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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 settembre 2024

Cassazione n. 42504/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Patti avverso la sentenza 04/03/2024 della Corte di appello di Messina.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena e dichiarare inammissibile nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina, confermava quella del Tribunale di Patti che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di falsa testimonianza, condannandolo alla pena di anni due di reclusione.

2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], denunziandone con un motivo sostanzialmente unico, ribadito con successiva memoria del 27 settembre 2024, la mancanza assoluta di motivazione in merito alle specifiche doglianze sollevate con l'atto di appello, in punto di: - riconoscimento della non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.; - concessione delle attenuanti generiche, negate dalla Corte territoriale sull'erroneo presupposto che esse fossero state già concesse dal primo giudice; - riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte territoriale, con motivazione apodittica e disancorata sia dai dati fattuali che dagli specifici motivi di gravame, ha ritenuto la pena applicata dal primo giudice "giusta ed equilibrata", sul duplice rilievo che il comportamento illecito fosse "assai grave" e che l'imputato avesse già goduto in prime cure del riconoscimento delle attenuanti generiche.

La Corte, così argomentando in merito al profilo del trattamento sanzionatorio, non ha affatto risposto alle specifiche censure mosse dall'imputato con i motivi articolati nell'atto di appello, pure richiamate nelle premesse in fatto, in punto di riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., concessione delle attenuanti generiche (in realtà non concesse, bensì motivatamente negate dal primo giudice con la sentenza di condanna) e sospensione condizionale della pena.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio sui punti suindicati ad altra Sezione della Corte di appello di Messina.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Patti avverso la sentenza 04/03/2024 della Corte di appello di Messina. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena e dichiarare inammissibile nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina, confermava quella del Tribunale di Patti che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di falsa testimonianza, condannandolo alla pena di anni due di reclusione. 2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], denunziandone con un motivo sostanzialmente unico, ribadito con successiva memoria del 27 settembre 2024, la mancanza assoluta di motivazione in merito alle specifiche doglianze sollevate con l'atto di appello, in punto di: - riconoscimento della non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.; - concessione delle attenuanti generiche, negate dalla Corte territoriale sull'erroneo presupposto che esse fossero state già concesse dal primo giudice; - riconoscimento della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte territoriale, con motivazione apodittica e disancorata sia dai dati fattuali che dagli specifici motivi di gravame, ha ritenuto la pena applicata dal primo giudice "giusta ed equilibrata", sul duplice rilievo che il comportamento illecito fosse "assai grave" e che l'imputato avesse già goduto in prime cure del riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte, così argomentando in merito al profilo del trattamento sanzionatorio, non ha affatto risposto alle specifiche censure mosse dall'imputato con i motivi articolati nell'atto di appello, pure richiamate nelle premesse in fatto, in punto di riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., concessione delle attenuanti generiche (in realtà non concesse, bensì motivatamente negate dal primo giudice con la sentenza di condanna) e sospensione condizionale della pena. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio sui punti suindicati ad altra Sezione della Corte di appello di Messina. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina.
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