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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 09606/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le relative consure non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perche: avuto riguardo alla prima doglianza, si sostanzia in una nuova sollecitazione rivolta alla Corte e diretta a prefigurare una rivalutazione o comunque una alternativa rilettura delle fonti probatorie, attività estranee al sindacato di legittimità e avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (puntualmente ancorate, per contro, al portato dell'attività di osservazione, resa a una distanza tale da poter essere certamente valorizzata nell'ottica delle illecite cessioni di sostanza stupefacente ascritte al ricorrente nel frangente temporale considerato dall'imputazione oltre che dal rinvenimento della somma in contanti, mai adeguatamente giustificata, trovata nella disponibilità del Rapisarda e della droga ceduta all'ultimo degli acquirenti osservati); in relazione alla seconda doglianza, afferente la determinazione del trattamento punitivo sotto i versanti della ritenuta recidiva e della mancata applicazione delle generiche, sul primo versante, la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, dando atto della maggiore riprovevolezza della condotta a giudizio in ragione di una sintetica ma comunque puntuale valorizzazione dei precedenti del ricorrente (la cui gravità estrema, evocata dalla Corte del merito e diretta anche a compensare la loro risalenza nel tempo, risulta puntualmente messa in evidenza dalla sentenza di primo grado) mentre in relazione alle attenuanti atipiche la sentenza è inappuntabile perche le stesse non andavano riconosciute a fronte della genericità del gravame di merito sul punto, che difettava della puntuale indicazione degli elementi di segno positivo pretermessi dal primo giudice utili a supportare una soluzione opposta; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le relative consure non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perche: avuto riguardo alla prima doglianza, si sostanzia in una nuova sollecitazione rivolta alla Corte e diretta a prefigurare una rivalutazione o comunque una alternativa rilettura delle fonti probatorie, attività estranee al sindacato di legittimità e avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (puntualmente ancorate, per contro, al portato dell'attività di osservazione, resa a una distanza tale da poter essere certamente valorizzata nell'ottica delle illecite cessioni di sostanza stupefacente ascritte al ricorrente nel frangente temporale considerato dall'imputazione oltre che dal rinvenimento della somma in contanti, mai adeguatamente giustificata, trovata nella disponibilità del Rapisarda e della droga ceduta all'ultimo degli acquirenti osservati); in relazione alla seconda doglianza, afferente la determinazione del trattamento punitivo sotto i versanti della ritenuta recidiva e della mancata applicazione delle generiche, sul primo versante, la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, dando atto della maggiore riprovevolezza della condotta a giudizio in ragione di una sintetica ma comunque puntuale valorizzazione dei precedenti del ricorrente (la cui gravità estrema, evocata dalla Corte del merito e diretta anche a compensare la loro risalenza nel tempo, risulta puntualmente messa in evidenza dalla sentenza di primo grado) mentre in relazione alle attenuanti atipiche la sentenza è inappuntabile perche le stesse non andavano riconosciute a fronte della genericità del gravame di merito sul punto, che difettava della puntuale indicazione degli elementi di segno positivo pretermessi dal primo giudice utili a supportare una soluzione opposta; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09606/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris