CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 28476/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14359/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, via Golametto n. 4; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'Avvocattira Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la medesima Avvocatura Generale dello Stato; - resistente - avverso il decreto della Corte di appello di Perugia n. 143 depositata il 26 marzo 2019. Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 20 gennaio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Perugia, con decreto n. 143/2019, nel rigettare il ricorso proposto in opposizione da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aprile ex art. 5-ter I. n. 89/2001, per quanto ancora qui di interesse, riteneva che l'importo liquidato dal Consigliere designato a titolo di spese processuali pari ad euro 225,00 corrispondeva al valore medio rispetto all'indennizzo liquidato in euro 1.125,00 per ciascun ricorrente, in applicazione delle tariffe proprie dei procedimenti monitori, liquidate le spese per la fase di opposizione w secondo soccombenza. Avverso il decreto della Corte di appello di Perugia i medesimi originari ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo. Il Ministero della giustizia si è limitato a depositare un "atto di costituzione", al fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione. Il ricorso - previa relazione stilata dal nominato consigliere w delegato - è stato inizialmente avviato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis c.p.c., avanti alla sesta - 2 sezione civile. All'esito dell'adunanza camerale fissata al 22.11.2019, con ordinanza interlocutoria n. 2283 del 2020 depositata il 30.01.2020, il procedimento è stato rimesso dal Collegio alla pubblica udienza dinanzi alla seconda sezione in mancanza dell'evidenza decisoria. Il ricorso veniva nuovamente posto in discussione per la decisione allo stato degli atti all'udienza pubblica del 20 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137 del 2020, conv. in legge n. 176 del 2020. In prossimità della udienza pubblica è stata depositata dal sostituto procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], memoria con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso dell'accoglimento del ricorso. I ricorrenti hanno curato il depositato di memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo, riferito alla violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233, secondo comma, c.c., oltre che del d.m. n. 55/2014, parte ricorrente si duole della misura, inferiore al minimo di tariffa, delle spese liquidate nel decreto ex art. 3 legge n. 89/2001 e si pone la questione se tali spese vadano liquidate secondo la tabella 8 (procedimenti monitori) o la tabella 12 (giudizi innanzi alla corte di appello) allegate al d.m. n. 55/2014. La censura e con essa il ricorso è infondata. Questa Corte ha già chiarito (v. Cass. 22 dicembre 2016 n. 26851) che l'opposizione di cui all'art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l'ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo (Cass. n. 19348 del 2015; analogamente, Cass. n. 20463 del 2015). Il tutto avviene a (quasi) perfetta somiglianza con il procedimento per decreto ingiuntivo (al cui archetipo il legislatore si è dichiaratamente ispirato), col quale il procedimento ex lege Pinto condivide una prima fase, che si svolge inaudita altera parte e che termina con la provocano ad opponendum, e una seconda fase d'opposizione, caratterizzata da un contraddittorio pieno e da una cognizione esaustiva. Quest'ultima termina con un provvedimento che ha carattere sostitutivo del decreto emesso in sede monitoria solo se ed in quanto l'opposizione sia accolta in tutto o in parte. In tal caso, infatti, l'esito dichiarativo finale è difforme dall'accertamento compiuto con il decreto opposto, che pertanto va necessariamente revocato. Di riflesso, sostituendosi a quest'ultimo il decreto collegiale quale unica statuizione di merito, viene meno anche il capo relativo alle spese liquidate in favore della parte istante e poste a carico di quella erariale ai sensi dell'ultima parte del quinto comma dell'art. 3 legge n. 89/01. Spese che, pertanto, devono essere (non più semplicemente liquidate ma) regolate a misura dell'intera vicenda processuale e non soltanto della fase d'opposizione, in base al criterio di soccombenza e mediante una valutazione complessiva del procedimento di equa riparazione. Al pari dell'opposizione a decreto ingiuntivo (sulle cui spese per l'ipotesi di accoglimento v. Cass. n. 19120 del 2009), anche il giudizio inscenato ai sensi dell'5-ter legge n. 89/01 costituisce una struttura procedimentale essenzialmente unitaria. E dunque, in caso di accoglimento dell'opposizione deve essere altrettanto indivisibile la statuizione sulle spese (salvo il giudice dell'opposizione le regoli diversamente secondo le due fasi, solo per esprimere una consapevole tecnica di compensazione totale o parziale). Il quadro appena delineato muta radicalmente se, invece, l'opposizione ex art. 5-ter legge n.89/01 è respinta, poiché il decreto monocratico sopravvive tanto nel suo contenuto dichiarativo quanto nel capo che liquida le spese. Con la conseguenza che il regolamento che ne segue in sede di opposizione, non potendo riguardare anche le spese, ormai intangibili, della fase monitoria, è ulteriore e autonomo.Solo che a differenza dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., le cui spese in caso di rigetto non possono essere stabilite in maniera contraddittoria rispetto al decreto ingiuntivo, dato il principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata a pagare neppure una frazione delle spese (giurisprudenza costante: cfr. per tutte e fra le tante, Cass. n. 15317 del 2013), l'opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/01 non accolta può legittimamente condurre a un tale esito. Si consideri che l'opposizione può essere attivata sia dalla parte erariale, che subisce l'ingiunzione di cui al decreto pronunciato ai sensi dell'art. 3, comma 5, sia da quella privata insoddisfatta da tale provvedimento, nel qual caso l'opposizione è necessitata dalla non riproponibilità della domanda (art. 3, comma 6 legge n. 89/01). Quest'ultima ipotesi s'invera allorché il decreto monocratico abbia respinto in toto ovvero abbia accolto parzialmente la domanda di equa riparazione, escludendo una o più voci di danno o liquidandole in misura inferiore al richiesto. Su tale premessa positiva, questa Corte ha già avuto occasione di affermare il principio secondo cui l'opposizione ex art. 5-ter della parte privata insoddisfatta dall'esito della fase monitoria ha carattere pretensivo, a differenza di quella erariale che ha sempre e solo natura difensiva (cfr Cass. n. 26851 del 2016 cit.). Pertanto, salvo l'ipotesi di opposizione incidentale, il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto emesso ai sensi dell'art. 3, comma 5, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese. Di conseguenza queste ultime nel caso di rigetto dell'opposizione vanno regolate in maniera del tutto autonoma, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto monocratico che abbia accolto solo parzialmente la domanda di equa riparazione. L'affermata unitarietà del procedimento della legge n. 89/2001 e il suo esito finale allorché, come nel caso in oggetto, resti comunque accertata la responsabilità dello Stato per la durata irragionevole del giudizio presupposto, non consentono di evocare, in funzione di contrasto, il principio per cui la parte vittoriosa non può soggiacere al pagamento delle spese sostenute da quella soccombente, con la conseguenza che la tutela del diritto all'equa riparazione non resta monca, ma soddisfatta dalle spese della fase monitoria; il di più provocato da un'opposizione infondata è correttamente posto a carico della parte opponente, salvo ricorrano ipotesi di compensazione ai sensi dell'art. 92, cpv. c.p.c. Nella specie la Corte territoriale, proposta l'opposizione dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria per le spese processuali liquidate in monitorio, azionata dunque una richiesta con carattere pretensivo, ha valutato corretta la liquidazione delle spese di giudizio spettanti solo per la fase monitoria in base alle tariffe proprie dei procedimenti monitori (tabella n. 8), per cui considerato il valore della causa da riferirsi pacificamente allo scaglione da euro O ad euro 5.201, applicando sull'unica fase la riduzione per la voce, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del citato D.M., che stabilisce un compenso unico di euro 450,00, passibile di riduzione - ai sensi dell'art. 19 del d.m. n. 55/2014 - in misura non superiore al 50% (Cass. n. 10535 del 2022; Cass. n. 10531 del 2022; Cass. n. 4533 del 2021; Cass. n. 16512 del 2020). Con la conseguenza che il riconoscimento della somma totale di euro 225,00 (così computata: euro 450,00 ridotta del 50%) corrisponde all'imposto minimo liquidabile nell'ambito dello scaglione qui applicabile. E' da ritenersi, pertanto, che la Corte di merito abbia fatto buon governo dei principi sopra illustrati, pervenendo così al rigetto dell'opposizione, con condanna alle spese di lite per detta fase. In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese del giudizio di legittimità, in considerazione del fatto che l'Amministrazione non ha svolto difese, non vanno liquidate.Non vi è l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato (v. art. 10 d.p.r. n. 115/2002 e Cass., Sez. Un., 28 magg