CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 04311/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 09/07/2019 della CORTE DI CASSAZIONEudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Tomaso EPIDENDIO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza in del 09 luglio 2019, la Settima sezione di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 12 settembre 2017. Successivamente a tale pronuncia, è pervenuta, in data 23 settembre 2021, nota del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - indirizzata alla Settima sezione penale - richiedente i provvedimenti di competenza in relazione alla morte dell'imputato, che risale, come da certificato allegato, all'il febbraio 2019, ovvero ad epoca anteriore a quella della pronuncia giurisdizionale. In conseguenza, è stata di conseguenza fissata udienza ex art. 625 bis c.p.p.. La mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale si traduce nella mancanza di uno dei presupposti essenziali del processo penale (Sez. 6^, sent. n. 34400 del 2001). Talché, per quanto non espressamente codificato, incombe sul giudice penale l'obbligo, permanente, di accertare lo stato in vita dell'imputato, come fondamentale condizione di procedibilità e, poiché tale obbligo non può tradursi, nella pratica, in una costante attività di indagine, la tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatasi nel corso del processo, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale e soggetto, con applicazione estensiva dell'art. 130 c.p.p., al procedimento della correzione degli errori materiali, anche nei gradi successivi del giudizio, determinando, quella mancanza, l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte del reo, così come ritenuto da questa Corte (cfr. Sez. 6, sent. n. 4069 del 1999, rv. 214150), anteriormente all'introduzione del rimedio ex art. 625 bis c.p.p., il cui terzo comma prevede che l'errore materiale disciplinato dal primo comma può essere rilevato d'ufficio dalla Corte di Cassazione in ogni momento (Sez. 5, ordinanza n. 5210 del 13/01/2006, Rv. 233636). L'ipotesi considerata - proprio per l'inesistenza giuridica della sentenza che essa determina - prescinde dalle condizioni di legittimazione disciplinate dal secondo comma del cit. art. 625 bis c.p.p., che parifica, quanto ad iniziativa, quella del Procuratore Generale a quella del "condannato" che, nella fattispecie in esame, è "inesistente", In ragione della dissoluzione del rapporto processuale, conseguente al decesso dell'imputato, che rende inesistente la successiva sentenza, (Sez. 5, Ordinanza n. 29494 del 07/05/2018, Rv. 273330), questa va revocata. Tale inesistenza va dichiarata non già dal giudice dell'esecuzione, ma dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza (Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541). P.Q.M. Revoca la sentenza di cui in premessa e, per l'effetto, disporne l'annullamento senza rinvio per essere i reati estinti per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]