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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2023

Cassazione n. 10626/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15411-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro DELL'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione Ric. 2019 n. 15411 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 -2- -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 344/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 10/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 19.6.2004 Dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina, invocando la reintegrazione nel possesso della facciata esterna del muro di confine esistente tra le due proprietà delle parti e della terrazza di copertura dell’edificio, che i ricorrenti avevano da anni unito al loro appartamento sottostante mediante una scala a chiocchiola.

In particolare, i ricorrenti lamentavano che la Ertico avesse modificato la consistenza del detto muro di confine, creando prima una finestra, e poi un accesso, a carico della terrazza di copertura oggetto del loro possesso esclusivo e, mediante essa, al sottostante appartamento di loro proprietà.

Nella resistenza della convenuta, la quale aveva rivendicato la proprietà comune del lastrico di copertura dello stabile, e dopo aver integrato il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], marito della Ertico e comproprietario del di lei appartamento, il Tribunale, con sentenza n. 1369/2015, accoglieva la domanda, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi e la chiusura del varco realizzato dai convenuti.

Ric. 2019 n. 15411 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 -3- Con la sentenza impugnata, n. 344/2018, la Corte di Appello di Messina rigettava tanto l’appello proposto dalla Ertico, che quello proposto dal [OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione di prima istanza.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Resistono con separati controricorsi Dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, ed [OSCURATO:PERSONA], dall’altro lato.

In prossimità dell’adunanza camerale, la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 149 c.p.c. e 4 della legge n. 890 del 1982, e nullità della sentenza e del procedimento di primo grado, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe rilevato che la notificazione dell’atto di evocazione del [OSCURATO:PERSONA] in prime cure non si era mai perfezionata.

Di conseguenza, il giudizio avrebbe dovuto essere rimesso al Tribunale per la rinnovazione del primo grado, alla luce della pretermissione del litisconsorte necessario.

La censura è inammissibile.

La sentenza impugnata da atto che l’odierno ricorrente aveva dedotto, come primo motivo di appello, l’omessa integrazione del contraddittorio nei suoi confronti nel termine all’uopo assegnato dal Tribunale.

Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], infatti, l’atto di integrazione del contraddittorio sarebbe stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione lo stesso giorno della scadenza del termine assegnato, allo scopo, dal giudice di prime cure (6.10.2004) e materialmente ricevuto dal destinatario soltanto sette giorni liberi prima dell’udienza Ric. 2019 n. 15411 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 -4- (15.10.2004).

La Corte di Appello argomenta che, in virtù del principio della scissione degli effetti della notificazione, la consegna dell’atto per la notificazione è avvenuta tempestivamente, nel rispetto del termine assegnato per l’incombente dal Tribunale, e che la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto a sua disposizione soli 7 giorni liberi prima dell’udienza, in luogo dei 9 che avrebbe avuto qualora la notificazione, pervenutagli materialmente l’8.10.2004, gli fosse invece stata consegnata il 6.10.2004, ovvero lo stesso giorno della scadenza del termine, non avesse comportato, per lo stesso, alcuna lesione del suo diritto di difesa.

Queste argomentazioni sono, da un lato, pienamente condivisibili, quanto alla ravvisata tempestività della notificazione, mediante la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, perché coerenti con la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di cd. scissione degli effetti della notificazione (cfr. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 10844 del 10/07/2003, Rv. 564941; Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 3008 del 17/02/2004, Rv.570182; nonché Cass. Sez.

U , Sentenza n. 12332 del 17/05/2017 , Rv. 644252 ).

E, d’altro lato, non risultano adeguatamente attinte dalla censura in esame, relativamente alla ravvisata assenza di vulnus al diritto di difesa del [OSCURATO:PERSONA], posto che questi non indica alcuna lesione concreta del suo diritto di difesa che sarebbe derivata dal vizio denunciato (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26419 del 20/11/2020, Rv.659858).

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 336 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato la censura con la quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato la sua condanna alle spese Ric. 2019 n. 15411 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 -5- dell’intero giudizio di merito, incluse anche le fasi interdittale, di reclamo e di esecuzione, nonostante la sua contumacia in dette fasi processuali, nonché alla somma ulteriore di € 1.000 per il ritardo nell’esecuzione del provvedimento interdittale, in realtà a lui non imputabile.

La censura è inammissibile.

La Corte di Appello ha rigettato la censura concernente il governo delle spese operato dal giudice di prime cure perché il Tribunale aveva regolato le stesse alla luce del principio generale della soccombenza.

Lacensura non si confronta adeguatamente con tale ratio, poiché il [OSCURATO:PERSONA] si limita ad affermare che il ritardo nel ripristino dello stato dei luoghi sarebbe stato dovuto al fatto che gli odierni controricorrenti avevano murato l’apertura praticata dalla Ertico, precludendo così alla stessa di dare esecuzione al dictum del Tribunale.

Trattasi di censura evidentemente di merito, che non attinge in modo adeguato il profilo della soccombenza, correttamente ravvisato dal giudice di appello, tanto nei confronti della Ertico che nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], stante l’accoglimento della domanda proposta, nei loro confronti, dagli odierni controricorrenti.

In definitiva, il ricorso va dichiaratoinammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM Ric. 2019 n. 15411 sez.

S2 -ud. 24-03-2023 -6- la Corte dichiara inammissibi le il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, quanto ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Erba e Mazzaglia, in € 4.700, di cui € 200 per esborsi, e quanto alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] in € 5.700, di cui € 200 per esborsi, in ambo i casi oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15411-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro DELL'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione Ric. 2019 n. 15411 sez. S2 -ud. 24-03-2023 -2- -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 344/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 10/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 19.6.2004 Dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina, invocando la reintegrazione nel possesso della facciata esterna del muro di confine esistente tra le due proprietà delle parti e della terrazza di copertura dell’edificio, che i ricorrenti avevano da anni unito al loro appartamento sottostante mediante una scala a chiocchiola. In particolare, i ricorrenti lamentavano che la Ertico avesse modificato la consistenza del detto muro di confine, creando prima una finestra, e poi un accesso, a carico della terrazza di copertura oggetto del loro possesso esclusivo e, mediante essa, al sottostante appartamento di loro proprietà. Nella resistenza della convenuta, la quale aveva rivendicato la proprietà comune del lastrico di copertura dello stabile, e dopo aver integrato il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], marito della Ertico e comproprietario del di lei appartamento, il Tribunale, con sentenza n. 1369/2015, accoglieva la domanda, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi e la chiusura del varco realizzato dai convenuti. Ric. 2019 n. 15411 sez. S2 -ud. 24-03-2023 -3- Con la sentenza impugnata, n. 344/2018, la Corte di Appello di Messina rigettava tanto l’appello proposto dalla Ertico, che quello proposto dal [OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione di prima istanza. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resistono con separati controricorsi Dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, ed [OSCURATO:PERSONA], dall’altro lato. In prossimità dell’adunanza camerale, la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 149 c.p.c. e 4 della legge n. 890 del 1982, e nullità della sentenza e del procedimento di primo grado, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe rilevato che la notificazione dell’atto di evocazione del [OSCURATO:PERSONA] in prime cure non si era mai perfezionata. Di conseguenza, il giudizio avrebbe dovuto essere rimesso al Tribunale per la rinnovazione del primo grado, alla luce della pretermissione del litisconsorte necessario. La censura è inammissibile. La sentenza impugnata da atto che l’odierno ricorrente aveva dedotto, come primo motivo di appello, l’omessa integrazione del contraddittorio nei suoi confronti nel termine all’uopo assegnato dal Tribunale. Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], infatti, l’atto di integrazione del contraddittorio sarebbe stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione lo stesso giorno della scadenza del termine assegnato, allo scopo, dal giudice di prime cure (6.10.2004) e materialmente ricevuto dal destinatario soltanto sette giorni liberi prima dell’udienza Ric. 2019 n. 15411 sez. S2 -ud. 24-03-2023 -4- (15.10.2004). La Corte di Appello argomenta che, in virtù del principio della scissione degli effetti della notificazione, la consegna dell’atto per la notificazione è avvenuta tempestivamente, nel rispetto del termine assegnato per l’incombente dal Tribunale, e che la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto a sua disposizione soli 7 giorni liberi prima dell’udienza, in luogo dei 9 che avrebbe avuto qualora la notificazione, pervenutagli materialmente l’8.10.2004, gli fosse invece stata consegnata il 6.10.2004, ovvero lo stesso giorno della scadenza del termine, non avesse comportato, per lo stesso, alcuna lesione del suo diritto di difesa. Queste argomentazioni sono, da un lato, pienamente condivisibili, quanto alla ravvisata tempestività della notificazione, mediante la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, perché coerenti con la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di cd. scissione degli effetti della notificazione (cfr. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 10844 del 10/07/2003, Rv. 564941; Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 3008 del 17/02/2004, Rv.570182; nonché Cass. Sez. U , Sentenza n. 12332 del 17/05/2017 , Rv. 644252 ). E, d’altro lato, non risultano adeguatamente attinte dalla censura in esame, relativamente alla ravvisata assenza di vulnus al diritto di difesa del [OSCURATO:PERSONA], posto che questi non indica alcuna lesione concreta del suo diritto di difesa che sarebbe derivata dal vizio denunciato (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26419 del 20/11/2020, Rv.659858). Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 336 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato la censura con la quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato la sua condanna alle spese Ric. 2019 n. 15411 sez. S2 -ud. 24-03-2023 -5- dell’intero giudizio di merito, incluse anche le fasi interdittale, di reclamo e di esecuzione, nonostante la sua contumacia in dette fasi processuali, nonché alla somma ulteriore di € 1.000 per il ritardo nell’esecuzione del provvedimento interdittale, in realtà a lui non imputabile. La censura è inammissibile. La Corte di Appello ha rigettato la censura concernente il governo delle spese operato dal giudice di prime cure perché il Tribunale aveva regolato le stesse alla luce del principio generale della soccombenza. Lacensura non si confronta adeguatamente con tale ratio, poiché il [OSCURATO:PERSONA] si limita ad affermare che il ritardo nel ripristino dello stato dei luoghi sarebbe stato dovuto al fatto che gli odierni controricorrenti avevano murato l’apertura praticata dalla Ertico, precludendo così alla stessa di dare esecuzione al dictum del Tribunale. Trattasi di censura evidentemente di merito, che non attinge in modo adeguato il profilo della soccombenza, correttamente ravvisato dal giudice di appello, tanto nei confronti della Ertico che nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], stante l’accoglimento della domanda proposta, nei loro confronti, dagli odierni controricorrenti. In definitiva, il ricorso va dichiaratoinammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM Ric. 2019 n. 15411 sez. S2 -ud. 24-03-2023 -6- la Corte dichiara inammissibi le il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, quanto ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Erba e Mazzaglia, in € 4.700, di cui € 200 per esborsi, e quanto alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] in € 5.700, di cui € 200 per esborsi, in ambo i casi oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
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