CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10194/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; .. OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo di ricorso, deduce congiuntamente l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; Considerato che entrambe le censure sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentite in sede di legittimità; Ritenuto che la Corte di appello ha ritenuto, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, che la condotta del ricorrente non può essere ascritta all'ambito applicativo dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto il medesimo è stato trovato fuori dall'abitazione, ove era ristretto agli arresti domiciliari, intento a conversare con un pregiudicato, con precedenti penali della stessa natura di quelli dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio 2