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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1/2009

ECLI:EU:C:2009:555
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62007CC0441_IT

Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale Indice I – Introduzione II – Contesto normativo A – Il regolamento n. 1/2003 B – Il regolamento n. 773/2004 III – Fatti e procedimento amministrativo IV – Il procedimento giudiziario V – Analisi dei motivi di impugnazione A – Primo motivo di impugnazione: questioni di merito legate al principio di proporzionalità

1. Osservazione preliminare sull’applicabilità del principio di proporzionalità

2. Requisiti concernenti la proporzionalità delle decisioni sugli impegni (prima parte del primo motivo di impugnazione)

3. Esame concreto della proporzionalità della decisione sugli impegni (seconda parte del primo motivo di impugnazione)

a) Sul superamento dei limiti del sindacato giurisdizionale da parte del Tribunale

i) Esistenza di un margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] ii) Violazione del margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] da parte del Tribunale

b) Sulle ulteriori critiche mosse dalla [OSCURATO:PERSONA] al modus operandi del Tribunale

i) Sull’asserito «snaturamento della portata dell’indagine preliminare» ii) Sulla considerazione unilaterale dell’argomento e degli interessi della [OSCURATO:PERSONA] iii) Sulla qualificazione giuridicamente errata della pubblicazione ai sensi dell’art. 27, n. 4, del regolamento n. 1/2003 iv) Sulle censurate violazioni dell’art. 82 CE – Sull’omessa considerazione della posizione di produttore della [OSCURATO:PERSONA] – Sull’omessa considerazione dell’eventualità di un comportamento abusivo degli offerenti nell’ambito delle vendite all’asta B – Secondo motivo di impugnazione: il diritto al contraddittorio nel procedimento amministrativo

1. Questione preliminare: il secondo motivo è inoperante?

2. Esame del secondo motivo di impugnazione

a) Sull’insufficienza di motivazione (prima parte del secondo motivo di impugnazione)

b) Sul principio ne ultra petita e sul diritto ad un processo equo (seconda parte del secondo motivo d’impugnazione)

i) Sul principio ne ultra petita ii) Sul diritto ad un processo equo

c) Sugli effetti di un eventuale vizio concernente il contraddittorio sulla decisione della [OSCURATO:PERSONA] (quarta parte del secondo motivo di impugnazione)

d) Sulla portata del diritto al contraddittorio della [OSCURATO:PERSONA] (terza parte del secondo motivo di impugnazione)

i) Osservazione preliminare ii) Sull’addebito formulato dalla [OSCURATO:PERSONA] C – Conclusione parziale VI – Valutazione del ricorso di primo grado proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] A – La legittimità formale della decisione controversa (primo motivo di ricorso)

1. Il diritto della [OSCURATO:PERSONA] ad essere sentita

2. Oggetto del diritto della [OSCURATO:PERSONA] ad essere sentita

3. Assenza di violazione del diritto al contraddittorio della [OSCURATO:PERSONA] B – La legittimità sostanziale della decisione controversa (secondo e terzo motivo di ricorso)

1. Sulla violazione dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 (secondo motivo di ricorso)

a) Sulla legittimazione ad offrire impegni ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003

b) Sulla limitazione temporale della validità di una decisione sugli impegni

c) Conclusione parziale

2. Sulla violazione dell’art. 82 CE, dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 e dei principi della libertà contrattuale e di proporzionalità (terzo motivo di ricorso)

a) Sulla libertà contrattuale (prima parte del terzo motivo di ricorso)

b) Sulla proporzionalità (seconda parte del terzo motivo di ricorso)

i) Sull’esistenza di un problema in materia di concorrenza ii) Sull’idoneità e la necessità degli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA] iii) Sulla proporzionalità in senso stretto iv) Sull’asserita discriminazione della [OSCURATO:PERSONA]

v) Conclusione parziale C – Conclusione parziale VII – Sulle spese VIII – Conclusione I – Introduzione

1. Quali requisiti risultano dal principio di proporzionalità quando la [OSCURATO:PERSONA] europea, in veste di autorità garante della concorrenza, accetta e rende obbligatori gli impegni (2) di un’impresa, i quali esplicano effetti sugli interessi di un’altra impresa? Tale questione, che riveste un’importanza rilevante per l’evoluzione del diritto europeo della concorrenza, costituisce l’aspetto centrale della presente impugnazione.

Dalla sua soluzione dipende in modo decisivo l’individuazione della portata della nuova competenza ad adottare decisioni vincolanti sugli impegni accordata alla [OSCURATO:PERSONA] nell’art. 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 (3) .

La sentenza della Corte dovrebbe ripercuotersi tuttavia anche su altri settori del diritto della concorrenza, e segnatamente sul diritto in materia di aiuti di Stato e sul controllo delle operazioni di concentrazione.

2. All’origine della presente controversia si trova un impegno assunto dall’impresa [OSCURATO:PERSONA] nel 2006 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], al fine di evitare l’accusa di abuso di una posizione dominante sul mercato (art. 82 CE).

Quale numero uno a livello mondiale nel commercio dei diamanti, la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata a non acquistare più, in futuro, diamanti grezzi dalla [OSCURATO:PERSONA], il secondo produttore in ordine di grandezza, il che ha significato la fine di una relazione commerciale di lunga data fra i due gruppi societari. [OSCURATO:PERSONA] ha reso obbligatorio tale impegno della [OSCURATO:PERSONA] adottando una decisione ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 (4) . [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale impegno sia sproporzionato e considera, inoltre, che il suo diritto al contraddittorio sia stato violato.

Essa ha ottenuto dinanzi al Tribunale di primo grado l’annullamento della decisione controversa (5) . [OSCURATO:PERSONA] ha a sua volta proposto la presente impugnazione.

3. La controversia fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] illustra quale difficile esercizio di ponderazione può significare, nel caso concreto, bilanciare in maniera equa l’interesse ad un’attuazione efficace del diritto della concorrenza e gli interessi individuali delle imprese senza penalizzare né i diritti procedurali né l’economia del processo.

II – Contesto normativo

4. Il contesto normativo del presente caso è costituito, oltre che dagli artt. 82 CE e 54 dell’accordo SEE, da diverse disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2003 e del regolamento (CE) n. 773/2004 (6) . A – Il regolamento n. 1/2003

5. Mediante il regolamento n. 1/2003, in vigore a partire dal 1° maggio 2004 (7), è stato modernizzato il diritto processuale in materia di intese e sono state ampliate le competenze della [OSCURATO:PERSONA] quale autorità garante della concorrenza.

6. Fra le nuove competenze della [OSCURATO:PERSONA] rientra, in particolare, l’art. 9 del regolamento n. 1/2003, intitolato «Impegni» e formulato nel modo seguente: «1.

Qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e le imprese interessate propongano degli impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua valutazione preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese.

La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e giunge alla conclusione che l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] non è più giustificato.

2. [OSCURATO:PERSONA], su domanda o d’ufficio, può riaprire il procedimento:

a) se si modifica la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione;

b) se le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti; oppure

c) se la decisione si basa su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti».

7. Occorre inoltre fare riferimento all’art. 7 del regolamento n. 1/2003; tale disposizione è intitolata «Constatazione ed eliminazione delle infrazioni» e, al n. 1, stabilisce: «Se la [OSCURATO:PERSONA] constata, in seguito a denuncia o d’ufficio, un’infrazione all’articolo 81 o all’articolo 82 del trattato, può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all’infrazione constatata.

A tal fine può imporre loro l’adozione di tutti i rimedi comportamentali o strutturali, proporzionati all’infrazione commessa e necessari a far cessare effettivamente l’infrazione stessa (…)».

8. L’art. 27 del regolamento n. 1/2003, il quale disciplina l’audizione delle parti, dei ricorrenti e degli altri terzi, così recita: «1.

Prima di adottare qualsiasi decisione prevista dagli articoli 7, 8, 23 e 24, paragrafo 2, la [OSCURATO:PERSONA] dà modo alle imprese e associazioni di imprese oggetto del procedimento avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] di essere sentite relativamente agli addebiti su cui essa si basa. [OSCURATO:PERSONA] basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite.

I ricorrenti sono strettamente associati al procedimento. (…)

2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle parti interessate. Esse hanno diritto d’accesso al fascicolo della [OSCURATO:PERSONA], fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali. (…)

3. [OSCURATO:PERSONA] può sentire, nella misura in cui lo ritenga necessario, ogni altra persona fisica o giuridica. Qualora persone fisiche o giuridiche chiedano di essere sentite, dimostrando di avervi un interesse sufficiente, la loro domanda è accolta. (…)

4. [OSCURATO:PERSONA], qualora intenda adottare una decisione ai sensi degli articoli 9 o 10, pubblica un’esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni o dell’azione proposta.

I terzi interessati possono presentare le loro osservazioni entro un termine stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA] all’atto della pubblicazione e che non può essere inferiore a un mese.

La pubblicazione deve tener conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali».

B – Il regolamento n. 773/2004

9. Mediante il regolamento n. 773/2004, entrato in vigore il 1° maggio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato disposizioni recanti modalità d’applicazione del regolamento n. 1/2003 (8) .

10. L’art. 10 del regolamento n. 773/2004 era formulato nel modo seguente al momento della pronuncia della decisione controversa: «1. [OSCURATO:PERSONA] informa per iscritto le parti interessate sugli addebiti mossi nei loro confronti.

La comunicazione degli addebiti è notificata ad ognuna di esse.

2. Nella comunicazione degli addebiti alle parti interessate la [OSCURATO:PERSONA] stabilisce il termine entro il quale le stesse possono presentare osservazioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine. (…)».

11. L’art. 15, n. 1, del regolamento n. 773/2004 prevedeva inoltre: «Su richiesta, la [OSCURATO:PERSONA] conferisce l’accesso al fascicolo alle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti. L’accesso è conferito dopo la notifica della comunicazione degli addebiti».

12. Le modifiche del regolamento n. 773/2004 intervenute nel frattempo (9) sono entrate in vigore solo dopo l’adozione della decisione controversa e non sono pertanto applicabili al caso in esame. III – Fatti e procedimento amministrativo

13. Stando agli accertamenti del Tribunale (10), i fatti della presente controversia e il procedimento amministrativo svoltosi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] sono i seguenti.

14. [OSCURATO:PERSONA] (11) è una società con sede in Mirny (Russia).

Essa opera, in particolare, sul mercato mondiale della produzione e della fornitura di diamanti grezzi, in cui si trova al secondo posto.

È essenzialmente presente in Russia.

Ivi essa conduce attività di esplorazione, estrazione, valutazione e fornitura, nonché un’attività di gioielleria.

15. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]-Gruppe (12), la cui principale società holding è la [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Lussemburgo, opera sul mercato mondiale della produzione e della fornitura di diamanti grezzi, in cui si trova al primo posto.

È soprattutto presente in Sudafrica, nel Botswana, in Namibia e in Tanzania, nonché nel [OSCURATO:PERSONA].

Ivi esso conduce attività di esplorazione, estrazione, valutazione, fornitura, commercio e fabbricazione, nonché un’attività di gioielleria, estendendosi pertanto su tutta la filiera del diamante.

16. Il 5 marzo 2002, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] notificavano alla [OSCURATO:PERSONA] un accordo concluso il 17 dicembre 2001 tra la [OSCURATO:PERSONA] e due consociate del gruppo [OSCURATO:PERSONA].

Con tale notifica esse miravano ad ottenere un’attestazione negativa o un’esenzione per il loro accordo ai sensi del regolamento n. 17, all’epoca ancora in vigore (13) .

17. L’accordo notificato, che si inseriva nell’ambito di rapporti commerciali intercorrenti da lunga data tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], verteva essenzialmente sull’attività di fornitura di diamanti grezzi.

Era stato concluso per un periodo di cinque anni che iniziava a decorrere dalla data in cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe confermato alle controparti contrattuali che esso non violava gli artt. 81 CE o 82 CE.

18. Durante tale periodo la [OSCURATO:PERSONA] si impegnava a vendere alla [OSCURATO:PERSONA] diamanti grezzi naturali prodotti in Russia per un importo di 800 milioni di dollari americani (USD) all’anno, mentre la [OSCURATO:PERSONA] si impegnava ad acquistarli.

Per il quarto e il quinto anno di attuazione dell’accordo notificato, la [OSCURATO:PERSONA] era tuttavia autorizzata a ridurre tale importo a USD 700 milioni.

L’importo di USD 800 milioni, fissato in funzione dei prezzi in vigore alla data della conclusione dell’accordo, corrispondeva a circa la metà della produzione annua della [OSCURATO:PERSONA] e alla totalità della sua produzione esportata al di fuori della Comunità degli [OSCURATO:PERSONA] (CSI).

19. A seguito della notifica, la [OSCURATO:PERSONA] apriva due procedimenti paralleli, dei quali uno era fondato sull’art. 81 CE, e l’altro sull’art. 82 CE.

20. Il 14 gennaio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] inviava, da un lato, una comunicazione degli addebiti alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] (caso COMP/E‑3/38.381), nella quale sosteneva che l’accordo notificato poteva costituire un accordo anticoncorrenziale vietato dall’art. 81, n. 1, CE e non poteva pertanto essere esentato ai sensi dell’art. 81, n. 3, CE.

Lo stesso giorno inviava, dall’altro, una distinta comunicazione degli addebiti alla [OSCURATO:PERSONA] (caso COMP/E‑2/38.381), nella quale affermava che l’accordo poteva costituire un abuso di posizione dominante vietato dall’art. 82 CE.

21. Il 31 marzo 2003, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] presentavano alla [OSCURATO:PERSONA] osservazioni scritte comuni in risposta alla comunicazione degli addebiti emessa nel caso COMP/E‑3/38.381.

22. Il 1° luglio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] inviava una comunicazione degli addebiti complementare alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], nella quale sosteneva che l’accordo notificato poteva costituire un accordo anticoncorrenziale vietato dall’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE e non poteva pertanto essere esentato ai sensi dell’art. 53, n. 3, dell’accordo SEE.

Lo stesso giorno inviava inoltre una comunicazione degli addebiti complementare distinta alla [OSCURATO:PERSONA] a tenore della quale l’accordo notificato poteva costituire un abuso di posizione dominante vietato dall’art. 54 dell’accordo SEE.

23. Il 7 luglio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] sentiva le osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA].

24. Il 12 settembre 2003, la [OSCURATO:PERSONA] proponeva impegni (14) intesi a ridurre progressivamente i quantitativi di diamanti grezzi venduti alla [OSCURATO:PERSONA] a decorrere dal sesto anno dopo l’entrata in vigore dell’accordo notificato e, dal 2013, a non vendere più diamanti grezzi alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ritirava tuttavia successivamente tali impegni.

25. Il 14 dicembre 2004, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] presentavano congiuntamente impegni (15) a riscontro delle preoccupazioni delle quali erano state informate dalla [OSCURATO:PERSONA].

Tali impegni congiunti prevedevano la progressiva riduzione delle vendite di diamanti grezzi dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], il cui valore doveva passare da USD 700 milioni nel 2005 a USD 275 milioni nel 2010; per il periodo successivo il loro limite massimo avrebbe dovuto essere fissato a tale livello.

26. Il 3 giugno 2005, la [OSCURATO:PERSONA] pubblicava una comunicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee concernente tali impegni congiunti (16) .

Essa invitava ivi i terzi interessati a presentarle osservazioni entro un mese.

La stessa comunicava altresì la propria intenzione di adottare una decisione con la quale gli impegni congiunti dovevano essere resi obbligatori, con riserva dell’esito dell’indagine di mercato.

27. In esito a tale pubblicazione, 21 terzi interessati presentavano osservazioni alla [OSCURATO:PERSONA], la quale ne informava la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] il 27 ottobre 2005.

Al contempo, la [OSCURATO:PERSONA] invitava le due imprese, sulla scorta dei risultati dell’indagine di mercato, a sottoporle, entro la fine del mese di novembre 2005, nuovi impegni congiunti nel senso di una totale cessazione dei loro rapporti commerciali a decorrere dal 2009.

28. Il 25 gennaio 2006, la [OSCURATO:PERSONA] presentava impegni individuali (17) a riscontro delle preoccupazioni espresse dalla [OSCURATO:PERSONA] (18) .

Tali impegni individuali prevedevano la progressiva riduzione degli acquisti di diamanti grezzi della [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA]; il valore di tali acquisti doveva passare da USD 600 milioni nel 2006 a USD 400 milioni nel 2008; in seguito gli acquisti avrebbero dovuto essere del tutto soppressi.

29. Il 26 gennaio 2006, la [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] un estratto di suddetti impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA] e la invitava a presentare osservazioni.

Al contempo, le trasmetteva una copia delle versioni non riservate delle osservazioni formulate dai terzi.

30. Successivamente interveniva uno scambio di punti di vista tra la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] in merito a taluni aspetti del procedimento ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 e alle conseguenze che ne derivavano nel caso di specie.

Erano principalmente in discussione l’accesso al fascicolo nonché la questione dei diritti della difesa e, segnatamente, del diritto al contraddittorio.

Inoltre, nella lettera 6 febbraio 2006, la [OSCURATO:PERSONA] prendeva posizione sugli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA] e sui commenti dei terzi.

31. Il 22 febbraio 2006, la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione controversa, nella quale, all’art. 1, disponeva: «[g]li impegni enumerati nell’allegato sono vincolanti per la [OSCURATO:PERSONA] [SA]».

L’art. 2 di tale decisione così recita: «[i]l procedimento promosso nel presente caso è chiuso».

La decisione controversa veniva adottata nel procedimento fondato sugli artt. 82 CE e 54 dell’accordo SEE.

Il procedimento parallelo fondato sugli artt. 81 CE e 53 dell’accordo SEE diveniva pertanto superfluo (19) .

IV – Il procedimento giudiziario

32. Il 29 giugno 2006, la [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado avverso la decisione controversa, chiedendo l’annullamento della medesima nonché la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

Ai sensi dell’art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, veniva applicato un procedimento accelerato (20) .

33. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto, l’11 luglio 2007, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA]. Esso ha annullato la decisione controversa e ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].

34. Con la sua impugnazione, depositata presso la cancelleria della Corte il 24 settembre 2007 (21), la [OSCURATO:PERSONA] chiede adesso che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata, – pronunciarsi definitivamente nel merito e respingere in quanto infondato il ricorso di annullamento proposto nella causa T‑170/06, nonché – condannare la ricorrente nella causa T-170/06 alle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] in entrambi i gradi di giudizio.

35. [OSCURATO:PERSONA] chiede, da parte sua, che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione, – condannare la [OSCURATO:PERSONA] ai costi e alle spese giudiziarie ed extragiudiziarie della [OSCURATO:PERSONA] derivanti da tale causa e – adottare tutti gli altri provvedimenti che la Corte ritenga opportuni.

36. Le parti hanno presentato alla Corte le loro difese scritte e, successivamente, in data 3 giugno 2009, quelle orali. V – Analisi dei motivi di impugnazione

37. [OSCURATO:PERSONA] fa valere due motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, dei quali il primo verte su questioni di merito legate all’applicazione del principio di proporzionalità, mentre il secondo è dedicato al diritto al contraddittorio nel procedimento amministrativo.

A – Primo motivo di impugnazione: questioni di merito legate al principio di proporzionalità

38. Con il suo primo motivo la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale, in sostanza, un’interpretazione ed un’applicazione erronee del principio di proporzionalità nel presente caso.

In tale contesto, essa fa valere inoltre che il Tribunale ha interpretato erroneamente gli artt. 9 del regolamento n. 1/2003 e 82 CE, è incorso in errori di motivazione, ha travisato i fatti e ha ecceduto i limiti del sindacato giurisdizionale.

39. All’origine si trova la questione se il Tribunale, nel caso di specie, abbia riconosciuto a ragione che potessero sussistere soluzioni alternative agli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA] – e segnatamente gli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] –, le quali avrebbero avuto effetti meno svantaggiosi sugli interessi della [OSCURATO:PERSONA] e che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto ignorare.

1. Osservazione preliminare sull’applicabilità del principio di proporzionalità

40. Nei procedimenti in materia di intese la [OSCURATO:PERSONA] mira a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno [art. 3, n. 1, lett. g), CE].

A tale fine, la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, procede contro gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che hanno un obiettivo o un effetto anticoncorrenziale (artt. 81 CE e 53 dell’accordo SEE), dall’altro, contro lo sfruttamento abusivo di posizioni dominanti (artt. 82 CE e 54 dell’accordo SEE).

Per rispondere alle preoccupazioni in materia di concorrenza della [OSCURATO:PERSONA], le imprese possono formulare degli impegni che la [OSCURATO:PERSONA] può rendere obbligatori mediante decisione ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003.

41. In linea di principio, fra le parti del procedimento è pacifico che le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] adottate ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 devono soddisfare il principio di proporzionalità.

42. È vero che nell’art. 9 del regolamento n. 1/2003, diversamente che nel suo art. 7, non si fa espressamente riferimento alla proporzionalità.

Quale principio generale del diritto comunitario, il principio di proporzionalità costituisce tuttavia il parametro per valutare la legittimità di qualsiasi atto delle istituzioni comunitarie (22), incluse le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di autorità garante della concorrenza (23) .

43. Qualora dunque gli impegni di una o più imprese si rivelino sproporzionati in relazione all’obiettivo della [OSCURATO:PERSONA], consistente nel garantire che la concorrenza non venga falsata, essa non può dichiararli obbligatori.

Piuttosto, essa deve richiamare l’attenzione della o delle imprese sulla mancanza di proporzionalità e, se del caso, stimolare delle modifiche agli impegni.

Qualora un pacchetto di impegni sia divisibile, la [OSCURATO:PERSONA] può inoltre rendere obbligatoria solo una parte degli impegni (24) .

44. Fortemente controversa fra le parti del procedimento è tuttavia l’individuazione esatta dei requisiti che risultano dal principio di proporzionalità per le decisioni sugli impegni ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003.

2. Requisiti concernenti la proporzionalità delle decisioni sugli impegni (prima parte del primo motivo di impugnazione)

45. L’applicazione, da parte del Tribunale, dei criteri corretti in sede di verifica della proporzionalità della decisione controversa, è una questione di diritto che può essere sollevata nell’ambito di un’impugnazione (25) .

46. Dal principio di proporzionalità discende, secondo costante giurisprudenza, che gli atti delle istituzioni comunitarie non devono superare i limiti di quanto sia idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa in questione, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva, e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (26) .

47. La sentenza impugnata si fonda sull’assunto che il principio di proporzionalità esplica, nell’ambito delle decisioni sugli impegni adottate ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003, gli stessi effetti che nell’ambito delle decisioni di divieto adottate ai sensi dell’art. 7 di tale regolamento (27) .

Gli artt. 7 e 9 perseguono, secondo il Tribunale, il medesimo obiettivo; la sola peculiarità dell’art. 9 consisterebbe nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA] verrebbe esonerata dalla prosecuzione del procedimento disciplinato dall’art. 85 CE, e in particolare dall’obbligo di provare l’infrazione (28) .

48. [OSCURATO:PERSONA] critica a ragione tale impostazione del Tribunale.

49. Il Tribunale trascura differenze fondamentali fra l’art. 9 e l’art. 7 del regolamento n. 1/2003, le quali rivestono particolare rilevanza per la verifica della proporzionalità delle rispettive decisioni della [OSCURATO:PERSONA].

50. Diversamente dall’art. 7, l’art. 9 del regolamento n. 1/2003 non è uno strumento inteso ad accertare le infrazioni alle norme sulla concorrenza (29), bensì si limita a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di rispondere in maniera efficace per il futuro alle preoccupazioni in materia di concorrenza.

51. Caratteristico per l’art. 9 del regolamento n. 1/2003 è lo sforzo di economia processuale. [OSCURATO:PERSONA] risolve i problemi in materia di concorrenza da essa identificati senza accertare in via preliminare un’infrazione (30) in cooperazione con le imprese interessate, fondandosi al riguardo su impegni offerti volontariamente dalle medesime.

Invece, nell’ambito di una decisione ai sensi dell’art. 7, essa sarebbe tenuta a trovare eventualmente essa stessa i rimedi, il che le richiederebbe indagini considerevolmente più ampie e lunghe ed anche una completa valutazione dei fatti.

52. Le peculiarità dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 si ripercuotono sotto un duplice profilo sull’esame della proporzionalità delle decisioni sugli impegni adottate ai sensi di tale disposizione.

53. In primo luogo, devono essere fissati, nell’ambito dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003, requisiti più rigorosi concernenti l’ idoneità degli impegni resi obbligatori.

Qualora tali impegni non siano manifestamente idonei a risolvere i problemi in materia di concorrenza identificati dalla [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima è autorizzata a respingerli.

Solo in tal modo può essere realizzato l’obiettivo dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003, consistente nel garantire una soluzione rapida ed efficace dei problemi in materia di concorrenza evitando uno sforzo più considerevole sotto il profilo investigativo e di valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non deve accettare impegni la cui idoneità possa essere valutata solo a seguito di un esame approfondito da parte della medesima.

54. In secondo luogo, nell’esaminare la necessità degli impegni intesi a risolvere i problemi in materia di concorrenza identificati dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre distinguere a seconda che essi incidano sugli interessi dell’impresa che ha offerto gli impegni oppure sugli interessi dei terzi.

55. Mentre la necessità in relazione agli interessi dell’impresa che ha offerto gli impegni (qui: la [OSCURATO:PERSONA]), può essere senz’altro presunta (31), una siffatta presunzione non viene in considerazione allorché vengano colpiti gli interessi dei terzi (qui: la [OSCURATO:PERSONA]).

Gli impegni non provengono infatti da questi ultimi, cosicché anche il carattere volontario dell’offerta d’impegno non può costituire una garanzia per la salvaguardia dei loro interessi.

Piuttosto, occorre sempre verificare, in relazione agli interessi dei terzi, se gli impegni eccedono quanto necessario a risolvere i relativi problemi in materia di concorrenza.

56. È vero che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, in relazione alle decisioni ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003, a cercare essa stessa alternative meno restrittive agli impegni sottopostile.

Essa deve nondimeno verificare tutte le alternative a siffatti impegni di cui è a conoscenza – segnatamente, nella specie, gli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] – al fine di accertare se esse costituiscano misure meno incisive per risolvere i problemi in materia di concorrenza individuati, le quali pregiudichino in maniera minore o non pregiudichino affatto gli interessi dei terzi.

57. Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] deve tuttavia prendere in considerazione solo quelle alternative idonee a risolvere i problemi identificati in materia di concorrenza in maniera analoga agli impegni che le sono stati sottoposti.

Sia gli impegni effettivamente offerti sia eventuali alternative ai medesimi devono pertanto essere manifestamente idonei a risolvere i problemi in materia di concorrenza (32) .

58. A torto il Tribunale contesta dunque alla [OSCURATO:PERSONA] di aver ignorato «soluzioni alternative, meno restrittive per le imprese (…) adducendo l’asserita difficoltà della loro determinazione» (33) .

In conformità alla ratio e allo scopo dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003, infatti, la ponderazione delle alternative non deve richiedere indagini o valutazioni ampie e lente.

Nel procedimento ai sensi dell’art. 9, la [OSCURATO:PERSONA] può omettere di prendere in considerazione le alternative la cui idoneità non sia appurabile con sufficiente certezza senza un siffatto sforzo.

59. Diversamente da quanto ritiene il Tribunale (34), è dunque del tutto possibile che la [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito dell’art. 9, respinga talune soluzioni che avrebbe dovuto esaminare nell’ambito dell’art. 7 del regolamento n. 1/2003.

Infatti, a causa dell’auspicata economia processuale, la scelta delle misure che possono essere prese in considerazione per risolvere un problema in materia di concorrenza è tendenzialmente più ristretta nell’ambito dell’art. 9 di quanto forse lo sarebbe nell’ambito dell’art. 7.

60. L’interesse generale a trovare una soluzione il più possibile rapida ed economica sotto il profilo processuale ai problemi in materia di concorrenza giustifica la limitazione della scelta dei provvedimenti possibili nell’ambito dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003.

Le imprese che offrono determinati impegni accettano consapevolmente l’eventualità che le loro concessioni eccedano eventualmente quanto la [OSCURATO:PERSONA] stessa avrebbe potuto imporre loro, a seguito di un esame accurato, in una decisione ai sensi dell’art. 7 del regolamento n. 1/2003.

Esse ottengono in cambio, mediante l’archiviazione del procedimento in materia di intese avviato nei loro confronti, l’immediata certezza del diritto e possono evitare l’accertamento, per esse svantaggioso, di una violazione della concorrenza nonché possibili ammende.

61. Anche i terzi beneficeranno, perlopiù, del fatto che un’impresa, al fine di prevenire una decisione di divieto, faccia concessioni relativamente ampie alla [OSCURATO:PERSONA].

Come tuttavia dimostra con evidenza il caso in esame, gli impegni ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 possono talvolta andare anche a scapito degli interessi di un terzo.

Ciò si verifica, segnatamente, qualora il terzo abbia fatto affidamento sulla persistenza di una prassi, sospetta sotto il profilo del diritto della concorrenza, di un’impresa che detiene una posizione dominante.

Un siffatto affidamento, tuttavia, avuto riguardo all’interesse generale ad una concorrenza non falsata, è tutt’al più limitatamente meritevole di tutela.

62. Omettendo di prendere in considerazione le peculiarità del procedimento ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003, il Tribunale ha applicato alla decisione controversa un criterio di proporzionalità eccessivamente rigoroso, incorrendo così in un errore di diritto.

Tale errore di diritto è stato all’origine dell’annullamento della decisione controversa.

La prima parte del primo motivo d’impugnazione è dunque fondata e giustifica l’annullamento della sentenza impugnata.

3. Esame concreto della proporzionalità della decisione sugli impegni (seconda parte del primo motivo di impugnazione)

63. [OSCURATO:PERSONA] espone inoltre una serie di critiche dettagliate avverso la sentenza impugnata, le quali trattano dell’applicazione concreta del principio di proporzionalità al caso di specie.

Oggetto della critica è la valutazione, operata dal Tribunale, delle alternative agli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA] resi obbligatori.

Il Tribunale è pervenuto alla conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in considerazione tali alternative (35) .

64. [OSCURATO:PERSONA] contesta anzitutto forfettariamente la ricevibilità dell’argomento della [OSCURATO:PERSONA], in quanto esso metterebbe in discussione solo la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale.

65. È vero che l’impugnazione si limita alle questioni di diritto e che la Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti e delle prove a quella del Tribunale (36) .

Infatti, ai sensi degli artt. 225, n. 1, CE e 58, n. 1, dello Statuto della Corte, il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti – salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dal fascicolo del processo – e a valutarli (37) .

66. Prima facie sembra, effettivamente, che la [OSCURATO:PERSONA] intenda servirsi di questa seconda parte del primo motivo d’impugnazione unicamente come pretesto per riesaminare la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal Tribunale, il che è inammissibile in sede di impugnazione.

67. Ad un’analisi più attenta, tuttavia, dalle censure della [OSCURATO:PERSONA] – formulate in maniera estremamente macchinosa – è ravvisabile, inter alia, l’accusa che il Tribunale, nell’esaminare la proporzionalità della decisione controversa, ha ecceduto i limiti del sindacato giurisdizionale.

Tale questione, alla quale mi dedico adesso in via principale (v. sezione a), è una questione di diritto (38), suscettibile di essere valutata in sede di impugnazione.

In seguito affronterò brevemente le ulteriori critiche mosse dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. sezione b).

a) Sul superamento dei limiti del sindacato giurisdizionale da parte del Tribunale

68. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale, sostituendo la propria valutazione delle condizioni di mercato a quella della [OSCURATO:PERSONA], ha ecceduto i limiti del sindacato giurisdizionale.

Tale censura è diretta in particolare nei confronti dei punti 134, 135, 138 e 153 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale affronta le possibili alternative agli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA].

Esse sono costituite, da una parte, dagli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], e, dall’altro, dalla proposta della [OSCURATO:PERSONA], consistente nel vendere annualmente all’asta al miglior offerente una parte dei suoi diamanti grezzi.

69. Al fine di accertare la fondatezza di tale censura, occorre verificare, da un lato, se, nel caso presente, alla [OSCURATO:PERSONA] spettasse un margine di discrezionalità nel valutare gli impegni offerti dalla [OSCURATO:PERSONA], e, dall’altro, se il Tribunale abbia violato tale margine di discrezionalità.

i) Esistenza di un margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA]

70. La verifica se taluni provvedimenti siano idonei e necessari per risolvere un problema in materia di concorrenza identificato dalla [OSCURATO:PERSONA] esige valutazioni economiche complesse. A tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] gode di un margine di discrezionalità (39) .

71. Diversamente da quanto ritiene il Tribunale (40), in relazione alla valutazione degli impegni delle imprese non sussiste alcuna differenza fondamentale fra il procedimento previsto dall’art. 9 del regolamento n. 1/2003 e la procedura di controllo delle operazioni di concentrazione.

In entrambi i casi, infatti, la [OSCURATO:PERSONA] è chiamata ad adottare una decisione di carattere prognostico, nella quale occorre stimare come si configurerà il futuro svolgimento del mercato, tenuto conto degli impegni.

La circostanza che, nell’ambito dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003, le «pratiche esistenti» occasionino il procedimento, lascia invariata la necessità di una «valutazione economica prospettica», orientata al futuro, degli effetti sul funzionamento del mercato attesi dagli impegni.

72. Il Tribunale era pertanto tenuto ad accordare alla [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003, il medesimo margine di discrezionalità di cui essa beneficia, secondo la giurisprudenza, in relazione alla valutazione degli impegni in sede di controllo delle concentrazioni (41) .

73. Al riguardo è ininfluente la constatazione del Tribunale, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA], nel caso presente, non ha effettuato «valutazioni economiche complesse» (42) .

La constatazione del Tribunale si riferisce infatti unicamente all’«identificazione di soluzioni alternative» che la [OSCURATO:PERSONA], secondo il Tribunale, si è rifiutata di effettuare.

Come menzionato in precedenza, la [OSCURATO:PERSONA] non è tuttavia affatto obbligata, nell’ambito dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003, a cercare essa stessa siffatte alternative agli impegni che le sono stati sottoposti.

74. Decisiva risulta – e qui il Tribunale commette un errore di valutazione – la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA], prima di adottare qualsiasi decisione ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003, deve procedere ad una valutazione della situazione di mercato in cui si collocano gli impegni ad essa offerti.

Essa è tenuta a verificare gli effetti che tali impegni esplicheranno sul futuro svolgimento del mercato e se le alternative ad essa note siano parimenti idonee a risolvere il problema identificato in materia di concorrenza.

Già questo esige valutazioni economiche complesse.

Il Tribunale non ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso, nel caso in esame, di procedere ad una siffatta valutazione dello svolgimento del mercato e delle alternative ad essa note agli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA].

75. Resta dunque vero che, nel caso in oggetto, alla [OSCURATO:PERSONA] spettava un margine di discrezionalità e che essa lo ha altresì sfruttato.

In prosieguo occorrerà esaminare se il Tribunale abbia violato tale margine di discrezionalità, come censurato dalla [OSCURATO:PERSONA]. ii) Violazione del margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] da parte del Tribunale

76. Il Tribunale ha rilevato che «la [d]ecisione [controversa] è affetta da errore di valutazione, il quale è oltretutto manifesto» (43) .

Occorre verificare se il Tribunale, giungendo a tale conclusione, soddisfi i requisiti giuridici o invece abbia ecceduto i limiti del sindacato giurisdizionale sulle decisioni della [OSCURATO:PERSONA].

77. La sussistenza di un margine discrezionale in questioni economiche non significa che il giudice comunitario debba astenersi da qualsiasi controllo sull’interpretazione dei dati di natura economica compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA].

Piuttosto, esso è autorizzato ad esaminare la legittimità sostanziale delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] sotto il profilo della correttezza dei fatti e della presenza di errori di valutazione manifesti (44) .

Al riguardo, esso può verificare non solo l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì può accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che dovevano essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che se ne traggono (45) .

78. Il Tribunale era dunque legittimato a verificare se i fatti rilevati dalla [OSCURATO:PERSONA] potevano corroborare le conclusioni da essa tratte, e segnatamente che gli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA] erano non solo idonei bensì anche necessari al fine di risolvere il problema identificato in materia di concorrenza.

79. Come affermato correttamente dal Tribunale al riguardo, il principio di proporzionalità esige dalla [OSCURATO:PERSONA], prima di pronunciarsi sugli impegni, l’esame dell’idoneità di misure meno restrittive ad essa note; solo qualora siffatte misure meno restrittive si rivelino inidonee a rispondere alle preoccupazioni in materia di concorrenza da essa identificate, la medesima può optare per la formula più restrittiva (46) .

80. Nel caso presente era pacifico che alla [OSCURATO:PERSONA] erano note soluzioni alternative con effetti meno restrittivi per gli interessi della [OSCURATO:PERSONA] e, segnatamente, in particolare, gli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] (47) . [OSCURATO:PERSONA], tuttavia – non da ultimo sulla scorta dei risultati dell’indagine di mercato da essa compiuta – era pervenuta alla conclusione che siffatte soluzioni alternative non erano idonee a risolvere i problemi in materia di concorrenza da essa identificati (48) .

81. Solo qualora quest’ultima conclusione della [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere corroborata dai fatti da essa rilevati, il Tribunale avrebbe potuto accertare un errore di valutazione manifesto.

82. La sentenza impugnata non soddisfa tali requisiti.

83. In nessun passaggio il Tribunale perviene al risultato che la conclusione tratta dalla [OSCURATO:PERSONA] non viene corroborata dai fatti rilevati.

Il Tribunale si limita ad esprimere la sua valutazione difforme in relazione all’idoneità di soluzioni alternative per i problemi in materia di concorrenza identificati dalla [OSCURATO:PERSONA].

84. Per ritenere sussistente un errore di valutazione manifesto non è tuttavia sufficiente che il Tribunale sia in disaccordo con la [OSCURATO:PERSONA].

Qualora, infatti, fatti ed elementi di prova facciano apparire giustificabili diverse valutazioni, è ineccepibile sotto il profilo giuridico il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia optato per una di queste, anche se essa non coincide con quella che il Tribunale ritiene preferibile.

Un errore di valutazione manifesto sussiste solo qualora le conclusioni tratte dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta dei fatti e gli elementi di prova non siano più giustificabili (49), ossia qualora non sia rinvenibile alcun fondamento ragionevole per le medesime (50) .

85. Nella sentenza impugnata, il Tribunale non dimostra che le conclusioni tratte dalla [OSCURATO:PERSONA] non siano giustificabili.

Piuttosto, il Tribunale si limita, in sostanza, a presunzioni vaghe e a valutazioni provvisorie.

Così, esso afferma che gli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] avrebbero potuto rivelarsi idonei «prima facie (…) a rispondere alle preoccupazioni espresse dalla [OSCURATO:PERSONA]» (51), che la [OSCURATO:PERSONA] «difficilmente» avrebbe potuto influire sui prezzi fissati dalla [OSCURATO:PERSONA] e che per la [OSCURATO:PERSONA] e per la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato «difficilmente concepibile» coordinare le loro politiche di prezzo (52) .

86. Dalle affermazioni del Tribunale non appare chiaramente se gli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] fossero manifestamente idonei a risolvere i problemi in materia di concorrenza identificati dalla [OSCURATO:PERSONA], né tantomeno se essi fossero inoltre idonei in maniera analoga agli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA] resi alla fine obbligatori dalla [OSCURATO:PERSONA].

Al contrario, il Tribunale sembra ritenere già sufficiente che una soluzione alternativa avrebbe «diminuito il rischio di distorsioni della concorrenza» (53) e non avrebbe «necessariamente messo a repentaglio» la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] (54) .

Ai fini di una corretta valutazione, il Tribunale avrebbe tuttavia dovuto accertare in via positiva che gli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] erano sufficienti ad escludere i rischi di una distorsione della concorrenza e a realizzare gli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla tutela della concorrenza.

87. Le considerazioni svolte dal Tribunale non soddisfano dunque i requisiti giuridici summenzionati in relazione ad una verifica della proporzionalità nell’ambito dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003(55) .

88. Con le sue affermazioni in merito agli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale abbandona inoltre il terreno del sindacato di legittimità di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] e compie in realtà una propria valutazione economica complessa.

Ciò avviene, per esempio, nel caso dell’affermazione del Tribunale, secondo la quale una diminuzione, a partire dal 2009, delle vendite di diamanti grezzi dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] pari al 35% del quantitativo venduto nel 2004 (con un valore attuale di USD 275 milioni) avrebbe consentito ai terzi un accesso effettivo ad una fonte alternativa e indipendente di approvvigionamento (56) .

Lo stesso vale per la valutazione della proposta della [OSCURATO:PERSONA], di vendere annualmente all’asta al miglior offerente una parte dei propri diamanti grezzi (57) .

Allegazioni del genere avrebbero avuto bisogno, per non essere considerate alla stregua di semplici affermazioni, di un’accurata analisi delle condizioni di mercato, per la quale non è tuttavia competente il Tribunale bensì la [OSCURATO:PERSONA].

89. Non incombe alla Corte, nel procedimento di impugnazione, farsi arbitro fra le opinioni divergenti, sotto il profilo economico, del Tribunale e della [OSCURATO:PERSONA], e decidere se occorre preferire le valutazioni dell’uno o dell’altra in relazione all’idoneità di soluzioni alternative.

Ciò significherebbe, infatti, che la Corte, da parte sua, sostituisce in maniera inammissibile la propria valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] e del Tribunale e procede ad una valutazione economica complessa.

90. Decisiva è unicamente la circostanza che il Tribunale, nel caso in esame, ha sostituito la propria valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA], violando così, in modo giuridicamente errato, il margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] (58) .

La censura della [OSCURATO:PERSONA] deve pertanto essere accolta.

Poiché tale errore di diritto del Tribunale era all’origine dell’annullamento della decisione controversa, esso giustifica inoltre l’annullamento della sentenza impugnata.

b) Sulle ulteriori critiche mosse dalla [OSCURATO:PERSONA] al modus operandi del Tribunale

91. In prosieguo mi dedicherò alle restanti critiche mosse dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di questa seconda parte del primo motivo di impugnazione.

i) Sull’asserito «snaturamento della portata dell’indagine preliminare»

92. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce che il Tribunale ha «snaturato la portata della sua indagine preliminare del caso».

Esso avrebbe trascurato la circostanza che fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], del tutto a prescindere dal progettato accordo contrattuale, continuavano ad avere luogo anche talune cosiddette vendite ad hoc, secondo il principio «willing buyer/willing seller».

Il Tribunale avrebbe considerato tali vendite ad hoc unicamente come pratica passata fra le due imprese, senza tuttavia tenere conto dei loro effetti attuali.

93. Tale eccezione è ricevibile, in quanto con essa viene fatto valere uno snaturamento dei fatti ovvero degli elementi di prova (59) .

94. L’addebito di snaturamento dei fatti ovvero degli elementi di prova non è tuttavia fondato nel merito.

Un siffatto snaturamento sussiste infatti solo quando, senza dover assumere nuove prove, la valutazione dei mezzi di prova disponibili risulta, in modo evidente, inesatta (60) .

Ciò non avviene nel caso di specie.

95. È vero che il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha menzionato in alcuni punti, nel contesto delle vendite ad hoc, «l’esistenza di relazioni storiche» fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e ha fatto riferimento a «pratiche precedenti» delle due imprese (61) .

La sentenza non contiene tuttavia alcun elemento univoco che induca a ritenere che il Tribunale ha considerato le vendite ad hoc esclusivamente come un fenomeno del passato e non anche quale pratica persistente di entrambe le imprese.

96. Tale eccezione della [OSCURATO:PERSONA] va dunque respinta. ii) Sulla considerazione unilaterale dell’argomento e degli interessi della [OSCURATO:PERSONA]

97. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, inoltre, che la sentenza impugnata trascura i risultati dell’indagine di mercato.

Il Tribunale prenderebbe in considerazione in maniera unilaterale gli interessi e le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA], attribuendo loro un peso eccessivo e trascurando invece gli interessi della concorrenza.

La sentenza non affronterebbe numerosi argomenti della [OSCURATO:PERSONA] e si limiterebbe in sostanza a sostenere che l’esame di proporzionalità riveste un carattere oggettivo (62) .

98. Come chiarisce nella sua replica, la [OSCURATO:PERSONA] desidera che tale argomento sia inteso come censura relativa ad un vizio di motivazione. Essa ritiene la sentenza impugnata contraddittoria e insufficientemente motivata.

99. La questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che può, in quanto tale, essere sollevata nell’ambito di un’impugnazione (63) .

100. Sotto il profilo sostanziale, l’obbligo per il Tribunale di motivare le proprie decisioni non può essere interpretato nel senso che esso sia tenuto a rispondere dettagliatamente a ciascun argomento dedotto da una parte (64) .

Piuttosto, deve essere considerato sufficiente se dalla motivazione di una sentenza risulti in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere i motivi della decisione adottata dal Tribunale ed alla Corte di esercitare il suo sindacato giurisdizionale (65) .

101. Nella specie, il Tribunale ha soddisfatto tali requisiti.

Per il lettore è facile riconoscere i motivi alla base dell’accoglimento del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] da parte del Tribunale.

Anche la [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto alcuna difficoltà a capire la motivazione e ad attaccare la sentenza a mezzo di un’ampia impugnazione.

102. In realtà, la critica della [OSCURATO:PERSONA] mi sembra essere diretta non tanto all’adeguatezza della motivazione e quindi alla regolarità formale della sentenza impugnata, quanto piuttosto alla correttezza del suo contenuto.

La mera circostanza che il Tribunale sia pervenuto, nel merito, ad una conclusione diversa dalla ricorrente, non può di per sé comportare che la sentenza impugnata sia viziata da difetto di motivazione (66) .

103. La censura relativa al difetto di motivazione è dunque infondata. iii) Sulla qualificazione giuridicamente errata della pubblicazione ai sensi dell’art. 27, n. 4, del regolamento n. 1/2003

104. [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che il Tribunale avrebbe travisato la sua comunicazione nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell’art. 27, n. 4, del regolamento n. 1/2003 (67) .

Il suo addebito è diretto avverso i punti 136 e 192 della sentenza impugnata.

In tale sede il Tribunale deduce, dalla mera esistenza di detta comunicazione nella Gazzetta ufficiale, che persino la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto che gli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] «rispondevano prima facie» alle preoccupazioni in materia di concorrenza.

Ciò viene considerato dalla [OSCURATO:PERSONA] uno snaturamento dei fatti o una qualificazione giuridicamente errata della sua comunicazione nella Gazzetta ufficiale.

105. Sia un eventuale snaturamento dei fatti sia la loro qualificazione giuridica sono suscettibili di verifica in sede di impugnazione (68) . La presente censura della [OSCURATO:PERSONA] è pertanto ricevibile.

106. Tale censura sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] è corretta anche nel merito.

107. Ai punti 136, 192 e 194 della sentenza impugnata, il Tribunale tenta di vincolare la [OSCURATO:PERSONA] alla sua valutazione iniziale degli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA].

Esso considera tale valutazione quale indizio del fatto che gli impegni congiunti sarebbero stati idonei a risolvere i problemi in materia di concorrenza identificati dalla [OSCURATO:PERSONA].

108. Nell’effettuare tale considerazione, il Tribunale trascura il fatto che una comunicazione nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell’art. 27, n. 4, del regolamento n. 1/2003 può fondarsi sempre solo su una valutazione provvisoria della [OSCURATO:PERSONA].

La ratio e lo scopo di tale comunicazione consistono nell’offrire ai terzi interessati, nell’ambito di un’indagine di mercato, l’opportunità di formulare osservazioni su un’offerta d’impegno.

Sulla scorta dei risultati di tale indagine di mercato, la [OSCURATO:PERSONA] deve sottoporre a verifica la sua valutazione provvisoria della situazione di mercato e procedere ad una nuova valutazione dell’idoneità degli impegni a risolvere i problemi in materia di concorrenza da essa identificati.

Al riguardo, l’indagine di mercato non deve necessariamente portare alla luce nuovi fatti o perplessità; dai risultati dell’indagine di mercato può risultare anche una mutata valutazione di fatti già noti e, in definitiva, della situazione di mercato.

L’indagine di mercato sarebbe una farsa qualora essa non potesse comportare una modifica della posizione originaria della [OSCURATO:PERSONA].

109. Se il Tribunale non può utilizzare neanche una comunicazione degli addebiti come criterio alla cui stregua verificare la legittimità di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] (69), ciò deve valere a maggior ragione per una comunicazione ai sensi dell’art. 27, n. 4, del regolamento n. 1/2003.

Una comunicazione del genere, infatti, riproduce parimenti solo una valutazione provvisoria della [OSCURATO:PERSONA], è inoltre molto meno dettagliata ed è basata solo su un esame sommario del caso.

110. Nel caso presente, del resto, anche dal testo della comunicazione nella Gazzetta ufficiale (70) risultava chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ancora compiuto una valutazione definitiva degli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] che le erano stati offerti.

Sebbene il Tribunale avesse senz’altro preso conoscenza di tale testo (71), esso non ne trae, nella sentenza impugnata, le dovute conseguenze in relazione al carattere provvisorio delle valutazioni della [OSCURATO:PERSONA] contenute nella comunicazione.

111. Considerando la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] nella Gazzetta ufficiale come un indizio a favore dell’idoneità degli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha dunque effettuato una qualificazione giuridica inesatta dei fatti.

112. La censura della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla comunicazione nella Gazzetta ufficiale è dunque fondata.

Tale errore di diritto, di per sé, non può tuttavia comportare l’annullamento della sentenza impugnata, in quanto il riferimento a detta comunicazione costituisce solo uno dei numerosi argomenti sui quali il Tribunale ha fondato le sue considerazioni concernenti l’esistenza e l’idoneità di soluzioni alternative (72) . iv) Sulle censurate violazioni dell’art. 82 CE

113. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale due violazioni dell’art. 82 CE nell’ambito del suo esame della proporzionalità.

114. Oggetto di tali censure sono le considerazioni effettuate dal Tribunale in relazione alle possibili alternative agli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA] resi obbligatori. [OSCURATO:PERSONA] si rivolge segnatamente avverso i punti 152 e 153 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale prende posizione sulla proposta della [OSCURATO:PERSONA] di vendere annualmente all’asta al miglior offerente una parte dei suoi diamanti grezzi.

In primo luogo, il Tribunale avrebbe del tutto omesso di considerare la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] è non solo il più grande acquirente sul mercato dei diamanti grezzi, bensì anche il più grande produttore sul medesimo mercato.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe trascurato la circostanza che anche le vendite all’asta al miglior offerente non potrebbero impedire l’abuso di posizione dominante di un’impresa in occasione della formulazione delle offerte.

115. Diversamente dalla [OSCURATO:PERSONA], non ritengo tale censura irricevibile.

Non si tratta affatto di un mero pretesto per riesaminare l’apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova effettuato dal Tribunale.

Piuttosto, con tale argomento viene sollevata la questione di diritto se il Tribunale, in sede di interpretazione ed attuazione dell’art. 82 CE, abbia applicato i criteri corretti (73) e se abbia ignorato aspetti giuridicamente rilevanti. – Sull’omessa considerazione della posizione di produttore della [OSCURATO:PERSONA]

116. La prima censura fondata sull’art. 82 CE è diretta in maniera specifica avverso il punto 153 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale indica la [OSCURATO:PERSONA] come il «più importante acquirente presente sul mercato», senza tuttavia affrontare la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] è anche il maggiore produttore sul medesimo mercato.

117. [OSCURATO:PERSONA] critica a ragione tale approccio.

118. È vero che il Tribunale era senz’altro consapevole del fatto che sia la [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] sono produttori di diamanti grezzi (74) .

Esso ha tuttavia ignorato completamente tale circostanza nell’esaminare eventuali alternative agli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA] resi obbligatori.

Nei passaggi decisivi della motivazione della sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] viene indicata unicamente come il più importante ovvero il più grande acquirente sul mercato, al quale la [OSCURATO:PERSONA], secondo il Tribunale, deve continuare ad avere accesso (75) .

119. Al riguardo il Tribunale trascura la circostanza che, per valutare sotto il profilo del diritto della concorrenza un rapporto di fornitura di lunga data fra due imprese, è estremamente rilevante la sussistenza o meno, fra queste due imprese, di un rapporto di concorrenza attuale o potenziale.

120. Se infatti entrambe le imprese operano sullo stesso mercato in veste di produttori, non è, in linea di principio, conforme ad un comportamento concorrenziale normale il fatto che uno dei due acquisti regolarmente la produzione dell’altro – o in ogni caso una parte considerevole della stessa –, in particolare quando l’acquirente detiene una posizione dominante sul mercato.

Interrogata in proposito in udienza, anche la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso tale circostanza dinanzi alla Corte.

121. È vero che anche un’impresa che detiene una posizione dominante ha il diritto di tutelare i propri interessi commerciali.

L’art. 82 CE osta tuttavia ad un comportamento dell’impresa che detiene una posizione dominante, il quale è inteso a rafforzare siffatta posizione e a farne abuso (76) .

122. Proprio un abuso del genere è da temere, quando un’impresa che detiene una posizione dominante acquista la produzione di un altro produttore che opera sullo stesso mercato.

Questo altro produttore viene infatti esentato dalla necessità di crearsi un proprio sistema di distribuzione e di entrare in concorrenza con l’impresa che detiene la posizione dominante.

Ciò può ripercuotersi in maniera svantaggiosa sulla struttura del mercato e, in definitiva, anche sul consumatore, tanto più che la concorrenza sul mercato di cui trattasi è comunque già indebolita a causa della presenza dell’impresa dominante.

Sussiste il rischio che l’impresa che detiene una posizione dominante, attraverso l’acquisto della produzione dell’altro produttore, influisca a scapito dei consumatori sulla vendita e quindi, in definitiva, anche sui prezzi sul mercato di cui trattasi.

Un siffatto comportamento è estraneo alla salvaguardia – in linea di principio ammissibile – degli interessi legittimi dell’impresa che detiene una posizione dominante.

123. Il Tribunale non ha illustrato, nel caso in esame, circostanze speciali che potrebbero escludere, in via eccezionale, la presenza di un abuso.

Al contrario: il Tribunale ha completamente omesso di affrontare il doppio ruolo della [OSCURATO:PERSONA] quale più grande produttore e più importante acquirente a livello mondiale sul mercato dei diamanti grezzi, nonostante la [OSCURATO:PERSONA] avesse richiamato l’attenzione su tale circostanza (77) .

La considerazione di tale doppio ruolo sarebbe stata tuttavia indispensabile al fine di poter valutare in maniera adeguata se l’annuale vendita all’asta al miglior offerente di una parte dei diamanti della [OSCURATO:PERSONA] possa essere idonea a risolvere i problemi in materia di concorrenza in relazione all’art. 82 CE identificati dalla [OSCURATO:PERSONA].

124. Trascurando tale significativa circostanza, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel procedere all’esame della proporzionalità.

Tale errore di diritto giustifica l’annullamento della sentenza impugnata, in quanto su di esso si fonda l’assunto del Tribunale, secondo il quale sarebbero esistite, nel caso presente, soluzioni alternative idonee, meno restrittive per le imprese di cui trattasi. – Sull’omessa considerazione dell’eventualità di un comportamento abusivo degli offerenti nell’ambito delle vendite all’asta

125. La seconda censura fondata sull’art. 82 CE è rivolta avverso i punti 152 e 153 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale afferma che le vendite ad hoc della [OSCURATO:PERSONA] attraverso un’asta al miglior offerente non possono, di per sé, essere contrarie alle regole in materia di concorrenza, persino qualora esse implichino l’affermazione o il rafforzamento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del suo ruolo di leader del mercato.

126. [OSCURATO:PERSONA] contesta a ragione queste conclusioni del Tribunale.

127. Il Tribunale si limita infatti, in tal sede, a rilevare che non vi è motivo di temere un trattamento preferenziale della [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle vendite all’asta, poiché non sussistono elementi a favore dell’applicazione di criteri di aggiudicazione non obiettivi da parte della [OSCURATO:PERSONA] («criteri diversi dalla qualità dell’offerta di acquisto») (78) .

128. Così facendo, il Tribunale trascura la circostanza che le vendite all’asta possono indurre ad un comportamento abusivo non solo il venditore bensì anche gli acquirenti.

Qualora infatti partecipi ad una vendita all’asta un’impresa che produce e vende essa stessa prodotti concorrenti a quelli messi all’asta e che detiene inoltre una posizione dominante sul mercato di cui trattasi, può verificarsi un politica dei prezzi predatoria.

Si può creare una situazione in cui l’impresa dominante alza artificiosamente le offerte per assicurarsi, attraverso l’eliminazione di altri interessati, il controllo della produzione del suo rivale, attuale o potenziale; ciò può comportare una riduzione dell’offerta sul mercato e, in definitiva, un aumento artificioso dei prezzi a scapito dei consumatori.

Un comportamento del genere è abusivo ai sensi dell’art. 82 CE ed è estraneo alla salvaguardia degli interessi legittimi dell’impresa che detiene una posizione dominante (79) .

129. Se gli offerenti hanno effettivamente motivo di temere un siffatto comportamento abusivo da parte di un’impresa che detiene una posizione dominante dipende certamente da una valutazione complessiva delle circostanze del caso concret o.

La sentenza impugnata non contiene tuttavia alcun indizio del fatto che il Tribunale abbia affrontato tale questione anche solo sommariamente, e ciò nonostante le allegazioni della [OSCURATO:PERSONA] ne avessero fornito l’occasione.

Così, la [OSCURATO:PERSONA] aveva ripetutamente evidenziato il ruolo della [OSCURATO:PERSONA] quale «market maker», richiamando l’attenzione sui tentativi effettuati fino a quel momento dalla [OSCURATO:PERSONA] di controllare la produzione sul mercato dei diamanti (80) .

130. Il Tribunale ha considerato sufficiente, nel caso di specie, la circostanza che nell’esecuzione delle vendite all’asta proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] non sussisteva, da parte del venditore , alcun rischio di un abuso in occasione dell’aggiudicazione.

Tale circostanza, da sola, non è tuttavia sufficiente ad escludere, da parte degli acquirenti , il comportamento abusivo di un’impresa che detiene una posizione dominante.

131. Trascurando tale aspetto fondamentale, il Tribunale, nel procedere all’esame della proporzionalità, è incorso in un errore di diritto.

Tale errore di diritto giustifica l’annullamento della sentenza impugnata, in quanto su di esso si fonda l’assunto del Tribunale secondo il quale vi sarebbero state, nel caso presente, soluzioni alternative meno restrittive per le imprese di cui trattasi.

B – Secondo motivo di impugnazione: il diritto al contraddittorio nel procedimento amministrativo

132. Con il suo secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale, in sostanza, errori di diritto in relazione al diritto al contraddittorio nel procedimento amministrativo.

Essa sostiene inoltre che il Tribunale ha statuito ultra petita, e censura nuovamente vizi di motivazione nella sentenza impugnata.

1. Questione preliminare: il secondo motivo è inoperante?

133. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che questo secondo motivo della [OSCURATO:PERSONA] sia inoperante, in quanto diretto avverso le affermazioni contenute nella sentenza impugnata effettuate dal Tribunale solo ad abundantiam.

134. È pur vero che una censura del ricorrente mossa in merito ad un punto della motivazione della sentenza di primo grado sviluppato ad abundantiam non può comportare il suo annullamento e deve dunque essere rigettata in quanto ininfluente o inoperante («inopérant») (81) .

Così non è tuttavia nel caso di specie.

135. È vero che il Tribunale ha qualificato in maniera estremamente equivoca, «ad abundantiam», le proprie affermazioni in merito alla violazione del diritto al contraddittorio (82) .

Ciò non significa, tuttavia, che si sia in presenza, in proposito, di meri obiter dicta.

Piuttosto, tali affermazioni rappresentano una seconda colonna indipendente della sentenza, sulla quale si fonda l’annullamento della decisione controversa.

Ciò risulta particolarmente evidente se si prende in considerazione il punto 204 della sentenza impugnata, nel quale viene espressamente dichiarato fondato il motivo di ricorso della [OSCURATO:PERSONA] concernente la violazione del diritto al contraddittorio.

Le affermazioni concernenti tale diritto costituiscono dunque motivi essenziali, sui quali si fonda il dispositivo della sentenza impugnata.

136. Di conseguenza, l’eccezione della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale il secondo motivo di impugnazione è inoperante, deve essere respinta.

2. Esame del secondo motivo di impugnazione

a) Sull’insufficienza di motivazione (prima parte del secondo motivo di impugnazione)

137. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce innanzitutto che la sentenza impugnata è insufficientemente motivata in relazione all’accertato vizio concernente il contraddittorio.

Il Tribunale sostituirebbe una motivazione con un semplice sospetto.

Esso trascurerebbe di chiarire, ai punti 201 e 203 della sentenza impugnata, perché alla [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato possibile rispondere «utilmente» ai documenti ad essa trasmessi a scopo di consultazione (83) ed «esercitare pienamente» il proprio diritto ad essere sentita.

Non verrebbe inoltre dimostrato un nesso causale fra l’accertata irregolarità e l’esito del procedimento, ossia la decisione sugli impegni.

138. Tali argomenti non mi persuadono.

139. La motivazione di una sentenza di primo grado può essere svolta, in taluni punti, anche in maniera implicita, purché dal suo complesso si evinca in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere i motivi della decisione adottata dal Tribunale e alla Corte di esercitare il suo sindacato giurisdizionale (84) .

140. Nel caso in esame, dalla sentenza impugnata emerge con sufficiente chiarezza che il Tribunale ha considerato violato il diritto al contraddittorio della [OSCURATO:PERSONA] a causa della trasmissione tardiva di taluni documenti.

Secondo gli accertamenti del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] una versione non riservata delle osservazioni dei terzi interessati « solo il 26 gennaio 2006, cioè oltre sei settimane dopo la data della domanda formale presentata [dalla [OSCURATO:PERSONA]] a tal fine e oltre tre mesi dopo la riunione del 27 ottobre 2005»; il Tribunale critica inoltre il fatto che tali documenti sono stati trasmessi alla [OSCURATO:PERSONA] solo « contemporaneamente all’estratto degli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA]» (85) .

Il Tribunale ne deduce che la [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto la possibilità di «esercitare pienamente» il proprio diritto ad essere sentita (86) .

141. È possibile che la [OSCURATO:PERSONA] dissenta dal Tribunale.

Essa può ritenere che tali documenti non fossero stati trasmessi tardivamente e in ogni caso in tempo per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di prendere utilmente posizione.

Diversamente dal Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] può anche ritenere che il diritto della [OSCURATO:PERSONA] ad essere sentita non sia stato violato o che un’eventuale violazione non abbia influito sul contenuto della decisione controversa.

Così facendo, essa non censura tuttavia, in realtà, l’illegittimità formale della sentenza impugnata per un difetto di motivazione, bensì mette in dubbio la fondatezza della motivazione del Tribunale e quindi la legittimità sostanziale (nel merito) della sentenza.

142. Il fatto che il Tribunale pervenga, nel merito, ad una conclusione diversa dalla ricorrente non può, tuttavia, comportare che la sentenza impugnata sia viziata da difetto di motivazione (87) .

143. La censura di difetto di motivazione deve pertanto essere respinta.

b) Sul principio ne ultra petita e sul diritto ad un processo equo (seconda parte del secondo motivo d’impugnazione)

144. [OSCURATO:PERSONA] critica inoltre il fatto che nella sentenza impugnata viene accertata una violazione del diritto al contraddittorio per motivi del tutto diversi da quelli fatti valere in primo grado dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo ricorso di annullamento. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata ad obiettare, in primo grado, che la [OSCURATO:PERSONA] non le aveva illustrato i motivi che l’avevano indotta a cambiare idea a seguito dell’indagine di mercato e non le aveva dato l’opportunità di prendere posizione in merito alla sua modificata valutazione del caso.

Le questioni ritenute decisive dal Tribunale legate al diritto al contraddittorio non sarebbero mai state sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata non sarebbe fondata sulla censura mossa dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di primo grado, bensì addirittura la respingerebbe espressamente (88) .

145. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, procedendo in tal modo, il Tribunale abbia deciso ultra petita e abbia altresì violato il principio del diritto ad un processo equo.

i) Sul principio ne ultra petita

146. È innanzitutto pacifico che il giudice comunitario chiamato a decidere su un ricorso di annullamento non può statuire ultra petita (89) .

Questo principio è espressione del principio dispositivo, secondo il quale le parti determinano l’oggetto della controversia e il giudice non può eccedere tale oggetto.

147. [OSCURATO:PERSONA] sembra adesso interpretare il principio ne ultra petita nel senso che il giudice comunitario può accertare una violazione del diritto al contraddittorio solo qualora ricorrano i motivi fatti valere dal ricorrente in primo grado.

148. Tale interpretazione è, tuttavia, eccessivamente restrittiva.

È vero che, ai sensi del principio ne ultra petita, l’annullamento pronunciato non può essere più ampio di quello richiesto dal ricorrente (90) .

Il giudice non può tuttavia essere vincolato alle sole argomentazioni proposte dalle parti a sostegno delle loro pretese, salvo vedersi costretto, eventualmente, a basare la propria decisione su considerazioni giuridiche erronee (91) .

Come correttamente formulato dall’avvocato generale Léger, il giudice non è affatto passivo nel suo ruolo e non si può ingiungergli di essere solo la «bocca delle parti» (92) .

149. Nel caso presente, la [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito, con uno dei suoi motivi di ricorso in primo grado, una violazione del suo diritto ad essere sentita.

Contrariamente a quanto ritiene la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non ha dunque accertato d’ufficio, bensì su domanda della ricorrente, la violazione del suo diritto ad essere sentita.

La circostanza che il Tribunale, nel pronunciarsi su tale motivo di ricorso, si sia fondato su argomenti diversi da quelli fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA], non rappresenta di per sé un discostamento dall’oggetto della controversia del procedimento di primo grado e quindi neanche una decisione ultra petita (93) . ii) Sul diritto ad un processo equo

150. [OSCURATO:PERSONA] critica inoltre il fatto che il vizio concernente il diritto al contraddittorio rilevato in definitiva dal Tribunale non ha mai costituito oggetto di discussione fra le parti. Ciò integrerebbe una violazione del principio del diritto ad un processo equo.

151. Al fine di assicurare un processo equo, il Tribunale è tenuto, non da ultimo, a rispettare i diritti della difesa delle parti alla controversia.

Il principio del rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario (94) .

Violerebbe tale principio una decisione giudiziaria fondata su fatti o documenti di cui le parti, o una di esse, non abbiano avuto conoscenza e sui quali non abbiano potuto esprimersi (95) .

In altri termini, il rispetto dei diritti della difesa assicura dunque che le parti non vengano messe di fronte a decisioni a sorpresa da parte del Tribunale (96) .

152. Si può naturalmente pervenire ad una decisione a sorpresa non solo qualora il Tribunale si fondi su fatti e mezzi di prova sconosciuti alle parti o a una di esse.

Anche una valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale può rappresentare una sorpresa per le parti, qualora il Tribunale si fondi su fatti che, pur essendo noti alle parti, non avevano mai costituito oggetto di contraddittorio nel procedimento giudiziario (97) .

153. Così avviene, nel caso presente, con la trasmissione di taluni documenti alla [OSCURATO:PERSONA].

Il momento della loro trasmissione è pacifico.

Dal fascicolo risulta, tuttavia, che la trasmissione tardiva dei documenti contestata dal Tribunale nel caso di specie (98) non è stata tematizzata da nessuna delle parti nella fase scritta del procedimento di primo grado.

Tale problema – secondo quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] senza essere contraddetta dalla [OSCURATO:PERSONA] – non è neanche stato oggetto di discussione nel corso della fase orale.

Né esso è stato oggetto di quesiti scritti formulati dal Tribunale e né quest’ultimo ha ritenuto necessario riaprire la fase orale al fine di discuterlo (99) .

154. Quale convenuta, la [OSCURATO:PERSONA] non era del resto indotta a prendere di propria iniziativa posizione a titolo precauzionale su tale problema.

Ciò è tanto più vero per il fatto che al procedimento accelerato applicato in primo grado si accompagnano particolari obblighi per le parti, sia in relazione alla portata dei loro argomenti sia in relazione ai termini procedurali da rispettare (100) .

155. Ciò premesso, il fatto che il Tribunale abbia motivato il vizio attinente al diritto al contraddittorio da esso rilevato rinviando in particolare ad una trasmissione tardiva dei documenti da parte della [OSCURATO:PERSONA] è stata una decisione a sorpresa.

Costitu isce una violazione dei diritti della difesa e quindi un vizio procedurale il fatto che il Tribunale non abbia offerto alla [OSCURATO:PERSONA], prima dell’adozione della propria sentenza, alcuna opportunità per pronunciarsi su tale aspetto.

156. La relativa censura della [OSCURATO:PERSONA] è dunque fondata.

Poiché non si può escludere che la [OSCURATO:PERSONA], qualora nel procedimento di primo grado fosse stata discussa la problematica concernente la tardività, avrebbe fatto valere argomenti che avrebbero indotto il Tribunale ad una diversa conclusione, l’errore procedurale di quest’ultimo giustifica l’annullamento della sentenza impugnata.

c) Sugli effetti di un eventuale vizio concernente il contraddittorio sulla decisione della [OSCURATO:PERSONA] (quarta parte del secondo motivo di impugnazione)

157. [OSCURATO:PERSONA] censura inoltre che il Tribunale, non avendo dimostrato gli effetti sulla decisione controversa di un’eventuale violazione del diritto della [OSCURATO:PERSONA] al contraddittorio, è incorso in un errore di diritto.

158. Secondo giurisprudenza costante, un vizio di procedura giustifica l’annullamento di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] solo nell’eventualità che, in mancanza di tale irregolarità, il procedimento amministrativo avrebbe potuto concludersi con un risultato diverso (101) .

In altre parole, qualora non si possa escludere che il vizio di procedura abbia influito sul contenuto della decisione della [OSCURATO:PERSONA], ossia che la decisione avrebbe potuto avere un contenuto diverso (102) .

159. Il Tribunale ha rilevato, nel caso di specie, un vizio concernente il diritto al contraddittorio, ma ha al contempo affermato che «l’entità dell’incidenza di tale irregolarità sulla decisione della [OSCURATO:PERSONA] non può essere, nella specie, chiaramente definita» (103) .

160. Effettivamente, tale formulazione in certo qual modo equivoca genera il sospetto – in ogni caso ad un esame superficiale – che il Tribunale abbia annullato la decisione controversa a causa di un vizio di procedura, senza valutare prima in maniera sufficiente se tale vizio poteva ripercuotersi sul contenuto della decisione.

161. Ad un esame più approfondito, tuttavia, tale formulazione esprime la convinzione del Tribunale che il vizio concernente il diritto al contraddittorio rilevato dal medesimo poteva esplicare effetti sull’esito del procedimento amministrativo.

Solo l’ entità concreta di tali effetti non era, secondo il Tribunale, determinabile in maniera univoca.

162. Così facendo, il Tribunale, nonostante la formulazione equivoca scelta, si mantiene ancora nell’ambito dei requisiti giuridici inerenti l’annullamento di una decisione per vizi di procedura.

Ai fini di un siffatto annullamento, infatti, l’entità esatta dell’influenza esplicata dal vizio di procedura sul contenuto della decisione non rileva.

163. Qualora il vizio di procedura rilevato dal Tribunale consista in una violazione del diritto al contraddittorio, è comunque estremamente difficile stabilire in che entità ciò abbia influito sul contenuto della decisione della [OSCURATO:PERSONA].

Non si può escludere completamente che una decisione di ugual tenore sarebbe stata adottata nel caso in cui si fosse proceduto ad una regolare audizione.

164. L’audizione è intesa ad offrire all’interessato l’opportunità di prendere posizione e quindi di influire, sotto il profilo sostanziale, sul processo decisionale della [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, già la mera eventualità che un vizio concernente il diritto al contraddittorio abbia influito sul contenuto della decisione ne giustifica l’annullamento.

165. La quarta parte del secondo motivo di impugnazione è dunque infondata.

d) Sulla portata del diritto al contraddittorio della [OSCURATO:PERSONA] (terza parte del secondo motivo di impugnazione)

166. [OSCURATO:PERSONA] contesta infine che il Tribunale ha travisato, nel caso presente, la portata del diritto al contraddittorio della [OSCURATO:PERSONA].

i) Osservazione preliminare

167. Ai sensi dell’art. 41, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (104) ogni persona ha diritto di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio.

Nell’interpretazione e nell’applicazione del regolamento n. 1/2003 occorre tenere conto di tale principio (105) .

168. Il diritto al contraddittorio è al contempo parte dei diritti della difesa, il cui rispetto in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario (106) .

169. Per i procedimenti in materia di intese, il diritto al contraddittorio viene concretizzato, inter alia, nell’art. 27 del regolamento n. 1/2003 nonché negli artt. 10 e 15 del regolamento di attuazione n. 773/2004. ii) Sull’addebito formulato dalla [OSCURATO:PERSONA]

170. [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale, in sostanza, di avere a torto equiparato la [OSCURATO:PERSONA] ad un’«impresa interessata».

171. Il Tribunale afferma, effettivamente, che è vero che solo la [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento avviato ai sensi dell’art. 82 CE, può essere un’«impresa interessata»; tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe comunque un semplice «terzo interessato» (107) .

A fondamento di ciò, il Tribunale rinvia al modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha istruito i due procedimenti relativi all’accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (108) .

Esso sottolinea inoltre, sulla scorta di esempi, che entrambi i procedimenti paralleli avviati ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE «sono stati sempre trattati de facto come un unico procedimento sia da parte della [OSCURATO:PERSONA] sia da parte della [[OSCURATO:PERSONA]] e della [OSCURATO:PERSONA]» (109) .

Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale perviene alla conclusione che alla [OSCURATO:PERSONA] dovevano essere riconosciuti, «per il procedimento considerato nel suo complesso, i diritti concessi ad un’“impresa interessata ai sensi del regolamento n. 1/2003”», benché essa non fosse tale, stricto sensu, nel procedimento fondato sull’art. 82 CE (110) .

172. Tali affermazioni non mi persuadono.

173. Nel configurare a livello di diritto derivato il diritto al contraddittorio, il legislatore comunitario ha proceduto consapevolmente, nell’art. 27 del regolamento n. 1/2003 nonché negli artt. 10 e 15 del regolamento di attuazione n. 773/2004, a delle gradazioni fra le diverse persone che, in una forma o in un’altra, possono essere coinvolte in un procedimento in materia di intese.

I diritti delle parti del procedimento amministrativo (chiamate anche «imprese interessate») sono più estesi dei diritti dei terzi che, pur avendo un interesse in merito all’esito del procedimento, non risulteranno tuttavia destinatari essi stessi delle decisioni che la [OSCURATO:PERSONA] è chiamata ad adottare.

174. [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie, ha chiaramente avviato due procedimenti amministrativi paralleli, dei quali l’uno era fondato sull’art. 81 CE, e l’altro sull’art. 82 CE.

Nel primo procedimento la [OSCURATO:PERSONA], quale parte dell’accordo notificato, rivestiva, come la [OSCURATO:PERSONA], la posizione di un’impresa interessata.

Nel secondo procedimento tale posizione spettava invece solo alla [OSCURATO:PERSONA], quale impresa asseritamente detentrice di una posizione dominante, ma non alla [OSCURATO:PERSONA].

175. Nel procedimento avviato ai sensi dell’art. 82 CE, conclusosi con la decisione controversa, alla [OSCURATO:PERSONA] spettavano dunque solo i diritti, decisamente meno ampi, di un terzo interessato.

176. Solo qualora risulti che la [OSCURATO:PERSONA], nel caso presente, ha avviato arbitrariamente, ossia senza una ragione oggettiva, per una situazione di fatto unitaria due procedimenti separati, alla [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero essere riconosciuti i diritti concessi ad un’impresa interessata – per usare le parole del Tribunale – «per il procedimento considerato nel suo complesso» (111) .

177. Il Tribunale non ha tuttavia accertato, nel caso in esame, un siffatto sviamento di potere da parte della [OSCURATO:PERSONA].

Non sussistevano neppure elementi che deponevano in tal senso.

Proprio al contrario, lo svolgimento di due procedimenti amministrativi separati era oggettivamente giustificato alla luce dei diversi fondamenti giuridici sostanziali dei medesimi, l’art. 81 CE (art. 53 dell’accordo SEE) da un lato, e l’art. 82 CE (art. 54 dell’accordo SEE) dall’altro.

In relazione all’art. 82 CE (art. 54 dell’accordo SEE), solo la [OSCURATO:PERSONA], quale impresa asseritamente detentrice di una posizione dominante, poteva essere destinataria della comunicazione degli addebiti e della decisione della [OSCURATO:PERSONA] che conclude il procedimento.

178. Il Tribunale è pertanto incorso in un errore di diritto allorché ha assunto che la [OSCURATO:PERSONA], in relazione al procedimento avviato ai sensi dell’art. 82 CE, doveva essere equiparata ad un’impresa interessata.

179. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce che la decisione controversa è equiparabile, quanto alla sua efficacia pratica, ad una decisione di divieto ad essa indirizzata ai sensi dell’art. 7 del regolamento n. 1/2003.

Le verrebbe reso impossibile fare affari in futuro con la [OSCURATO:PERSONA].

180. Occorre osservare, al riguardo, che il dispositivo della decisione controversa è indirizzato esclusivamente alla [OSCURATO:PERSONA] e rende obbligatoria la sua volontaria rinuncia ad acquistare dalla [OSCURATO:PERSONA].

Gli effetti sulle future relazioni d’affari menzionati dalla [OSCURATO:PERSONA] risultano tutt’al più indirettamente dalla decisione controversa.

Siffatti meri effetti riflessi delle decisioni sugli impegni non sono tuttavia tipici per le imprese interessate (parti) quanto piuttosto per i terzi interessati.

181. Diversamente da quanto ritiene la [OSCURATO:PERSONA], tale impresa non può dunque essere neanche considerata come un’impresa interessata in relazione all’art. 82 CE, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto in precedenza gli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA].

Tale rigetto degli impegni congiunti si è verificato infatti non nel procedimento che qui interessa, avviato ai sensi dell’art. 82 CE, bensì nel procedimento parallelo, avviato ai sensi dell’art. 81 CE.

Il rigetto degli impegni congiunti non è di conseguenza oggetto della decisione controversa nel procedimento di cui all’art. 82 CE; piuttosto, gli impegni congiunti costituivano esclusivamente un aspetto che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a prendere in considerazione nell’esaminare la loro proporzionalità in relazione agli interessi della [OSCURATO:PERSONA] quale terzo interessato.

182. Equiparando la [OSCURATO:PERSONA] ad un’impresa interessata, il Tribunale è pertanto incorso in un errore di diritto.

Tale errore si ripercuote anche sulle ulteriori affermazioni del Tribunale nella sentenza impugnata fino all’annullamento della decisione controversa (112) .

Su di esso si fonda, in particolare, l’affermazione del Tribunale, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto consentire alla [OSCURATO:PERSONA] la consultazione del fascicolo (113) .

Il diritto di accedere al fascicolo spetta unicamente alle parti del procedimento amministrativo (art. 27, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 1/2003) e può essere esercitato dopo la notifica di una comunicazione degli addebiti (art. 15, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 773/2004).

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non era parte del procedimento amministrativo che qui interessa, avviato ai sensi dell’art. 82 CE, bensì solo parte del procedimento amministrativo parallelo, avviato ai sensi dell’art. 81 CE, essa non aveva diritto, nella fase antecedente l’adozione della decisione controversa, alla consultazione del fascicolo.

183. [OSCURATO:PERSONA] luce di tali circostanze, la terza parte del secondo motivo di impugnazione è fondata e giustifica l’annullamento della sentenza impugnata. C – Conclusione parziale

184. Sebbene alcuni degli addebiti formulati dalla [OSCURATO:PERSONA] siano infondati, si ritiene, in sintesi, che la sua impugnazione debba essere accolta e che comporti l’annullamento in toto della sentenza impugnata.

VI – Valutazione del ricorso di primo grado proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]

185. Ai sensi dell’art. 61, n. 1, del suo Statuto, la Corte di giustizia può statuire essa stessa definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.

186. Così avviene nel caso in esame.

Tutti i fatti e le questioni di diritto rilevanti per statuire sul ricorso della [OSCURATO:PERSONA] sono già stati discussi in primo grado dinanzi al Tribunale, e le parti hanno avuto l’opportunità di scambiare le loro argomentazioni al riguardo.

Il rinvio al Tribunale di primo grado non è pertanto necessario; piuttosto, la Corte può statuire essa stessa sul ricorso della [OSCURATO:PERSONA] inteso ad ottenere l’annullamento della decisione controversa.

A – La legittimità formale della decisione controversa (primo motivo di ricorso)

187. Con il suo primo motivo di ricorso in primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] censura una violazione del suo diritto al contraddittorio.

1. Il diritto della [OSCURATO:PERSONA] ad essere sentita

188. Nel suo controricorso in primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] sembra dubitare del fatto che alla [OSCURATO:PERSONA] spettasse, nel caso presente, un diritto ad essere sentita.

189. Una tesi del genere sarebbe priva di qualsiasi fondamento giuridico.

190. È vero che la [OSCURATO:PERSONA], come menzionato in precedenza (114), non era parte («impresa interessata») nel procedimento qui rilevante, avviato ai sensi dell’art. 82 CE.

È tuttavia indubbio che la [OSCURATO:PERSONA] aveva un interesse legittimo in relazione all’esito del procedimento.

Tale interesse risulta dalla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] era la prevista controparte contrattuale dell’impresa asseritamente detentrice di una posizione dominante.

Una controparte del genere, qualora ne faccia richiesta, deve essere sentita dalla [OSCURATO:PERSONA] prima dell’adozione di una decisione sugli impegni, la quale rende obbligatoria la cessazione di qualsivoglia rapporto di fornitura fra l’impresa che detiene una posizione dominante e la sua controparte contrattuale.

191. Ai fini della presente controversia può invece restare aperta la questione se la [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere sentita quale terzo interessato ai sensi dell’art. 27, n. 3, seconda frase, del regolamento n. 1/2003 (115) .

In giurisprudenza è stato infatti chiarito che il diritto al contraddittorio, garantito a livello costituzionale, deve essere assicurato anche qualora manchi una disciplina per il procedimento di cui trattasi (116) .

Poiché la decisione sugli impegni rappresenta per la [OSCURATO:PERSONA] un provvedimento individuale che gli arreca pregiudizio, la [OSCURATO:PERSONA], su domanda, doveva in ogni caso essere sentita.

In tal senso depone anche la valutazione legislativa espressa nell’art. 27, n. 4, del regolamento n. 1/2003.

192. È tuttavia altresì certo che la [OSCURATO:PERSONA], quale terzo interessato, era titolare di diritti molto meno ampi di un’«impresa interessata» ovvero di una parte ai sensi degli artt. 9, n. 1, e 27, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1/2003. [OSCURATO:PERSONA] non spettava in particolare il diritto ad una comunicazione degli addebiti o a un documento analogo e neanche il diritto di consultare il fascicolo (v. art. 27, n. 2, del regolamento n. 1/2003 nonché art. 10, nn. 1 e 2 e art. 15, n. 1, del regolamento n. 773/2004).

2. Oggetto del diritto della [OSCURATO:PERSONA] ad essere sentita

193. Le parti controvertono soprattutto sul fondamento del diritto della [OSCURATO:PERSONA] ad essere sentita.

194. [OSCURATO:PERSONA] esige di essere edotta sui motivi del rigetto degli impegni offerti congiuntamente alla [OSCURATO:PERSONA] e desidera prendere posizione al riguardo.

195. Gli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] non sono tuttavia stati offerti nel procedimento avviato ai sensi dell’art. 82 CE, bensì nel procedimento parallelo, avviato ai sensi dell’art. 81 CE.

Essi non sono pertanto oggetto della decisione controversa; essi non vengono neppure respinti in tal sede, ma vengono discussi dalla [OSCURATO:PERSONA] solo al fine di valutare il caso sotto il profilo del diritto della concorrenza.

Oggetto della decisione controversa sono tuttavia unicamente gli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA], resi obbligatori dalla [OSCURATO:PERSONA].

196. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] doveva essere sentita solo in merito agli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA] nonché in merito all’intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di renderli obbligatori.

Da tali impegni individuali è risultato, in definitiva, anche l’asserito pregiudizio per la [OSCURATO:PERSONA]: la fine di qualsivoglia relazione commerciale con la [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto diamanti grezzi.

197. Tuttavia, tutto ciò non significa in alcun modo che gli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] non possono rivestire alcuna importanza in sede dell’audizione della [OSCURATO:PERSONA], preliminare alla decisione controversa.

198. Per consentire infatti a terzi interessati come la [OSCURATO:PERSONA] di pronunciarsi utilmente, la [OSCURATO:PERSONA] deve – perlomeno a grandi linee – fornire chiarimenti in merito al contenuto della decisione che intende adottare.

Fra tali chiarimenti rientrano non solo informazioni sul contenuto essenziale degli impegni che essa intende rendere obbligatori, bensì anche informazioni sui motivi più importanti che l’hanno indotta ad accettare tali impegni.

199. Nel caso presente, la [OSCURATO:PERSONA] doveva dunque fornire chiarimenti alla [OSCURATO:PERSONA] in merito al contenuto essenziale degli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA], che consisteva nella progressiva riduzione degli acquisti di diamanti grezzi dalla [OSCURATO:PERSONA] nonché la loro completa soppressione a partire dal 2009, e illustrare inoltre alla [OSCURATO:PERSONA] i motivi principali che fondavano la sua intenzione di rendere obbligatori tali impegni individuali.

200. È evidente che la [OSCURATO:PERSONA] doveva anche illustrare, al riguardo, che gli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], ricevuti in precedenza, non erano sufficienti a risolvere i problemi in materia di concorrenza identificati dalla medesima.

Solo in tal modo, infatti, la [OSCURATO:PERSONA] poteva essere messa in grado di pronunciarsi utilmente sulla proporzionalità della prevista decisione in relazione ai suoi propri interessi commerciali.

In tale ottica, la [OSCURATO:PERSONA] afferma a ragione che la decisione controversa era strettamente connessa al precedente rigetto degli impegni congiunti da parte della [OSCURATO:PERSONA].

201. Sulla scorta di tali premesse occorre verificare, in prosieguo, se la [OSCURATO:PERSONA] abbia rispettato il diritto al contraddittorio della [OSCURATO:PERSONA].

3. Assenza di violazione del diritto al contraddittorio della [OSCURATO:PERSONA]

202. [OSCURATO:PERSONA] sostiene di non essere stata messa a conoscenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] della mutata valutazione degli elementi di fatto effettuata da quest’ultima, valutazione sulla quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fondato in definitiva, nella decisione controversa, il suo rigetto degli impegni congiunti e la sua accettazione degli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe neanche avuto l’opportunità di pronunciarsi utilmente su tale mutata valutazione degli elementi di fatto da parte della [OSCURATO:PERSONA].

203. Come tuttavia emerge dalle constatazioni in fatto effettuate dal Tribunale di primo grado (117), la [OSCURATO:PERSONA] aveva informato la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] già il 27 ottobre 2005, in occasione di una riunione, dell’esito della sua indagine di mercato.

Al contempo, la [OSCURATO:PERSONA] aveva invitato le due imprese, sulla scorta dei risultati dell’indagine di mercato, a formulare nuovi impegni congiunti nel senso di una cessazione completa delle loro relazioni commerciali a partire dal 2009.

204. Già in tal modo la [OSCURATO:PERSONA] era stata messa a conoscenza del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che gli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] non fossero più sufficienti a risolvere i problemi in materia di concorrenza da essa identificati. [OSCURATO:PERSONA] sapeva inoltre, a partire da tale riunione, che la [OSCURATO:PERSONA] non riteneva (più) accettabile una prosecuzione delle relazioni commerciali fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], nella forma prevista sia dall’accordo notificato sia dagli impegni congiunti, e che essa era unicamente disposta ad accettare impegni nel senso di una cessazione completa delle relazioni commerciali di entrambe le imprese.

205. Se si considera che la [OSCURATO:PERSONA], quale parte del procedimento parallelo avviato ai sensi dell’art. 81 CE, aveva estrema confidenza con i rapporti di mercato e con gli antefatti del procedimento, siffatte delucidazioni orali da parte della [OSCURATO:PERSONA] potevano già essere sufficienti a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di pronunciarsi utilmente, da un lato, sui propri interessi commerciali e, dall’altro, sulla proporzionalità – a suo avviso insussistente – di una cessazione completa dei suoi rapporti commerciali con la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], quale terzo interessato, non aveva in ogni caso diritto a ricevere un’informazione scritta, né tantomeno un documento analogo, per estensione, ad una comunicazione degli addebiti.

206. [OSCURATO:PERSONA] aveva dunque l’opportunità, a partire dalla riunione del 27 ottobre 2005, di far valere in maniera efficace la propria posizione in relazione ad una cessazione completa dei rapporti commerciali con la [OSCURATO:PERSONA].

207. [OSCURATO:PERSONA] ha approfittato di tale opportunità.

Dal fascicolo si evince che l’impresa, con lettera 6 dicembre 2005, ha illustrato la propria posizione al membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato della concorrenza (118) .

Con lettera 6 febbraio 2006, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso inoltre posizione sugli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA] e sulle osservazioni dei terzi interessati risultanti dall’indagine di mercato (119) .

208. Quale terzo interessato, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva aspirare a niente di meglio che un’opportunità del genere per far valere la propria posizione.

209. La censura della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale il suo diritto al contraddittorio è stato violato, deve dunque essere respinta in quanto infondata.

210. Solo per ragioni di completezza occorre menzionare che il diritto dei terzi interessati ad essere sentiti non contiene un corrispondente diritto di sottoporre alla [OSCURATO:PERSONA] nuovi impegni prima dell’adozione di una decisione.

Solo le imprese interessate ai sensi dell’art. 9, n. 1, del regolamento n. 1/2003 possono validamente offrire impegni (120) .

Dalla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] era nell’impossibilità – ad esempio per ragioni di tempo – «di proporre nuovi impegni congiunti con la [OSCURATO:PERSONA]» (121), non può pertanto risultare a priori un vizio concernente il diritto ad essere sentiti.

Ciò viene travisato dal Tribunale al punto 201 della sentenza impugnata e ciò viene travisato anche dalla [OSCURATO:PERSONA] allorché condivide la posizione del Tribunale al riguardo.

B – La legittimità sostanziale della decisione controversa (secondo e terzo motivo di ricorso)

211. La legittimità sostanziale della decisione controversa è oggetto di due ulteriori motivi di ricorso con i quali la [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in primo grado, violazioni dell’art. 82 CE, dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 nonché dei principi della libertà contrattuale e di proporzionalità.

1. Sulla violazione dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 (secondo motivo di ricorso)

212. Con il suo secondo motivo di ricorso in primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che l’art. 9 del regolamento n. 1/2003 non offre un fondamento giuridico sufficiente per la decisione controversa.

Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] si fonda su un’interpretazione restrittiva di tale disposizione.

Da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto accettare, secondo la [OSCURATO:PERSONA], solo impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA].

Dall’altro, la decisione sugli impegni avrebbe dovuto essere limitata nel tempo.

213. Nessuno dei due argomenti è convincente.

a) Sulla legittimazione ad offrire impegni ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003

214. Gli impegni di cui all’art. 9 del regolamento n. 1/2003 possono essere offerti solo dalle «imprese interessate».

Come menzionato in precedenza (122), lo sono solo le parti del rispettivo procedimento in materia di intese.

In un procedimento come quello di specie, avviato ai sensi dell’art. 82 CE, viene dunque in considerazione, quale impresa interessata, solo l’impresa asseritamente detentrice di una posizione dominante (123) .

Solo tale impresa può offrire validamente impegni.

215. [OSCURATO:PERSONA] poteva, di conseguenza, nell’ambito del procedimento avviato ai sensi dell’art. 82 CE, accettare gli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA], impresa asseritamente detentrice di una posizione dominante, e renderli obbligatori ai sensi dell’art. 9, n. 1, del regolamento n. 1/2003 (124) .

Essa non era assolutamente limitata all’accettazione degli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA].

Piuttosto, impegni congiunti potevano essere offerti solo nell’ambito del procedimento svoltosi parallelamente, avviato ai sensi dell’art. 81 CE.

216. È vero che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto, nell’ambito di tale procedimento parallelo avviato ai sensi dell’art. 81 CE, insistere nei suoi sforzi di trovare insieme ad entrambe le imprese – la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] – una soluzione ai problemi in materia di concorrenza da essa identificati.

Il fatto di sapere se dovesse essere preferita tale opzione oppure invece quella degli impegni individuali nell’ambito del procedimento avviato ai sensi dell’art. 82 CE, costituisce tuttavia, in definitiva, non una questione di diritto bensì una questione di opportunità, il cui apprezzamento non spetta al giudice comunitario.

b) Sulla limitazione temporale della validità di una decisione sugli impegni

217. Quanto alla validità temporale della sua decisione sugli impegni, la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata, ai sensi dell’art. 9, n. 1, del regolamento n. 1/2003, a limitarla nel tempo.

Diversamente dalla proposta della [OSCURATO:PERSONA] (125) relativa al regolamento n. 1/2003, l’art. 9, n. 1, non prevede, infatti, che la decisione debba essere necessariamente limitata nel tempo (126) .

218. Qualora un venir meno della posizione dominante sul mercato di un’impresa come la [OSCURATO:PERSONA] non sia prevedibile a breve o a medio termine, una limitazione temporale della decisione sugli impegni sarebbe inoltre poco sensata.

219. Anche nel caso di una decisione sugli impegni non limitata sotto il profilo temporale, le imprese interessate e i terzi non sono tuttavia privi di protezione.

Ai sensi dell’art. 9, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003, modifiche sostanziali della situazione di fatto possono infatti comportare la riapertura del procedimento.

Si dovrebbe assumere una siffatta modifica sostanziale qualora, ad esempio, i rapporti di mercato mutino nel corso del tempo in maniera tale da implicare, per l’impresa che un tempo deteneva una posizione dominante, la perdita della sua preminenza sul mercato.

220. Secondo il principio di buona amministrazione (127), la [OSCURATO:PERSONA] è obbligata ad approfondire ogni indizio esposto in maniera circostanziata relativo ad una modifica sostanziale della situazione di fatto e a pronunciarsi in merito alla riapertura del procedimento.

c) Conclusione parziale

221. Poiché dunque l’interpretazione restrittiva dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003, prospettata dalla [OSCURATO:PERSONA], non può essere accolta, il secondo motivo di ricorso in primo grado è infondato.

2. Sulla violazione dell’art. 82 CE, dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 e dei principi della libertà contrattuale e di proporzionalità (terzo motivo di ricorso)

222. Con il suo terzo motivo di ricorso nel procedimento di primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il «divieto tassativo e per una durata potenzialmente illimitata per la [OSCURATO:PERSONA] di acquistare diamanti grezzi direttamente o indirettamente dalla [OSCURATO:PERSONA]», alla base della decisione controversa, viola gli artt. 82 CE e 9 del regolamento n. 1/2003 in combinato disposto con i principi fondamentali della libertà contrattuale e di proporzionalità.

223. È opportuno valutare tale motivo di ricorso, da un lato, sotto il profilo della libertà contrattuale e, dall’altro, dal punto di vista della proporzionalità.

a) Sulla libertà contrattuale (prima parte del terzo motivo di ricorso)

224. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la decisione controversa non può essere fondata sugli artt. 82 CE e 9 del regolamento n. 1/2003, in quanto è contraria al principio della libertà contrattuale. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe de facto disposto un boicottaggio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

225. La libertà contrattuale fa parte dei principi generali del diritto comunitario.

Essa costituisce il corollario della libertà di azione delle persone.

Essa è altresì legata indissolubilmente alla libertà d’impresa (128), tutelata a livello costituzionale (129) .

In una Comunità che è tenuta a rispettare il principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza (130), garantire la libertà contrattuale è indispensabile.

Anche la giurisprudenza della Corte riconosce che agli operatori economici spetti la libertà contrattuale (131) .

226. Nell’adottare decisioni in materia di diritto della concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto del principio della libertà contrattuale ovvero della libertà d’impresa (132) .

227. La libertà contrattuale non comprende tuttavia solo la libertà di concludere contratti (libertà contrattuale positiva), bensì anche la libertà di non concludere contratti (libertà contrattuale negativa).

228. Con i suoi impegni individuali nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto uso della sua libertà contrattuale negativa. L’impresa ha rinunciato volontariamente , per il futuro, a stipulare contratti con la [OSCURATO:PERSONA].

229. Il carattere volontario di tale rinuncia non è infirmato dalla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] ha offerto i propri impegni durante un procedimento in materia di intese pendente al fine di evitare una decisione di divieto, incluso l’accertamento, ivi contenuto, della sua posizione dominante sul mercato.

Il mero annuncio di un procedimento in materia di intese ovvero la sua prosecuzione da parte della [OSCURATO:PERSONA], fino ad una decisione di divieto e ad una possibile ammenda, non costituisce un mezzo sleale, bensì uno strumento del tutto legale con il quale la [OSCURATO:PERSONA] persegue lo scopo legittimo di proteggere efficacemente la concorrenza da distorsioni (133) .

230. È vero che la [OSCURATO:PERSONA] ha, in tal modo, perso per il futuro il contraente che desiderava.

Ciò fa tuttavia parte dei rischi ai quali la [OSCURATO:PERSONA] è esposta, analogamente a qualsiasi altro operatore economico, in un’economia di mercato aperta.

In ciò non risiede un pregiudizio della libertà contrattuale della [OSCURATO:PERSONA] (134) .

231. [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il principio della libertà contrattuale neanche rendendo obbligatori gli impegni individuali e dunque la rinuncia della [OSCURATO:PERSONA] ad intrattenere in futuro rapporti commerciali con la [OSCURATO:PERSONA].

Piuttosto, adottando la decisione controversa, essa si è limitata a concretizzare i limiti della libertà contrattuale, quali risultano per tutti gli operatori economici dalle disposizioni del Trattato CE e dell’accordo SEE, direttamente applicabili.

La libertà contrattuale (positiva) delle imprese termina infatti nel momento in cui viene concluso un accordo avente un oggetto o un effetto anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 81 CE (art. 53 dell’accordo SEE) oppure nel momento in cui un imprenditore, avvalendosi di un accordo, sfrutta abusivamente la sua posizione dominante sul mercato ai sensi dell’art. 82 CE (art. 54 dell’accordo SEE).

232. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce che la [OSCURATO:PERSONA], con la sua decisione, non ha contestato un comportamento abusivo bensì un comportamento manifestamente legittimo.

La mera compravendita di un prodotto, anche da parte di un’impresa che detiene una posizione dominante, non potrebbe di per sé essere abusiva, a meno che il negozio non si fondi su condizioni sleali.

A sostegno della sua tesi, la [OSCURATO:PERSONA] cita la giurisprudenza, e segnatamente la sentenza Langnese-Iglo/[OSCURATO:PERSONA] (135), secondo la quale la conclusione di contratti di acquisto in esclusiva non può essere vietata in via generale e per una durata indeterminata.

233. Tale argomento è tuttavia insufficiente. [OSCURATO:PERSONA] non tiene conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non è solo un acquirente sul mercato dei diamanti grezzi, bensì anche il più grande produttore a livello mondiale sul medesimo mercato.

Il rapporto di fornitura fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] che si intendeva instaurare con l’accordo notificato non avrebbe dunque carattere verticale bensì orizzontale, sarebbe cioè un accordo fra concorrenti.

In ciò risiede una differenza decisiva rispetto al caso Langnese-Iglo, nel quale si era in presenza di contratti di acquisto in esclusiva verticali (136) .

234. Come già menzionato in precedenza, , non è, in linea di principio, conforme ad un comportamento concorrenziale normale il fatto che un’impresa acquisti regolarmente la produzione del suo più grande concorrente – o in ogni caso una parte considerevole della stessa –, in particolare quando essa detiene una posizione dominante sul mercato (137) .

Interrogata in proposito in udienza, anche la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso tale circostanza dinanzi alla Corte.

235. A ciò si aggiungono, nel caso presente, il ruolo di «market maker», noto da vicende passate, svolto dalla [OSCURATO:PERSONA], e i suoi sforzi per controllare la produzione sul mercato dei diamanti grezzi (138) .

Sulla scorta di tali circostanze, non è stato assolutamente irragionevole, da parte della [OSCURATO:PERSONA], partire dal presupposto che un rapporto di fornitura perdurante fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] poteva comportare un abuso di posizione dominante da parte di quest’ultima.

Al fine di scongiurare tale pericolo per la concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] poteva rendere obbligatori gli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA], i quali prevedono la cessazione completa di tale rapporto di fornitura.

236. [OSCURATO:PERSONA] obietta inoltre che le viene vietato l’accesso al più grande acquirente sul mercato.

Essa ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe perlomeno dovuto consentirle vendite ad hoc alla [OSCURATO:PERSONA], ad esempio mediante vendite all’asta al miglior offerente.

Ho già esposto in precedenza che nessuno di questi argomenti è fondato (139) .

237. [OSCURATO:PERSONA] esprime inoltre il timore che, senza la [OSCURATO:PERSONA] quale acquirente, essa non abbia più la certezza di poter vendere i suoi diamanti grezzi a prezzi vantaggiosi sotto il profilo economico.

Il potere negoziale dei restanti acquirenti aumenterebbe, cosicché potrebbero essere ottenuti solo prezzi inferiori, il che comporterebbe una distorsione della concorrenza a scapito della [OSCURATO:PERSONA].

238. In un’economia di mercato aperta, ciascun operatore economico deve tuttavia sopportare il rischio legato alla vendita dei propri prodotti.

Qualora, per compiacere una determinata impresa, si intendesse consentire la prosecuzione di un rapporto di fornitura che suscita perplessità in relazione all’art. 82 CE, si proteggerebbero in definitiva i concorrenti dalla concorrenza e si accorderebbe la priorità agli interessi delle imprese coinvolte a scapito dell’interesse generale ad un gioco della concorrenza non falsato [art. 3, n. 1, lett. g), CE].

L’obiettivo del diritto europeo della concorrenza deve tuttavia consistere nel tutelare la concorrenza e non i concorrenti, in quanto di ciò beneficiano indirettamente anche i consumatori e la comunità (140) .

239. La circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] debba adesso, diversamente da prima, negoziare in maniera più intensa sui prezzi con i restanti acquirenti sul mercato di diamanti grezzi, non è espressione di una minore concorrenza, ma, al contrario, di una maggiore concorrenza.

Come espone inoltre – senza essere smentita – la [OSCURATO:PERSONA], il mercato si contraddistingue per un elevato numero di acquirenti in confronto piccoli, il cui potere negoziale non può essere sottovalutato.

240. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, infine, che la decisione controversa esplicherà effetti svantaggiosi sulla concorrenza, in quanto essa genera un rischio considerevole di riduzione della produzione, qualora la [OSCURATO:PERSONA] non trovasse più acquirenti per i suoi diamanti grezzi.

Come tuttavia giustamente obiettato dalla [OSCURATO:PERSONA], uno scenario del genere è improbabile, se si parte dal presupposto di una domanda di diamanti che resta inalterata sui mercati a valle. [OSCURATO:PERSONA] stessa non ha esposto nulla che indichi una riduzione del volume della domanda su tali mercati a valle.

241. In conclusione, si deve constatare che la decisione controversa non è contraria al principio della libertà contrattuale. La prima parte del terzo motivo di ricorso in primo grado è dunque infondata.

b) Sulla proporzionalità (seconda parte del terzo motivo di ricorso)

242. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la decisione controversa non può essere fondata sugli artt. 82 CE e 9 del regolamento n. 1/2003, in quanto contraria al principio di proporzionalità.

243. [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in sostanza, che un divieto assoluto in capo alla [OSCURATO:PERSONA] di acquistare diamanti grezzi dalla [OSCURATO:PERSONA] non è necessario per due ragioni: in primo luogo, l’accordo notificato non avrebbe comunque riservato alla [OSCURATO:PERSONA] più del 50% della produzione di diamanti della [OSCURATO:PERSONA].

In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto a disposizione una soluzione alternativa meno restrittiva di un divieto totale di vendita, costituita dagli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA].

244. Tali argomenti non possono giustificare l’annullamento della decisione controversa.

245. Occorre innanzitutto rammentare che l’esame dell’idoneità e della necessità degli impegni in relazione ad una decisione adottata ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 esige dalla [OSCURATO:PERSONA] valutazioni economiche complesse, per effettuare le quali essa gode di un margine di discrezionalità (141) .

246. Nell’ambito di tale margine di discrezionalità, incombe alla [OSCURATO:PERSONA], nel caso in esame, decidere in primo luogo se l’accordo notificato suscitasse perplessità sotto il profilo della concorrenza, e, in secondo luogo, se gli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] potessero essere presi in considerazione quale strumento meno incisivo rispetto agli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA].

247. Come menzionato in precedenza (142), il giudice comunitario è autorizzato ad esaminare una siffatta decisione della [OSCURATO:PERSONA], dal punto di vista sostanziale, sotto il profilo della correttezza dei fatti presi in considerazione e della presenza di errori di valutazione manifesti.

Al riguardo, esso è tenuto a verificare non solo l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che se ne traggono.

248. Nel caso presente si controverte unicamente se i fatti oggetto di accertamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] potevano fondare le conclusioni che la stessa ne ha tratto; e segnatamente, da un lato, la conclusione che l’accordo notificato suscitava perplessità sotto il profilo della concorrenza in relazione all’art. 82 CE, e, dall’altro, la conclusione che gli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] non costituivano un’alternativa idonea rispetto agli impegni individuali resi obbligatori.

i) Sull’esistenza di un problema in materia di concorrenza

249. Per quanto concerne innanzitutto l’esistenza di un problema in materia di concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] si accontenta del lapidario richiamo secondo il quale, in passato, i rapporti di fornitura esclusivi con imprese che detenevano una posizione dominante di un ordine di grandezza paragonabile a quello dell’accordo notificato (circa il 50% della produzione complessiva della [OSCURATO:PERSONA]) non venivano considerati atti a destare preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza.

250. Nella specie, non occorre verificare se tale non meglio dimostrata affermazione della [OSCURATO:PERSONA] sia corretta. In ogni caso, infatti, la presente fattispecie si contraddistingue per una serie di peculiarità.

251. In primo luogo, l’approssimativo 50% della produzione annua di diamanti della [OSCURATO:PERSONA], il quale doveva costituire l’oggetto dell’accordo notificato con la [OSCURATO:PERSONA], rappresentava la totalità della sua produzione allora destinata all’esportazione (143) .

In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non era un qualsiasi acquirente della merce della [OSCURATO:PERSONA], bensì il produttore leader a livello mondiale di diamanti grezzi, ossia un concorrente della [OSCURATO:PERSONA], il quale, inoltre, secondo la valutazione provvisoria della [OSCURATO:PERSONA], deteneva una posizione dominante sul mercato (144) .

In terzo luogo, secondo le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA], sussistevano indizi a favore del fatto che l’accordo notificato avrebbe consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di controllare, quale «market maker», la produzione sul mercato dei diamanti (145) .

252. Sulla base di tali premesse, non è censurabile la conclusione della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale l’accordo notificato destava perplessità, sotto il profilo del diritto della concorrenza, in relazione alla sua compatibilità con l’art. 82 CE. [OSCURATO:PERSONA] poteva ragionevolmente partire dal presupposto che tale accordo avrebbe comportato un abuso della posizione dominante della [OSCURATO:PERSONA]. ii) Sull’idoneità e la necessità degli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA]

253. Quanto all’idoneità e alla necessità degli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA], resi obbligatori, i quali prevedono la cessazione totale della relazione commerciale con la [OSCURATO:PERSONA], occorre precisare quanto segue.

254. È vero che la [OSCURATO:PERSONA] disponeva, quale strumento asseritamente meno incisivo, degli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era dunque tenuta a verificare se tali impegni congiunti fossero idonei, in egual misura rispetto agli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA], manifestamente più estesi, a risolvere il problema in materia di concorrenza da essa identificato.

Al fine di procedere a tale verifica, la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata su un’indagine di mercato, documentandone i risultati – seppur piuttosto concisamente – nella decisione controversa (146) .

255. Pur avendo criticato nel procedimento amministrativo i risultati dell’indagine di mercato rilevati dalla [OSCURATO:PERSONA] (147), la [OSCURATO:PERSONA] non li ha attaccati nel suo ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado.

Dinanzi al giudice comunitario, solo in sede di impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato per la prima volta che le osservazioni dei 21 terzi interessati non erano significative (148) .

Un siffatto modo di procedere è inammissibile, in quanto l’oggetto della controversia non può essere ampliato rispetto a quello del procedimento di primo grado attraverso la deduzione di motivi nuovi in sede di impugnazione (art. 42, n. 2 in combinato disposto con l’art. 118 del regolamento di procedura della Corte)(149) .

In prosieguo mi baserò pertanto unicamente sulle constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative ai risultati dell’indagine di mercato non contestate tempestivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale.

256. Le osservazioni dei terzi interessati nell’ambito dell’indagine di mercato hanno espresso, inter alia, la preoccupazione che una prosecuzione del rapporto di acquisto di lunga data avrebbe messo la [OSCURATO:PERSONA] nella condizione di impedire alla [OSCURATO:PERSONA] di divenire un concorrente indipendente (150) .

La maggior parte dei terzi interessati riteneva inoltre che fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non doveva sussistere alcun tipo di relazione commerciale (151) .

257. Sulla base di tali premesse, non è censurabile la conclusione della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale gli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], i quali dovevano continuare a consentire vendite quantitativamente limitate dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], non erano idonei a risolvere i problemi in materia di concorrenza identificati dalla [OSCURATO:PERSONA].

Non era in ogni caso irragionevole assumere che gli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] non erano idonei in maniera analoga agli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA] a risolvere i problemi in materia di concorrenza in relazione all’art. 82 CE.

258. Diversamente che nel caso Automec (152), al quale rimanda ripetutamente la [OSCURATO:PERSONA], non sussistevano, nel caso presente, più soluzioni equivalenti per il problema in materia di concorrenza identificato dalla [OSCURATO:PERSONA].

Di conseguenza, la sentenza Automec/[OSCURATO:PERSONA] non può essere trasposta al caso di specie.

259. In conclusione, si deve pertanto constatare che anche la conoscenza degli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] non poteva impedire alla [OSCURATO:PERSONA] di rendere obbligatori gli impegni individuali, più estesi, della [OSCURATO:PERSONA]. iii) Sulla proporzionalità in senso stretto

260. [OSCURATO:PERSONA] fa valere, inoltre, che un divieto assoluto di vendere alla [OSCURATO:PERSONA] pregiudica in maniera sproporzionata i suoi interessi.

La libertà della [OSCURATO:PERSONA] di concludere contratti con il suo cliente allora più importante verrebbe annullata completamente e per una durata potenzialmente indeterminata.

261. Tale argomento corrisponde parzialmente alla prima parte del secondo motivo di ricorso, la quale è dedicata alla libertà contrattuale. Esso deve essere respinto per i motivi menzionati in quel contesto (153) . iv) Sull’asserita discriminazione della [OSCURATO:PERSONA]

262. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, infine, che la decisione controversa è arbitraria e discrimina l’impresa nei confronti di altri fornitori, i quali potrebbero continuare a vendere diamanti grezzi alla [OSCURATO:PERSONA] senza dover entrare in concorrenza con la [OSCURATO:PERSONA].

263. [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato in maniera circostanziata se altri produttori vendano in misura rilevante alla [OSCURATO:PERSONA].

Una siffatta dimostrazione circostanziata sarebbe tuttavia stata necessaria, alla luce della circostanza che le vendite fra concorrenti non possono essere automaticamente considerate quale normale comportamento sul mercato (154) .

264. Tuttavia, persino supponendo che siffatte vendite abbiano luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non subisce alcuna discriminazione rispetto ad altri produttori ad opera della decisione controversa.

265. Secondo giurisprudenza costante, infatti, il principio di parità di trattamento ovvero di non discriminazione richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo obiettiva necessità (155) .

266. Nel caso presente, la [OSCURATO:PERSONA] e gli altri produttori di diamanti grezzi che operano sul mercato non si trovano necessariamente in una situazione analoga. [OSCURATO:PERSONA] è, secondo gli accertamenti del Tribunale (156), il numero due su scala mondiale nella produzione di diamanti, e desidera concludere un contratto di fornitura a lungo termine con la [OSCURATO:PERSONA], il numero uno.

Un rapporto di fornitura fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], già a causa della posizione di preminenza sul mercato di queste due imprese, può dover essere valutato diversamente da un eventuale rapporto di fornitura fra la [OSCURATO:PERSONA] e un altro produttore di diamanti grezzi manifestamente più piccolo.

267. A ciò si aggiunge il fatto che, con l’accordo notificato, sarebbe dovuto proseguire un rapporto di fornitura esclusivo esistente da decenni fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di assicurare il proprio ruolo di «market maker» e di controllare la produzione sul mercato mondiale (157) .

Anche tale contesto storico distingue la situazione della [OSCURATO:PERSONA] da quella degli altri produttori sul mercato.

268. Non è pertanto ravvisabile alcuna violazione del principio generale della parità di trattamento e di non discriminazione.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la decisione controversa non era neanche arbitraria, bensì si fondava su considerazioni oggettive alla base delle quali si trovavano, in particolare, i risultati di un’indagine di mercato condotta dalla [OSCURATO:PERSONA].

269. A mero titolo di completezza aggiungo che la decisione controversa non può essere interpretata, per esempio, quale carta bianca che consenta alla [OSCURATO:PERSONA] di acquistare diamanti grezzi presso produttori diversi dalla [OSCURATO:PERSONA].

Piuttosto, anche i rapporti di fornitura fra la [OSCURATO:PERSONA] ed altri produttori dovrebbero naturalmente essere valutati tenendo conto delle circostanze del caso concreto alla luce degli artt. 81 CE e 82 CE nonché 53 e 54 dell’accordo SEE.

v) Conclusione parziale

270. Nel complesso, la seconda parte del terzo motivo di ricorso in primo grado è dunque infondata. C – Conclusione parziale

271. Poiché nessuno dei motivi di ricorso sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA] in primo grado può essere accolto, il ricorso di annullamento da questa proposto avverso la decisione controversa deve essere respinto. VII – Sulle spese

272. Ai sensi dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.

273. Dall’art. 69, n. 2, in combinato disposto con l’art. 118 del regolamento di procedura della Corte, risulta che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente nei due gradi di giudizio, deve essere condannata alle spese di entrambi.

VIII – Conclusione

274. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, suggerisco che la Corte voglia dichiarare quanto segue: 1) La sentenza del Tribunale di primo grado 11 luglio 2007 nella causa T-170/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], è annullata. 2) Il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] in primo grado inteso all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 22 febbraio 2006, 2006/520/CE, è respinto. 3) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese di entrambi i gradi di giudizio. (1) . (2) – Per motivi di praticità nel testo in lingua originale, il tedesco, per «impegni» sarà impiegato perlopiù il termine «Zusagen» quale sinonimo della più ridondante espressione «Verpflichtungszusagen». (3) – Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GUL 1, pag. 1). (4) – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] 22 febbraio 2006, 2006/520/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 82 del trattato CE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (caso COMP/B-2/38.381 – [OSCURATO:PERSONA]), notificata con il numero K(2006) 521, sintesi in GU L 205, pag. 24; in prosieguo anche: la «decisione controversa». (5) – Sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, causa T‑170/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

II‑2601, rettificata con ordinanza del Tribunale di primo grado 27 agosto 2007); in prosieguo anche: la «sentenza impugnata» oppure la «sentenza di primo grado». (6) – Regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 7 aprile 2004, n. 773, relativo ai procedimenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123, pag. 18). (7) – Art. 45, n. 2, del regolamento n. 1/2003. (8) – Il fondamento giuridico del regolamento n. 773/2004 è costituito dall’art. 33 del regolamento n. 1/2003; sull’entrata in vigore v. art. 20 del regolamento n. 773/2004. (9) – Il regolamento n. 773/2004 è stato modificato, da un lato, dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 23 ottobre 2006, n. 1792 (GU L 362, pag. 1) e, dall’altro, dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 30 giugno 2008, n. 622 (GU L 171, pag. 3). (10) – Punti 8‑26 e 179 della sentenza impugnata. (11) – In prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]». (12) – In prosieguo anche: la «[OSCURATO:PERSONA]». (13) – Regolamento (CEE) del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 – Primo regolamento d’applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204).

Tale regolamento conteneva la normativa precedente al regolamento n. 1/2003, dal quale è stato sostituito con effetto a decorrere dal 1° maggio 2004. (14) – In prosieguo: gli «impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA]». (15) – In prosieguo: gli «impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]». (16) – GU C 136, pag.

32. (17) – In prosieguo: gli «impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA]». (18) – [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, nel suo atto di impugnazione, che si trattava della versione finale di impegni che le erano stati offerti per la prima volta già alla fine del novembre 2005 ovvero all’inizio del dicembre 2005 e ai quali erano state apportate ancora alcune modifiche redazionali fino al 26 gennaio 2006. (19) – Come si evince dal punto 185 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la [OSCURATO:PERSONA], con lettera 22 febbraio 2006, che il «procedimento che la riguardava» era stato chiuso. (20) –

V. punto 30 della sentenza impugnata. (21) – L’originale dell’atto di impugnazione, inoltrato in un primo momento per fax, è stato depositato presso la cancelleria della Corte il 26 settembre 2007. (22) – V., ex pluris, sentenze 11 luglio 1989, causa 265/87, Schräder (Racc. pag. 2237, punto 21); 13 novembre 1990, causa C‑331/88, Fedesa e a. (Racc. pag.

I‑4023, punto 13); 12 luglio 2001, causa C‑189/01, Jippes e a. (Racc. pag.

I‑5689, punto 81); 9 marzo 2006, causa C‑174/05, Zuid-Hollan dse Milieufederatie e Natuur en Milieu (Racc. pag.

I‑2443, punto 28), nonché 24 maggio 2007, causa C‑45/05, [OSCURATO:PERSONA]Prins (Racc. pag.

I‑3997, punto 45). (23) – V., a titolo di esempio, sentenze 6 aprile 1995, cause riunite C‑241/91 P e C‑242/91 P, RTE e ITP/[OSCURATO:PERSONA], detta «Magill» (Racc. pag.

I‑743, punto 93), nonché 18 dicembre 2007, causa C‑202/06 P, [OSCURATO:PERSONA] & Industrie/[OSCURATO:PERSONA], detta «[OSCURATO:PERSONA]» (Racc. pag.

I‑12129, punto 52). (24) – In tal senso anche punti 88 e 139 della sentenza impugnata. (25) – In tal senso sentenze 25 gennaio 2007, cause riunite C‑403/04 P e C‑405/04 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑729, punto 40); 10 luglio 2008, causa C‑413/06 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of America/Impala, detta «Impala» (Racc. pag.

I‑4951, punto 117), nonché 16 dicembre 2008, causa C‑47/07 P, Masdar (UK)/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑9761, punto 77). (26) – V., al riguardo, ancora la giurisprudenza cit. alla nota

22. (27) – V., segnatamente, punti 101, 103 e 104 nonché punto 140 della sentenza impugnata. (28) – Punti 87 e 95 della sentenza impugnata. (29) – L’affermazione contenuta al punto 87 della sentenza impugnata, secondo la quale una decisione ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 comporta «la conclusione del procedimento di accertamento e di sanzione di un’infrazione alle norme sulla concorrenza» è quanto meno equivoca. (30) – V., al riguardo, la seconda frase del tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1/2003. (31) –

V. al riguardo – riferite ad un procedimento di controllo delle concentrazioni – le mie conclusioni 26 aprile 2007 nella causa [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 23, paragrafo 69). (32) – V., al riguardo, ancora supra, paragrafo 53 delle presenti conclusioni. (33) – Punto 154 della sentenza impugnata. (34) – V., segnatamente, punti 101, 140 e 154 della sentenza impugnata. (35) – V., segnatamente, punto 154 della sentenza impugnata. (36) – [OSCURATO:PERSONA] 23 aprile 2002, causa C‑62/01 P, Campogrande/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑3793, punto 24); 22 giugno 2006, causa C‑24/05 P, Storck/HABM (Racc. pag.

I‑5677, punti 34 e 35), nonché 15 marzo 2007, causa C‑95/04 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑2331, punto 137). (37) – Giurisprudenza costante, v. sentenze 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑123, punto 48); 6 aprile 2006, causa C‑551/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑3173, punto 51); 10 maggio 2007, causa C‑328/05 P, SGL Carbon/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑3921, punto 41), nonché 2 aprile 2009, causa C‑431/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑2665, punto 137). (38) – [OSCURATO:PERSONA] 15 febbraio 2005, causa C‑12/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑987, punti 37‑49); 22 novembre 2007, causa C‑525/04 P, Spagna/Lenzing (Racc. pag.

I‑9947, punti 56‑61), nonché Impala (cit. alla nota 25, punti 135‑150, e segnatamente punto 143). (39) – Fondamentale sul margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] nei procedimenti in materia di concorrenza è la sentenza 11 luglio 1985, causa 42/84, Remia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2545, punto 34); v., inoltre, sentenze 17 novembre 1987, cause riunite 142/84 e 156/84, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 4487, punto 62), nonché [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 37, punto 279). (40) – Punti 108‑110 della sentenza impugnata. (41) – [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di primo grado 3 aprile 2003, causa T‑119/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

II‑1433, punto 78), nonché 30 settembre 2003, causa T‑158/00, ARD/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

II‑3825, punto 328); v., inoltre, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 23, paragrafo 67). (42) – Punti 123‑125, e segnatamente punto 125 della sentenza impugnata. (43) – Punto 126 della sentenza impugnata. (44) – Sentenza Impala (cit. alla nota 25, punto 144). (45) – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 38, punto 39) nonché Impala (cit. alla nota 25, punto 145).

Tale giurisprudenza, elaborata in un primo momento nell’ambito del controllo delle operazioni di concentrazione, riveste nel frattempo importanza al di là di tale settore del diritto e può essere applicata ogniqualvolta decisioni della [OSCURATO:PERSONA] devono essere esaminate per individuare errori manifesti di valutazione; v. le sentenze Spagna/Lenzing (cit. alla nota 38, punto 57) e 6 novembre 2008, causa C‑405/07 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑8301, punto 55), nonché la sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2006, cause riunite T‑44/02 OP, T‑54/02 OP, T‑56/02 OP, T‑60/02 OP e T‑61/02 OP, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

II‑3567, punto 67). (46) – In tal senso anche punto 131 della sentenza impugnata. (47) – Punto 132 della sentenza impugnata. (48) – In tal senso il quarantunesimo e il quarantaduesimo ‘considerando’ della decisione controversa. (49) – V., al riguardo, le mie conclusioni nella causa Impala (cit. alla nota 25, paragrafo 240). (50) –

V. le mie conclusioni 10 marzo 2009 nella causa C‑558/07, S.P.C.M. e a. (Racc. pag.

I‑5783, paragrafo 77); in senso analogo sentenza 12 marzo 2002, cause riunite C‑27/00 e C‑122/00, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag.

I‑2569, punto 72), secondo la quale non sussiste un errore manifesto di valutazione qualora l’istituzione di cui trattasi, nell’adottare la sua decisione, possa «ragionevolmente» partire da talune ipotesi; v., inoltre, le mie conclusioni 1° febbraio 2007 nella causa Spagna/Lenzing (cit. alla nota 38, paragrafo 71), nelle quali ho esposto che una prognosi viene considerata manifestamente erronea solo nel caso in cui essa non può essere «giustificata da nessun punto di vista immaginabile». (51) – Punto 133 della sentenza impugnata. (52) – Punto 134 della sentenza impugnata. (53) – Punto 153, ultima frase, della sentenza impugnata. (54) – Punto 153, prima frase, della sentenza impugnata. (55) – V., supra, paragrafo 57 delle presenti conclusioni. (56) – Punto 134 della sentenza impugnata. (57) – Punti 138 e 153 della sentenza impugnata. (58) – In tal senso la sentenza Impala (cit. alla nota 25, punto 145), secondo la quale il Tribunale, in presenza di un margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA], non può sostituire la sua valutazione economica a quella della [OSCURATO:PERSONA]. (59) – [OSCURATO:PERSONA] 15 giugno 2000, causa C-237/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑4549, punto 36); 18 gennaio 2007, causa C‑229/05 P, PKK e KNK/Consiglio (Racc. pag.

I‑439, punto 35), nonché 16 luglio 2009, causa C-440/07 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑6413, punto 104). (60) – [OSCURATO:PERSONA] PKK e KNK/Consiglio (cit. alla nota 59, punto 37); 18 luglio 2007, causa C‑326/05 P, [OSCURATO:PERSONA] del Vallés/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I-6557, punto 60); 22 novembre 2007, causa C‑260/05 P, Sniace/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑10005, punto 37), nonché 8 maggio 2008, causa C‑304/06 P, Eurohypo/HABM (Racc. pag.

I‑3297, punto 34), nonché ordinanza 3 giugno 2009, causa C‑394/08 P, Zipcar/HABM (non pubblicata nella Raccolta, punto 40). (61) – Punti 115 e 150 della sentenza impugnata. (62) – Al punto 99 della sentenza impugnata il Tribunale afferma: «Il controllo della proporzionalità di una misura è (…) un controllo oggettivo (…)». (63) – [OSCURATO:PERSONA] 7 maggio 1998, causa C‑401/96 P, Somaco/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑2587, punto 53); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 25, punto 77) nonché 16 luglio 2009, causa C‑385/07 P, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Rac c. pag.

I‑6155, punto 71). (64) – [OSCURATO:PERSONA] 6 marzo 2001, causa C‑274/99 P, Connolly/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑1611, punto 121); [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 37, punto 372); 2 aprile 2009, causa C‑202/07 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑2369, punto 30), nonché [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 59, punto 135). (65) – [OSCURATO:PERSONA] 14 maggio 1998, causa C‑259/96 P, Consiglio/de Nil e Impens (Racc. pag.

I‑2915, punti 32 e 33); [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 37, punto 372), [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 64, punto 29) nonché [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 59, punto 135). (66) – Sentenza 7 giugno 2007, causa C‑362/05 P, Wunenburger/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑4333, punto 80). (67) – In merito a tale comunicazione v. paragrafo 26 delle presenti conclusioni. (68) – Sullo snaturamento dei fatti v. la giurisprudenza cit. alla nota 59; sulla qualificazione giuridica dei fatti v. ordinanza 17 settembre 1996, causa C‑19/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑4435, punto 39), nonché sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 25, punto 39) e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 59, punto 191). (69) – Sentenza Impala (cit. alla nota 25, segnatamente punti 64, 65, 73 e 76); a tale riguardo la Corte non ha seguito le mie conclusioni del 13 dicembre 2007 nella causa citata (v. ivi, in particolare, paragrafi 171-176). (70) – Al punto 16 della comunicazione nella Gazzetta ufficiale si trova il seguente riferimento: « In base all’esito della presente indagine di mercato , la [OSCURATO:PERSONA] intende adottare una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 (…).» (il corsivo è mio). (71) – Punto 136, seconda frase, e punto 192, prima frase, della sentenza impugnata. (72) – Si tratta dei punti 132‑154 della sentenza impugnata. (73) – V., al riguardo, supra, paragrafo 45 delle presenti conclusioni, e la giurisprudenza cit. alla nota

25. (74) – V., al riguardo, gli accertamenti di cui ai punti 8 e 9 nonché la citazione estratta dalla decisione controversa al punto 116 della sentenza impugnata, dove si parla di una «relazione commerciale tra questa società [la [OSCURATO:PERSONA]] e il suo più importante concorrente, la [OSCURATO:PERSONA]». (75) – Punti 138 e 153 della sentenza impugnata. (76) – [OSCURATO:PERSONA] 14 febbraio 1978, causa 27/76, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 207, punto 189); 16 settembre 2008, cause riunite da C‑468/06 a C-478/06, Sot.

Lélos kai Sia e a. (Racc. pag.

I-7139, punto 50), nonché 11 dicembre 2008, causa C‑52/07, Kanal 5 e TV 4 (Racc. pag.

I‑9275, punto 26). (77) – V., ad esempio, punti 58, 63 e 68 del controricorso della [OSCURATO:PERSONA] in primo grado e punto 74 della sentenza impugnata. (78) – Punto 153 della sentenza impugnata. (79) – V., al riguardo, ancora paragrafo 121 delle presenti conclusioni e la giurisprudenza cit. alla nota

76. (80) – Venticinquesimo, ventiseiesimo, ventottesimo e trentesimo considerando della decisione controversa, nonché punti 64 e 65 del controricorso della [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di primo grado; v. anche il punto 83 della sentenza impugnata. (81) – [OSCURATO:PERSONA] 18 marzo 1993, causa C‑35/92 P, Parlamento/Frederiksen (Racc. pag.

I‑991, punto 31); 8 maggio 2003, causa C‑122/01 P, T. Port/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑4261, punto 17); 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C-213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑5425, punto 148), nonché 13 settembre 2007, causa C‑443/05 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑7209, punto 137). (82) –

V. punti 158 e 204 della sentenza impugnata.

Nella lingua processuale si dice che tali affermazioni sono state effettuate «for the sake of completeness». (83) – I documenti trasmessi sono costituiti dalle osservazioni dei terzi interessati nell’ambito dell’indagine di mercato nonché da un estratto degli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA] (v. paragrafo 29 delle presenti conclusioni). (84) – [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 37, punto 372); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 37, punto 42) nonché [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 59, punto 135). (85) – Punto 201 della sentenza impugnata (il corsivo è mio). (86) – Punto 203 della sentenza impugnata. (87) – Sentenza Wunenburger/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 66, punto 80). (88) – [OSCURATO:PERSONA] si riferisce al punto 130 della sentenza impugnata. (89) – [OSCURATO:PERSONA] 14 settembre 1999, causa C‑310/97 P, [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag.

I‑5363, punto 52); 15 febbraio 2001, causa C‑239/99, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑1197, punto 24), nonché 19 gennaio 2006, causa C‑240/03 P, Comunità montana della Valnerina/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑731, punto 43); v. anche sentenza 14 dicembre 1962, cause riunite 46/59 e 47/59, Meroni/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 763, in particolare pag. 780). (90) – [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a. (cit. alla nota 89, punto 52) e Comunità montana della Valnerina/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 89, punto 43). (91) – Ordinanze 27 settembre 2004, causa C‑470/02 P, UER/M6 e a. (non pubblicata nella Raccolta, punto 69), nonché 13 giugno 2006, causa C‑172/05 P, Mancini/[OSCURATO:PERSONA] [Racc. pag.

I-77, (pubblicazione sommaria), punto 41]. (92) – Conclusioni dell’avvocato generale Léger 2 aprile 1998 nella causa C‑252/96 P, Parlamento/Gutiérrez de Quijano y Lloréns (Racc. pag.

I‑7421, paragrafo 36). (93) – In tal senso sentenza Parlamento/Gutiérrez de Quijano y Lloréns (cit. alla nota 92, punto 34), nonché decisione UER/M6 e a. (cit. alla nota 91, punto 74). (94) – [OSCURATO:PERSONA] 10 luglio 1986, causa 234/84, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2263, punto 27); 24 ottobre 1996, causa C‑32/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/Lisrestal e a. (Racc. pag.

I‑5373, punto 21); 8 marzo 2007, causa C‑44/06, Gerlach (Racc. pag.

I‑2071, punto 38), nonché 13 settembre 2007, cause riunite C‑439/05 P e C‑454/05 P, [OSCURATO:PERSONA] ed Österreich/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑7141, punto 36); specificamente sul rispetto dei diritti della difesa nel procedimento giudiziario v. sentenza 2 ottobre 2003, causa C‑199/99 P, Corus UK/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑11177, punto 19). (95) – [OSCURATO:PERSONA] 22 marzo 1961, cause riunite 42/59 e 49/59, SNUPAT/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 99, in particolare pag. 150); 10 gennaio 2002, causa C‑480/99 P, Plant e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑265, punto 24), nonché Corus UK/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 94, punto 19). (96) –

V. in tal senso anche le mie conclusioni 27 settembre 2006 nella causa PKK e KNK/Consiglio (cit. alla nota 59, paragrafo 67). (97) – Dalla decisione UER/M6 e a. (cit. alla nota 91, punto 74) si ricava che una sentenza di primo grado non si può fondare su una «nouvelle thèse inspirée par le Tribunal». (98) – V., al riguardo, ancora punto 201 della sentenza impugnata e paragrafo 140 delle presenti conclusioni. (99) – Art. 62 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado. (100) – V., al riguardo, art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado nonché la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 41, punto 205). (101) – [OSCURATO:PERSONA] 10 luglio 1980, causa 30/78, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2229, punto 26), nonché 14 febbraio 1990, causa C‑301/87, Francia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑307, punto 31); in senso analogo sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 37, punto 73), nonché 29 giugno 2006, causa C‑308/04 P, SGL Carbon/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑5977, punti 97 e 98). (102) – [OSCURATO:PERSONA] 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, van Landewyck e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 3125, punto 47), nonché 23 aprile 1986, causa 150/84, Bernardi/Parlamento (Racc. pag. 1375, punto 28). (103) – Punto 203 della sentenza impugnata. (104) – [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea è stata solennemente proclamata prima il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU C 364, pag. 1) e, successivamente, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo (GU C 303, pag. 1). (105) – Trentasettesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1/2003.

Sebbene la [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali, in quanto tale, non abbia ancora effetti giuridici vincolanti equiparabili a quelli del diritto primario, essa fornisce, come fonte giuridica di riferimento, indicazioni sui diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento giuridico comunitari, specialmente qualora un atto comunitario vi rinvii espressamente; sentenza 27 giugno 2006, causa C‑540/03, Parlamento/Consiglio, detta «ricongiungimento familiare» (Racc. pag.

I‑5769, punto 38) e paragrafo 108 delle mie conclusioni in detta causa pronunciate l’8 settembre 2005. (106) – V., al riguardo, la giurisprudenza cit. alla nota 94; in particolare, sul rispetto del diritto al contraddittorio in procedimenti amministrativi relativi al diritto della concorrenza, v. sentenze 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 3283, punto 32) e 3 settembre 2009, causa C-534/07 P. [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑7415, punto 26). (107) – Punti 176 e 177 della sentenza impugnata. (108) – Punto 178 della sentenza impugnata. (109) – Punto 186 della sentenza impugnata. (110) – Punto 187 della sentenza impugnata. (111) – Punto 187 della sentenza impugnata. (112) – Punti 197‑203 della sentenza impugnata. (113) – Punto 197 della sentenza impugnata. (114) – V., supra, paragrafi 174 e 175 delle presenti conclusioni. (115) – La posizione sistematica del terzo comma dell’art. 27 del regolamento n. 1/2003 dopo il primo comma è indice del fatto che esso deve essere applicato solo in relazione all’adozione di decisioni ai sensi degli artt. 7, 8, 23 e 24, n. 2, di tale regolamento. (116) – V., al riguardo, le sentenze cit. alla nota

106. (117) – Punto 21 della sentenza impugnata; v. anche paragrafo 27 delle presenti conclusioni. (118) – Tale lettera è stata presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa al Tribunale quale allegato 14 al proprio ricorso in primo grado. (119) – Punto 24 della sentenza impugnata; v. anche paragrafo 30 delle presenti conclusioni. (120) –

V. al riguardo anche paragrafi 214‑216 delle presenti conclusioni. (121) – Punto 201 della sentenza impugnata. (122) – V., supra, paragrafi 174 e 175 delle presenti conclusioni. (123) – Anche più imprese possono detenere congiuntamente una posizione dominante sul mercato (cosiddetta detenzione collettiva di una posizione dominante). (124) – In tal senso anche punti 89 e 90 della sentenza impugnata. (125) – Proposta di regolamento del Consiglio concernente l’applicazione alle imprese delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 2988/74, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 ("Regolamento d’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato"), presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 27 settembre 2000 (COM[2000] 582 def., pubblicata in GU C 365E, pag. 284); v., in particolare, art. 9, n. 1, seconda frase di tale proposta. (126) –

V. anche punto 91 della sentenza impugnata. (127) – Il diritto ad una buona amministrazione viene sancito nell’art. 41 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al quale rimanda il trentasettesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1/2003. (128) – L’avvocato generale Jacobs, nelle sue conclusioni 28 maggio 1998 nella causa C‑7/97, Bronner (Racc. pag.

I-7791, paragrafo 56), ha espresso tale concetto nel seguente modo: «[I]l diritto di scegliere i propri partner commerciali e quello di disporre liberamente dei propri beni [corrispondono a] principi generalmente riconosciuti dagli ordinamenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, in alcuni casi a livello costituzionale.

Toccare tali diritti richiede un’accurata giustificazione». (129) – Art. 16 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea. (130) – Artt. 4, n. 1, CE e 98 CE; v., al riguardo, anche sentenza 9 settembre 2003, causa C‑198/01, CIF (Racc. pag.

I‑8055, punto 47). (131) – Sentenza 28 aprile 2009, causa C‑518/06, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag.

I‑3491, punto 66); v., inoltre, sentenze 21 gennaio 1999, cause riunite C‑215/96 e C‑216/96, Bagnasco e a. (Racc. pag.

I‑135, punti 45 e 46), nonché 18 luglio 2007, causa C‑277/05, Société thermale d’Eugénie-les-Bains (Racc. pag.

I‑6415, punto 21). (132) – In tal senso sentenze del Tribunale di primo grado 18 settembre 1992, causa T‑24/90, Automec/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

II‑2223, punti 51‑53), e – riferita alla libertà d’impresa – 26 ottobre 2000, causa T‑41/96, Bayer/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

II‑3383, punto 180). (133) – In senso analogo le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 23, paragrafo 71). (134) – Non vi sono, nella fattispecie, elementi per fondare un eventuale obbligo di contrarre, in forza del quale la [OSCURATO:PERSONA] continuerebbe ad essere tenuta ad acquistare determinate quantità di diamanti grezzi dalla [OSCURATO:PERSONA].

Unicamente per scrupolo di completezza, sottolineo che nell’udienza con le parti è stata discussa dinanzi alla Corte, in relazione alla rete di distribuzione della [OSCURATO:PERSONA], la cosiddetta «dottrina delle infrastrutture essenziali».

Come ha tuttavia ammesso la [OSCURATO:PERSONA] stessa, una siffatta rete di distribuzione non può essere considerata a tal punto vitale da costituire un’infrastruttura indispensabile ( essential facility ), l’accesso alla quale debba necessariamente essere consentito dalla [OSCURATO:PERSONA] ad altri operatori del mercato.

Persino qualora la creazione di un proprio sistema di distribuzione non fosse redditizio per la [OSCURATO:PERSONA], non sussisterebbe, secondo la giurisprudenza della Corte, alcun obbligo di contrarre da parte della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza 26 novembre 1998, causa C‑7/97, Bronner, Racc. pag.

I‑7791, punti 41‑46, segnatamente punto 45; sulla «dottrina delle infrastrutture essenziali» v., inoltre, sentenze «Magill», cit. alla nota 23, punti 49‑57, nonché 29 aprile 2004, causa C‑418/01, IMS Health, Racc. pag.

I-5039). (135) – [OSCURATO:PERSONA] rimanda segnatamente alla sentenza del Tribunale di primo grado 8 giugno 1995, causa T‑7/93, Langnese-Iglo/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

II‑1533, punti 206 e 207), confermata dalla sentenza della Corte 1° ottobre 1998, causa C‑279/95 P, Langnese-Iglo/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑5609, punto 74). (136) – Sentenza Langnese-Iglo/[OSCURATO:PERSONA] (causa T‑7/93, cit. alla nota 135, punti 4 e 5). (137) – V., supra, paragrafi 119‑122 delle presenti conclusioni. (138) – Venticinquesimo, ventiseiesimo, ventottesimo e trentesimo ‘considerando’ della decisione controversa, nonché punti 64 e 65 del controricorso della [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di primo grado; v. anche punto 83 della sentenza impugnata. (139) –

V. paragrafi 119‑123 e 128‑130 delle presenti conclusioni. (140) – V., al riguardo, paragrafo 71 delle mie conclusioni 19 febbraio 2009 nella causa C‑8/08, T‑[OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag.

I‑4529). (141) – V., supra, paragrafi 70‑75 delle presenti conclusioni. (142) – V., supra, paragrafo 77 delle presenti conclusioni. (143) – Punto 13 della sentenza impugnata. (144) – Punti 9 e 14 della sentenza impugnata; ‘considerando’ dal ventitreesimo al ventisettesimo della decisione controversa. (145) – Ventottesimo e trentesimo ‘considerando’ della decisione controversa. (146) – Quarantunesimo e quarantaduesimo ‘considerando’ della decisione controversa. (147) –

V. il quarantunesimo ‘considerando’ della decisione controversa. (148) – Punti 67 e 77 del controricorso e punto 17 della controreplica della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] critica, in particolare, che la maggior parte delle osservazioni negative dei terzi interessati si fondano su una risposta modello uniforme e non sollevano alcun problema in materia di concorrenza rilevante per il presente procedimento. (149) – [OSCURATO:PERSONA] 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag.

I‑1981, punto 59); Storck/HABM (cit. alla nota 36, punto 45); PKK e KNK/Consiglio (cit. alla nota 59, punto 61) nonché [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 64, punto 60). (150) – Quarantunesimo ‘considerando’, secondo trattino, della decisione controversa. (151) – Quarantunesimo ‘considerando’, terzo trattino, della decisione controversa. (152) – Sentenza Automec/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 132, e segnatamente punto 52). (153) – V., supra, paragrafi 224‑241 delle presenti conclusioni. (154) – V., supra, paragrafi 119‑122 e 234 delle presenti conclusioni. (155) – [OSCURATO:PERSONA] 10 gennaio 2006, causa C‑344/04, IATA e ELFAA (Racc. pag.

I‑403, punto 95); 3 maggio 2007, causa C‑303/05, Advocaten voor de Wereld (Racc. pag.

I‑3633, punto 56), nonché 7 luglio 2009, causa C‑558/07, S.P.C.M. e a. (Racc. pag.

I‑5783, punto 74). (156) – Punti 8 e 9 della sentenza impugnata; v. anche paragrafi 14 e 15 delle presenti conclusioni. (157) – Venticinquesimo, ventiseiesimo, ventottesimo e trentesimo ‘considerando’ della decisione impugnata, nonché punti 64 e 65 del controricorso della [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di primo grado; v. anche punto 83 della sentenza impugnata.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62007CC0441_IT Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale Indice I – Introduzione II – Contesto normativo A – Il regolamento n. 1/2003 B – Il regolamento n. 773/2004 III – Fatti e procedimento amministrativo IV – Il procedimento giudiziario V – Analisi dei motivi di impugnazione A – Primo motivo di impugnazione: questioni di merito legate al principio di proporzionalità 1. Osservazione preliminare sull’applicabilità del principio di proporzionalità 2. Requisiti concernenti la proporzionalità delle decisioni sugli impegni (prima parte del primo motivo di impugnazione) 3. Esame concreto della proporzionalità della decisione sugli impegni (seconda parte del primo motivo di impugnazione) a) Sul superamento dei limiti del sindacato giurisdizionale da parte del Tribunale i) Esistenza di un margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] ii) Violazione del margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] da parte del Tribunale b) Sulle ulteriori critiche mosse dalla [OSCURATO:PERSONA] al modus operandi del Tribunale i) Sull’asserito «snaturamento della portata dell’indagine preliminare» ii) Sulla considerazione unilaterale dell’argomento e degli interessi della [OSCURATO:PERSONA] iii) Sulla qualificazione giuridicamente errata della pubblicazione ai sensi dell’art. 27, n. 4, del regolamento n. 1/2003 iv) Sulle censurate violazioni dell’art. 82 CE – Sull’omessa considerazione della posizione di produttore della [OSCURATO:PERSONA] – Sull’omessa considerazione dell’eventualità di un comportamento abusivo degli offerenti nell’ambito delle vendite all’asta B – Secondo motivo di impugnazione: il diritto al contraddittorio nel procedimento amministrativo 1. Questione preliminare: il secondo motivo è inoperante? 2. Esame del secondo motivo di impugnazione a) Sull’insufficienza di motivazione (prima parte del secondo motivo di impugnazione) b) Sul principio ne ultra petita e sul diritto ad un processo equo (seconda parte del secondo motivo d’impugnazione) i) Sul principio ne ultra petita ii) Sul diritto ad un processo equo c) Sugli effetti di un eventuale vizio concernente il contraddittorio sulla decisione della [OSCURATO:PERSONA] (quarta parte del secondo motivo di impugnazione) d) Sulla portata del diritto al contraddittorio della [OSCURATO:PERSONA] (terza parte del secondo motivo di impugnazione) i) Osservazione preliminare ii) Sull’addebito formulato dalla [OSCURATO:PERSONA] C – Conclusione parziale VI – Valutazione del ricorso di primo grado proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] A – La legittimità formale della decisione controversa (primo motivo di ricorso) 1. Il diritto della [OSCURATO:PERSONA] ad essere sentita 2. Oggetto del diritto della [OSCURATO:PERSONA] ad essere sentita 3. Assenza di violazione del diritto al contraddittorio della [OSCURATO:PERSONA] B – La legittimità sostanziale della decisione controversa (secondo e terzo motivo di ricorso) 1. Sulla violazione dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 (secondo motivo di ricorso) a) Sulla legittimazione ad offrire impegni ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 b) Sulla limitazione temporale della validità di una decisione sugli impegni c) Conclusione parziale 2. Sulla violazione dell’art. 82 CE, dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 e dei principi della libertà contrattuale e di proporzionalità (terzo motivo di ricorso) a) Sulla libertà contrattuale (prima parte del terzo motivo di ricorso) b) Sulla proporzionalità (seconda parte del terzo motivo di ricorso) i) Sull’esistenza di un problema in materia di concorrenza ii) Sull’idoneità e la necessità degli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA] iii) Sulla proporzionalità in senso stretto iv) Sull’asserita discriminazione della [OSCURATO:PERSONA] v) Conclusione parziale C – Conclusione parziale VII – Sulle spese VIII – Conclusione I – Introduzione 1. Quali requisiti risultano dal principio di proporzionalità quando la [OSCURATO:PERSONA] europea, in veste di autorità garante della concorrenza, accetta e rende obbligatori gli impegni (2) di un’impresa, i quali esplicano effetti sugli interessi di un’altra impresa? Tale questione, che riveste un’importanza rilevante per l’evoluzione del diritto europeo della concorrenza, costituisce l’aspetto centrale della presente impugnazione. Dalla sua soluzione dipende in modo decisivo l’individuazione della portata della nuova competenza ad adottare decisioni vincolanti sugli impegni accordata alla [OSCURATO:PERSONA] nell’art. 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 (3) . La sentenza della Corte dovrebbe ripercuotersi tuttavia anche su altri settori del diritto della concorrenza, e segnatamente sul diritto in materia di aiuti di Stato e sul controllo delle operazioni di concentrazione. 2. All’origine della presente controversia si trova un impegno assunto dall’impresa [OSCURATO:PERSONA] nel 2006 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], al fine di evitare l’accusa di abuso di una posizione dominante sul mercato (art. 82 CE). Quale numero uno a livello mondiale nel commercio dei diamanti, la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata a non acquistare più, in futuro, diamanti grezzi dalla [OSCURATO:PERSONA], il secondo produttore in ordine di grandezza, il che ha significato la fine di una relazione commerciale di lunga data fra i due gruppi societari. [OSCURATO:PERSONA] ha reso obbligatorio tale impegno della [OSCURATO:PERSONA] adottando una decisione ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 (4) . [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale impegno sia sproporzionato e considera, inoltre, che il suo diritto al contraddittorio sia stato violato. Essa ha ottenuto dinanzi al Tribunale di primo grado l’annullamento della decisione controversa (5) . [OSCURATO:PERSONA] ha a sua volta proposto la presente impugnazione. 3. La controversia fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] illustra quale difficile esercizio di ponderazione può significare, nel caso concreto, bilanciare in maniera equa l’interesse ad un’attuazione efficace del diritto della concorrenza e gli interessi individuali delle imprese senza penalizzare né i diritti procedurali né l’economia del processo. II – Contesto normativo 4. Il contesto normativo del presente caso è costituito, oltre che dagli artt. 82 CE e 54 dell’accordo SEE, da diverse disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2003 e del regolamento (CE) n. 773/2004 (6) . A – Il regolamento n. 1/2003 5. Mediante il regolamento n. 1/2003, in vigore a partire dal 1° maggio 2004 (7), è stato modernizzato il diritto processuale in materia di intese e sono state ampliate le competenze della [OSCURATO:PERSONA] quale autorità garante della concorrenza. 6. Fra le nuove competenze della [OSCURATO:PERSONA] rientra, in particolare, l’art. 9 del regolamento n. 1/2003, intitolato «Impegni» e formulato nel modo seguente: «1. Qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e le imprese interessate propongano degli impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua valutazione preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e giunge alla conclusione che l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] non è più giustificato. 2. [OSCURATO:PERSONA], su domanda o d’ufficio, può riaprire il procedimento: a) se si modifica la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) se le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti; oppure c) se la decisione si basa su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti». 7. Occorre inoltre fare riferimento all’art. 7 del regolamento n. 1/2003; tale disposizione è intitolata «Constatazione ed eliminazione delle infrazioni» e, al n. 1, stabilisce: «Se la [OSCURATO:PERSONA] constata, in seguito a denuncia o d’ufficio, un’infrazione all’articolo 81 o all’articolo 82 del trattato, può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all’infrazione constatata. A tal fine può imporre loro l’adozione di tutti i rimedi comportamentali o strutturali, proporzionati all’infrazione commessa e necessari a far cessare effettivamente l’infrazione stessa (…)». 8. L’art. 27 del regolamento n. 1/2003, il quale disciplina l’audizione delle parti, dei ricorrenti e degli altri terzi, così recita: «1. Prima di adottare qualsiasi decisione prevista dagli articoli 7, 8, 23 e 24, paragrafo 2, la [OSCURATO:PERSONA] dà modo alle imprese e associazioni di imprese oggetto del procedimento avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] di essere sentite relativamente agli addebiti su cui essa si basa. [OSCURATO:PERSONA] basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite. I ricorrenti sono strettamente associati al procedimento. (…) 2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle parti interessate. Esse hanno diritto d’accesso al fascicolo della [OSCURATO:PERSONA], fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali. (…) 3. [OSCURATO:PERSONA] può sentire, nella misura in cui lo ritenga necessario, ogni altra persona fisica o giuridica. Qualora persone fisiche o giuridiche chiedano di essere sentite, dimostrando di avervi un interesse sufficiente, la loro domanda è accolta. (…) 4. [OSCURATO:PERSONA], qualora intenda adottare una decisione ai sensi degli articoli 9 o 10, pubblica un’esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni o dell’azione proposta. I terzi interessati possono presentare le loro osservazioni entro un termine stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA] all’atto della pubblicazione e che non può essere inferiore a un mese. La pubblicazione deve tener conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali». B – Il regolamento n. 773/2004 9. Mediante il regolamento n. 773/2004, entrato in vigore il 1° maggio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato disposizioni recanti modalità d’applicazione del regolamento n. 1/2003 (8) . 10. L’art. 10 del regolamento n. 773/2004 era formulato nel modo seguente al momento della pronuncia della decisione controversa: «1. [OSCURATO:PERSONA] informa per iscritto le parti interessate sugli addebiti mossi nei loro confronti. La comunicazione degli addebiti è notificata ad ognuna di esse. 2. Nella comunicazione degli addebiti alle parti interessate la [OSCURATO:PERSONA] stabilisce il termine entro il quale le stesse possono presentare osservazioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine. (…)». 11. L’art. 15, n. 1, del regolamento n. 773/2004 prevedeva inoltre: «Su richiesta, la [OSCURATO:PERSONA] conferisce l’accesso al fascicolo alle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti. L’accesso è conferito dopo la notifica della comunicazione degli addebiti». 12. Le modifiche del regolamento n. 773/2004 intervenute nel frattempo (9) sono entrate in vigore solo dopo l’adozione della decisione controversa e non sono pertanto applicabili al caso in esame. III – Fatti e procedimento amministrativo 13. Stando agli accertamenti del Tribunale (10), i fatti della presente controversia e il procedimento amministrativo svoltosi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] sono i seguenti. 14. [OSCURATO:PERSONA] (11) è una società con sede in Mirny (Russia). Essa opera, in particolare, sul mercato mondiale della produzione e della fornitura di diamanti grezzi, in cui si trova al secondo posto. È essenzialmente presente in Russia. Ivi essa conduce attività di esplorazione, estrazione, valutazione e fornitura, nonché un’attività di gioielleria. 15. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]-Gruppe (12), la cui principale società holding è la [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Lussemburgo, opera sul mercato mondiale della produzione e della fornitura di diamanti grezzi, in cui si trova al primo posto. È soprattutto presente in Sudafrica, nel Botswana, in Namibia e in Tanzania, nonché nel [OSCURATO:PERSONA]. Ivi esso conduce attività di esplorazione, estrazione, valutazione, fornitura, commercio e fabbricazione, nonché un’attività di gioielleria, estendendosi pertanto su tutta la filiera del diamante. 16. Il 5 marzo 2002, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] notificavano alla [OSCURATO:PERSONA] un accordo concluso il 17 dicembre 2001 tra la [OSCURATO:PERSONA] e due consociate del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Con tale notifica esse miravano ad ottenere un’attestazione negativa o un’esenzione per il loro accordo ai sensi del regolamento n. 17, all’epoca ancora in vigore (13) . 17. L’accordo notificato, che si inseriva nell’ambito di rapporti commerciali intercorrenti da lunga data tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], verteva essenzialmente sull’attività di fornitura di diamanti grezzi. Era stato concluso per un periodo di cinque anni che iniziava a decorrere dalla data in cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe confermato alle controparti contrattuali che esso non violava gli artt. 81 CE o 82 CE. 18. Durante tale periodo la [OSCURATO:PERSONA] si impegnava a vendere alla [OSCURATO:PERSONA] diamanti grezzi naturali prodotti in Russia per un importo di 800 milioni di dollari americani (USD) all’anno, mentre la [OSCURATO:PERSONA] si impegnava ad acquistarli. Per il quarto e il quinto anno di attuazione dell’accordo notificato, la [OSCURATO:PERSONA] era tuttavia autorizzata a ridurre tale importo a USD 700 milioni. L’importo di USD 800 milioni, fissato in funzione dei prezzi in vigore alla data della conclusione dell’accordo, corrispondeva a circa la metà della produzione annua della [OSCURATO:PERSONA] e alla totalità della sua produzione esportata al di fuori della Comunità degli [OSCURATO:PERSONA] (CSI). 19. A seguito della notifica, la [OSCURATO:PERSONA] apriva due procedimenti paralleli, dei quali uno era fondato sull’art. 81 CE, e l’altro sull’art. 82 CE. 20. Il 14 gennaio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] inviava, da un lato, una comunicazione degli addebiti alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] (caso COMP/E‑3/38.381), nella quale sosteneva che l’accordo notificato poteva costituire un accordo anticoncorrenziale vietato dall’art. 81, n. 1, CE e non poteva pertanto essere esentato ai sensi dell’art. 81, n. 3, CE. Lo stesso giorno inviava, dall’altro, una distinta comunicazione degli addebiti alla [OSCURATO:PERSONA] (caso COMP/E‑2/38.381), nella quale affermava che l’accordo poteva costituire un abuso di posizione dominante vietato dall’art. 82 CE. 21. Il 31 marzo 2003, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] presentavano alla [OSCURATO:PERSONA] osservazioni scritte comuni in risposta alla comunicazione degli addebiti emessa nel caso COMP/E‑3/38.381. 22. Il 1° luglio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] inviava una comunicazione degli addebiti complementare alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], nella quale sosteneva che l’accordo notificato poteva costituire un accordo anticoncorrenziale vietato dall’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE e non poteva pertanto essere esentato ai sensi dell’art. 53, n. 3, dell’accordo SEE. Lo stesso giorno inviava inoltre una comunicazione degli addebiti complementare distinta alla [OSCURATO:PERSONA] a tenore della quale l’accordo notificato poteva costituire un abuso di posizione dominante vietato dall’art. 54 dell’accordo SEE. 23. Il 7 luglio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] sentiva le osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. 24. Il 12 settembre 2003, la [OSCURATO:PERSONA] proponeva impegni (14) intesi a ridurre progressivamente i quantitativi di diamanti grezzi venduti alla [OSCURATO:PERSONA] a decorrere dal sesto anno dopo l’entrata in vigore dell’accordo notificato e, dal 2013, a non vendere più diamanti grezzi alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ritirava tuttavia successivamente tali impegni. 25. Il 14 dicembre 2004, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] presentavano congiuntamente impegni (15) a riscontro delle preoccupazioni delle quali erano state informate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tali impegni congiunti prevedevano la progressiva riduzione delle vendite di diamanti grezzi dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], il cui valore doveva passare da USD 700 milioni nel 2005 a USD 275 milioni nel 2010; per il periodo successivo il loro limite massimo avrebbe dovuto essere fissato a tale livello. 26. Il 3 giugno 2005, la [OSCURATO:PERSONA] pubblicava una comunicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee concernente tali impegni congiunti (16) . Essa invitava ivi i terzi interessati a presentarle osservazioni entro un mese. La stessa comunicava altresì la propria intenzione di adottare una decisione con la quale gli impegni congiunti dovevano essere resi obbligatori, con riserva dell’esito dell’indagine di mercato. 27. In esito a tale pubblicazione, 21 terzi interessati presentavano osservazioni alla [OSCURATO:PERSONA], la quale ne informava la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] il 27 ottobre 2005. Al contempo, la [OSCURATO:PERSONA] invitava le due imprese, sulla scorta dei risultati dell’indagine di mercato, a sottoporle, entro la fine del mese di novembre 2005, nuovi impegni congiunti nel senso di una totale cessazione dei loro rapporti commerciali a decorrere dal 2009. 28. Il 25 gennaio 2006, la [OSCURATO:PERSONA] presentava impegni individuali (17) a riscontro delle preoccupazioni espresse dalla [OSCURATO:PERSONA] (18) . Tali impegni individuali prevedevano la progressiva riduzione degli acquisti di diamanti grezzi della [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA]; il valore di tali acquisti doveva passare da USD 600 milioni nel 2006 a USD 400 milioni nel 2008; in seguito gli acquisti avrebbero dovuto essere del tutto soppressi. 29. Il 26 gennaio 2006, la [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] un estratto di suddetti impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA] e la invitava a presentare osservazioni. Al contempo, le trasmetteva una copia delle versioni non riservate delle osservazioni formulate dai terzi. 30. Successivamente interveniva uno scambio di punti di vista tra la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] in merito a taluni aspetti del procedimento ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 e alle conseguenze che ne derivavano nel caso di specie. Erano principalmente in discussione l’accesso al fascicolo nonché la questione dei diritti della difesa e, segnatamente, del diritto al contraddittorio. Inoltre, nella lettera 6 febbraio 2006, la [OSCURATO:PERSONA] prendeva posizione sugli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA] e sui commenti dei terzi. 31. Il 22 febbraio 2006, la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione controversa, nella quale, all’art. 1, disponeva: «[g]li impegni enumerati nell’allegato sono vincolanti per la [OSCURATO:PERSONA] [SA]». L’art. 2 di tale decisione così recita: «[i]l procedimento promosso nel presente caso è chiuso». La decisione controversa veniva adottata nel procedimento fondato sugli artt. 82 CE e 54 dell’accordo SEE. Il procedimento parallelo fondato sugli artt. 81 CE e 53 dell’accordo SEE diveniva pertanto superfluo (19) . IV – Il procedimento giudiziario 32. Il 29 giugno 2006, la [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado avverso la decisione controversa, chiedendo l’annullamento della medesima nonché la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese. Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese. Ai sensi dell’art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, veniva applicato un procedimento accelerato (20) . 33. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto, l’11 luglio 2007, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA]. Esso ha annullato la decisione controversa e ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. 34. Con la sua impugnazione, depositata presso la cancelleria della Corte il 24 settembre 2007 (21), la [OSCURATO:PERSONA] chiede adesso che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata, – pronunciarsi definitivamente nel merito e respingere in quanto infondato il ricorso di annullamento proposto nella causa T‑170/06, nonché – condannare la ricorrente nella causa T-170/06 alle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] in entrambi i gradi di giudizio. 35. [OSCURATO:PERSONA] chiede, da parte sua, che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione, – condannare la [OSCURATO:PERSONA] ai costi e alle spese giudiziarie ed extragiudiziarie della [OSCURATO:PERSONA] derivanti da tale causa e – adottare tutti gli altri provvedimenti che la Corte ritenga opportuni. 36. Le parti hanno presentato alla Corte le loro difese scritte e, successivamente, in data 3 giugno 2009, quelle orali. V – Analisi dei motivi di impugnazione 37. [OSCURATO:PERSONA] fa valere due motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, dei quali il primo verte su questioni di merito legate all’applicazione del principio di proporzionalità, mentre il secondo è dedicato al diritto al contraddittorio nel procedimento amministrativo. A – Primo motivo di impugnazione: questioni di merito legate al principio di proporzionalità 38. Con il suo primo motivo la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale, in sostanza, un’interpretazione ed un’applicazione erronee del principio di proporzionalità nel presente caso. In tale contesto, essa fa valere inoltre che il Tribunale ha interpretato erroneamente gli artt. 9 del regolamento n. 1/2003 e 82 CE, è incorso in errori di motivazione, ha travisato i fatti e ha ecceduto i limiti del sindacato giurisdizionale. 39. All’origine si trova la questione se il Tribunale, nel caso di specie, abbia riconosciuto a ragione che potessero sussistere soluzioni alternative agli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA] – e segnatamente gli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] –, le quali avrebbero avuto effetti meno svantaggiosi sugli interessi della [OSCURATO:PERSONA] e che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto ignorare. 1. Osservazione preliminare sull’applicabilità del principio di proporzionalità 40. Nei procedimenti in materia di intese la [OSCURATO:PERSONA] mira a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno [art. 3, n. 1, lett. g), CE]. A tale fine, la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, procede contro gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che hanno un obiettivo o un effetto anticoncorrenziale (artt. 81 CE e 53 dell’accordo SEE), dall’altro, contro lo sfruttamento abusivo di posizioni dominanti (artt. 82 CE e 54 dell’accordo SEE). Per rispondere alle preoccupazioni in materia di concorrenza della [OSCURATO:PERSONA], le imprese possono formulare degli impegni che la [OSCURATO:PERSONA] può rendere obbligatori mediante decisione ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003. 41. In linea di principio, fra le parti del procedimento è pacifico che le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] adottate ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 devono soddisfare il principio di proporzionalità. 42. È vero che nell’art. 9 del regolamento n. 1/2003, diversamente che nel suo art. 7, non si fa espressamente riferimento alla proporzionalità. Quale principio generale del diritto comunitario, il principio di proporzionalità costituisce tuttavia il parametro per valutare la legittimità di qualsiasi atto delle istituzioni comunitarie (22), incluse le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di autorità garante della concorrenza (23) . 43. Qualora dunque gli impegni di una o più imprese si rivelino sproporzionati in relazione all’obiettivo della [OSCURATO:PERSONA], consistente nel garantire che la concorrenza non venga falsata, essa non può dichiararli obbligatori. Piuttosto, essa deve richiamare l’attenzione della o delle imprese sulla mancanza di proporzionalità e, se del caso, stimolare delle modifiche agli impegni. Qualora un pacchetto di impegni sia divisibile, la [OSCURATO:PERSONA] può inoltre rendere obbligatoria solo una parte degli impegni (24) . 44. Fortemente controversa fra le parti del procedimento è tuttavia l’individuazione esatta dei requisiti che risultano dal principio di proporzionalità per le decisioni sugli impegni ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003. 2. Requisiti concernenti la proporzionalità delle decisioni sugli impegni (prima parte del primo motivo di impugnazione) 45. L’applicazione, da parte del Tribunale, dei criteri corretti in sede di verifica della proporzionalità della decisione controversa, è una questione di diritto che può essere sollevata nell’ambito di un’impugnazione (25) . 46. Dal principio di proporzionalità discende, secondo costante giurisprudenza, che gli atti delle istituzioni comunitarie non devono superare i limiti di quanto sia idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa in questione, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva, e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (26) . 47. La sentenza impugnata si fonda sull’assunto che il principio di proporzionalità esplica, nell’ambito delle decisioni sugli impegni adottate ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003, gli stessi effetti che nell’ambito delle decisioni di divieto adottate ai sensi dell’art. 7 di tale regolamento (27) . Gli artt. 7 e 9 perseguono, secondo il Tribunale, il medesimo obiettivo; la sola peculiarità dell’art. 9 consisterebbe nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA] verrebbe esonerata dalla prosecuzione del procedimento disciplinato dall’art. 85 CE, e in particolare dall’obbligo di provare l’infrazione (28) . 48. [OSCURATO:PERSONA] critica a ragione tale impostazione del Tribunale. 49. Il Tribunale trascura differenze fondamentali fra l’art. 9 e l’art. 7 del regolamento n. 1/2003, le quali rivestono particolare rilevanza per la verifica della proporzionalità delle rispettive decisioni della [OSCURATO:PERSONA]. 50. Diversamente dall’art. 7, l’art. 9 del regolamento n. 1/2003 non è uno strumento inteso ad accertare le infrazioni alle norme sulla concorrenza (29), bensì si limita a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di rispondere in maniera efficace per il futuro alle preoccupazioni in materia di concorrenza. 51. Caratteristico per l’art. 9 del regolamento n. 1/2003 è lo sforzo di economia processuale. [OSCURATO:PERSONA] risolve i problemi in materia di concorrenza da essa identificati senza accertare in via preliminare un’infrazione (30) in cooperazione con le imprese interessate, fondandosi al riguardo su impegni offerti volontariamente dalle medesime. Invece, nell’ambito di una decisione ai sensi dell’art. 7, essa sarebbe tenuta a trovare eventualmente essa stessa i rimedi, il che le richiederebbe indagini considerevolmente più ampie e lunghe ed anche una completa valutazione dei fatti. 52. Le peculiarità dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 si ripercuotono sotto un duplice profilo sull’esame della proporzionalità delle decisioni sugli impegni adottate ai sensi di tale disposizione. 53. In primo luogo, devono essere fissati, nell’ambito dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003, requisiti più rigorosi concernenti l’ idoneità degli impegni resi obbligatori. Qualora tali impegni non siano manifestamente idonei a risolvere i problemi in materia di concorrenza identificati dalla [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima è autorizzata a respingerli. Solo in tal modo può essere realizzato l’obiettivo dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003, consistente nel garantire una soluzione rapida ed efficace dei problemi in materia di concorrenza evitando uno sforzo più considerevole sotto il profilo investigativo e di valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non deve accettare impegni la cui idoneità possa essere valutata solo a seguito di un esame approfondito da parte della medesima. 54. In secondo luogo, nell’esaminare la necessità degli impegni intesi a risolvere i problemi in materia di concorrenza identificati dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre distinguere a seconda che essi incidano sugli interessi dell’impresa che ha offerto gli impegni oppure sugli interessi dei terzi. 55. Mentre la necessità in relazione agli interessi dell’impresa che ha offerto gli impegni (qui: la [OSCURATO:PERSONA]), può essere senz’altro presunta (31), una siffatta presunzione non viene in considerazione allorché vengano colpiti gli interessi dei terzi (qui: la [OSCURATO:PERSONA]). Gli impegni non provengono infatti da questi ultimi, cosicché anche il carattere volontario dell’offerta d’impegno non può costituire una garanzia per la salvaguardia dei loro interessi. Piuttosto, occorre sempre verificare, in relazione agli interessi dei terzi, se gli impegni eccedono quanto necessario a risolvere i relativi problemi in materia di concorrenza. 56. È vero che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, in relazione alle decisioni ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003, a cercare essa stessa alternative meno restrittive agli impegni sottopostile. Essa deve nondimeno verificare tutte le alternative a siffatti impegni di cui è a conoscenza – segnatamente, nella specie, gli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] – al fine di accertare se esse costituiscano misure meno incisive per risolvere i problemi in materia di concorrenza individuati, le quali pregiudichino in maniera minore o non pregiudichino affatto gli interessi dei terzi. 57. Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] deve tuttavia prendere in considerazione solo quelle alternative idonee a risolvere i problemi identificati in materia di concorrenza in maniera analoga agli impegni che le sono stati sottoposti. Sia gli impegni effettivamente offerti sia eventuali alternative ai medesimi devono pertanto essere manifestamente idonei a risolvere i problemi in materia di concorrenza (32) . 58. A torto il Tribunale contesta dunque alla [OSCURATO:PERSONA] di aver ignorato «soluzioni alternative, meno restrittive per le imprese (…) adducendo l’asserita difficoltà della loro determinazione» (33) . In conformità alla ratio e allo scopo dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003, infatti, la ponderazione delle alternative non deve richiedere indagini o valutazioni ampie e lente. Nel procedimento ai sensi dell’art. 9, la [OSCURATO:PERSONA] può omettere di prendere in considerazione le alternative la cui idoneità non sia appurabile con sufficiente certezza senza un siffatto sforzo. 59. Diversamente da quanto ritiene il Tribunale (34), è dunque del tutto possibile che la [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito dell’art. 9, respinga talune soluzioni che avrebbe dovuto esaminare nell’ambito dell’art. 7 del regolamento n. 1/2003. Infatti, a causa dell’auspicata economia processuale, la scelta delle misure che possono essere prese in considerazione per risolvere un problema in materia di concorrenza è tendenzialmente più ristretta nell’ambito dell’art. 9 di quanto forse lo sarebbe nell’ambito dell’art. 7. 60. L’interesse generale a trovare una soluzione il più possibile rapida ed economica sotto il profilo processuale ai problemi in materia di concorrenza giustifica la limitazione della scelta dei provvedimenti possibili nell’ambito dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003. Le imprese che offrono determinati impegni accettano consapevolmente l’eventualità che le loro concessioni eccedano eventualmente quanto la [OSCURATO:PERSONA] stessa avrebbe potuto imporre loro, a seguito di un esame accurato, in una decisione ai sensi dell’art. 7 del regolamento n. 1/2003. Esse ottengono in cambio, mediante l’archiviazione del procedimento in materia di intese avviato nei loro confronti, l’immediata certezza del diritto e possono evitare l’accertamento, per esse svantaggioso, di una violazione della concorrenza nonché possibili ammende. 61. Anche i terzi beneficeranno, perlopiù, del fatto che un’impresa, al fine di prevenire una decisione di divieto, faccia concessioni relativamente ampie alla [OSCURATO:PERSONA]. Come tuttavia dimostra con evidenza il caso in esame, gli impegni ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 possono talvolta andare anche a scapito degli interessi di un terzo. Ciò si verifica, segnatamente, qualora il terzo abbia fatto affidamento sulla persistenza di una prassi, sospetta sotto il profilo del diritto della concorrenza, di un’impresa che detiene una posizione dominante. Un siffatto affidamento, tuttavia, avuto riguardo all’interesse generale ad una concorrenza non falsata, è tutt’al più limitatamente meritevole di tutela. 62. Omettendo di prendere in considerazione le peculiarità del procedimento ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003, il Tribunale ha applicato alla decisione controversa un criterio di proporzionalità eccessivamente rigoroso, incorrendo così in un errore di diritto. Tale errore di diritto è stato all’origine dell’annullamento della decisione controversa. La prima parte del primo motivo d’impugnazione è dunque fondata e giustifica l’annullamento della sentenza impugnata. 3. Esame concreto della proporzionalità della decisione sugli impegni (seconda parte del primo motivo di impugnazione) 63. [OSCURATO:PERSONA] espone inoltre una serie di critiche dettagliate avverso la sentenza impugnata, le quali trattano dell’applicazione concreta del principio di proporzionalità al caso di specie. Oggetto della critica è la valutazione, operata dal Tribunale, delle alternative agli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA] resi obbligatori. Il Tribunale è pervenuto alla conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in considerazione tali alternative (35) . 64. [OSCURATO:PERSONA] contesta anzitutto forfettariamente la ricevibilità dell’argomento della [OSCURATO:PERSONA], in quanto esso metterebbe in discussione solo la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale. 65. È vero che l’impugnazione si limita alle questioni di diritto e che la Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti e delle prove a quella del Tribunale (36) . Infatti, ai sensi degli artt. 225, n. 1, CE e 58, n. 1, dello Statuto della Corte, il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti – salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dal fascicolo del processo – e a valutarli (37) . 66. Prima facie sembra, effettivamente, che la [OSCURATO:PERSONA] intenda servirsi di questa seconda parte del primo motivo d’impugnazione unicamente come pretesto per riesaminare la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal Tribunale, il che è inammissibile in sede di impugnazione. 67. Ad un’analisi più attenta, tuttavia, dalle censure della [OSCURATO:PERSONA] – formulate in maniera estremamente macchinosa – è ravvisabile, inter alia, l’accusa che il Tribunale, nell’esaminare la proporzionalità della decisione controversa, ha ecceduto i limiti del sindacato giurisdizionale. Tale questione, alla quale mi dedico adesso in via principale (v. sezione a), è una questione di diritto (38), suscettibile di essere valutata in sede di impugnazione. In seguito affronterò brevemente le ulteriori critiche mosse dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. sezione b). a) Sul superamento dei limiti del sindacato giurisdizionale da parte del Tribunale 68. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale, sostituendo la propria valutazione delle condizioni di mercato a quella della [OSCURATO:PERSONA], ha ecceduto i limiti del sindacato giurisdizionale. Tale censura è diretta in particolare nei confronti dei punti 134, 135, 138 e 153 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale affronta le possibili alternative agli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA]. Esse sono costituite, da una parte, dagli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], e, dall’altro, dalla proposta della [OSCURATO:PERSONA], consistente nel vendere annualmente all’asta al miglior offerente una parte dei suoi diamanti grezzi. 69. Al fine di accertare la fondatezza di tale censura, occorre verificare, da un lato, se, nel caso presente, alla [OSCURATO:PERSONA] spettasse un margine di discrezionalità nel valutare gli impegni offerti dalla [OSCURATO:PERSONA], e, dall’altro, se il Tribunale abbia violato tale margine di discrezionalità. i) Esistenza di un margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] 70. La verifica se taluni provvedimenti siano idonei e necessari per risolvere un problema in materia di concorrenza identificato dalla [OSCURATO:PERSONA] esige valutazioni economiche complesse. A tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] gode di un margine di discrezionalità (39) . 71. Diversamente da quanto ritiene il Tribunale (40), in relazione alla valutazione degli impegni delle imprese non sussiste alcuna differenza fondamentale fra il procedimento previsto dall’art. 9 del regolamento n. 1/2003 e la procedura di controllo delle operazioni di concentrazione. In entrambi i casi, infatti, la [OSCURATO:PERSONA] è chiamata ad adottare una decisione di carattere prognostico, nella quale occorre stimare come si configurerà il futuro svolgimento del mercato, tenuto conto degli impegni. La circostanza che, nell’ambito dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003, le «pratiche esistenti» occasionino il procedimento, lascia invariata la necessità di una «valutazione economica prospettica», orientata al futuro, degli effetti sul funzionamento del mercato attesi dagli impegni. 72. Il Tribunale era pertanto tenuto ad accordare alla [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003, il medesimo margine di discrezionalità di cui essa beneficia, secondo la giurisprudenza, in relazione alla valutazione degli impegni in sede di controllo delle concentrazioni (41) . 73. Al riguardo è ininfluente la constatazione del Tribunale, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA], nel caso presente, non ha effettuato «valutazioni economiche complesse» (42) . La constatazione del Tribunale si riferisce infatti unicamente all’«identificazione di soluzioni alternative» che la [OSCURATO:PERSONA], secondo il Tribunale, si è rifiutata di effettuare. Come menzionato in precedenza, la [OSCURATO:PERSONA] non è tuttavia affatto obbligata, nell’ambito dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003, a cercare essa stessa siffatte alternative agli impegni che le sono stati sottoposti. 74. Decisiva risulta – e qui il Tribunale commette un errore di valutazione – la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA], prima di adottare qualsiasi decisione ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003, deve procedere ad una valutazione della situazione di mercato in cui si collocano gli impegni ad essa offerti. Essa è tenuta a verificare gli effetti che tali impegni esplicheranno sul futuro svolgimento del mercato e se le alternative ad essa note siano parimenti idonee a risolvere il problema identificato in materia di concorrenza. Già questo esige valutazioni economiche complesse. Il Tribunale non ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso, nel caso in esame, di procedere ad una siffatta valutazione dello svolgimento del mercato e delle alternative ad essa note agli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA]. 75. Resta dunque vero che, nel caso in oggetto, alla [OSCURATO:PERSONA] spettava un margine di discrezionalità e che essa lo ha altresì sfruttato. In prosieguo occorrerà esaminare se il Tribunale abbia violato tale margine di discrezionalità, come censurato dalla [OSCURATO:PERSONA]. ii) Violazione del margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] da parte del Tribunale 76. Il Tribunale ha rilevato che «la [d]ecisione [controversa] è affetta da errore di valutazione, il quale è oltretutto manifesto» (43) . Occorre verificare se il Tribunale, giungendo a tale conclusione, soddisfi i requisiti giuridici o invece abbia ecceduto i limiti del sindacato giurisdizionale sulle decisioni della [OSCURATO:PERSONA]. 77. La sussistenza di un margine discrezionale in questioni economiche non significa che il giudice comunitario debba astenersi da qualsiasi controllo sull’interpretazione dei dati di natura economica compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA]. Piuttosto, esso è autorizzato ad esaminare la legittimità sostanziale delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] sotto il profilo della correttezza dei fatti e della presenza di errori di valutazione manifesti (44) . Al riguardo, esso può verificare non solo l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì può accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che dovevano essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che se ne traggono (45) . 78. Il Tribunale era dunque legittimato a verificare se i fatti rilevati dalla [OSCURATO:PERSONA] potevano corroborare le conclusioni da essa tratte, e segnatamente che gli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA] erano non solo idonei bensì anche necessari al fine di risolvere il problema identificato in materia di concorrenza. 79. Come affermato correttamente dal Tribunale al riguardo, il principio di proporzionalità esige dalla [OSCURATO:PERSONA], prima di pronunciarsi sugli impegni, l’esame dell’idoneità di misure meno restrittive ad essa note; solo qualora siffatte misure meno restrittive si rivelino inidonee a rispondere alle preoccupazioni in materia di concorrenza da essa identificate, la medesima può optare per la formula più restrittiva (46) . 80. Nel caso presente era pacifico che alla [OSCURATO:PERSONA] erano note soluzioni alternative con effetti meno restrittivi per gli interessi della [OSCURATO:PERSONA] e, segnatamente, in particolare, gli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] (47) . [OSCURATO:PERSONA], tuttavia – non da ultimo sulla scorta dei risultati dell’indagine di mercato da essa compiuta – era pervenuta alla conclusione che siffatte soluzioni alternative non erano idonee a risolvere i problemi in materia di concorrenza da essa identificati (48) . 81. Solo qualora quest’ultima conclusione della [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere corroborata dai fatti da essa rilevati, il Tribunale avrebbe potuto accertare un errore di valutazione manifesto. 82. La sentenza impugnata non soddisfa tali requisiti. 83. In nessun passaggio il Tribunale perviene al risultato che la conclusione tratta dalla [OSCURATO:PERSONA] non viene corroborata dai fatti rilevati. Il Tribunale si limita ad esprimere la sua valutazione difforme in relazione all’idoneità di soluzioni alternative per i problemi in materia di concorrenza identificati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 84. Per ritenere sussistente un errore di valutazione manifesto non è tuttavia sufficiente che il Tribunale sia in disaccordo con la [OSCURATO:PERSONA]. Qualora, infatti, fatti ed elementi di prova facciano apparire giustificabili diverse valutazioni, è ineccepibile sotto il profilo giuridico il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia optato per una di queste, anche se essa non coincide con quella che il Tribunale ritiene preferibile. Un errore di valutazione manifesto sussiste solo qualora le conclusioni tratte dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta dei fatti e gli elementi di prova non siano più giustificabili (49), ossia qualora non sia rinvenibile alcun fondamento ragionevole per le medesime (50) . 85. Nella sentenza impugnata, il Tribunale non dimostra che le conclusioni tratte dalla [OSCURATO:PERSONA] non siano giustificabili. Piuttosto, il Tribunale si limita, in sostanza, a presunzioni vaghe e a valutazioni provvisorie. Così, esso afferma che gli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] avrebbero potuto rivelarsi idonei «prima facie (…) a rispondere alle preoccupazioni espresse dalla [OSCURATO:PERSONA]» (51), che la [OSCURATO:PERSONA] «difficilmente» avrebbe potuto influire sui prezzi fissati dalla [OSCURATO:PERSONA] e che per la [OSCURATO:PERSONA] e per la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato «difficilmente concepibile» coordinare le loro politiche di prezzo (52) . 86. Dalle affermazioni del Tribunale non appare chiaramente se gli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] fossero manifestamente idonei a risolvere i problemi in materia di concorrenza identificati dalla [OSCURATO:PERSONA], né tantomeno se essi fossero inoltre idonei in maniera analoga agli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA] resi alla fine obbligatori dalla [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario, il Tribunale sembra ritenere già sufficiente che una soluzione alternativa avrebbe «diminuito il rischio di distorsioni della concorrenza» (53) e non avrebbe «necessariamente messo a repentaglio» la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] (54) . Ai fini di una corretta valutazione, il Tribunale avrebbe tuttavia dovuto accertare in via positiva che gli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] erano sufficienti ad escludere i rischi di una distorsione della concorrenza e a realizzare gli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla tutela della concorrenza. 87. Le considerazioni svolte dal Tribunale non soddisfano dunque i requisiti giuridici summenzionati in relazione ad una verifica della proporzionalità nell’ambito dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003(55) . 88. Con le sue affermazioni in merito agli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale abbandona inoltre il terreno del sindacato di legittimità di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] e compie in realtà una propria valutazione economica complessa. Ciò avviene, per esempio, nel caso dell’affermazione del Tribunale, secondo la quale una diminuzione, a partire dal 2009, delle vendite di diamanti grezzi dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] pari al 35% del quantitativo venduto nel 2004 (con un valore attuale di USD 275 milioni) avrebbe consentito ai terzi un accesso effettivo ad una fonte alternativa e indipendente di approvvigionamento (56) . Lo stesso vale per la valutazione della proposta della [OSCURATO:PERSONA], di vendere annualmente all’asta al miglior offerente una parte dei propri diamanti grezzi (57) . Allegazioni del genere avrebbero avuto bisogno, per non essere considerate alla stregua di semplici affermazioni, di un’accurata analisi delle condizioni di mercato, per la quale non è tuttavia competente il Tribunale bensì la [OSCURATO:PERSONA]. 89. Non incombe alla Corte, nel procedimento di impugnazione, farsi arbitro fra le opinioni divergenti, sotto il profilo economico, del Tribunale e della [OSCURATO:PERSONA], e decidere se occorre preferire le valutazioni dell’uno o dell’altra in relazione all’idoneità di soluzioni alternative. Ciò significherebbe, infatti, che la Corte, da parte sua, sostituisce in maniera inammissibile la propria valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] e del Tribunale e procede ad una valutazione economica complessa. 90. Decisiva è unicamente la circostanza che il Tribunale, nel caso in esame, ha sostituito la propria valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA], violando così, in modo giuridicamente errato, il margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] (58) . La censura della [OSCURATO:PERSONA] deve pertanto essere accolta. Poiché tale errore di diritto del Tribunale era all’origine dell’annullamento della decisione controversa, esso giustifica inoltre l’annullamento della sentenza impugnata. b) Sulle ulteriori critiche mosse dalla [OSCURATO:PERSONA] al modus operandi del Tribunale 91. In prosieguo mi dedicherò alle restanti critiche mosse dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di questa seconda parte del primo motivo di impugnazione. i) Sull’asserito «snaturamento della portata dell’indagine preliminare» 92. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce che il Tribunale ha «snaturato la portata della sua indagine preliminare del caso». Esso avrebbe trascurato la circostanza che fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], del tutto a prescindere dal progettato accordo contrattuale, continuavano ad avere luogo anche talune cosiddette vendite ad hoc, secondo il principio «willing buyer/willing seller». Il Tribunale avrebbe considerato tali vendite ad hoc unicamente come pratica passata fra le due imprese, senza tuttavia tenere conto dei loro effetti attuali. 93. Tale eccezione è ricevibile, in quanto con essa viene fatto valere uno snaturamento dei fatti ovvero degli elementi di prova (59) . 94. L’addebito di snaturamento dei fatti ovvero degli elementi di prova non è tuttavia fondato nel merito. Un siffatto snaturamento sussiste infatti solo quando, senza dover assumere nuove prove, la valutazione dei mezzi di prova disponibili risulta, in modo evidente, inesatta (60) . Ciò non avviene nel caso di specie. 95. È vero che il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha menzionato in alcuni punti, nel contesto delle vendite ad hoc, «l’esistenza di relazioni storiche» fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e ha fatto riferimento a «pratiche precedenti» delle due imprese (61) . La sentenza non contiene tuttavia alcun elemento univoco che induca a ritenere che il Tribunale ha considerato le vendite ad hoc esclusivamente come un fenomeno del passato e non anche quale pratica persistente di entrambe le imprese. 96. Tale eccezione della [OSCURATO:PERSONA] va dunque respinta. ii) Sulla considerazione unilaterale dell’argomento e degli interessi della [OSCURATO:PERSONA] 97. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, inoltre, che la sentenza impugnata trascura i risultati dell’indagine di mercato. Il Tribunale prenderebbe in considerazione in maniera unilaterale gli interessi e le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA], attribuendo loro un peso eccessivo e trascurando invece gli interessi della concorrenza. La sentenza non affronterebbe numerosi argomenti della [OSCURATO:PERSONA] e si limiterebbe in sostanza a sostenere che l’esame di proporzionalità riveste un carattere oggettivo (62) . 98. Come chiarisce nella sua replica, la [OSCURATO:PERSONA] desidera che tale argomento sia inteso come censura relativa ad un vizio di motivazione. Essa ritiene la sentenza impugnata contraddittoria e insufficientemente motivata. 99. La questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che può, in quanto tale, essere sollevata nell’ambito di un’impugnazione (63) . 100. Sotto il profilo sostanziale, l’obbligo per il Tribunale di motivare le proprie decisioni non può essere interpretato nel senso che esso sia tenuto a rispondere dettagliatamente a ciascun argomento dedotto da una parte (64) . Piuttosto, deve essere considerato sufficiente se dalla motivazione di una sentenza risulti in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere i motivi della decisione adottata dal Tribunale ed alla Corte di esercitare il suo sindacato giurisdizionale (65) . 101. Nella specie, il Tribunale ha soddisfatto tali requisiti. Per il lettore è facile riconoscere i motivi alla base dell’accoglimento del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] da parte del Tribunale. Anche la [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto alcuna difficoltà a capire la motivazione e ad attaccare la sentenza a mezzo di un’ampia impugnazione. 102. In realtà, la critica della [OSCURATO:PERSONA] mi sembra essere diretta non tanto all’adeguatezza della motivazione e quindi alla regolarità formale della sentenza impugnata, quanto piuttosto alla correttezza del suo contenuto. La mera circostanza che il Tribunale sia pervenuto, nel merito, ad una conclusione diversa dalla ricorrente, non può di per sé comportare che la sentenza impugnata sia viziata da difetto di motivazione (66) . 103. La censura relativa al difetto di motivazione è dunque infondata. iii) Sulla qualificazione giuridicamente errata della pubblicazione ai sensi dell’art. 27, n. 4, del regolamento n. 1/2003 104. [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che il Tribunale avrebbe travisato la sua comunicazione nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell’art. 27, n. 4, del regolamento n. 1/2003 (67) . Il suo addebito è diretto avverso i punti 136 e 192 della sentenza impugnata. In tale sede il Tribunale deduce, dalla mera esistenza di detta comunicazione nella Gazzetta ufficiale, che persino la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto che gli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] «rispondevano prima facie» alle preoccupazioni in materia di concorrenza. Ciò viene considerato dalla [OSCURATO:PERSONA] uno snaturamento dei fatti o una qualificazione giuridicamente errata della sua comunicazione nella Gazzetta ufficiale. 105. Sia un eventuale snaturamento dei fatti sia la loro qualificazione giuridica sono suscettibili di verifica in sede di impugnazione (68) . La presente censura della [OSCURATO:PERSONA] è pertanto ricevibile. 106. Tale censura sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] è corretta anche nel merito. 107. Ai punti 136, 192 e 194 della sentenza impugnata, il Tribunale tenta di vincolare la [OSCURATO:PERSONA] alla sua valutazione iniziale degli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. Esso considera tale valutazione quale indizio del fatto che gli impegni congiunti sarebbero stati idonei a risolvere i problemi in materia di concorrenza identificati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 108. Nell’effettuare tale considerazione, il Tribunale trascura il fatto che una comunicazione nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell’art. 27, n. 4, del regolamento n. 1/2003 può fondarsi sempre solo su una valutazione provvisoria della [OSCURATO:PERSONA]. La ratio e lo scopo di tale comunicazione consistono nell’offrire ai terzi interessati, nell’ambito di un’indagine di mercato, l’opportunità di formulare osservazioni su un’offerta d’impegno. Sulla scorta dei risultati di tale indagine di mercato, la [OSCURATO:PERSONA] deve sottoporre a verifica la sua valutazione provvisoria della situazione di mercato e procedere ad una nuova valutazione dell’idoneità degli impegni a risolvere i problemi in materia di concorrenza da essa identificati. Al riguardo, l’indagine di mercato non deve necessariamente portare alla luce nuovi fatti o perplessità; dai risultati dell’indagine di mercato può risultare anche una mutata valutazione di fatti già noti e, in definitiva, della situazione di mercato. L’indagine di mercato sarebbe una farsa qualora essa non potesse comportare una modifica della posizione originaria della [OSCURATO:PERSONA]. 109. Se il Tribunale non può utilizzare neanche una comunicazione degli addebiti come criterio alla cui stregua verificare la legittimità di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] (69), ciò deve valere a maggior ragione per una comunicazione ai sensi dell’art. 27, n. 4, del regolamento n. 1/2003. Una comunicazione del genere, infatti, riproduce parimenti solo una valutazione provvisoria della [OSCURATO:PERSONA], è inoltre molto meno dettagliata ed è basata solo su un esame sommario del caso. 110. Nel caso presente, del resto, anche dal testo della comunicazione nella Gazzetta ufficiale (70) risultava chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ancora compiuto una valutazione definitiva degli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] che le erano stati offerti. Sebbene il Tribunale avesse senz’altro preso conoscenza di tale testo (71), esso non ne trae, nella sentenza impugnata, le dovute conseguenze in relazione al carattere provvisorio delle valutazioni della [OSCURATO:PERSONA] contenute nella comunicazione. 111. Considerando la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] nella Gazzetta ufficiale come un indizio a favore dell’idoneità degli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha dunque effettuato una qualificazione giuridica inesatta dei fatti. 112. La censura della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla comunicazione nella Gazzetta ufficiale è dunque fondata. Tale errore di diritto, di per sé, non può tuttavia comportare l’annullamento della sentenza impugnata, in quanto il riferimento a detta comunicazione costituisce solo uno dei numerosi argomenti sui quali il Tribunale ha fondato le sue considerazioni concernenti l’esistenza e l’idoneità di soluzioni alternative (72) . iv) Sulle censurate violazioni dell’art. 82 CE 113. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale due violazioni dell’art. 82 CE nell’ambito del suo esame della proporzionalità. 114. Oggetto di tali censure sono le considerazioni effettuate dal Tribunale in relazione alle possibili alternative agli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA] resi obbligatori. [OSCURATO:PERSONA] si rivolge segnatamente avverso i punti 152 e 153 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale prende posizione sulla proposta della [OSCURATO:PERSONA] di vendere annualmente all’asta al miglior offerente una parte dei suoi diamanti grezzi. In primo luogo, il Tribunale avrebbe del tutto omesso di considerare la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] è non solo il più grande acquirente sul mercato dei diamanti grezzi, bensì anche il più grande produttore sul medesimo mercato. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe trascurato la circostanza che anche le vendite all’asta al miglior offerente non potrebbero impedire l’abuso di posizione dominante di un’impresa in occasione della formulazione delle offerte. 115. Diversamente dalla [OSCURATO:PERSONA], non ritengo tale censura irricevibile. Non si tratta affatto di un mero pretesto per riesaminare l’apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova effettuato dal Tribunale. Piuttosto, con tale argomento viene sollevata la questione di diritto se il Tribunale, in sede di interpretazione ed attuazione dell’art. 82 CE, abbia applicato i criteri corretti (73) e se abbia ignorato aspetti giuridicamente rilevanti. – Sull’omessa considerazione della posizione di produttore della [OSCURATO:PERSONA] 116. La prima censura fondata sull’art. 82 CE è diretta in maniera specifica avverso il punto 153 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale indica la [OSCURATO:PERSONA] come il «più importante acquirente presente sul mercato», senza tuttavia affrontare la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] è anche il maggiore produttore sul medesimo mercato. 117. [OSCURATO:PERSONA] critica a ragione tale approccio. 118. È vero che il Tribunale era senz’altro consapevole del fatto che sia la [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] sono produttori di diamanti grezzi (74) . Esso ha tuttavia ignorato completamente tale circostanza nell’esaminare eventuali alternative agli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA] resi obbligatori. Nei passaggi decisivi della motivazione della sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] viene indicata unicamente come il più importante ovvero il più grande acquirente sul mercato, al quale la [OSCURATO:PERSONA], secondo il Tribunale, deve continuare ad avere accesso (75) . 119. Al riguardo il Tribunale trascura la circostanza che, per valutare sotto il profilo del diritto della concorrenza un rapporto di fornitura di lunga data fra due imprese, è estremamente rilevante la sussistenza o meno, fra queste due imprese, di un rapporto di concorrenza attuale o potenziale. 120. Se infatti entrambe le imprese operano sullo stesso mercato in veste di produttori, non è, in linea di principio, conforme ad un comportamento concorrenziale normale il fatto che uno dei due acquisti regolarmente la produzione dell’altro – o in ogni caso una parte considerevole della stessa –, in particolare quando l’acquirente detiene una posizione dominante sul mercato. Interrogata in proposito in udienza, anche la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso tale circostanza dinanzi alla Corte. 121. È vero che anche un’impresa che detiene una posizione dominante ha il diritto di tutelare i propri interessi commerciali. L’art. 82 CE osta tuttavia ad un comportamento dell’impresa che detiene una posizione dominante, il quale è inteso a rafforzare siffatta posizione e a farne abuso (76) . 122. Proprio un abuso del genere è da temere, quando un’impresa che detiene una posizione dominante acquista la produzione di un altro produttore che opera sullo stesso mercato. Questo altro produttore viene infatti esentato dalla necessità di crearsi un proprio sistema di distribuzione e di entrare in concorrenza con l’impresa che detiene la posizione dominante. Ciò può ripercuotersi in maniera svantaggiosa sulla struttura del mercato e, in definitiva, anche sul consumatore, tanto più che la concorrenza sul mercato di cui trattasi è comunque già indebolita a causa della presenza dell’impresa dominante. Sussiste il rischio che l’impresa che detiene una posizione dominante, attraverso l’acquisto della produzione dell’altro produttore, influisca a scapito dei consumatori sulla vendita e quindi, in definitiva, anche sui prezzi sul mercato di cui trattasi. Un siffatto comportamento è estraneo alla salvaguardia – in linea di principio ammissibile – degli interessi legittimi dell’impresa che detiene una posizione dominante. 123. Il Tribunale non ha illustrato, nel caso in esame, circostanze speciali che potrebbero escludere, in via eccezionale, la presenza di un abuso. Al contrario: il Tribunale ha completamente omesso di affrontare il doppio ruolo della [OSCURATO:PERSONA] quale più grande produttore e più importante acquirente a livello mondiale sul mercato dei diamanti grezzi, nonostante la [OSCURATO:PERSONA] avesse richiamato l’attenzione su tale circostanza (77) . La considerazione di tale doppio ruolo sarebbe stata tuttavia indispensabile al fine di poter valutare in maniera adeguata se l’annuale vendita all’asta al miglior offerente di una parte dei diamanti della [OSCURATO:PERSONA] possa essere idonea a risolvere i problemi in materia di concorrenza in relazione all’art. 82 CE identificati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 124. Trascurando tale significativa circostanza, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel procedere all’esame della proporzionalità. Tale errore di diritto giustifica l’annullamento della sentenza impugnata, in quanto su di esso si fonda l’assunto del Tribunale, secondo il quale sarebbero esistite, nel caso presente, soluzioni alternative idonee, meno restrittive per le imprese di cui trattasi. – Sull’omessa considerazione dell’eventualità di un comportamento abusivo degli offerenti nell’ambito delle vendite all’asta 125. La seconda censura fondata sull’art. 82 CE è rivolta avverso i punti 152 e 153 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale afferma che le vendite ad hoc della [OSCURATO:PERSONA] attraverso un’asta al miglior offerente non possono, di per sé, essere contrarie alle regole in materia di concorrenza, persino qualora esse implichino l’affermazione o il rafforzamento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del suo ruolo di leader del mercato. 126. [OSCURATO:PERSONA] contesta a ragione queste conclusioni del Tribunale. 127. Il Tribunale si limita infatti, in tal sede, a rilevare che non vi è motivo di temere un trattamento preferenziale della [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle vendite all’asta, poiché non sussistono elementi a favore dell’applicazione di criteri di aggiudicazione non obiettivi da parte della [OSCURATO:PERSONA] («criteri diversi dalla qualità dell’offerta di acquisto») (78) . 128. Così facendo, il Tribunale trascura la circostanza che le vendite all’asta possono indurre ad un comportamento abusivo non solo il venditore bensì anche gli acquirenti. Qualora infatti partecipi ad una vendita all’asta un’impresa che produce e vende essa stessa prodotti concorrenti a quelli messi all’asta e che detiene inoltre una posizione dominante sul mercato di cui trattasi, può verificarsi un politica dei prezzi predatoria. Si può creare una situazione in cui l’impresa dominante alza artificiosamente le offerte per assicurarsi, attraverso l’eliminazione di altri interessati, il controllo della produzione del suo rivale, attuale o potenziale; ciò può comportare una riduzione dell’offerta sul mercato e, in definitiva, un aumento artificioso dei prezzi a scapito dei consumatori. Un comportamento del genere è abusivo ai sensi dell’art. 82 CE ed è estraneo alla salvaguardia degli interessi legittimi dell’impresa che detiene una posizione dominante (79) . 129. Se gli offerenti hanno effettivamente motivo di temere un siffatto comportamento abusivo da parte di un’impresa che detiene una posizione dominante dipende certamente da una valutazione complessiva delle circostanze del caso concret o. La sentenza impugnata non contiene tuttavia alcun indizio del fatto che il Tribunale abbia affrontato tale questione anche solo sommariamente, e ciò nonostante le allegazioni della [OSCURATO:PERSONA] ne avessero fornito l’occasione. Così, la [OSCURATO:PERSONA] aveva ripetutamente evidenziato il ruolo della [OSCURATO:PERSONA] quale «market maker», richiamando l’attenzione sui tentativi effettuati fino a quel momento dalla [OSCURATO:PERSONA] di controllare la produzione sul mercato dei diamanti (80) . 130. Il Tribunale ha considerato sufficiente, nel caso di specie, la circostanza che nell’esecuzione delle vendite all’asta proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] non sussisteva, da parte del venditore , alcun rischio di un abuso in occasione dell’aggiudicazione. Tale circostanza, da sola, non è tuttavia sufficiente ad escludere, da parte degli acquirenti , il comportamento abusivo di un’impresa che detiene una posizione dominante. 131. Trascurando tale aspetto fondamentale, il Tribunale, nel procedere all’esame della proporzionalità, è incorso in un errore di diritto. Tale errore di diritto giustifica l’annullamento della sentenza impugnata, in quanto su di esso si fonda l’assunto del Tribunale secondo il quale vi sarebbero state, nel caso presente, soluzioni alternative meno restrittive per le imprese di cui trattasi. B – Secondo motivo di impugnazione: il diritto al contraddittorio nel procedimento amministrativo 132. Con il suo secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale, in sostanza, errori di diritto in relazione al diritto al contraddittorio nel procedimento amministrativo. Essa sostiene inoltre che il Tribunale ha statuito ultra petita, e censura nuovamente vizi di motivazione nella sentenza impugnata. 1. Questione preliminare: il secondo motivo è inoperante? 133. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che questo secondo motivo della [OSCURATO:PERSONA] sia inoperante, in quanto diretto avverso le affermazioni contenute nella sentenza impugnata effettuate dal Tribunale solo ad abundantiam. 134. È pur vero che una censura del ricorrente mossa in merito ad un punto della motivazione della sentenza di primo grado sviluppato ad abundantiam non può comportare il suo annullamento e deve dunque essere rigettata in quanto ininfluente o inoperante («inopérant») (81) . Così non è tuttavia nel caso di specie. 135. È vero che il Tribunale ha qualificato in maniera estremamente equivoca, «ad abundantiam», le proprie affermazioni in merito alla violazione del diritto al contraddittorio (82) . Ciò non significa, tuttavia, che si sia in presenza, in proposito, di meri obiter dicta. Piuttosto, tali affermazioni rappresentano una seconda colonna indipendente della sentenza, sulla quale si fonda l’annullamento della decisione controversa. Ciò risulta particolarmente evidente se si prende in considerazione il punto 204 della sentenza impugnata, nel quale viene espressamente dichiarato fondato il motivo di ricorso della [OSCURATO:PERSONA] concernente la violazione del diritto al contraddittorio. Le affermazioni concernenti tale diritto costituiscono dunque motivi essenziali, sui quali si fonda il dispositivo della sentenza impugnata. 136. Di conseguenza, l’eccezione della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale il secondo motivo di impugnazione è inoperante, deve essere respinta. 2. Esame del secondo motivo di impugnazione a) Sull’insufficienza di motivazione (prima parte del secondo motivo di impugnazione) 137. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce innanzitutto che la sentenza impugnata è insufficientemente motivata in relazione all’accertato vizio concernente il contraddittorio. Il Tribunale sostituirebbe una motivazione con un semplice sospetto. Esso trascurerebbe di chiarire, ai punti 201 e 203 della sentenza impugnata, perché alla [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato possibile rispondere «utilmente» ai documenti ad essa trasmessi a scopo di consultazione (83) ed «esercitare pienamente» il proprio diritto ad essere sentita. Non verrebbe inoltre dimostrato un nesso causale fra l’accertata irregolarità e l’esito del procedimento, ossia la decisione sugli impegni. 138. Tali argomenti non mi persuadono. 139. La motivazione di una sentenza di primo grado può essere svolta, in taluni punti, anche in maniera implicita, purché dal suo complesso si evinca in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere i motivi della decisione adottata dal Tribunale e alla Corte di esercitare il suo sindacato giurisdizionale (84) . 140. Nel caso in esame, dalla sentenza impugnata emerge con sufficiente chiarezza che il Tribunale ha considerato violato il diritto al contraddittorio della [OSCURATO:PERSONA] a causa della trasmissione tardiva di taluni documenti. Secondo gli accertamenti del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] una versione non riservata delle osservazioni dei terzi interessati « solo il 26 gennaio 2006, cioè oltre sei settimane dopo la data della domanda formale presentata [dalla [OSCURATO:PERSONA]] a tal fine e oltre tre mesi dopo la riunione del 27 ottobre 2005»; il Tribunale critica inoltre il fatto che tali documenti sono stati trasmessi alla [OSCURATO:PERSONA] solo « contemporaneamente all’estratto degli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA]» (85) . Il Tribunale ne deduce che la [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto la possibilità di «esercitare pienamente» il proprio diritto ad essere sentita (86) . 141. È possibile che la [OSCURATO:PERSONA] dissenta dal Tribunale. Essa può ritenere che tali documenti non fossero stati trasmessi tardivamente e in ogni caso in tempo per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di prendere utilmente posizione. Diversamente dal Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] può anche ritenere che il diritto della [OSCURATO:PERSONA] ad essere sentita non sia stato violato o che un’eventuale violazione non abbia influito sul contenuto della decisione controversa. Così facendo, essa non censura tuttavia, in realtà, l’illegittimità formale della sentenza impugnata per un difetto di motivazione, bensì mette in dubbio la fondatezza della motivazione del Tribunale e quindi la legittimità sostanziale (nel merito) della sentenza. 142. Il fatto che il Tribunale pervenga, nel merito, ad una conclusione diversa dalla ricorrente non può, tuttavia, comportare che la sentenza impugnata sia viziata da difetto di motivazione (87) . 143. La censura di difetto di motivazione deve pertanto essere respinta. b) Sul principio ne ultra petita e sul diritto ad un processo equo (seconda parte del secondo motivo d’impugnazione) 144. [OSCURATO:PERSONA] critica inoltre il fatto che nella sentenza impugnata viene accertata una violazione del diritto al contraddittorio per motivi del tutto diversi da quelli fatti valere in primo grado dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo ricorso di annullamento. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata ad obiettare, in primo grado, che la [OSCURATO:PERSONA] non le aveva illustrato i motivi che l’avevano indotta a cambiare idea a seguito dell’indagine di mercato e non le aveva dato l’opportunità di prendere posizione in merito alla sua modificata valutazione del caso. Le questioni ritenute decisive dal Tribunale legate al diritto al contraddittorio non sarebbero mai state sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata non sarebbe fondata sulla censura mossa dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di primo grado, bensì addirittura la respingerebbe espressamente (88) . 145. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, procedendo in tal modo, il Tribunale abbia deciso ultra petita e abbia altresì violato il principio del diritto ad un processo equo. i) Sul principio ne ultra petita 146. È innanzitutto pacifico che il giudice comunitario chiamato a decidere su un ricorso di annullamento non può statuire ultra petita (89) . Questo principio è espressione del principio dispositivo, secondo il quale le parti determinano l’oggetto della controversia e il giudice non può eccedere tale oggetto. 147. [OSCURATO:PERSONA] sembra adesso interpretare il principio ne ultra petita nel senso che il giudice comunitario può accertare una violazione del diritto al contraddittorio solo qualora ricorrano i motivi fatti valere dal ricorrente in primo grado. 148. Tale interpretazione è, tuttavia, eccessivamente restrittiva. È vero che, ai sensi del principio ne ultra petita, l’annullamento pronunciato non può essere più ampio di quello richiesto dal ricorrente (90) . Il giudice non può tuttavia essere vincolato alle sole argomentazioni proposte dalle parti a sostegno delle loro pretese, salvo vedersi costretto, eventualmente, a basare la propria decisione su considerazioni giuridiche erronee (91) . Come correttamente formulato dall’avvocato generale Léger, il giudice non è affatto passivo nel suo ruolo e non si può ingiungergli di essere solo la «bocca delle parti» (92) . 149. Nel caso presente, la [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito, con uno dei suoi motivi di ricorso in primo grado, una violazione del suo diritto ad essere sentita. Contrariamente a quanto ritiene la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non ha dunque accertato d’ufficio, bensì su domanda della ricorrente, la violazione del suo diritto ad essere sentita. La circostanza che il Tribunale, nel pronunciarsi su tale motivo di ricorso, si sia fondato su argomenti diversi da quelli fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA], non rappresenta di per sé un discostamento dall’oggetto della controversia del procedimento di primo grado e quindi neanche una decisione ultra petita (93) . ii) Sul diritto ad un processo equo 150. [OSCURATO:PERSONA] critica inoltre il fatto che il vizio concernente il diritto al contraddittorio rilevato in definitiva dal Tribunale non ha mai costituito oggetto di discussione fra le parti. Ciò integrerebbe una violazione del principio del diritto ad un processo equo. 151. Al fine di assicurare un processo equo, il Tribunale è tenuto, non da ultimo, a rispettare i diritti della difesa delle parti alla controversia. Il principio del rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario (94) . Violerebbe tale principio una decisione giudiziaria fondata su fatti o documenti di cui le parti, o una di esse, non abbiano avuto conoscenza e sui quali non abbiano potuto esprimersi (95) . In altri termini, il rispetto dei diritti della difesa assicura dunque che le parti non vengano messe di fronte a decisioni a sorpresa da parte del Tribunale (96) . 152. Si può naturalmente pervenire ad una decisione a sorpresa non solo qualora il Tribunale si fondi su fatti e mezzi di prova sconosciuti alle parti o a una di esse. Anche una valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale può rappresentare una sorpresa per le parti, qualora il Tribunale si fondi su fatti che, pur essendo noti alle parti, non avevano mai costituito oggetto di contraddittorio nel procedimento giudiziario (97) . 153. Così avviene, nel caso presente, con la trasmissione di taluni documenti alla [OSCURATO:PERSONA]. Il momento della loro trasmissione è pacifico. Dal fascicolo risulta, tuttavia, che la trasmissione tardiva dei documenti contestata dal Tribunale nel caso di specie (98) non è stata tematizzata da nessuna delle parti nella fase scritta del procedimento di primo grado. Tale problema – secondo quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] senza essere contraddetta dalla [OSCURATO:PERSONA] – non è neanche stato oggetto di discussione nel corso della fase orale. Né esso è stato oggetto di quesiti scritti formulati dal Tribunale e né quest’ultimo ha ritenuto necessario riaprire la fase orale al fine di discuterlo (99) . 154. Quale convenuta, la [OSCURATO:PERSONA] non era del resto indotta a prendere di propria iniziativa posizione a titolo precauzionale su tale problema. Ciò è tanto più vero per il fatto che al procedimento accelerato applicato in primo grado si accompagnano particolari obblighi per le parti, sia in relazione alla portata dei loro argomenti sia in relazione ai termini procedurali da rispettare (100) . 155. Ciò premesso, il fatto che il Tribunale abbia motivato il vizio attinente al diritto al contraddittorio da esso rilevato rinviando in particolare ad una trasmissione tardiva dei documenti da parte della [OSCURATO:PERSONA] è stata una decisione a sorpresa. Costitu isce una violazione dei diritti della difesa e quindi un vizio procedurale il fatto che il Tribunale non abbia offerto alla [OSCURATO:PERSONA], prima dell’adozione della propria sentenza, alcuna opportunità per pronunciarsi su tale aspetto. 156. La relativa censura della [OSCURATO:PERSONA] è dunque fondata. Poiché non si può escludere che la [OSCURATO:PERSONA], qualora nel procedimento di primo grado fosse stata discussa la problematica concernente la tardività, avrebbe fatto valere argomenti che avrebbero indotto il Tribunale ad una diversa conclusione, l’errore procedurale di quest’ultimo giustifica l’annullamento della sentenza impugnata. c) Sugli effetti di un eventuale vizio concernente il contraddittorio sulla decisione della [OSCURATO:PERSONA] (quarta parte del secondo motivo di impugnazione) 157. [OSCURATO:PERSONA] censura inoltre che il Tribunale, non avendo dimostrato gli effetti sulla decisione controversa di un’eventuale violazione del diritto della [OSCURATO:PERSONA] al contraddittorio, è incorso in un errore di diritto. 158. Secondo giurisprudenza costante, un vizio di procedura giustifica l’annullamento di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] solo nell’eventualità che, in mancanza di tale irregolarità, il procedimento amministrativo avrebbe potuto concludersi con un risultato diverso (101) . In altre parole, qualora non si possa escludere che il vizio di procedura abbia influito sul contenuto della decisione della [OSCURATO:PERSONA], ossia che la decisione avrebbe potuto avere un contenuto diverso (102) . 159. Il Tribunale ha rilevato, nel caso di specie, un vizio concernente il diritto al contraddittorio, ma ha al contempo affermato che «l’entità dell’incidenza di tale irregolarità sulla decisione della [OSCURATO:PERSONA] non può essere, nella specie, chiaramente definita» (103) . 160. Effettivamente, tale formulazione in certo qual modo equivoca genera il sospetto – in ogni caso ad un esame superficiale – che il Tribunale abbia annullato la decisione controversa a causa di un vizio di procedura, senza valutare prima in maniera sufficiente se tale vizio poteva ripercuotersi sul contenuto della decisione. 161. Ad un esame più approfondito, tuttavia, tale formulazione esprime la convinzione del Tribunale che il vizio concernente il diritto al contraddittorio rilevato dal medesimo poteva esplicare effetti sull’esito del procedimento amministrativo. Solo l’ entità concreta di tali effetti non era, secondo il Tribunale, determinabile in maniera univoca. 162. Così facendo, il Tribunale, nonostante la formulazione equivoca scelta, si mantiene ancora nell’ambito dei requisiti giuridici inerenti l’annullamento di una decisione per vizi di procedura. Ai fini di un siffatto annullamento, infatti, l’entità esatta dell’influenza esplicata dal vizio di procedura sul contenuto della decisione non rileva. 163. Qualora il vizio di procedura rilevato dal Tribunale consista in una violazione del diritto al contraddittorio, è comunque estremamente difficile stabilire in che entità ciò abbia influito sul contenuto della decisione della [OSCURATO:PERSONA]. Non si può escludere completamente che una decisione di ugual tenore sarebbe stata adottata nel caso in cui si fosse proceduto ad una regolare audizione. 164. L’audizione è intesa ad offrire all’interessato l’opportunità di prendere posizione e quindi di influire, sotto il profilo sostanziale, sul processo decisionale della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, già la mera eventualità che un vizio concernente il diritto al contraddittorio abbia influito sul contenuto della decisione ne giustifica l’annullamento. 165. La quarta parte del secondo motivo di impugnazione è dunque infondata. d) Sulla portata del diritto al contraddittorio della [OSCURATO:PERSONA] (terza parte del secondo motivo di impugnazione) 166. [OSCURATO:PERSONA] contesta infine che il Tribunale ha travisato, nel caso presente, la portata del diritto al contraddittorio della [OSCURATO:PERSONA]. i) Osservazione preliminare 167. Ai sensi dell’art. 41, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (104) ogni persona ha diritto di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio. Nell’interpretazione e nell’applicazione del regolamento n. 1/2003 occorre tenere conto di tale principio (105) . 168. Il diritto al contraddittorio è al contempo parte dei diritti della difesa, il cui rispetto in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario (106) . 169. Per i procedimenti in materia di intese, il diritto al contraddittorio viene concretizzato, inter alia, nell’art. 27 del regolamento n. 1/2003 nonché negli artt. 10 e 15 del regolamento di attuazione n. 773/2004. ii) Sull’addebito formulato dalla [OSCURATO:PERSONA] 170. [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale, in sostanza, di avere a torto equiparato la [OSCURATO:PERSONA] ad un’«impresa interessata». 171. Il Tribunale afferma, effettivamente, che è vero che solo la [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento avviato ai sensi dell’art. 82 CE, può essere un’«impresa interessata»; tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe comunque un semplice «terzo interessato» (107) . A fondamento di ciò, il Tribunale rinvia al modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha istruito i due procedimenti relativi all’accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (108) . Esso sottolinea inoltre, sulla scorta di esempi, che entrambi i procedimenti paralleli avviati ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE «sono stati sempre trattati de facto come un unico procedimento sia da parte della [OSCURATO:PERSONA] sia da parte della [[OSCURATO:PERSONA]] e della [OSCURATO:PERSONA]» (109) . Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale perviene alla conclusione che alla [OSCURATO:PERSONA] dovevano essere riconosciuti, «per il procedimento considerato nel suo complesso, i diritti concessi ad un’“impresa interessata ai sensi del regolamento n. 1/2003”», benché essa non fosse tale, stricto sensu, nel procedimento fondato sull’art. 82 CE (110) . 172. Tali affermazioni non mi persuadono. 173. Nel configurare a livello di diritto derivato il diritto al contraddittorio, il legislatore comunitario ha proceduto consapevolmente, nell’art. 27 del regolamento n. 1/2003 nonché negli artt. 10 e 15 del regolamento di attuazione n. 773/2004, a delle gradazioni fra le diverse persone che, in una forma o in un’altra, possono essere coinvolte in un procedimento in materia di intese. I diritti delle parti del procedimento amministrativo (chiamate anche «imprese interessate») sono più estesi dei diritti dei terzi che, pur avendo un interesse in merito all’esito del procedimento, non risulteranno tuttavia destinatari essi stessi delle decisioni che la [OSCURATO:PERSONA] è chiamata ad adottare. 174. [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie, ha chiaramente avviato due procedimenti amministrativi paralleli, dei quali l’uno era fondato sull’art. 81 CE, e l’altro sull’art. 82 CE. Nel primo procedimento la [OSCURATO:PERSONA], quale parte dell’accordo notificato, rivestiva, come la [OSCURATO:PERSONA], la posizione di un’impresa interessata. Nel secondo procedimento tale posizione spettava invece solo alla [OSCURATO:PERSONA], quale impresa asseritamente detentrice di una posizione dominante, ma non alla [OSCURATO:PERSONA]. 175. Nel procedimento avviato ai sensi dell’art. 82 CE, conclusosi con la decisione controversa, alla [OSCURATO:PERSONA] spettavano dunque solo i diritti, decisamente meno ampi, di un terzo interessato. 176. Solo qualora risulti che la [OSCURATO:PERSONA], nel caso presente, ha avviato arbitrariamente, ossia senza una ragione oggettiva, per una situazione di fatto unitaria due procedimenti separati, alla [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero essere riconosciuti i diritti concessi ad un’impresa interessata – per usare le parole del Tribunale – «per il procedimento considerato nel suo complesso» (111) . 177. Il Tribunale non ha tuttavia accertato, nel caso in esame, un siffatto sviamento di potere da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Non sussistevano neppure elementi che deponevano in tal senso. Proprio al contrario, lo svolgimento di due procedimenti amministrativi separati era oggettivamente giustificato alla luce dei diversi fondamenti giuridici sostanziali dei medesimi, l’art. 81 CE (art. 53 dell’accordo SEE) da un lato, e l’art. 82 CE (art. 54 dell’accordo SEE) dall’altro. In relazione all’art. 82 CE (art. 54 dell’accordo SEE), solo la [OSCURATO:PERSONA], quale impresa asseritamente detentrice di una posizione dominante, poteva essere destinataria della comunicazione degli addebiti e della decisione della [OSCURATO:PERSONA] che conclude il procedimento. 178. Il Tribunale è pertanto incorso in un errore di diritto allorché ha assunto che la [OSCURATO:PERSONA], in relazione al procedimento avviato ai sensi dell’art. 82 CE, doveva essere equiparata ad un’impresa interessata. 179. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce che la decisione controversa è equiparabile, quanto alla sua efficacia pratica, ad una decisione di divieto ad essa indirizzata ai sensi dell’art. 7 del regolamento n. 1/2003. Le verrebbe reso impossibile fare affari in futuro con la [OSCURATO:PERSONA]. 180. Occorre osservare, al riguardo, che il dispositivo della decisione controversa è indirizzato esclusivamente alla [OSCURATO:PERSONA] e rende obbligatoria la sua volontaria rinuncia ad acquistare dalla [OSCURATO:PERSONA]. Gli effetti sulle future relazioni d’affari menzionati dalla [OSCURATO:PERSONA] risultano tutt’al più indirettamente dalla decisione controversa. Siffatti meri effetti riflessi delle decisioni sugli impegni non sono tuttavia tipici per le imprese interessate (parti) quanto piuttosto per i terzi interessati. 181. Diversamente da quanto ritiene la [OSCURATO:PERSONA], tale impresa non può dunque essere neanche considerata come un’impresa interessata in relazione all’art. 82 CE, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto in precedenza gli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. Tale rigetto degli impegni congiunti si è verificato infatti non nel procedimento che qui interessa, avviato ai sensi dell’art. 82 CE, bensì nel procedimento parallelo, avviato ai sensi dell’art. 81 CE. Il rigetto degli impegni congiunti non è di conseguenza oggetto della decisione controversa nel procedimento di cui all’art. 82 CE; piuttosto, gli impegni congiunti costituivano esclusivamente un aspetto che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a prendere in considerazione nell’esaminare la loro proporzionalità in relazione agli interessi della [OSCURATO:PERSONA] quale terzo interessato. 182. Equiparando la [OSCURATO:PERSONA] ad un’impresa interessata, il Tribunale è pertanto incorso in un errore di diritto. Tale errore si ripercuote anche sulle ulteriori affermazioni del Tribunale nella sentenza impugnata fino all’annullamento della decisione controversa (112) . Su di esso si fonda, in particolare, l’affermazione del Tribunale, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto consentire alla [OSCURATO:PERSONA] la consultazione del fascicolo (113) . Il diritto di accedere al fascicolo spetta unicamente alle parti del procedimento amministrativo (art. 27, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 1/2003) e può essere esercitato dopo la notifica di una comunicazione degli addebiti (art. 15, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 773/2004). Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non era parte del procedimento amministrativo che qui interessa, avviato ai sensi dell’art. 82 CE, bensì solo parte del procedimento amministrativo parallelo, avviato ai sensi dell’art. 81 CE, essa non aveva diritto, nella fase antecedente l’adozione della decisione controversa, alla consultazione del fascicolo. 183. [OSCURATO:PERSONA] luce di tali circostanze, la terza parte del secondo motivo di impugnazione è fondata e giustifica l’annullamento della sentenza impugnata. C – Conclusione parziale 184. Sebbene alcuni degli addebiti formulati dalla [OSCURATO:PERSONA] siano infondati, si ritiene, in sintesi, che la sua impugnazione debba essere accolta e che comporti l’annullamento in toto della sentenza impugnata. VI – Valutazione del ricorso di primo grado proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] 185. Ai sensi dell’art. 61, n. 1, del suo Statuto, la Corte di giustizia può statuire essa stessa definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta. 186. Così avviene nel caso in esame. Tutti i fatti e le questioni di diritto rilevanti per statuire sul ricorso della [OSCURATO:PERSONA] sono già stati discussi in primo grado dinanzi al Tribunale, e le parti hanno avuto l’opportunità di scambiare le loro argomentazioni al riguardo. Il rinvio al Tribunale di primo grado non è pertanto necessario; piuttosto, la Corte può statuire essa stessa sul ricorso della [OSCURATO:PERSONA] inteso ad ottenere l’annullamento della decisione controversa. A – La legittimità formale della decisione controversa (primo motivo di ricorso) 187. Con il suo primo motivo di ricorso in primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] censura una violazione del suo diritto al contraddittorio. 1. Il diritto della [OSCURATO:PERSONA] ad essere sentita 188. Nel suo controricorso in primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] sembra dubitare del fatto che alla [OSCURATO:PERSONA] spettasse, nel caso presente, un diritto ad essere sentita. 189. Una tesi del genere sarebbe priva di qualsiasi fondamento giuridico. 190. È vero che la [OSCURATO:PERSONA], come menzionato in precedenza (114), non era parte («impresa interessata») nel procedimento qui rilevante, avviato ai sensi dell’art. 82 CE. È tuttavia indubbio che la [OSCURATO:PERSONA] aveva un interesse legittimo in relazione all’esito del procedimento. Tale interesse risulta dalla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] era la prevista controparte contrattuale dell’impresa asseritamente detentrice di una posizione dominante. Una controparte del genere, qualora ne faccia richiesta, deve essere sentita dalla [OSCURATO:PERSONA] prima dell’adozione di una decisione sugli impegni, la quale rende obbligatoria la cessazione di qualsivoglia rapporto di fornitura fra l’impresa che detiene una posizione dominante e la sua controparte contrattuale. 191. Ai fini della presente controversia può invece restare aperta la questione se la [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere sentita quale terzo interessato ai sensi dell’art. 27, n. 3, seconda frase, del regolamento n. 1/2003 (115) . In giurisprudenza è stato infatti chiarito che il diritto al contraddittorio, garantito a livello costituzionale, deve essere assicurato anche qualora manchi una disciplina per il procedimento di cui trattasi (116) . Poiché la decisione sugli impegni rappresenta per la [OSCURATO:PERSONA] un provvedimento individuale che gli arreca pregiudizio, la [OSCURATO:PERSONA], su domanda, doveva in ogni caso essere sentita. In tal senso depone anche la valutazione legislativa espressa nell’art. 27, n. 4, del regolamento n. 1/2003. 192. È tuttavia altresì certo che la [OSCURATO:PERSONA], quale terzo interessato, era titolare di diritti molto meno ampi di un’«impresa interessata» ovvero di una parte ai sensi degli artt. 9, n. 1, e 27, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1/2003. [OSCURATO:PERSONA] non spettava in particolare il diritto ad una comunicazione degli addebiti o a un documento analogo e neanche il diritto di consultare il fascicolo (v. art. 27, n. 2, del regolamento n. 1/2003 nonché art. 10, nn. 1 e 2 e art. 15, n. 1, del regolamento n. 773/2004). 2. Oggetto del diritto della [OSCURATO:PERSONA] ad essere sentita 193. Le parti controvertono soprattutto sul fondamento del diritto della [OSCURATO:PERSONA] ad essere sentita. 194. [OSCURATO:PERSONA] esige di essere edotta sui motivi del rigetto degli impegni offerti congiuntamente alla [OSCURATO:PERSONA] e desidera prendere posizione al riguardo. 195. Gli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] non sono tuttavia stati offerti nel procedimento avviato ai sensi dell’art. 82 CE, bensì nel procedimento parallelo, avviato ai sensi dell’art. 81 CE. Essi non sono pertanto oggetto della decisione controversa; essi non vengono neppure respinti in tal sede, ma vengono discussi dalla [OSCURATO:PERSONA] solo al fine di valutare il caso sotto il profilo del diritto della concorrenza. Oggetto della decisione controversa sono tuttavia unicamente gli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA], resi obbligatori dalla [OSCURATO:PERSONA]. 196. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] doveva essere sentita solo in merito agli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA] nonché in merito all’intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di renderli obbligatori. Da tali impegni individuali è risultato, in definitiva, anche l’asserito pregiudizio per la [OSCURATO:PERSONA]: la fine di qualsivoglia relazione commerciale con la [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto diamanti grezzi. 197. Tuttavia, tutto ciò non significa in alcun modo che gli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] non possono rivestire alcuna importanza in sede dell’audizione della [OSCURATO:PERSONA], preliminare alla decisione controversa. 198. Per consentire infatti a terzi interessati come la [OSCURATO:PERSONA] di pronunciarsi utilmente, la [OSCURATO:PERSONA] deve – perlomeno a grandi linee – fornire chiarimenti in merito al contenuto della decisione che intende adottare. Fra tali chiarimenti rientrano non solo informazioni sul contenuto essenziale degli impegni che essa intende rendere obbligatori, bensì anche informazioni sui motivi più importanti che l’hanno indotta ad accettare tali impegni. 199. Nel caso presente, la [OSCURATO:PERSONA] doveva dunque fornire chiarimenti alla [OSCURATO:PERSONA] in merito al contenuto essenziale degli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA], che consisteva nella progressiva riduzione degli acquisti di diamanti grezzi dalla [OSCURATO:PERSONA] nonché la loro completa soppressione a partire dal 2009, e illustrare inoltre alla [OSCURATO:PERSONA] i motivi principali che fondavano la sua intenzione di rendere obbligatori tali impegni individuali. 200. È evidente che la [OSCURATO:PERSONA] doveva anche illustrare, al riguardo, che gli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], ricevuti in precedenza, non erano sufficienti a risolvere i problemi in materia di concorrenza identificati dalla medesima. Solo in tal modo, infatti, la [OSCURATO:PERSONA] poteva essere messa in grado di pronunciarsi utilmente sulla proporzionalità della prevista decisione in relazione ai suoi propri interessi commerciali. In tale ottica, la [OSCURATO:PERSONA] afferma a ragione che la decisione controversa era strettamente connessa al precedente rigetto degli impegni congiunti da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 201. Sulla scorta di tali premesse occorre verificare, in prosieguo, se la [OSCURATO:PERSONA] abbia rispettato il diritto al contraddittorio della [OSCURATO:PERSONA]. 3. Assenza di violazione del diritto al contraddittorio della [OSCURATO:PERSONA] 202. [OSCURATO:PERSONA] sostiene di non essere stata messa a conoscenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] della mutata valutazione degli elementi di fatto effettuata da quest’ultima, valutazione sulla quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fondato in definitiva, nella decisione controversa, il suo rigetto degli impegni congiunti e la sua accettazione degli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe neanche avuto l’opportunità di pronunciarsi utilmente su tale mutata valutazione degli elementi di fatto da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 203. Come tuttavia emerge dalle constatazioni in fatto effettuate dal Tribunale di primo grado (117), la [OSCURATO:PERSONA] aveva informato la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] già il 27 ottobre 2005, in occasione di una riunione, dell’esito della sua indagine di mercato. Al contempo, la [OSCURATO:PERSONA] aveva invitato le due imprese, sulla scorta dei risultati dell’indagine di mercato, a formulare nuovi impegni congiunti nel senso di una cessazione completa delle loro relazioni commerciali a partire dal 2009. 204. Già in tal modo la [OSCURATO:PERSONA] era stata messa a conoscenza del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che gli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] non fossero più sufficienti a risolvere i problemi in materia di concorrenza da essa identificati. [OSCURATO:PERSONA] sapeva inoltre, a partire da tale riunione, che la [OSCURATO:PERSONA] non riteneva (più) accettabile una prosecuzione delle relazioni commerciali fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], nella forma prevista sia dall’accordo notificato sia dagli impegni congiunti, e che essa era unicamente disposta ad accettare impegni nel senso di una cessazione completa delle relazioni commerciali di entrambe le imprese. 205. Se si considera che la [OSCURATO:PERSONA], quale parte del procedimento parallelo avviato ai sensi dell’art. 81 CE, aveva estrema confidenza con i rapporti di mercato e con gli antefatti del procedimento, siffatte delucidazioni orali da parte della [OSCURATO:PERSONA] potevano già essere sufficienti a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di pronunciarsi utilmente, da un lato, sui propri interessi commerciali e, dall’altro, sulla proporzionalità – a suo avviso insussistente – di una cessazione completa dei suoi rapporti commerciali con la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], quale terzo interessato, non aveva in ogni caso diritto a ricevere un’informazione scritta, né tantomeno un documento analogo, per estensione, ad una comunicazione degli addebiti. 206. [OSCURATO:PERSONA] aveva dunque l’opportunità, a partire dalla riunione del 27 ottobre 2005, di far valere in maniera efficace la propria posizione in relazione ad una cessazione completa dei rapporti commerciali con la [OSCURATO:PERSONA]. 207. [OSCURATO:PERSONA] ha approfittato di tale opportunità. Dal fascicolo si evince che l’impresa, con lettera 6 dicembre 2005, ha illustrato la propria posizione al membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato della concorrenza (118) . Con lettera 6 febbraio 2006, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso inoltre posizione sugli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA] e sulle osservazioni dei terzi interessati risultanti dall’indagine di mercato (119) . 208. Quale terzo interessato, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva aspirare a niente di meglio che un’opportunità del genere per far valere la propria posizione. 209. La censura della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale il suo diritto al contraddittorio è stato violato, deve dunque essere respinta in quanto infondata. 210. Solo per ragioni di completezza occorre menzionare che il diritto dei terzi interessati ad essere sentiti non contiene un corrispondente diritto di sottoporre alla [OSCURATO:PERSONA] nuovi impegni prima dell’adozione di una decisione. Solo le imprese interessate ai sensi dell’art. 9, n. 1, del regolamento n. 1/2003 possono validamente offrire impegni (120) . Dalla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] era nell’impossibilità – ad esempio per ragioni di tempo – «di proporre nuovi impegni congiunti con la [OSCURATO:PERSONA]» (121), non può pertanto risultare a priori un vizio concernente il diritto ad essere sentiti. Ciò viene travisato dal Tribunale al punto 201 della sentenza impugnata e ciò viene travisato anche dalla [OSCURATO:PERSONA] allorché condivide la posizione del Tribunale al riguardo. B – La legittimità sostanziale della decisione controversa (secondo e terzo motivo di ricorso) 211. La legittimità sostanziale della decisione controversa è oggetto di due ulteriori motivi di ricorso con i quali la [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in primo grado, violazioni dell’art. 82 CE, dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 nonché dei principi della libertà contrattuale e di proporzionalità. 1. Sulla violazione dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 (secondo motivo di ricorso) 212. Con il suo secondo motivo di ricorso in primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che l’art. 9 del regolamento n. 1/2003 non offre un fondamento giuridico sufficiente per la decisione controversa. Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] si fonda su un’interpretazione restrittiva di tale disposizione. Da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto accettare, secondo la [OSCURATO:PERSONA], solo impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. Dall’altro, la decisione sugli impegni avrebbe dovuto essere limitata nel tempo. 213. Nessuno dei due argomenti è convincente. a) Sulla legittimazione ad offrire impegni ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 214. Gli impegni di cui all’art. 9 del regolamento n. 1/2003 possono essere offerti solo dalle «imprese interessate». Come menzionato in precedenza (122), lo sono solo le parti del rispettivo procedimento in materia di intese. In un procedimento come quello di specie, avviato ai sensi dell’art. 82 CE, viene dunque in considerazione, quale impresa interessata, solo l’impresa asseritamente detentrice di una posizione dominante (123) . Solo tale impresa può offrire validamente impegni. 215. [OSCURATO:PERSONA] poteva, di conseguenza, nell’ambito del procedimento avviato ai sensi dell’art. 82 CE, accettare gli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA], impresa asseritamente detentrice di una posizione dominante, e renderli obbligatori ai sensi dell’art. 9, n. 1, del regolamento n. 1/2003 (124) . Essa non era assolutamente limitata all’accettazione degli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. Piuttosto, impegni congiunti potevano essere offerti solo nell’ambito del procedimento svoltosi parallelamente, avviato ai sensi dell’art. 81 CE. 216. È vero che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto, nell’ambito di tale procedimento parallelo avviato ai sensi dell’art. 81 CE, insistere nei suoi sforzi di trovare insieme ad entrambe le imprese – la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] – una soluzione ai problemi in materia di concorrenza da essa identificati. Il fatto di sapere se dovesse essere preferita tale opzione oppure invece quella degli impegni individuali nell’ambito del procedimento avviato ai sensi dell’art. 82 CE, costituisce tuttavia, in definitiva, non una questione di diritto bensì una questione di opportunità, il cui apprezzamento non spetta al giudice comunitario. b) Sulla limitazione temporale della validità di una decisione sugli impegni 217. Quanto alla validità temporale della sua decisione sugli impegni, la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata, ai sensi dell’art. 9, n. 1, del regolamento n. 1/2003, a limitarla nel tempo. Diversamente dalla proposta della [OSCURATO:PERSONA] (125) relativa al regolamento n. 1/2003, l’art. 9, n. 1, non prevede, infatti, che la decisione debba essere necessariamente limitata nel tempo (126) . 218. Qualora un venir meno della posizione dominante sul mercato di un’impresa come la [OSCURATO:PERSONA] non sia prevedibile a breve o a medio termine, una limitazione temporale della decisione sugli impegni sarebbe inoltre poco sensata. 219. Anche nel caso di una decisione sugli impegni non limitata sotto il profilo temporale, le imprese interessate e i terzi non sono tuttavia privi di protezione. Ai sensi dell’art. 9, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003, modifiche sostanziali della situazione di fatto possono infatti comportare la riapertura del procedimento. Si dovrebbe assumere una siffatta modifica sostanziale qualora, ad esempio, i rapporti di mercato mutino nel corso del tempo in maniera tale da implicare, per l’impresa che un tempo deteneva una posizione dominante, la perdita della sua preminenza sul mercato. 220. Secondo il principio di buona amministrazione (127), la [OSCURATO:PERSONA] è obbligata ad approfondire ogni indizio esposto in maniera circostanziata relativo ad una modifica sostanziale della situazione di fatto e a pronunciarsi in merito alla riapertura del procedimento. c) Conclusione parziale 221. Poiché dunque l’interpretazione restrittiva dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003, prospettata dalla [OSCURATO:PERSONA], non può essere accolta, il secondo motivo di ricorso in primo grado è infondato. 2. Sulla violazione dell’art. 82 CE, dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 e dei principi della libertà contrattuale e di proporzionalità (terzo motivo di ricorso) 222. Con il suo terzo motivo di ricorso nel procedimento di primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il «divieto tassativo e per una durata potenzialmente illimitata per la [OSCURATO:PERSONA] di acquistare diamanti grezzi direttamente o indirettamente dalla [OSCURATO:PERSONA]», alla base della decisione controversa, viola gli artt. 82 CE e 9 del regolamento n. 1/2003 in combinato disposto con i principi fondamentali della libertà contrattuale e di proporzionalità. 223. È opportuno valutare tale motivo di ricorso, da un lato, sotto il profilo della libertà contrattuale e, dall’altro, dal punto di vista della proporzionalità. a) Sulla libertà contrattuale (prima parte del terzo motivo di ricorso) 224. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la decisione controversa non può essere fondata sugli artt. 82 CE e 9 del regolamento n. 1/2003, in quanto è contraria al principio della libertà contrattuale. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe de facto disposto un boicottaggio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. 225. La libertà contrattuale fa parte dei principi generali del diritto comunitario. Essa costituisce il corollario della libertà di azione delle persone. Essa è altresì legata indissolubilmente alla libertà d’impresa (128), tutelata a livello costituzionale (129) . In una Comunità che è tenuta a rispettare il principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza (130), garantire la libertà contrattuale è indispensabile. Anche la giurisprudenza della Corte riconosce che agli operatori economici spetti la libertà contrattuale (131) . 226. Nell’adottare decisioni in materia di diritto della concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto del principio della libertà contrattuale ovvero della libertà d’impresa (132) . 227. La libertà contrattuale non comprende tuttavia solo la libertà di concludere contratti (libertà contrattuale positiva), bensì anche la libertà di non concludere contratti (libertà contrattuale negativa). 228. Con i suoi impegni individuali nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto uso della sua libertà contrattuale negativa. L’impresa ha rinunciato volontariamente , per il futuro, a stipulare contratti con la [OSCURATO:PERSONA]. 229. Il carattere volontario di tale rinuncia non è infirmato dalla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] ha offerto i propri impegni durante un procedimento in materia di intese pendente al fine di evitare una decisione di divieto, incluso l’accertamento, ivi contenuto, della sua posizione dominante sul mercato. Il mero annuncio di un procedimento in materia di intese ovvero la sua prosecuzione da parte della [OSCURATO:PERSONA], fino ad una decisione di divieto e ad una possibile ammenda, non costituisce un mezzo sleale, bensì uno strumento del tutto legale con il quale la [OSCURATO:PERSONA] persegue lo scopo legittimo di proteggere efficacemente la concorrenza da distorsioni (133) . 230. È vero che la [OSCURATO:PERSONA] ha, in tal modo, perso per il futuro il contraente che desiderava. Ciò fa tuttavia parte dei rischi ai quali la [OSCURATO:PERSONA] è esposta, analogamente a qualsiasi altro operatore economico, in un’economia di mercato aperta. In ciò non risiede un pregiudizio della libertà contrattuale della [OSCURATO:PERSONA] (134) . 231. [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il principio della libertà contrattuale neanche rendendo obbligatori gli impegni individuali e dunque la rinuncia della [OSCURATO:PERSONA] ad intrattenere in futuro rapporti commerciali con la [OSCURATO:PERSONA]. Piuttosto, adottando la decisione controversa, essa si è limitata a concretizzare i limiti della libertà contrattuale, quali risultano per tutti gli operatori economici dalle disposizioni del Trattato CE e dell’accordo SEE, direttamente applicabili. La libertà contrattuale (positiva) delle imprese termina infatti nel momento in cui viene concluso un accordo avente un oggetto o un effetto anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 81 CE (art. 53 dell’accordo SEE) oppure nel momento in cui un imprenditore, avvalendosi di un accordo, sfrutta abusivamente la sua posizione dominante sul mercato ai sensi dell’art. 82 CE (art. 54 dell’accordo SEE). 232. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce che la [OSCURATO:PERSONA], con la sua decisione, non ha contestato un comportamento abusivo bensì un comportamento manifestamente legittimo. La mera compravendita di un prodotto, anche da parte di un’impresa che detiene una posizione dominante, non potrebbe di per sé essere abusiva, a meno che il negozio non si fondi su condizioni sleali. A sostegno della sua tesi, la [OSCURATO:PERSONA] cita la giurisprudenza, e segnatamente la sentenza Langnese-Iglo/[OSCURATO:PERSONA] (135), secondo la quale la conclusione di contratti di acquisto in esclusiva non può essere vietata in via generale e per una durata indeterminata. 233. Tale argomento è tuttavia insufficiente. [OSCURATO:PERSONA] non tiene conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non è solo un acquirente sul mercato dei diamanti grezzi, bensì anche il più grande produttore a livello mondiale sul medesimo mercato. Il rapporto di fornitura fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] che si intendeva instaurare con l’accordo notificato non avrebbe dunque carattere verticale bensì orizzontale, sarebbe cioè un accordo fra concorrenti. In ciò risiede una differenza decisiva rispetto al caso Langnese-Iglo, nel quale si era in presenza di contratti di acquisto in esclusiva verticali (136) . 234. Come già menzionato in precedenza, , non è, in linea di principio, conforme ad un comportamento concorrenziale normale il fatto che un’impresa acquisti regolarmente la produzione del suo più grande concorrente – o in ogni caso una parte considerevole della stessa –, in particolare quando essa detiene una posizione dominante sul mercato (137) . Interrogata in proposito in udienza, anche la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso tale circostanza dinanzi alla Corte. 235. A ciò si aggiungono, nel caso presente, il ruolo di «market maker», noto da vicende passate, svolto dalla [OSCURATO:PERSONA], e i suoi sforzi per controllare la produzione sul mercato dei diamanti grezzi (138) . Sulla scorta di tali circostanze, non è stato assolutamente irragionevole, da parte della [OSCURATO:PERSONA], partire dal presupposto che un rapporto di fornitura perdurante fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] poteva comportare un abuso di posizione dominante da parte di quest’ultima. Al fine di scongiurare tale pericolo per la concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] poteva rendere obbligatori gli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA], i quali prevedono la cessazione completa di tale rapporto di fornitura. 236. [OSCURATO:PERSONA] obietta inoltre che le viene vietato l’accesso al più grande acquirente sul mercato. Essa ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe perlomeno dovuto consentirle vendite ad hoc alla [OSCURATO:PERSONA], ad esempio mediante vendite all’asta al miglior offerente. Ho già esposto in precedenza che nessuno di questi argomenti è fondato (139) . 237. [OSCURATO:PERSONA] esprime inoltre il timore che, senza la [OSCURATO:PERSONA] quale acquirente, essa non abbia più la certezza di poter vendere i suoi diamanti grezzi a prezzi vantaggiosi sotto il profilo economico. Il potere negoziale dei restanti acquirenti aumenterebbe, cosicché potrebbero essere ottenuti solo prezzi inferiori, il che comporterebbe una distorsione della concorrenza a scapito della [OSCURATO:PERSONA]. 238. In un’economia di mercato aperta, ciascun operatore economico deve tuttavia sopportare il rischio legato alla vendita dei propri prodotti. Qualora, per compiacere una determinata impresa, si intendesse consentire la prosecuzione di un rapporto di fornitura che suscita perplessità in relazione all’art. 82 CE, si proteggerebbero in definitiva i concorrenti dalla concorrenza e si accorderebbe la priorità agli interessi delle imprese coinvolte a scapito dell’interesse generale ad un gioco della concorrenza non falsato [art. 3, n. 1, lett. g), CE]. L’obiettivo del diritto europeo della concorrenza deve tuttavia consistere nel tutelare la concorrenza e non i concorrenti, in quanto di ciò beneficiano indirettamente anche i consumatori e la comunità (140) . 239. La circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] debba adesso, diversamente da prima, negoziare in maniera più intensa sui prezzi con i restanti acquirenti sul mercato di diamanti grezzi, non è espressione di una minore concorrenza, ma, al contrario, di una maggiore concorrenza. Come espone inoltre – senza essere smentita – la [OSCURATO:PERSONA], il mercato si contraddistingue per un elevato numero di acquirenti in confronto piccoli, il cui potere negoziale non può essere sottovalutato. 240. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, infine, che la decisione controversa esplicherà effetti svantaggiosi sulla concorrenza, in quanto essa genera un rischio considerevole di riduzione della produzione, qualora la [OSCURATO:PERSONA] non trovasse più acquirenti per i suoi diamanti grezzi. Come tuttavia giustamente obiettato dalla [OSCURATO:PERSONA], uno scenario del genere è improbabile, se si parte dal presupposto di una domanda di diamanti che resta inalterata sui mercati a valle. [OSCURATO:PERSONA] stessa non ha esposto nulla che indichi una riduzione del volume della domanda su tali mercati a valle. 241. In conclusione, si deve constatare che la decisione controversa non è contraria al principio della libertà contrattuale. La prima parte del terzo motivo di ricorso in primo grado è dunque infondata. b) Sulla proporzionalità (seconda parte del terzo motivo di ricorso) 242. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la decisione controversa non può essere fondata sugli artt. 82 CE e 9 del regolamento n. 1/2003, in quanto contraria al principio di proporzionalità. 243. [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in sostanza, che un divieto assoluto in capo alla [OSCURATO:PERSONA] di acquistare diamanti grezzi dalla [OSCURATO:PERSONA] non è necessario per due ragioni: in primo luogo, l’accordo notificato non avrebbe comunque riservato alla [OSCURATO:PERSONA] più del 50% della produzione di diamanti della [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto a disposizione una soluzione alternativa meno restrittiva di un divieto totale di vendita, costituita dagli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. 244. Tali argomenti non possono giustificare l’annullamento della decisione controversa. 245. Occorre innanzitutto rammentare che l’esame dell’idoneità e della necessità degli impegni in relazione ad una decisione adottata ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 esige dalla [OSCURATO:PERSONA] valutazioni economiche complesse, per effettuare le quali essa gode di un margine di discrezionalità (141) . 246. Nell’ambito di tale margine di discrezionalità, incombe alla [OSCURATO:PERSONA], nel caso in esame, decidere in primo luogo se l’accordo notificato suscitasse perplessità sotto il profilo della concorrenza, e, in secondo luogo, se gli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] potessero essere presi in considerazione quale strumento meno incisivo rispetto agli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA]. 247. Come menzionato in precedenza (142), il giudice comunitario è autorizzato ad esaminare una siffatta decisione della [OSCURATO:PERSONA], dal punto di vista sostanziale, sotto il profilo della correttezza dei fatti presi in considerazione e della presenza di errori di valutazione manifesti. Al riguardo, esso è tenuto a verificare non solo l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che se ne traggono. 248. Nel caso presente si controverte unicamente se i fatti oggetto di accertamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] potevano fondare le conclusioni che la stessa ne ha tratto; e segnatamente, da un lato, la conclusione che l’accordo notificato suscitava perplessità sotto il profilo della concorrenza in relazione all’art. 82 CE, e, dall’altro, la conclusione che gli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] non costituivano un’alternativa idonea rispetto agli impegni individuali resi obbligatori. i) Sull’esistenza di un problema in materia di concorrenza 249. Per quanto concerne innanzitutto l’esistenza di un problema in materia di concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] si accontenta del lapidario richiamo secondo il quale, in passato, i rapporti di fornitura esclusivi con imprese che detenevano una posizione dominante di un ordine di grandezza paragonabile a quello dell’accordo notificato (circa il 50% della produzione complessiva della [OSCURATO:PERSONA]) non venivano considerati atti a destare preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza. 250. Nella specie, non occorre verificare se tale non meglio dimostrata affermazione della [OSCURATO:PERSONA] sia corretta. In ogni caso, infatti, la presente fattispecie si contraddistingue per una serie di peculiarità. 251. In primo luogo, l’approssimativo 50% della produzione annua di diamanti della [OSCURATO:PERSONA], il quale doveva costituire l’oggetto dell’accordo notificato con la [OSCURATO:PERSONA], rappresentava la totalità della sua produzione allora destinata all’esportazione (143) . In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non era un qualsiasi acquirente della merce della [OSCURATO:PERSONA], bensì il produttore leader a livello mondiale di diamanti grezzi, ossia un concorrente della [OSCURATO:PERSONA], il quale, inoltre, secondo la valutazione provvisoria della [OSCURATO:PERSONA], deteneva una posizione dominante sul mercato (144) . In terzo luogo, secondo le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA], sussistevano indizi a favore del fatto che l’accordo notificato avrebbe consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di controllare, quale «market maker», la produzione sul mercato dei diamanti (145) . 252. Sulla base di tali premesse, non è censurabile la conclusione della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale l’accordo notificato destava perplessità, sotto il profilo del diritto della concorrenza, in relazione alla sua compatibilità con l’art. 82 CE. [OSCURATO:PERSONA] poteva ragionevolmente partire dal presupposto che tale accordo avrebbe comportato un abuso della posizione dominante della [OSCURATO:PERSONA]. ii) Sull’idoneità e la necessità degli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA] 253. Quanto all’idoneità e alla necessità degli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA], resi obbligatori, i quali prevedono la cessazione totale della relazione commerciale con la [OSCURATO:PERSONA], occorre precisare quanto segue. 254. È vero che la [OSCURATO:PERSONA] disponeva, quale strumento asseritamente meno incisivo, degli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era dunque tenuta a verificare se tali impegni congiunti fossero idonei, in egual misura rispetto agli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA], manifestamente più estesi, a risolvere il problema in materia di concorrenza da essa identificato. Al fine di procedere a tale verifica, la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata su un’indagine di mercato, documentandone i risultati – seppur piuttosto concisamente – nella decisione controversa (146) . 255. Pur avendo criticato nel procedimento amministrativo i risultati dell’indagine di mercato rilevati dalla [OSCURATO:PERSONA] (147), la [OSCURATO:PERSONA] non li ha attaccati nel suo ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado. Dinanzi al giudice comunitario, solo in sede di impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato per la prima volta che le osservazioni dei 21 terzi interessati non erano significative (148) . Un siffatto modo di procedere è inammissibile, in quanto l’oggetto della controversia non può essere ampliato rispetto a quello del procedimento di primo grado attraverso la deduzione di motivi nuovi in sede di impugnazione (art. 42, n. 2 in combinato disposto con l’art. 118 del regolamento di procedura della Corte)(149) . In prosieguo mi baserò pertanto unicamente sulle constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative ai risultati dell’indagine di mercato non contestate tempestivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale. 256. Le osservazioni dei terzi interessati nell’ambito dell’indagine di mercato hanno espresso, inter alia, la preoccupazione che una prosecuzione del rapporto di acquisto di lunga data avrebbe messo la [OSCURATO:PERSONA] nella condizione di impedire alla [OSCURATO:PERSONA] di divenire un concorrente indipendente (150) . La maggior parte dei terzi interessati riteneva inoltre che fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non doveva sussistere alcun tipo di relazione commerciale (151) . 257. Sulla base di tali premesse, non è censurabile la conclusione della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale gli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], i quali dovevano continuare a consentire vendite quantitativamente limitate dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], non erano idonei a risolvere i problemi in materia di concorrenza identificati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Non era in ogni caso irragionevole assumere che gli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] non erano idonei in maniera analoga agli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA] a risolvere i problemi in materia di concorrenza in relazione all’art. 82 CE. 258. Diversamente che nel caso Automec (152), al quale rimanda ripetutamente la [OSCURATO:PERSONA], non sussistevano, nel caso presente, più soluzioni equivalenti per il problema in materia di concorrenza identificato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, la sentenza Automec/[OSCURATO:PERSONA] non può essere trasposta al caso di specie. 259. In conclusione, si deve pertanto constatare che anche la conoscenza degli impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] non poteva impedire alla [OSCURATO:PERSONA] di rendere obbligatori gli impegni individuali, più estesi, della [OSCURATO:PERSONA]. iii) Sulla proporzionalità in senso stretto 260. [OSCURATO:PERSONA] fa valere, inoltre, che un divieto assoluto di vendere alla [OSCURATO:PERSONA] pregiudica in maniera sproporzionata i suoi interessi. La libertà della [OSCURATO:PERSONA] di concludere contratti con il suo cliente allora più importante verrebbe annullata completamente e per una durata potenzialmente indeterminata. 261. Tale argomento corrisponde parzialmente alla prima parte del secondo motivo di ricorso, la quale è dedicata alla libertà contrattuale. Esso deve essere respinto per i motivi menzionati in quel contesto (153) . iv) Sull’asserita discriminazione della [OSCURATO:PERSONA] 262. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, infine, che la decisione controversa è arbitraria e discrimina l’impresa nei confronti di altri fornitori, i quali potrebbero continuare a vendere diamanti grezzi alla [OSCURATO:PERSONA] senza dover entrare in concorrenza con la [OSCURATO:PERSONA]. 263. [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato in maniera circostanziata se altri produttori vendano in misura rilevante alla [OSCURATO:PERSONA]. Una siffatta dimostrazione circostanziata sarebbe tuttavia stata necessaria, alla luce della circostanza che le vendite fra concorrenti non possono essere automaticamente considerate quale normale comportamento sul mercato (154) . 264. Tuttavia, persino supponendo che siffatte vendite abbiano luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non subisce alcuna discriminazione rispetto ad altri produttori ad opera della decisione controversa. 265. Secondo giurisprudenza costante, infatti, il principio di parità di trattamento ovvero di non discriminazione richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo obiettiva necessità (155) . 266. Nel caso presente, la [OSCURATO:PERSONA] e gli altri produttori di diamanti grezzi che operano sul mercato non si trovano necessariamente in una situazione analoga. [OSCURATO:PERSONA] è, secondo gli accertamenti del Tribunale (156), il numero due su scala mondiale nella produzione di diamanti, e desidera concludere un contratto di fornitura a lungo termine con la [OSCURATO:PERSONA], il numero uno. Un rapporto di fornitura fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], già a causa della posizione di preminenza sul mercato di queste due imprese, può dover essere valutato diversamente da un eventuale rapporto di fornitura fra la [OSCURATO:PERSONA] e un altro produttore di diamanti grezzi manifestamente più piccolo. 267. A ciò si aggiunge il fatto che, con l’accordo notificato, sarebbe dovuto proseguire un rapporto di fornitura esclusivo esistente da decenni fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di assicurare il proprio ruolo di «market maker» e di controllare la produzione sul mercato mondiale (157) . Anche tale contesto storico distingue la situazione della [OSCURATO:PERSONA] da quella degli altri produttori sul mercato. 268. Non è pertanto ravvisabile alcuna violazione del principio generale della parità di trattamento e di non discriminazione. Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la decisione controversa non era neanche arbitraria, bensì si fondava su considerazioni oggettive alla base delle quali si trovavano, in particolare, i risultati di un’indagine di mercato condotta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 269. A mero titolo di completezza aggiungo che la decisione controversa non può essere interpretata, per esempio, quale carta bianca che consenta alla [OSCURATO:PERSONA] di acquistare diamanti grezzi presso produttori diversi dalla [OSCURATO:PERSONA]. Piuttosto, anche i rapporti di fornitura fra la [OSCURATO:PERSONA] ed altri produttori dovrebbero naturalmente essere valutati tenendo conto delle circostanze del caso concreto alla luce degli artt. 81 CE e 82 CE nonché 53 e 54 dell’accordo SEE. v) Conclusione parziale 270. Nel complesso, la seconda parte del terzo motivo di ricorso in primo grado è dunque infondata. C – Conclusione parziale 271. Poiché nessuno dei motivi di ricorso sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA] in primo grado può essere accolto, il ricorso di annullamento da questa proposto avverso la decisione controversa deve essere respinto. VII – Sulle spese 272. Ai sensi dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. 273. Dall’art. 69, n. 2, in combinato disposto con l’art. 118 del regolamento di procedura della Corte, risulta che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente nei due gradi di giudizio, deve essere condannata alle spese di entrambi. VIII – Conclusione 274. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, suggerisco che la Corte voglia dichiarare quanto segue: 1) La sentenza del Tribunale di primo grado 11 luglio 2007 nella causa T-170/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], è annullata. 2) Il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] in primo grado inteso all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 22 febbraio 2006, 2006/520/CE, è respinto. 3) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese di entrambi i gradi di giudizio. (1) . (2)  – Per motivi di praticità nel testo in lingua originale, il tedesco, per «impegni» sarà impiegato perlopiù il termine «Zusagen» quale sinonimo della più ridondante espressione «Verpflichtungszusagen». (3)  – Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GUL 1, pag. 1). (4)  – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] 22 febbraio 2006, 2006/520/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 82 del trattato CE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (caso COMP/B-2/38.381 – [OSCURATO:PERSONA]), notificata con il numero K(2006) 521, sintesi in GU L 205, pag. 24; in prosieguo anche: la «decisione controversa». (5)  – Sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, causa T‑170/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑2601, rettificata con ordinanza del Tribunale di primo grado 27 agosto 2007); in prosieguo anche: la «sentenza impugnata» oppure la «sentenza di primo grado». (6)  – Regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 7 aprile 2004, n. 773, relativo ai procedimenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123, pag. 18). (7)  – Art. 45, n. 2, del regolamento n. 1/2003. (8)  – Il fondamento giuridico del regolamento n. 773/2004 è costituito dall’art. 33 del regolamento n. 1/2003; sull’entrata in vigore v. art. 20 del regolamento n. 773/2004. (9)  – Il regolamento n. 773/2004 è stato modificato, da un lato, dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 23 ottobre 2006, n. 1792 (GU L 362, pag. 1) e, dall’altro, dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 30 giugno 2008, n. 622 (GU L 171, pag. 3). (10)  – Punti 8‑26 e 179 della sentenza impugnata. (11)  – In prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]». (12)  – In prosieguo anche: la «[OSCURATO:PERSONA]». (13)  – Regolamento (CEE) del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 – Primo regolamento d’applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962,  n. 13, pag. 204). Tale regolamento conteneva la normativa precedente al regolamento n. 1/2003, dal quale è stato sostituito con effetto a decorrere dal 1° maggio 2004. (14)  – In prosieguo: gli «impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA]». (15)  – In prosieguo: gli «impegni congiunti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]». (16)  – GU C 136, pag. 32. (17)  – In prosieguo: gli «impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA]». (18)  – [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, nel suo atto di impugnazione, che si trattava della versione finale di impegni che le erano stati offerti per la prima volta già alla fine del novembre 2005 ovvero all’inizio del dicembre 2005 e ai quali erano state apportate ancora alcune modifiche redazionali fino al 26 gennaio 2006. (19)  – Come si evince dal punto 185 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la [OSCURATO:PERSONA], con lettera 22 febbraio 2006, che il «procedimento che la riguardava» era stato chiuso. (20)  – V. punto 30 della sentenza impugnata. (21)  – L’originale dell’atto di impugnazione, inoltrato in un primo momento per fax, è stato depositato presso la cancelleria della Corte il 26 settembre 2007. (22)  – V., ex pluris, sentenze 11 luglio 1989, causa 265/87, Schräder (Racc. pag. 2237, punto 21); 13 novembre 1990, causa C‑331/88, Fedesa e a. (Racc. pag. I‑4023, punto 13); 12 luglio 2001, causa C‑189/01, Jippes e a. (Racc. pag. I‑5689, punto 81); 9 marzo 2006, causa C‑174/05, Zuid-Hollan dse Milieufederatie e Natuur en Milieu (Racc. pag. I‑2443, punto 28), nonché 24 maggio 2007, causa C‑45/05, [OSCURATO:PERSONA]Prins (Racc. pag. I‑3997, punto 45). (23)  – V., a titolo di esempio, sentenze 6 aprile 1995, cause riunite C‑241/91 P e C‑242/91 P, RTE e ITP/[OSCURATO:PERSONA], detta «Magill» (Racc. pag. I‑743, punto 93), nonché 18 dicembre 2007, causa C‑202/06 P, [OSCURATO:PERSONA] & Industrie/[OSCURATO:PERSONA], detta «[OSCURATO:PERSONA]» (Racc. pag. I‑12129, punto 52). (24)  – In tal senso anche punti 88 e 139 della sentenza impugnata. (25)  – In tal senso sentenze 25 gennaio 2007, cause riunite C‑403/04 P e C‑405/04 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑729, punto 40); 10 luglio 2008, causa C‑413/06 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of America/Impala, detta «Impala» (Racc. pag. I‑4951, punto 117), nonché 16 dicembre 2008, causa C‑47/07 P, Masdar (UK)/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑9761, punto 77). (26)  – V., al riguardo, ancora la giurisprudenza cit. alla nota 22. (27)  – V., segnatamente, punti 101, 103 e 104 nonché punto 140 della sentenza impugnata. (28)  – Punti 87 e 95 della sentenza impugnata. (29)  – L’affermazione contenuta al punto 87 della sentenza impugnata, secondo la quale una decisione ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 comporta «la conclusione del procedimento di accertamento e di sanzione di un’infrazione alle norme sulla concorrenza» è quanto meno equivoca. (30)  – V., al riguardo, la seconda frase del tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1/2003. (31)  – V. al riguardo – riferite ad un procedimento di controllo delle concentrazioni – le mie conclusioni 26 aprile 2007 nella causa [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 23, paragrafo 69). (32)  – V., al riguardo, ancora supra, paragrafo 53 delle presenti conclusioni. (33)  – Punto 154 della sentenza impugnata. (34)  – V., segnatamente, punti 101, 140 e 154 della sentenza impugnata. (35)  – V., segnatamente, punto 154 della sentenza impugnata. (36)  – [OSCURATO:PERSONA] 23 aprile 2002, causa C‑62/01 P, Campogrande/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3793, punto 24); 22 giugno 2006, causa C‑24/05 P, Storck/HABM (Racc. pag. I‑5677, punti 34 e 35), nonché 15 marzo 2007, causa C‑95/04 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2331, punto 137). (37)  – Giurisprudenza costante, v. sentenze 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑123, punto 48); 6 aprile 2006, causa C‑551/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3173, punto 51); 10 maggio 2007, causa C‑328/05 P, SGL Carbon/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3921, punto 41), nonché 2 aprile 2009, causa C‑431/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2665, punto 137). (38)  – [OSCURATO:PERSONA] 15 febbraio 2005, causa C‑12/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑987, punti 37‑49); 22 novembre 2007, causa C‑525/04 P, Spagna/Lenzing (Racc. pag. I‑9947, punti 56‑61), nonché Impala (cit. alla nota 25, punti 135‑150, e segnatamente punto 143). (39)  – Fondamentale sul margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] nei procedimenti in materia di concorrenza è la sentenza 11 luglio 1985, causa 42/84, Remia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2545, punto 34); v., inoltre, sentenze 17 novembre 1987, cause riunite 142/84 e 156/84, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 4487, punto 62), nonché [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 37, punto 279). (40)  – Punti 108‑110 della sentenza impugnata. (41)  – [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di primo grado 3 aprile 2003, causa T‑119/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑1433, punto 78), nonché 30 settembre 2003, causa T‑158/00, ARD/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑3825, punto 328); v., inoltre, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 23, paragrafo 67). (42)  – Punti 123‑125, e segnatamente punto 125 della sentenza impugnata. (43)  – Punto 126 della sentenza impugnata. (44)  – Sentenza Impala (cit. alla nota 25, punto 144). (45)  – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 38, punto 39) nonché Impala (cit. alla nota 25, punto 145). Tale giurisprudenza, elaborata in un primo momento nell’ambito del controllo delle operazioni di concentrazione, riveste nel frattempo importanza al di là di tale settore del diritto e può essere applicata ogniqualvolta decisioni della [OSCURATO:PERSONA] devono essere esaminate per individuare errori manifesti di valutazione; v. le sentenze Spagna/Lenzing (cit. alla nota 38, punto 57) e 6 novembre 2008, causa C‑405/07 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑8301, punto 55), nonché la sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2006, cause riunite T‑44/02 OP, T‑54/02 OP, T‑56/02 OP, T‑60/02 OP e T‑61/02 OP, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑3567, punto 67). (46)  – In tal senso anche punto 131 della sentenza impugnata. (47)  – Punto 132 della sentenza impugnata. (48)  – In tal senso il quarantunesimo e il quarantaduesimo ‘considerando’ della decisione controversa. (49)  – V., al riguardo, le mie conclusioni nella causa Impala (cit. alla nota 25, paragrafo 240). (50)  – V. le mie conclusioni 10 marzo 2009 nella causa C‑558/07, S.P.C.M. e a. (Racc. pag. I‑5783, paragrafo 77); in senso analogo sentenza 12 marzo 2002, cause riunite C‑27/00 e C‑122/00, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I‑2569, punto 72), secondo la quale non sussiste un errore manifesto di valutazione qualora l’istituzione di cui trattasi, nell’adottare la sua decisione, possa «ragionevolmente» partire da talune ipotesi; v., inoltre, le mie conclusioni 1° febbraio 2007 nella causa Spagna/Lenzing (cit. alla nota 38, paragrafo 71), nelle quali ho esposto che una prognosi viene considerata manifestamente erronea solo nel caso in cui essa non può essere «giustificata da nessun punto di vista immaginabile». (51)  – Punto 133 della sentenza impugnata. (52)  – Punto 134 della sentenza impugnata. (53)  – Punto 153, ultima frase, della sentenza impugnata. (54)  – Punto 153, prima frase, della sentenza impugnata. (55)  – V., supra, paragrafo 57 delle presenti conclusioni. (56)  – Punto 134 della sentenza impugnata. (57)  – Punti 138 e 153 della sentenza impugnata. (58)  – In tal senso la sentenza Impala (cit. alla nota 25, punto 145), secondo la quale il Tribunale, in presenza di un margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA], non può sostituire la sua valutazione economica a quella della [OSCURATO:PERSONA]. (59)  – [OSCURATO:PERSONA] 15 giugno 2000, causa C-237/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4549, punto 36); 18 gennaio 2007, causa C‑229/05 P, PKK e KNK/Consiglio (Racc. pag. I‑439, punto 35), nonché 16 luglio 2009, causa C-440/07 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑6413, punto 104). (60)  – [OSCURATO:PERSONA] PKK e KNK/Consiglio (cit. alla nota 59, punto 37); 18 luglio 2007, causa C‑326/05 P, [OSCURATO:PERSONA] del Vallés/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-6557, punto 60); 22 novembre 2007, causa C‑260/05 P, Sniace/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑10005, punto 37), nonché 8 maggio 2008, causa C‑304/06 P, Eurohypo/HABM (Racc. pag. I‑3297, punto 34), nonché ordinanza 3 giugno 2009, causa C‑394/08 P, Zipcar/HABM (non pubblicata nella Raccolta, punto 40). (61)  – Punti 115 e 150 della sentenza impugnata. (62) – Al punto 99 della sentenza impugnata il Tribunale afferma: «Il controllo della proporzionalità di una misura è (…) un controllo oggettivo (…)». (63)  – [OSCURATO:PERSONA] 7 maggio 1998, causa C‑401/96 P, Somaco/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2587, punto 53); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 25, punto 77) nonché 16 luglio 2009, causa C‑385/07 P, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Rac c. pag. I‑6155, punto 71). (64)  – [OSCURATO:PERSONA] 6 marzo 2001, causa C‑274/99 P, Connolly/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1611, punto 121); [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 37, punto 372); 2 aprile 2009, causa C‑202/07 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2369, punto 30), nonché [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 59, punto 135). (65)  – [OSCURATO:PERSONA] 14 maggio 1998, causa C‑259/96 P, Consiglio/de Nil e Impens (Racc. pag. I‑2915, punti 32 e 33); [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 37, punto 372), [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 64, punto 29) nonché [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 59, punto 135). (66)  – Sentenza 7 giugno 2007, causa C‑362/05 P, Wunenburger/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4333, punto 80). (67)  – In merito a tale comunicazione v. paragrafo 26 delle presenti conclusioni. (68)  – Sullo snaturamento dei fatti v. la giurisprudenza cit. alla nota 59; sulla qualificazione giuridica dei fatti v. ordinanza 17 settembre 1996, causa C‑19/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4435, punto 39), nonché sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 25, punto 39) e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 59, punto 191). (69)  – Sentenza Impala (cit. alla nota 25, segnatamente punti 64, 65, 73 e 76); a tale riguardo la Corte non ha seguito le mie conclusioni del 13 dicembre 2007 nella causa citata (v. ivi, in particolare, paragrafi 171-176). (70)  – Al punto 16 della comunicazione nella Gazzetta ufficiale si trova il seguente riferimento: « In base all’esito della presente indagine di mercato , la [OSCURATO:PERSONA] intende adottare una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 (…).» (il corsivo è mio). (71)  – Punto 136, seconda frase, e punto 192, prima frase, della sentenza impugnata. (72)  – Si tratta dei punti 132‑154 della sentenza impugnata. (73)  – V., al riguardo, supra, paragrafo 45 delle presenti conclusioni, e la giurisprudenza cit. alla nota 25. (74)  – V., al riguardo, gli accertamenti di cui ai punti 8 e 9 nonché la citazione estratta dalla decisione controversa al punto 116 della sentenza impugnata, dove si parla di una «relazione commerciale tra questa società [la [OSCURATO:PERSONA]] e il suo più importante concorrente, la [OSCURATO:PERSONA]». (75)  – Punti 138 e 153 della sentenza impugnata. (76)  – [OSCURATO:PERSONA] 14 febbraio 1978, causa 27/76, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 207, punto 189); 16 settembre 2008, cause riunite da C‑468/06 a C-478/06, Sot. Lélos kai Sia e a. (Racc. pag. I-7139, punto 50), nonché 11 dicembre 2008, causa C‑52/07, Kanal 5 e TV 4 (Racc. pag. I‑9275, punto 26). (77)  – V., ad esempio, punti 58, 63 e 68 del controricorso della [OSCURATO:PERSONA] in primo grado e punto 74 della sentenza impugnata. (78)  – Punto 153 della sentenza impugnata. (79)  – V., al riguardo, ancora paragrafo 121 delle presenti conclusioni e la giurisprudenza cit. alla nota 76. (80)  – Venticinquesimo, ventiseiesimo, ventottesimo e trentesimo considerando della decisione controversa, nonché punti 64 e 65 del controricorso della [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di primo grado; v. anche il punto 83 della sentenza impugnata. (81)  – [OSCURATO:PERSONA] 18 marzo 1993, causa C‑35/92 P, Parlamento/Frederiksen (Racc. pag. I‑991, punto 31); 8 maggio 2003, causa C‑122/01 P, T. Port/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4261, punto 17); 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C-213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑5425, punto 148), nonché 13 settembre 2007, causa C‑443/05 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7209, punto 137). (82)  – V. punti 158 e 204 della sentenza impugnata. Nella lingua processuale si dice che tali affermazioni sono state effettuate «for the sake of completeness». (83)  – I documenti trasmessi sono costituiti dalle osservazioni dei terzi interessati nell’ambito dell’indagine di mercato nonché da un estratto degli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA] (v. paragrafo 29 delle presenti conclusioni). (84)  – [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 37, punto 372); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 37, punto 42) nonché [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 59, punto 135). (85)  – Punto 201 della sentenza impugnata (il corsivo è mio). (86)  – Punto 203 della sentenza impugnata. (87)  – Sentenza Wunenburger/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 66, punto 80). (88)  – [OSCURATO:PERSONA] si riferisce al punto 130 della sentenza impugnata. (89)  – [OSCURATO:PERSONA] 14 settembre 1999, causa C‑310/97 P, [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I‑5363, punto 52); 15 febbraio 2001, causa C‑239/99, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1197, punto 24), nonché 19 gennaio 2006, causa C‑240/03 P, Comunità montana della Valnerina/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑731, punto 43); v. anche sentenza 14 dicembre 1962, cause riunite 46/59 e 47/59, Meroni/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 763, in particolare pag. 780). (90)  – [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a. (cit. alla nota 89, punto 52) e Comunità montana della Valnerina/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 89, punto 43). (91)  – Ordinanze 27 settembre 2004, causa C‑470/02 P, UER/M6 e a. (non pubblicata nella Raccolta, punto 69), nonché 13 giugno 2006, causa C‑172/05 P, Mancini/[OSCURATO:PERSONA] [Racc. pag. I-77, (pubblicazione sommaria), punto 41]. (92)  – Conclusioni dell’avvocato generale Léger 2 aprile 1998 nella causa C‑252/96 P, Parlamento/Gutiérrez de Quijano y Lloréns (Racc. pag. I‑7421, paragrafo 36). (93)  – In tal senso sentenza Parlamento/Gutiérrez de Quijano y Lloréns (cit. alla nota 92, punto 34), nonché decisione UER/M6 e a. (cit. alla nota 91, punto 74). (94)  – [OSCURATO:PERSONA] 10 luglio 1986, causa 234/84, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2263, punto 27); 24 ottobre 1996, causa C‑32/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/Lisrestal e a. (Racc. pag. I‑5373, punto 21); 8 marzo 2007, causa C‑44/06, Gerlach (Racc. pag. I‑2071, punto 38), nonché 13 settembre 2007, cause riunite C‑439/05 P e C‑454/05 P, [OSCURATO:PERSONA] ed Österreich/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7141, punto 36); specificamente sul rispetto dei diritti della difesa nel procedimento giudiziario v. sentenza 2 ottobre 2003, causa C‑199/99 P, Corus UK/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑11177, punto 19). (95)  – [OSCURATO:PERSONA] 22 marzo 1961, cause riunite 42/59 e 49/59, SNUPAT/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 99, in particolare pag. 150); 10 gennaio 2002, causa C‑480/99 P, Plant e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑265, punto 24), nonché Corus UK/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 94, punto 19). (96)  – V. in tal senso anche le mie conclusioni 27 settembre 2006 nella causa PKK e KNK/Consiglio (cit. alla nota 59, paragrafo 67). (97)  – Dalla decisione UER/M6 e a. (cit. alla nota 91, punto 74) si ricava che una sentenza di primo grado non si può fondare su una «nouvelle thèse inspirée par le Tribunal». (98)  – V., al riguardo, ancora punto 201 della sentenza impugnata e paragrafo 140 delle presenti conclusioni. (99)  – Art. 62 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado. (100)  – V., al riguardo, art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado nonché la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 41, punto 205). (101)  – [OSCURATO:PERSONA] 10 luglio 1980, causa 30/78, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2229, punto 26), nonché 14 febbraio 1990, causa C‑301/87, Francia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑307, punto 31); in senso analogo sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 37, punto 73), nonché 29 giugno 2006, causa C‑308/04 P, SGL Carbon/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑5977, punti 97 e 98). (102)  – [OSCURATO:PERSONA] 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, van Landewyck e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 3125, punto 47), nonché 23 aprile 1986, causa 150/84, Bernardi/Parlamento (Racc. pag. 1375, punto 28). (103)  – Punto 203 della sentenza impugnata. (104)  – [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea è stata solennemente proclamata prima il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU C 364, pag. 1) e, successivamente, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo (GU C 303, pag. 1). (105)  – Trentasettesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1/2003. Sebbene la [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali, in quanto tale, non abbia ancora effetti giuridici vincolanti equiparabili a quelli del diritto primario, essa fornisce, come fonte giuridica di riferimento, indicazioni sui diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento giuridico comunitari, specialmente qualora un atto comunitario vi rinvii espressamente; sentenza 27 giugno 2006, causa C‑540/03, Parlamento/Consiglio, detta «ricongiungimento familiare» (Racc. pag. I‑5769, punto 38) e paragrafo 108 delle mie conclusioni in detta causa pronunciate l’8 settembre 2005. (106)  – V., al riguardo, la giurisprudenza cit. alla nota 94; in particolare, sul rispetto del diritto al contraddittorio in procedimenti amministrativi relativi al diritto della concorrenza, v. sentenze 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 3283, punto 32) e 3 settembre 2009, causa C-534/07 P. [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7415, punto 26). (107)  – Punti 176 e 177 della sentenza impugnata. (108)  – Punto 178 della sentenza impugnata. (109)  – Punto 186 della sentenza impugnata. (110)  – Punto 187 della sentenza impugnata. (111)  – Punto 187 della sentenza impugnata. (112)  – Punti 197‑203 della sentenza impugnata. (113)  – Punto 197 della sentenza impugnata. (114)  – V., supra, paragrafi 174 e 175 delle presenti conclusioni. (115)  – La posizione sistematica del terzo comma dell’art. 27 del regolamento n. 1/2003 dopo il primo comma è indice del fatto che esso deve essere applicato solo in relazione all’adozione di decisioni ai sensi degli artt. 7, 8, 23 e 24, n. 2, di tale regolamento. (116)  – V., al riguardo, le sentenze cit. alla nota 106. (117)  – Punto 21 della sentenza impugnata; v. anche paragrafo 27 delle presenti conclusioni. (118)  – Tale lettera è stata presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa al Tribunale quale allegato 14 al proprio ricorso in primo grado. (119)  – Punto 24 della sentenza impugnata; v. anche paragrafo 30 delle presenti conclusioni. (120)  – V. al riguardo anche paragrafi 214‑216 delle presenti conclusioni. (121)  – Punto 201 della sentenza impugnata. (122)  – V., supra, paragrafi 174 e 175 delle presenti conclusioni. (123)  – Anche più imprese possono detenere congiuntamente una posizione dominante sul mercato (cosiddetta detenzione collettiva di una posizione dominante). (124)  – In tal senso anche punti 89 e 90 della sentenza impugnata. (125) – Proposta di regolamento del Consiglio concernente l’applicazione alle imprese delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 2988/74, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 ("Regolamento d’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato"), presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 27 settembre 2000 (COM[2000] 582 def., pubblicata in GU C 365E, pag. 284); v., in particolare, art. 9, n. 1, seconda frase di tale proposta. (126)  – V. anche punto 91 della sentenza impugnata. (127)  – Il diritto ad una buona amministrazione viene sancito nell’art. 41 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al quale rimanda il trentasettesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1/2003. (128)  – L’avvocato generale Jacobs, nelle sue conclusioni 28 maggio 1998 nella causa C‑7/97, Bronner (Racc. pag. I-7791, paragrafo 56), ha espresso tale concetto nel seguente modo: «[I]l diritto di scegliere i propri partner commerciali e quello di disporre liberamente dei propri beni [corrispondono a] principi generalmente riconosciuti dagli ordinamenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, in alcuni casi a livello costituzionale. Toccare tali diritti richiede un’accurata giustificazione». (129)  – Art. 16 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea. (130)  – Artt. 4, n. 1, CE e 98 CE; v., al riguardo, anche sentenza 9 settembre 2003, causa C‑198/01, CIF (Racc. pag. I‑8055, punto 47). (131)  – Sentenza 28 aprile 2009, causa C‑518/06, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. I‑3491, punto 66); v., inoltre, sentenze 21 gennaio 1999, cause riunite C‑215/96 e C‑216/96, Bagnasco e a. (Racc. pag. I‑135, punti 45 e 46), nonché 18 luglio 2007, causa C‑277/05, Société thermale d’Eugénie-les-Bains (Racc. pag. I‑6415, punto 21). (132)  – In tal senso sentenze del Tribunale di primo grado 18 settembre 1992, causa T‑24/90, Automec/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑2223, punti 51‑53), e – riferita alla libertà d’impresa – 26 ottobre 2000, causa T‑41/96, Bayer/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑3383, punto 180). (133)  – In senso analogo le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 23, paragrafo 71). (134)  – Non vi sono, nella fattispecie, elementi per fondare un eventuale obbligo di contrarre, in forza del quale la [OSCURATO:PERSONA] continuerebbe ad essere tenuta ad acquistare determinate quantità di diamanti grezzi dalla [OSCURATO:PERSONA]. Unicamente per scrupolo di completezza, sottolineo che nell’udienza con le parti è stata discussa dinanzi alla Corte, in relazione alla rete di distribuzione della [OSCURATO:PERSONA], la cosiddetta «dottrina delle infrastrutture essenziali». Come ha tuttavia ammesso la [OSCURATO:PERSONA] stessa, una siffatta rete di distribuzione non può essere considerata a tal punto vitale da costituire un’infrastruttura indispensabile ( essential facility ), l’accesso alla quale debba necessariamente essere consentito dalla [OSCURATO:PERSONA] ad altri operatori del mercato. Persino qualora la creazione di un proprio sistema di distribuzione non fosse redditizio per la [OSCURATO:PERSONA], non sussisterebbe, secondo la giurisprudenza della Corte, alcun obbligo di contrarre da parte della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza 26 novembre 1998, causa C‑7/97, Bronner, Racc. pag. I‑7791, punti 41‑46, segnatamente punto 45; sulla «dottrina delle infrastrutture essenziali» v., inoltre, sentenze «Magill», cit. alla nota 23, punti 49‑57, nonché 29 aprile 2004, causa C‑418/01, IMS Health, Racc. pag. I-5039). (135)  – [OSCURATO:PERSONA] rimanda segnatamente alla sentenza del Tribunale di primo grado 8 giugno 1995, causa T‑7/93, Langnese-Iglo/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑1533, punti 206 e 207), confermata dalla sentenza della Corte 1° ottobre 1998, causa C‑279/95 P, Langnese-Iglo/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑5609, punto 74). (136)  – Sentenza Langnese-Iglo/[OSCURATO:PERSONA] (causa T‑7/93, cit. alla nota 135, punti 4 e 5). (137)  – V., supra, paragrafi 119‑122 delle presenti conclusioni. (138)  – Venticinquesimo, ventiseiesimo, ventottesimo e trentesimo ‘considerando’ della decisione controversa, nonché punti 64 e 65 del controricorso della [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di primo grado; v. anche punto 83 della sentenza impugnata. (139)  – V. paragrafi 119‑123 e 128‑130 delle presenti conclusioni. (140)  – V., al riguardo, paragrafo 71 delle mie conclusioni 19 febbraio 2009 nella causa C‑8/08, T‑[OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I‑4529). (141)  – V., supra, paragrafi 70‑75 delle presenti conclusioni. (142)  – V., supra, paragrafo 77 delle presenti conclusioni. (143)  – Punto 13 della sentenza impugnata. (144)  – Punti 9 e 14 della sentenza impugnata; ‘considerando’ dal ventitreesimo al ventisettesimo della decisione controversa. (145)  – Ventottesimo e trentesimo ‘considerando’ della decisione controversa. (146)  – Quarantunesimo e quarantaduesimo ‘considerando’ della decisione controversa. (147)  – V. il quarantunesimo ‘considerando’ della decisione controversa. (148)  – Punti 67 e 77 del controricorso e punto 17 della controreplica della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] critica, in particolare, che la maggior parte delle osservazioni negative dei terzi interessati si fondano su una risposta modello uniforme e non sollevano alcun problema in materia di concorrenza rilevante per il presente procedimento. (149)  – [OSCURATO:PERSONA] 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I‑1981, punto 59); Storck/HABM (cit. alla nota 36, punto 45); PKK e KNK/Consiglio (cit. alla nota 59, punto 61) nonché [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 64, punto 60). (150)  – Quarantunesimo ‘considerando’, secondo trattino, della decisione controversa. (151)  – Quarantunesimo ‘considerando’, terzo trattino, della decisione controversa. (152)  – Sentenza Automec/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 132, e segnatamente punto 52). (153)  – V., supra, paragrafi 224‑241 delle presenti conclusioni. (154)  – V., supra, paragrafi 119‑122 e 234 delle presenti conclusioni. (155)  – [OSCURATO:PERSONA] 10 gennaio 2006, causa C‑344/04, IATA e ELFAA (Racc. pag. I‑403, punto 95); 3 maggio 2007, causa C‑303/05, Advocaten voor de Wereld (Racc. pag. I‑3633, punto 56), nonché 7 luglio 2009, causa C‑558/07, S.P.C.M. e a. (Racc. pag. I‑5783, punto 74). (156)  – Punti 8 e 9 della sentenza impugnata; v. anche paragrafi 14 e 15 delle presenti conclusioni. (157)  – Venticinquesimo, ventiseiesimo, ventottesimo e trentesimo ‘considerando’ della decisione impugnata, nonché punti 64 e 65 del controricorso della [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di primo grado; v. anche punto 83 della sentenza impugnata.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris