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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14167/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO dì BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

L'unico motivo di ricorso, attinente alla richiesta qualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità, è manifestamente infondato nonché estrinsecamente aspecifico in quanto sostanzialmente distonico rispetto alle ragioni poste alla base della decisione.

Sul punto, va ricordato che l'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 - 01).

Nel caso in esame, il giudice di merito ha coerentemente valorizzato l'elemento ostativo rappresentato dalla commissione del fatto in un momento in cui l'imputato si trovava sottoposto a misura cautelare e, in particolare, durante gli orari di autorizzazione ad allontanarsi dagli arresti domiciliari; risultando quindi distoniche rispetto a tali argomentazioni le censure difensive attinenti alla quantità della sostanza e al principio attivo ricavabile.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO dì BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. L'unico motivo di ricorso, attinente alla richiesta qualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità, è manifestamente infondato nonché estrinsecamente aspecifico in quanto sostanzialmente distonico rispetto alle ragioni poste alla base della decisione. Sul punto, va ricordato che l'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 - 01). Nel caso in esame, il giudice di merito ha coerentemente valorizzato l'elemento ostativo rappresentato dalla commissione del fatto in un momento in cui l'imputato si trovava sottoposto a misura cautelare e, in particolare, durante gli orari di autorizzazione ad allontanarsi dagli arresti domiciliari; risultando quindi distoniche rispetto a tali argomentazioni le censure difensive attinenti alla quantità della sostanza e al principio attivo ricavabile. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 14167/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris