CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 48952/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che, in parziale riforma della pronuncia del giudice di prime cure, ha ridotto la pena inflittagli, ad anni uno, mesi sei, di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/90 (capi A), B), C)) e art. 76 comma 2 d.lgs. n.159 del 2011 (capo D), è manifestamente infondato. 2. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico- giuridici. 2.1 Il ricorso, con cui si denuncia essenzialmente il vizio di motivazione in ordine al capo d) dell'imputazione è inammissibile, in quanto si deduce un difetto di logicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato. Va, infatti, considerato che in ordine al capo d), il ricorrente non abbia assolto all'onere di specificità dei motivi di appello, non argomentando circa le ragioni della censura della sentenza di prime cure, ciò comportando l'inammissibilità della richiesta assolutoria del tutto generica, come evidenziato dai giudici di appello (f. 1 sentenza di appello). Il motivo di ricorso deve, dunque, considerarsi aspecifico e apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). 3. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]‘sideP t / 9