CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 16805/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza rivolta al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in qualità di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la revoca della confisca di suoi beni personali, che era stata disposta con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del medesimo Tribunale n. 1068/12. 2. Con provvedimento in data 11 febbraio 2022 il giudice dell'esecuzione si pronunciava sull'istanza di revoca. 3. Il difensore dell'interessata proponeva ricorso per cassazione avverso detto provvedimento. 4. Tale ricorso, avverso il provvedimento in data 11 febbraio 2022, veniva iscritto al N.R.G. 11689/2022 della Corte di cassazione e l'Ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi presso la Prima Sezione penale, con decreto del 12 aprile 2022, lo qualificava come opposizione, disponendone la trasmissione al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, affinché provvedesse nelle forme previste dall'art. 667, comma 4, richiamato dall'art. 676 cod. proc. pen. 5. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quindi, decideva sull'opposizione, rigettandola. 6. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto dell'opposizione. 7. La Corte di cassazione, decidendo sul ricorso iscritto al N.R.G. 24147/2022, avverso detto provvedimento di rigetto dell'opposizione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, dichiarava inammissibile il ricorso, con sentenza del 18 novembre 2022.[OSCURATO:PERSONA] 1. Sul ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e fissato per l'odierna udienza non vi è luogo a provvedere. Esso, iscritto al N.R.G. 24140/2022 della Corte di cassazione, rivolto avverso il provvedimento in data 11 febbraio 2022, è infatti il medesimo che era stato iscritto al N.R.G. 11689/2022 della Corte di cassazione. Tale ricorso, come si è ricordato sopra, fu già qualificato come opposizione dall'Ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi presso la Prima Sezione penale che, con decreto del 12 aprile 2022, ne dispose la trasmissione al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli affinché provvedesse nelle forme previste dall'art. 667, comma 4, richiamato dall'art. 676 cod. proc. pen. 2. Sul distinto ricorso iscritto al N.R.G. 24147/2022, rivolto avverso il provvedimento di rigetto della citata opposizione, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, invece, la Corte di cassazione si è già pronunciata, dichiarando il ricorso inammissibile con sentenza del 18 novembre 2022. 3. In conclusione, per i motivi sopra esposti, deve dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso iscritto al N.R.G. 24140/2022, fissato per l'udienza odierna. P.Q.M. Dichiara non luogo a provvedere. Così deciso in