell'art. 2 del disciplinare di incarico 24.06.2011.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c.

Violazione del combi- nato disposto di cui agli artt. 165 e 174 DPR 554/99.

Omesso esame circa punti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discus- sione fra le parti.» Con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 112, 115e 116 c.p.c., oltre che dell'art. 2697 c.c., il ricorrente ha affermato che la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto raggiunta la prova in or- dine all'attività suppletiva asseritamente svolta dai professionisti, per adeguamento alle prescrizioni dell'Autorità di Bacino, contenuta nella nota del 20/07/2020, adottata a seguito di un incontro tenutosi il 17/06/2020, sebbene tali prescrizioni non avessero comportato al- cuna variante rispetto alla originale progettazione definitiva, posta a base della garavinta dai progettisti, e l ' incontro si fosse tenuto prima che gli stessi elaborassero il progetto esecutivo.

Con riferimentoall'art. 1362 c.c., il ricorrente ha dedotto che dal tenore letterale dell'art. 2 del disciplinare d ' incarico , datato 24/06/ 2011, non si evinceva affatto, come ritenuto dalla Corte d ' appello, che fosse stato previsto un diritto al compenso per eventuale attività suppletiva.

Il Comune ha anche aggiunto che la Corte d'appello non ha con- siderato un fattoda lui evidenziato in corso di causa, ritenuto deci- sivo, consistente nella circostanza che il disciplinare era stato firmato dopo un anno dalla gara, quando il progetto esecutivo era stato già completato ed approvato.

Ad opinione del Comune, se la Corte avesse considerato tale circostanza, avrebbe dato rilievo all'assenza di riserve in corso d'opera, ai sensi dell'art. 164 d.P.R. n. 554 del 1999, in riferimento alla prestazione già eseguita, ma non ricom- presa nella determinazionecon la quale era stato fissato il compenso complessivospettante ai progettisti.

Lo stesso Comune ha censurato la decisione della Corte territo- riale, nella parte in cui ha dato rilievo, quale argomento di prova, alla nota prot. n. 347 del 12/01/2012. 2.Con il secondo motivo di ricorso è dedotto quanto segue: «Vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c.

Difetto dititolarità pas- siva del rapporto giuridico dedotto in g iudizio.

Omesso esame di punti decisivi della controversia che sono stati oggetto didiscussione tra le parti.

Violazione dell'art. 191 TUEL.

Violazione dei principi re- golatori la materia.» Il ricorrente ha prima di tutto stigmatizzato l'incongruenza della decisione,nella parte in cui ha ritenuto che il disciplinare consentisse la richiesta di importi ulteriori per prestazioni suppletive, da liquidarsi in base alle tariffe professionali, e, allo stesso tempo , ha qualificato la domanda quale richiesta di indennizzo ex art. 2041 c.c.

Lo stesso ricorrente ha, quindi, dedotto l'inammissibilità della do- manda di indennizzo da ingiustificato arricchimento, in assenza di un riconoscimento anche implicito dell'utilitasda parte del Comune , evi- denziando che doveva, comunque,tenersi conto del disposto dell'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, che impedisce l'azione nei confronti del Comune, in applicazione dell'art. 2042 c.c., potendo i professionisti agire nei confronti degli amministratori che avevano consentito l'ac- quisizione della ulteriore prestazione non stanziata nella contabilità dell'ente.

Infine, secondo il Comune, quand'anche fosse ritenuta ammissi- bile, l'azione avrebbe dovuto essere esperita contro la Regione Pu- glia, la cui legittimazione era stata erroneamente esclusa dalla Corte di merito, non essendo vero che era stato il Comune a beneficiare della prestazione, perché la titolarità dell'area, il finanziamento del progetto e l'esclusiva prerogativa di quest'ultimanella modifica del Q.T.E. avrebbero dovuto condurre ad una diversa conclusione. 3.Con il terzo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «Violazione dell'art. 112 c.p.c.

Omesso esame di punti decisividella controversia che sono stati oggetto di discussione tra le parti.» Ilricorrente ha ritenuto che la Corte d ' appello non abbia statuito sulla domanda di manleva, formulata dal Comune nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA]. 4.Con il quarto motivo di ricorso è formulata la seguente cen- sura: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in ordine al quantum liquidato nella sentenza di merito di primo grado ed inor- dine al rigetto del terzo motivo di gravame.

Violazione e falsaappli- cazione dell'art. 115, in combinato disposto di cui al successivoart.116 c.p.c.

Violazione dei principi regolatori la materia.» Ilricorrente ha dedotto che l'onere di provare le ulteriori presta- zioni eseguite gravava comunque sui progettisti, mentre la decisione era stata assunta in base alla parcella professionale, unilateralmente predispostadalle controparti, e alla documentazione trasmessa a ll a Autorità di Bacino, che avrebbe dovuto comunque dareil proprio pa- rere, a prescindere dall ' attività suppletiva, nonostante il Comune avesse contestato l'effettiva esecuzione di opere ulteriori, rispettoa quelle dovute, di cui non era in grado di valutare la portata, in as- senza dell'oggetto della valutazione, e con un malgoverno dell ' art.115 c.p.c., che aveva comportato un'inversione dell'onere probato- rio.

Il Comune ha aggiun to che l ' onere di contestazione è stretta- mente legato all'onere della prova, il cui rilievo è oggetto di libera valutazione, ma soggetto a motivazione, nella specie del tutto defi- citaria. 5.Il primo motivodi ricorso è inammissibile con riguardo ad ogni profilodi doglianza, per le diverse ragioni di seguito evidenziate.

In primo luogo,la censura riferita alla violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., oltre che dell'art. 2697 c.c., pur richiamando norme di diritto, si sostanzia in una critica alla valutazione in fatto, operata dalla Corte d'appello, da ritenersi,pertanto, inammissibile in sede di legittimità.

Anche la dedotta violazione dell'art. 1362 c.c. nell'interpreta- zione del disciplinare contrattuale si sostanzia nella prospettazione di una soluzione interpretativadiversa rispetto a quella operata dal giudice di merito, cui la parte ha contrapposto la propria, con una censura priva del carattere della specificità richiesta dall' art. 366 , comma 1, n. 4)c.p.c.

Il ritenuto mancato esame del fatto, consistito nella sottoscri- zione del disciplinare di contratto quando i progett i era no stat i già redatti, ed approvatidal Comune, senza che nel corso dell'opera fos- sero adottate varianti e senza che i professionisti avessero apposto riserve in contabilità, si sostanzia , poi, in una deduzione che attiene alla mancata valutazione di alcuni fatti nel senso indicato dal ricor- rente, e non al mancato esame d egli stessi, da ritenersi pertanto inammissibile.

Il disciplinare , sottoscritto in data 24/ 06/2011 , è stato, infatti, considerat o dalla Corte d ' appello , anche se con esito diverso da quello auspicato dal Comune, poiché la Corte ha dato ri- lievo a quanto previsto dall'art. 2 di tale atto, che ha stabilito un compenso secondo tariffa per l ' esecuzione di ulteriori prestazioni professionali, eventualmente richieste, che i professionisti avevano l'obbligo di eseguire, così negando ogni rilievo alla mancanza di ri- serve durante i lavori(p. 5 della sentenza impugnata).

La censura in ordine alla valenza probatoria della nota prot. n. 347 del 12/01/2012 attribuita dalla Corte territoriale, e non condi- visa dal ricorrente, costituisce anch'essa una critica alla valutazione di merito, operata dal giudice dell'appello nell ' esercizio del libero convincimento, supportato da una chiara motivazione, come tale inammissibile. 6.Il secondo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile. 6.1.Occorre subito rilevare l'inammissibilità della censura rife- rita alla ritenuta contraddittorietà della valutazione operata dalla Corte d'appello, che h a dapprima dato rilievo alla previsione conte- nuta nel disciplinare, interpretata nel senso chei progettisti avevano l'obbligo di provvedere ad eseguire varianti o aggiunte al progetto con diritto al relativo compenso in base alle tariffe, e poi ha eviden- ziato che l'azione esperita per ottenere detto compenso era un ' a- zione di ingiustificato arricchimentoe non di adempimento contrat- tuale.

La critica non coglie la ratiodella decisione, poiché dalla lettura della sentenza si evince chiaramente che, nel primo caso, il giudice del gravame ha operato una valutazione - non per fondare su un titolo negoziale la domanda formulata - ma per escludere il rilievo attribuito dal Comune alla sottoscrizione del disciplinare dopo l'ese- cuzione delle operein assenza di riserve. 6.2.È inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1), c.p.c., nella parte in cui è riproposta l'eccezione di inammissibilità dell'azione di ingiustificato adempimento, in ragione della mancanza di un ricono- scimento dell'utilitasdell'opera da parte del Comune.

Come più volte ribadito da questa Corte, con un orientamento oramai da tempo consolidato, a fronte di un pregresso e prevalente orientamento che condizionava l'accoglimento dell'azione di ingiusti- ficato arricchimento al riconoscimento dell'utilitasda parte della Pub- blica Amministrazione, e cioè al riscontro di una valutazione sogget- tiva in capo all'ipotetico arricchito, le Sezioni Unitedi questa Corte (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 10798 del 26/05/2015)hanno posto l'ac- cento sulla connotazione strettamente oggettiva dell'arricchimento che il depauperato deve provare, senza che l'Amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27753 del 28/10/2024; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14735 del 27/05/2024; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 24642 del 05/11/2020; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11209 del 24/04/ 2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15937 del 27/06/2017; Cass, Sez. 6-1, Ordinanza n. 22182 del 30/10/2015).

Colui che agisce a norma dell'art. 2041 c.c. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], è dunque tenuto a provare il proprio de- pauperamento, unitamente al contestuale arricchimento della Pub- blica Amministrazione, e l'accoglimento dell'azione incontra il solo limite del divieto di arricchimento imposto, giacché il diritto fonda- mentale di azione del depauperato deve adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento della attività amministrativa, affidando alla stessa [OSCURATO:PERSONA]- zione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'im- possibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27753 del 28/10/2024; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14735 del 27/05/2024).

Il ricorrente non ha prospettato ragioni per discostarsi tal tale orientamento, ma ha semplicemente richiamato una giurisprudenza già da anni superata al momento della presentazione del ricorso per cassazione. 6.3.Il riferimento all'inammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c., in ragione dell'operatività del disposto dell'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000,è una censura che non risulta essere stata affrontata nel giu- dizio di appello, né la parte ha dedotto di aver in precedenza pro- spettata.

Per tale motivo, la doglianzadeve ritenersi inammissibile.

Come più volte affermato da questa Corte, qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la pro- ponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., Sez. 6 - 5, Ordi- nanza n. 32804 del 13/12/2019; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 7048 del 11/04/2016).

A nullarileva la circostanza che l'eccezione involga una causa di nullità del contratto, astrattamente rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, perché tale rilievo presuppone l ' intervenuta acquisi- zione in fatto di circostanze che la parte, nel formulare il motivo, non ha neppure specificamente indicato.

Nel giudizio di cassazione, infatti, non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che im- plichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19164 del 13/09/2007; Cass., Sez. Sez. 1, Sen- tenza n. 25319 del 25/10/2017; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20712 del 13/08/2018).

Con specifico riferimento alla materia del contendere di questo giudizio, la S.C. ha precisato che l'azione diretta del fornitore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art. 191, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000, abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi, può essere esperita unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche quando tali requisiti siano stati rispettati, ma il contratto concluso con l'ente locale sia invalido per difetto di forma scritta, non potendo operare, in ipotesi di invalidità negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto ob- bligatorio previsto dalle legge.

Ne consegue che, in tali ipotesi, il fornitore potrà promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti di legge(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5480 del 29/02/2024 ) .

Nel caso di specie, dunque, il ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova di avere specificato, nel giudizio di merito, che le somme richieste dalle controparti si fondavano su un titolo negoziale redatto in forma scritta e in tutto valido, tranne che per il fatto che non era stato emesso un impegno di spesa per la somma richiesta, destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000.

Tali specificazioni sono del tutto assenti, sicché la censura deve essere dichiarata inammissibileper novità. 6.4.È inammissibile il motivo anche nella parte in cui ha censu- rato la statuizione del giudice di merito, che ha escluso essere la Regione [OSCURATO:PERSONA] la corretta destinataria dell'azione di ingiustificato ar- ricchimento.

La Corte d'appello ha ritenuto quanto segue: «Rileva preliminar- mente la corte che gli attori non hanno chiesto il pagamento delle competenze loro spettanti in adempimento di quanto previsto in con- tratto (art.2 del disciplinare del 24 giugno 2011 già innanzi richia- mato), ma hanno agito ai sensi dell'art.2041 cod. civ. per l ' indebito arricchimento derivato al comune dall'avere utilizzato la loro presta- zione d'opera professionale.

È evidente allora che la regione [OSCURATO:PERSONA] è del tutto estranea a detta domanda, essendo solo il comune il sog- getto che ha beneficiato dell'attività svolta dagli appellati per inter- venti eseguiti a tutela del suo territorio.» Il ricorrente ha affermato che doveva tenersi conto dell'apparte- nenza al demanio dell'area oggetto dell ' intervento, del finanzia- mento di quest'ultimo con risorse economiche di esclusiva compe- tenza della Regione [OSCURATO:PERSONA] e della esclusivaprerogativa di quest'ul- tima nella modifica del QTE, tutti elementi, che, sebbene oggetto di discussione, non sono stati esaminati dalla Corte d'appello.

La censura si limita alle generiche affermazioni appena riportate, prive di argomenti concreti posti a sostegno delle st esse e senza neppure evidenziare le ragioni per cui le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata non sono ritenute fondate, così formu- lando un “non motivo”, che non risponde al requisito di specificità richiesto dall'art. 366 c.p.c. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1341 del 12/01/2024). 7.Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Con tale ragione di doglianza è dedotta la mancata statuizione sulla domanda di manleva, formulata dalComune nei confronti della Regione.

Tale domanda, tuttavia, risulta implicitamente respinta, con l'a- dozione della statuizione sopra riportata,in ordine alla corretta indi- viduazione del soggetto destinatario dell'azione di ingiustificato ar- ricchimento, che la Corte ha ritenuto essere il Comune, in quanto beneficiato dall'attività svolta dai professionisti, per interventi ese- guiti a tutela del suo territorio, con ciò escludendo ogni diritto di manleva in capo all'Ente locale. 8.Il quarto motivo di ricorso è inparte infondato e in parte inam- missibile.

8.1. I l ricorrente ha dedotto che la statuizione impugnata ha operato una inversione dell'onere della prova, senza che il Comune fosse in grado di provare alcunché, in assenza degli elaborati pro- gettuali e di quant'altro utile, aggiungendo che comunque l'opera era di pertinenza della Regione, l'unica in grado di articolare contesta- zionisul punto.

Con riferimento, poi, alla ritenuta non contestazionedegli importi dovuti exart. 2041 c.c., il Comune ha dedotto che l a mancata con- testazione non costituisce una prova legale, né integra un compor- tamento processuale dal quale trarre argomenti di prova, dovendosi semplicemente valutare i fatti non contestati nel contesto del mate- riale probatorio acquisito, nel rispetto dell'obbligo di motivazione, nella specieassolutamente deficitaria.

8.2. Nella specie, la Corte d ' appello ha statuito come segue: «Con il terzo motivo rubricato "sul quantum liquidato" l'ente territo- riale censura il quantum liquidato dal primo Giudice in favore dei professionisti, ritenendo tale liquidazione, effettuata in aderenza alla domanda, non motivata attraverso un'analisi specifica delle attività ulteriori espletate.

La doglianza, riproposta in questo grado di giudi- zio negli stessi termini di assoluta genericità già evidenziati in primo grado, non può essere accolta.

Occorre osservare sul punto che il Comune non ha mai sostanzialmente contestato il quantum della ri- chiesta dei professionisti di cui alla notula del 13.6.2012 con allegata parcella professionale, né in relazione all'effettiva attività espletata ed ivi riepilogata, del resto risultante documentalmente dalla corri- spondenza tra il Comune e l'Autorità di bacino ed in particolare, dalla nota prot. n. 8679 del 16.09.2010 con cui il Comune trasmetteva a quest'ultima ai fini del rilascio del parere gli elaborati progettuali, le relazioni tecniche, le misurazioni, i computi metrici e le nuove tavole, sia in relazione alla congruità e conformità della richiesta alle tariffe professionali vigenti.

Nella comparsa di costituzione in primo grado, riguardo alla richiestaformulata dagli appellati il comune si è limitato a dedurre quanto segue, in termini assolutamente generici e senza alcuna specifica contestazione: “si contesta in ogni caso il quantum invocato nell'avversa citazione e sicuramente non proporzionato alla attività asseritamente suppletiva svolta dagli attori”.

Tanto sicura- mente non soddisfa l'onere di prendere specifica posizione sulle do- mande avverse, contestandone in modo dettagliato il contenuto a sostegno della richiesta di rigetto.

Va infine evidenziato che lo stesso Comune nel giudizio di primo grado con riferimento alle richieste ag- giuntive dei professionisti ha dedotto di essersi limitato a girare le stesse alla Regione [OSCURATO:PERSONA], ancora una volta senza alcuna contesta- zione e/o diversa determinazione del quantum.»

8.3. Com ' è noto, l a violazione del precetto di cui all ' art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne èonerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 18092 del 31/08/2020).

Ovviamente, l'onere della prova gravante su una parte è, comun- que, delimitato dall'onere di contestazione dall ' avversario di que- st'ultima, poiché, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a fronte dell'allegazione di fatti specifici, che non siano contestati dalla controparte, il dedu- cente è esonerato dalla prova di quanto allegato (Cass., Sez. 3, Or- dinanza n. 4681 del 15/02/2023).

Questa Corte ha, poi, precisato che l ' onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12064 del 08/05/2023) o comunque rientrantinella sua sfera di conoscibilità ( Cass .

Sez. 2, Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022).

Peraltro, l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpre- tazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di mo- tivazione(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019 ). 8.4.Nel caso di specie, la Corte d'appello risulta avere dato cor- retta applicazione ai principi sopra enunciati.

La menzionata Corte ha, infatti, fondato la statuizione partendo dalla notula del 13/06/2012, con allegata parcella professionale, quale specificazione dell'attività svolta dai controricorrenti , posta a fondamento della richiesta di indennizzo ex art. 2041 c.c.

A fronte di talespecifica allegazione, la stessa Corte ha rilevato che il Comune non ha contestato in modo specifico, non solo l ' effet- tivo compimento di detta attività, risultante comunque da documen- tazione proveniente dal Comune stesso (la nota prot. n. 8679 del 16/09/2010), ma anche l'ammontare degli importi richiesti.

È dunque evidente che la Corte d'appello non ha violato il princi- pio di riparto dell'onere della prova, ma ha dato corretta applicazione al principio di non contestazione.

A sostegno della censura, il Comuneha aggiunto di avere messo in discussione la stessa esistenza di attività non comprese nel con- tratto e di non essere in grado di effettuare contestazioni specifiche, in assenza degli elaborati progettuali predisposti dai professionisti, aggiungendo che era la Regione [OSCURATO:PERSONA] la beneficiaria delle presta- zioni stesse e, dunque, anche il soggetto legittimato ad effettuare eventuali contestazioni.

È tuttavia evidente che il primo e l'ultimo degli argomenti appena riportati attengono a questioni attinenti a valutazioni giuridiche, già oggetto delle precedenti censure, come sopra esaminate, del tutto distinte dall'accertamento in fatto in ordine all'esecuzione delle pre- stazioni professionali in questione .

Il secondo argomento, poi, si pone come una mera asserzione, del tutto generica, che non si rela- ziona alla statuizione impugnata , che, invece, come sopra eviden- ziato, ha tenuto conto del fatto che proprio il Comune hatrasmesso all'Autorità di Bacino, per il prescritto parere, gli elaborati redatti in esecuzione delle menzionate prestazioni.

La parte ha, infine, genericamente prospettato un vizio di moti- vazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto in- tegrata la non contestazione, senza neppure spiegare per quali ra- gioni tale vizio debba nella specie ritenersi esistente, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c. 9.In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 10.La statuizione sulle spese, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza. 11.In applicazione dell' art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugna- zione proposta, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], che liquida in € 2.500,00 per compens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rel. Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso R.G.N. 26878/2019 promosso da Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tem- pore, rappresentato e difes o da ll ' avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettiva- mente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 61/C, presso i signori Gelodi-Amoroso, in virtù di procura speciali in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall ' avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II 18, in virtù di procura speciali in atti; controricorrenti nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresen- tatae difesa da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elet- tivamente domiciliata in Roma presso la delegazione romana della Regione [OSCURATO:PERSONA], via Barberini 36, in virtù di procura speciali in atti; controricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di Leccen. 114/2019, pub- blicata il01/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/ 11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 5/02/2013, l'ingegnere [OSCURATO:PERSONA] e l ' arch itetto [OSCURATO:PERSONA] convenivano il Co- mune di Castrignano del Capo davanti al Tribunale di Lecce, per sen- tirlo condannare al pagamento della complessiva somma di € 16.247,80, oltre interessi di mora, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. in relazione alle maggiori prestazioni professionali (progettazione esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, or- dinamento della sicurezza),espletate per i lavori di assetto idrogeo- logicoin località [OSCURATO:PERSONA] - Marina di Leuca, in esecuzione di un progetto finanziato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] con i fondiPO FERS 2007/ 2013. I ricorrenti deducevano che, riuniti in [OSCURATO:PERSONA] di Professionisti unitamente al geologo [OSCURATO:PERSONA], avevano vinto la gara indetta dal Comune di Castrignano delCapo per il con- ferimento dell'incarico di cui sopra, ma che, in ottemperanza alle prescrizioniimpartite dall'Autorità di Bacino della [OSCURATO:PERSONA], relative alla messa in sicurezza della grotta Porcinara, avevano dovuto svolgere attività di progettazione ulteriore rispetto a qu ella prevista nel pr o- getto definitivo dell'U.T.C., sulla base del quale era stata svolta la gara. Tale ulteriore attività era stata, comunque, recepit a dal Co- mune, che aveva tramesso tutta la documentazione all'Autorità di Bacinoper il prescritto parere. Ritenendo, pertanto, di aver maturato il diritto a compensi ulte- riori rispetto a quelli previsti in contratto, i ricorrenti ne richiedevano la corresponsione nella misura di €16.247,80 oltre interessi. Ritualmente costituitosi, il Comune concludeva per la dichiara- zione di inammissibilità oil rigetto della domanda, eccependo anche il proprio difetto di legittimazione passiva. Chiedeva, comunque, di essere manlevato dalla RegionePuglia, che chiamava in causa. Si costituiva in giudizio anche la Regione [OSCURATO:PERSONA], eccependopre- liminarmente il proprio difetto di legittimazione passivae chiedendo il rigetto della domanda nei suoi confronti. Con sentenza n. 1426/2015 il Tribunale di Lecce condannava il Comune al pagamentodi € 16.247,80 oltre accessori. Avverso detta sentenza proponeva appello il Comune di Castri- gnano del Capo, chiedendo, in totale riforma della stessa, il rigetto dell'originaria domanda, ovvero, in via gradata, la rideterminazione del quantum dovuto e, in ipotesi di condanna, la manleva da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA]. Si costituivano in giudizio gli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],chiedendo, in via principale, la declarato- ria d'inammissibilità dell'appello e, in via gradata, il rigetto dello stesso, con condanna del Comune ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Si costituiva anche la Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell'ap- pello. La Corte territoriale respingeval'impugnazione. Respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, il Giudice del gravame riteneva che i professionisti ave ssero offerto la prova di aver espletato l'ulteriore attività richiesta dall ' Autorità di Bacino , in occasione dell'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA],in cui il Segretario della sud- detta Autoritàaveva evidenziato tale necessità, attesa la situazione di rischio determinata dalla [OSCURATO:PERSONA]. I suddetti interventi aggiuntivi,ed ulteriori rispetto al preliminare di gara, erano stati re- cepiti dal Comune e da questo trasmessi all ' Autorità di Bacino con nota del 16/09/2010, affinché esprimesse parerefavorevole all'ese- cuzione dei lavori, come in effetti avveniva con nota del28/04/2011. Ad opinione della Corte, non aveva alcun rilievo la circostanza dedotta dal Comune, relativa alla intervenuta sottoscrizione del di- sciplinare dopo circa un anno dall'aggiudicazione, quando i lavori erano finiti, senza la registrazione di alcuna riserva da parte dei pro- fessionistiin corso d'opera, poiché il disciplinare prevedeva espres- samente che, in caso di varianti o aggiunte al progetto , i professio- nisti avevanol'obbligo di redigere tutti gli elaborati previsti dalla vi- gente normativa, e al l ' uopo richiesti, con la precisazione che, per essi, avevano diritto ai compensi spettanti a norma delle vigenti di- sposizioni tariffarie. In tale quadro, secondo la Corte d'appello, assumeva rilievo la nota prot. 347 del 12/01/2012 del Comune , che, pur non avendo valore confessorio, dava atto dell'espletamento delle ulteriori attività professionalie dell ' approvazione del nuovo Q.T.E. alle stesse colle- gato, richiedendo solo chiarimenti in ordine alle risorse economiche da utilizzare per il pagamento delle prestazioni. La stessa Corte evidenziavache i ricorrenti avevano agito ex art.2041 c.c., per avere il Comune utilizzato la loro prestazione d'opera professionale, con la conseguenza che la Regione [OSCURATO:PERSONA] era del tutto estranea a detta domanda, aggiungendo che, ai fini dell ' accogli- mento della stessa,era sufficiente provare l'arricchimento, senza che fosse necessario il riconoscimento dell'utilità della prestazione, nella specie, comunque, dimostrata. In ordine alla quantificazione della pretesa, la Corte rilevava la genericità delle contestazioni dell'Ente. Infine, la menzionata Corte respingeva l'impugnazione sulla quantificazione delle spese di lite ed anche la richiesta di condanna dell'appellante per responsabilità processuale aggravata. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Co- mune di Castrignano del Capo, affidatoa quattro motivi di censura. Si sono difesi con controricorso tutti gli intimati. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri controricorrenti hanno depositato memorie difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotto quanto segue: «Vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. Viola- zione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. Violazione e falsa appli- cazione dell'art. 2 del disciplinare di incarico 24.06.2011. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. Violazione del combi- nato disposto di cui agli artt. 165 e 174 DPR 554/99. Omesso esame circa punti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discus- sione fra le parti.» Con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 112, 115e 116 c.p.c., oltre che dell'art. 2697 c.c., il ricorrente ha affermato che la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto raggiunta la prova in or- dine all'attività suppletiva asseritamente svolta dai professionisti, per adeguamento alle prescrizioni dell'Autorità di Bacino, contenuta nella nota del 20/07/2020, adottata a seguito di un incontro tenutosi il 17/06/2020, sebbene tali prescrizioni non avessero comportato al- cuna variante rispetto alla originale progettazione definitiva, posta a base della garavinta dai progettisti, e l ' incontro si fosse tenuto prima che gli stessi elaborassero il progetto esecutivo. Con riferimentoall'art. 1362 c.c., il ricorrente ha dedotto che dal tenore letterale dell'art. 2 del disciplinare d ' incarico , datato 24/06/ 2011, non si evinceva affatto, come ritenuto dalla Corte d ' appello, che fosse stato previsto un diritto al compenso per eventuale attività suppletiva. Il Comune ha anche aggiunto che la Corte d'appello non ha con- siderato un fattoda lui evidenziato in corso di causa, ritenuto deci- sivo, consistente nella circostanza che il disciplinare era stato firmato dopo un anno dalla gara, quando il progetto esecutivo era stato già completato ed approvato. Ad opinione del Comune, se la Corte avesse considerato tale circostanza, avrebbe dato rilievo all'assenza di riserve in corso d'opera, ai sensi dell'art. 164 d.P.R. n. 554 del 1999, in riferimento alla prestazione già eseguita, ma non ricom- presa nella determinazionecon la quale era stato fissato il compenso complessivospettante ai progettisti. Lo stesso Comune ha censurato la decisione della Corte territo- riale, nella parte in cui ha dato rilievo, quale argomento di prova, alla nota prot. n. 347 del 12/01/2012. 2.Con il secondo motivo di ricorso è dedotto quanto segue: «Vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. Difetto dititolarità pas- siva del rapporto giuridico dedotto in g iudizio. Omesso esame di punti decisivi della controversia che sono stati oggetto didiscussione tra le parti. Violazione dell'art. 191 TUEL. Violazione dei principi re- golatori la materia.» Il ricorrente ha prima di tutto stigmatizzato l'incongruenza della decisione,nella parte in cui ha ritenuto che il disciplinare consentisse la richiesta di importi ulteriori per prestazioni suppletive, da liquidarsi in base alle tariffe professionali, e, allo stesso tempo , ha qualificato la domanda quale richiesta di indennizzo ex art. 2041 c.c. Lo stesso ricorrente ha, quindi, dedotto l'inammissibilità della do- manda di indennizzo da ingiustificato arricchimento, in assenza di un riconoscimento anche implicito dell'utilitasda parte del Comune , evi- denziando che doveva, comunque,tenersi conto del disposto dell'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, che impedisce l'azione nei confronti del Comune, in applicazione dell'art. 2042 c.c., potendo i professionisti agire nei confronti degli amministratori che avevano consentito l'ac- quisizione della ulteriore prestazione non stanziata nella contabilità dell'ente. Infine, secondo il Comune, quand'anche fosse ritenuta ammissi- bile, l'azione avrebbe dovuto essere esperita contro la Regione Pu- glia, la cui legittimazione era stata erroneamente esclusa dalla Corte di merito, non essendo vero che era stato il Comune a beneficiare della prestazione, perché la titolarità dell'area, il finanziamento del progetto e l'esclusiva prerogativa di quest'ultimanella modifica del Q.T.E. avrebbero dovuto condurre ad una diversa conclusione. 3.Con il terzo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «Violazione dell'art. 112 c.p.c. Omesso esame di punti decisividella controversia che sono stati oggetto di discussione tra le parti.» Ilricorrente ha ritenuto che la Corte d ' appello non abbia statuito sulla domanda di manleva, formulata dal Comune nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA]. 4.Con il quarto motivo di ricorso è formulata la seguente cen- sura: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in ordine al quantum liquidato nella sentenza di merito di primo grado ed inor- dine al rigetto del terzo motivo di gravame. Violazione e falsaappli- cazione dell'art. 115, in combinato disposto di cui al successivoart.116 c.p.c. Violazione dei principi regolatori la materia.» Ilricorrente ha dedotto che l'onere di provare le ulteriori presta- zioni eseguite gravava comunque sui progettisti, mentre la decisione era stata assunta in base alla parcella professionale, unilateralmente predispostadalle controparti, e alla documentazione trasmessa a ll a Autorità di Bacino, che avrebbe dovuto comunque dareil proprio pa- rere, a prescindere dall ' attività suppletiva, nonostante il Comune avesse contestato l'effettiva esecuzione di opere ulteriori, rispettoa quelle dovute, di cui non era in grado di valutare la portata, in as- senza dell'oggetto della valutazione, e con un malgoverno dell ' art.115 c.p.c., che aveva comportato un'inversione dell'onere probato- rio. Il Comune ha aggiun to che l ' onere di contestazione è stretta- mente legato all'onere della prova, il cui rilievo è oggetto di libera valutazione, ma soggetto a motivazione, nella specie del tutto defi- citaria. 5.Il primo motivodi ricorso è inammissibile con riguardo ad ogni profilodi doglianza, per le diverse ragioni di seguito evidenziate. In primo luogo,la censura riferita alla violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., oltre che dell'art. 2697 c.c., pur richiamando norme di diritto, si sostanzia in una critica alla valutazione in fatto, operata dalla Corte d'appello, da ritenersi,pertanto, inammissibile in sede di legittimità. Anche la dedotta violazione dell'art. 1362 c.c. nell'interpreta- zione del disciplinare contrattuale si sostanzia nella prospettazione di una soluzione interpretativadiversa rispetto a quella operata dal giudice di merito, cui la parte ha contrapposto la propria, con una censura priva del carattere della specificità richiesta dall' art. 366 , comma 1, n. 4)c.p.c. Il ritenuto mancato esame del fatto, consistito nella sottoscri- zione del disciplinare di contratto quando i progett i era no stat i già redatti, ed approvatidal Comune, senza che nel corso dell'opera fos- sero adottate varianti e senza che i professionisti avessero apposto riserve in contabilità, si sostanzia , poi, in una deduzione che attiene alla mancata valutazione di alcuni fatti nel senso indicato dal ricor- rente, e non al mancato esame d egli stessi, da ritenersi pertanto inammissibile. Il disciplinare , sottoscritto in data 24/ 06/2011 , è stato, infatti, considerat o dalla Corte d ' appello , anche se con esito diverso da quello auspicato dal Comune, poiché la Corte ha dato ri- lievo a quanto previsto dall'art. 2 di tale atto, che ha stabilito un compenso secondo tariffa per l ' esecuzione di ulteriori prestazioni professionali, eventualmente richieste, che i professionisti avevano l'obbligo di eseguire, così negando ogni rilievo alla mancanza di ri- serve durante i lavori(p. 5 della sentenza impugnata). La censura in ordine alla valenza probatoria della nota prot. n. 347 del 12/01/2012 attribuita dalla Corte territoriale, e non condi- visa dal ricorrente, costituisce anch'essa una critica alla valutazione di merito, operata dal giudice dell'appello nell ' esercizio del libero convincimento, supportato da una chiara motivazione, come tale inammissibile. 6.Il secondo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile. 6.1.Occorre subito rilevare l'inammissibilità della censura rife- rita alla ritenuta contraddittorietà della valutazione operata dalla Corte d'appello, che h a dapprima dato rilievo alla previsione conte- nuta nel disciplinare, interpretata nel senso chei progettisti avevano l'obbligo di provvedere ad eseguire varianti o aggiunte al progetto con diritto al relativo compenso in base alle tariffe, e poi ha eviden- ziato che l'azione esperita per ottenere detto compenso era un ' a- zione di ingiustificato arricchimentoe non di adempimento contrat- tuale. La critica non coglie la ratiodella decisione, poiché dalla lettura della sentenza si evince chiaramente che, nel primo caso, il giudice del gravame ha operato una valutazione - non per fondare su un titolo negoziale la domanda formulata - ma per escludere il rilievo attribuito dal Comune alla sottoscrizione del disciplinare dopo l'ese- cuzione delle operein assenza di riserve. 6.2.È inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1), c.p.c., nella parte in cui è riproposta l'eccezione di inammissibilità dell'azione di ingiustificato adempimento, in ragione della mancanza di un ricono- scimento dell'utilitasdell'opera da parte del Comune. Come più volte ribadito da questa Corte, con un orientamento oramai da tempo consolidato, a fronte di un pregresso e prevalente orientamento che condizionava l'accoglimento dell'azione di ingiusti- ficato arricchimento al riconoscimento dell'utilitasda parte della Pub- blica Amministrazione, e cioè al riscontro di una valutazione sogget- tiva in capo all'ipotetico arricchito, le Sezioni Unitedi questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10798 del 26/05/2015)hanno posto l'ac- cento sulla connotazione strettamente oggettiva dell'arricchimento che il depauperato deve provare, senza che l'Amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27753 del 28/10/2024; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14735 del 27/05/2024; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 24642 del 05/11/2020; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11209 del 24/04/ 2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15937 del 27/06/2017; Cass, Sez. 6-1, Ordinanza n. 22182 del 30/10/2015). Colui che agisce a norma dell'art. 2041 c.c. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], è dunque tenuto a provare il proprio de- pauperamento, unitamente al contestuale arricchimento della Pub- blica Amministrazione, e l'accoglimento dell'azione incontra il solo limite del divieto di arricchimento imposto, giacché il diritto fonda- mentale di azione del depauperato deve adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento della attività amministrativa, affidando alla stessa [OSCURATO:PERSONA]- zione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'im- possibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27753 del 28/10/2024; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14735 del 27/05/2024). Il ricorrente non ha prospettato ragioni per discostarsi tal tale orientamento, ma ha semplicemente richiamato una giurisprudenza già da anni superata al momento della presentazione del ricorso per cassazione. 6.3.Il riferimento all'inammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c., in ragione dell'operatività del disposto dell'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000,è una censura che non risulta essere stata affrontata nel giu- dizio di appello, né la parte ha dedotto di aver in precedenza pro- spettata. Per tale motivo, la doglianzadeve ritenersi inammissibile. Come più volte affermato da questa Corte, qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la pro- ponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., Sez. 6 - 5, Ordi- nanza n. 32804 del 13/12/2019; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 7048 del 11/04/2016). A nullarileva la circostanza che l'eccezione involga una causa di nullità del contratto, astrattamente rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, perché tale rilievo presuppone l ' intervenuta acquisi- zione in fatto di circostanze che la parte, nel formulare il motivo, non ha neppure specificamente indicato. Nel giudizio di cassazione, infatti, non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che im- plichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19164 del 13/09/2007; Cass., Sez. Sez. 1, Sen- tenza n. 25319 del 25/10/2017; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20712 del 13/08/2018). Con specifico riferimento alla materia del contendere di questo giudizio, la S.C. ha precisato che l'azione diretta del fornitore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art. 191, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000, abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi, può essere esperita unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche quando tali requisiti siano stati rispettati, ma il contratto concluso con l'ente locale sia invalido per difetto di forma scritta, non potendo operare, in ipotesi di invalidità negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto ob- bligatorio previsto dalle legge. Ne consegue che, in tali ipotesi, il fornitore potrà promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti di legge(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5480 del 29/02/2024 ) . Nel caso di specie, dunque, il ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova di avere specificato, nel giudizio di merito, che le somme richieste dalle controparti si fondavano su un titolo negoziale redatto in forma scritta e in tutto valido, tranne che per il fatto che non era stato emesso un impegno di spesa per la somma richiesta, destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000. Tali specificazioni sono del tutto assenti, sicché la censura deve essere dichiarata inammissibileper novità. 6.4.È inammissibile il motivo anche nella parte in cui ha censu- rato la statuizione del giudice di merito, che ha escluso essere la Regione [OSCURATO:PERSONA] la corretta destinataria dell'azione di ingiustificato ar- ricchimento. La Corte d'appello ha ritenuto quanto segue: «Rileva preliminar- mente la corte che gli attori non hanno chiesto il pagamento delle competenze loro spettanti in adempimento di quanto previsto in con- tratto (art.2 del disciplinare del 24 giugno 2011 già innanzi richia- mato), ma hanno agito ai sensi dell'art.2041 cod. civ. per l ' indebito arricchimento derivato al comune dall'avere utilizzato la loro presta- zione d'opera professionale. È evidente allora che la regione [OSCURATO:PERSONA] è del tutto estranea a detta domanda, essendo solo il comune il sog- getto che ha beneficiato dell'attività svolta dagli appellati per inter- venti eseguiti a tutela del suo territorio.» Il ricorrente ha affermato che doveva tenersi conto dell'apparte- nenza al demanio dell'area oggetto dell ' intervento, del finanzia- mento di quest'ultimo con risorse economiche di esclusiva compe- tenza della Regione [OSCURATO:PERSONA] e della esclusivaprerogativa di quest'ul- tima nella modifica del QTE, tutti elementi, che, sebbene oggetto di discussione, non sono stati esaminati dalla Corte d'appello. La censura si limita alle generiche affermazioni appena riportate, prive di argomenti concreti posti a sostegno delle st esse e senza neppure evidenziare le ragioni per cui le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata non sono ritenute fondate, così formu- lando un “non motivo”, che non risponde al requisito di specificità richiesto dall'art. 366 c.p.c. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1341 del 12/01/2024). 7.Il terzo motivo di ricorso è infondato. Con tale ragione di doglianza è dedotta la mancata statuizione sulla domanda di manleva, formulata dalComune nei confronti della Regione. Tale domanda, tuttavia, risulta implicitamente respinta, con l'a- dozione della statuizione sopra riportata,in ordine alla corretta indi- viduazione del soggetto destinatario dell'azione di ingiustificato ar- ricchimento, che la Corte ha ritenuto essere il Comune, in quanto beneficiato dall'attività svolta dai professionisti, per interventi ese- guiti a tutela del suo territorio, con ciò escludendo ogni diritto di manleva in capo all'Ente locale. 8.Il quarto motivo di ricorso è inparte infondato e in parte inam- missibile. 8.1. I l ricorrente ha dedotto che la statuizione impugnata ha operato una inversione dell'onere della prova, senza che il Comune fosse in grado di provare alcunché, in assenza degli elaborati pro- gettuali e di quant'altro utile, aggiungendo che comunque l'opera era di pertinenza della Regione, l'unica in grado di articolare contesta- zionisul punto. Con riferimento, poi, alla ritenuta non contestazionedegli importi dovuti exart. 2041 c.c., il Comune ha dedotto che l a mancata con- testazione non costituisce una prova legale, né integra un compor- tamento processuale dal quale trarre argomenti di prova, dovendosi semplicemente valutare i fatti non contestati nel contesto del mate- riale probatorio acquisito, nel rispetto dell'obbligo di motivazione, nella specieassolutamente deficitaria. 8.2. Nella specie, la Corte d ' appello ha statuito come segue: «Con il terzo motivo rubricato "sul quantum liquidato" l'ente territo- riale censura il quantum liquidato dal primo Giudice in favore dei professionisti, ritenendo tale liquidazione, effettuata in aderenza alla domanda, non motivata attraverso un'analisi specifica delle attività ulteriori espletate. La doglianza, riproposta in questo grado di giudi- zio negli stessi termini di assoluta genericità già evidenziati in primo grado, non può essere accolta. Occorre osservare sul punto che il Comune non ha mai sostanzialmente contestato il quantum della ri- chiesta dei professionisti di cui alla notula del 13.6.2012 con allegata parcella professionale, né in relazione all'effettiva attività espletata ed ivi riepilogata, del resto risultante documentalmente dalla corri- spondenza tra il Comune e l'Autorità di bacino ed in particolare, dalla nota prot. n. 8679 del 16.09.2010 con cui il Comune trasmetteva a quest'ultima ai fini del rilascio del parere gli elaborati progettuali, le relazioni tecniche, le misurazioni, i computi metrici e le nuove tavole, sia in relazione alla congruità e conformità della richiesta alle tariffe professionali vigenti. Nella comparsa di costituzione in primo grado, riguardo alla richiestaformulata dagli appellati il comune si è limitato a dedurre quanto segue, in termini assolutamente generici e senza alcuna specifica contestazione: “si contesta in ogni caso il quantum invocato nell'avversa citazione e sicuramente non proporzionato alla attività asseritamente suppletiva svolta dagli attori”. Tanto sicura- mente non soddisfa l'onere di prendere specifica posizione sulle do- mande avverse, contestandone in modo dettagliato il contenuto a sostegno della richiesta di rigetto. Va infine evidenziato che lo stesso Comune nel giudizio di primo grado con riferimento alle richieste ag- giuntive dei professionisti ha dedotto di essersi limitato a girare le stesse alla Regione [OSCURATO:PERSONA], ancora una volta senza alcuna contesta- zione e/o diversa determinazione del quantum.» 8.3. Com ' è noto, l a violazione del precetto di cui all ' art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne èonerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 18092 del 31/08/2020). Ovviamente, l'onere della prova gravante su una parte è, comun- que, delimitato dall'onere di contestazione dall ' avversario di que- st'ultima, poiché, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a fronte dell'allegazione di fatti specifici, che non siano contestati dalla controparte, il dedu- cente è esonerato dalla prova di quanto allegato (Cass., Sez. 3, Or- dinanza n. 4681 del 15/02/2023). Questa Corte ha, poi, precisato che l ' onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12064 del 08/05/2023) o comunque rientrantinella sua sfera di conoscibilità ( Cass . Sez. 2, Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022). Peraltro, l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpre- tazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di mo- tivazione(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019 ). 8.4.Nel caso di specie, la Corte d'appello risulta avere dato cor- retta applicazione ai principi sopra enunciati. La menzionata Corte ha, infatti, fondato la statuizione partendo dalla notula del 13/06/2012, con allegata parcella professionale, quale specificazione dell'attività svolta dai controricorrenti , posta a fondamento della richiesta di indennizzo ex art. 2041 c.c. A fronte di talespecifica allegazione, la stessa Corte ha rilevato che il Comune non ha contestato in modo specifico, non solo l ' effet- tivo compimento di detta attività, risultante comunque da documen- tazione proveniente dal Comune stesso (la nota prot. n. 8679 del 16/09/2010), ma anche l'ammontare degli importi richiesti. È dunque evidente che la Corte d'appello non ha violato il princi- pio di riparto dell'onere della prova, ma ha dato corretta applicazione al principio di non contestazione. A sostegno della censura, il Comuneha aggiunto di avere messo in discussione la stessa esistenza di attività non comprese nel con- tratto e di non essere in grado di effettuare contestazioni specifiche, in assenza degli elaborati progettuali predisposti dai professionisti, aggiungendo che era la Regione [OSCURATO:PERSONA] la beneficiaria delle presta- zioni stesse e, dunque, anche il soggetto legittimato ad effettuare eventuali contestazioni. È tuttavia evidente che il primo e l'ultimo degli argomenti appena riportati attengono a questioni attinenti a valutazioni giuridiche, già oggetto delle precedenti censure, come sopra esaminate, del tutto distinte dall'accertamento in fatto in ordine all'esecuzione delle pre- stazioni professionali in questione . Il secondo argomento, poi, si pone come una mera asserzione, del tutto generica, che non si rela- ziona alla statuizione impugnata , che, invece, come sopra eviden- ziato, ha tenuto conto del fatto che proprio il Comune hatrasmesso all'Autorità di Bacino, per il prescritto parere, gli elaborati redatti in esecuzione delle menzionate prestazioni. La parte ha, infine, genericamente prospettato un vizio di moti- vazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto in- tegrata la non contestazione, senza neppure spiegare per quali ra- gioni tale vizio debba nella specie ritenersi esistente, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c. 9.In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 10.La statuizione sulle spese, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza. 11.In applicazione dell' art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugna- zione proposta, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], che liquida in € 2.500,00 per compens
Sentenza Cassazione n. 06987/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris