Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 03641/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 466-2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e dife nde assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l o rappresenta e dife nde assieme a ll’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 2898/2023 , della [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. propone ricorso, affidato a due motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. in rigettodel ricorso proposto avverso avviso di accertamento IMU 2013 emesso dal Comune di Monterosi in relazione ad immobili realizzati dalla Società ma non ancora venduti.

Il Comune resiste con controricorso Entrambe le partihanno da ultimo depositato memoria difensiva . [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con il primomotivo laricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione «dell’art. 2, commi 1 e 5-bis del d.l. n. 102/2013, nonché dell’art. 13, co. 9-bis del d.l. 101/2013» per avere i Giudici appello «… in contrasto con la lettura sistematica del settore normativo di riferimento e con i principi di capacità contributiva (art. 53 Cost.), ragionevolezza (art. 3 Cost.) e correttezza oggettiva dell’agire amministrativo (art. 97 Cost.), … interpretato le norme suindicate ritenendo che, al fine di giovare del trattamento di esclusione dall’IMU relativamente al possesso degli “immobili-merce”, la Società fosse onerata di dimostrare di aver assolto l’obbligo di dichiarare la condizione di tali beni, anche allorché fosse stato lo stesso Comune ad aver dimostrato di aver accertato la natura di ciascuno degli immobili de quibus, al punto da aver indicato i medesimi quali “Invenduti ditte” nel testo dei prospetti recati tra le pagine dell’atto di accertamento».

1.2. Il motivo di ricorso è infondato. 1.3.Questa Corte ha anche di recente chiarito che in tema di IMU, le condizioni per l'esenzione dei cd.

«beni-merce»non locati devono essere oggetto di specifica indicazione nella denuncia IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità per la quale si chiede l'applicazione dell'esonero, trattandosi di fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, da portarsi a conoscenza dell'Ente impositore circa la loro permanenza (Cass. n. 8357/2025).

1.4. C on riguardo, in particolare, all’annualità d’imposta in esame (2013) occorre dunque considerare come siastato posto in rilievo che la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale, obbligo previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei fattiche comportano l'esenzione dall'imposta.

1.5. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha già affermato che «la circostanza che per le imprese costruttrici di immobili sia stata introdotta, a fini I.M.U., una particolare forma di esenzione a decorrere dal 1° gennaio 2014, non esclude -in assenza di diversa previsione legislativa volta ad attribuire efficacia scriminante allo jus superveniens – la permanente debenza del tributo e delle relative sanzioni, in relazione ai pregressi periodi di piena vigenza dell'imposta»(cfr. Cass. n. 8555 del 2016, a cui si sono uniformate Cass. nn.29108 del 2023, 5190 e 5191 del 2022). 1.6.Invero, il comma 9-bis dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, conv. in leggen. 214 del 2011, come sostituto dal d.l. n. 102 del 2013, conv. in l. n. 124 del 2013, è chiaro nel prevedere che (solo) a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

1.7. L’esenzione de qua è stata, dunque, introdotta per il futuro, in quanto, stante il tenore letterale della disposizione ed i criteri interpretativi desumibili dall’art. 1 dello Statuto del contribuente, la stessa non ha valore interpretativo, ma portata innovativa, né può ritenersi costituzionalmente illegittima la diversa disciplina per gli anni 2012 e 2013 (e, cioè, l’assoggettamento all’I.M.U. degli immobili merce per gli anni 2012 e 2013), non sussistendo, difatti, una violazione né del principio dicapacità contributiva, di cui all’art. 53 Cost., né di quelli di uguaglianza e ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost., visto che i beni immobili, per il loro valore economico, sono espressivi di una significativa ricchezza, idonea a giustificare un prelievo anche ulteriore rispetto a quello a cui viene assoggettato il reddito di impresa, senza che possa configurarsi una irragionevole disparità di trattamento rispetto tra le imprese costruttrici e quelle che operano in settori diversi, proprio in considerazione della diversità di situazione e della tendenziale stabilità del valore economico dei beni immobili, a differenza delle altre merci(cfr. Cass. n. cit. 29108/2023 in motiv.).

1.8. Nel caso di specie, quindi, la tesi della ricorrente che la dichiarazione resa inizialmente possa valere anche per le annualità successive, in assenza di modifiche, è da ritenersi infondata, mentre il riferimento alle disposizioni di cui alla l. 160/2019 è improprio, atteso che si riferisce alla c.d.

«nuova IMU», che non viene in rilievo nel caso di specie.

1.9. Nelle more del ricorso in cassazione è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 49 del 17 aprile 2025, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sull’art. 13, comma 9-bis, D.L. 201/2011, nella versione anteriore alle modifiche del D.L. 102/2013, relative all’IMU dovuta sui beni-merce per l’anno 2012.

1.10. In particolare, la Corte ha ritenuto che l’IMU, in quanto imposta patrimoniale, possa legittimamente colpire il semplice possesso dell’immobile, anche se non locato o non produttivo di reddito, poiché il solo diritto di disporne costituisce indice di capacità contributiva; è stato dunque valorizzato il fatto che il proprietario mantiene l’astratta possibilità di utilizzare il bene (venderlo, locarlo, destinarlo ad altri usi), ed è questa possibilità giuridica, non l’uso effettivo, a fondare il presupposto impositivo.

1.11. La successiva esenzione IMU per i beni-merce, introdotta dal legislatore dal 2014 in poi, è stata interpretata come scelta di politica fiscale e non come correzione costituzionalmente imposta per gli anni precedenti, escludendo quindi profili di incostituzionalità retrospettiva.

1.12. La Corte ha peraltro richiamato anche la precedente sentenza n. 60/2024, che aveva escluso l’IMU solo per gli immobili oggettivamente non utilizzabili per cause non imputabili al contribuente (ad esempio occupazione abusiva debitamente denunciata), evidenziando che con riguardo ai beni-merce la scelta imprenditoriale di non utilizzare o non locare l’immobile va ritenuta irrilevante, poiché non elimina l’indice patrimoniale di ricchezza e non incide, quindi, sulla legittimità costituzionale dell’IMU dovuta.

1.13. Ne consegue il rigetto delle censure proposte dalla ricorrente con i primi due motivi di ricorso.

2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione «dell’art.8, co. 2 del d.lgs. n. 23/2011» per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado «confermato la legittimità dell’operato del Comune …(pur avendo) …la Società … dimostrato che, per il tramite dell’atto impugnato, era stata vantata una pretesa a titolo di IMU in relazione a tre unità immobiliari già trasferite all’esito di un’operazione di scissione parziale intervenuta in epoca anteriore all’anno oggetto di accertamento». 2.2.La censura è fondata.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha affermato quanto segue: «... anche la attribuzione di immobili nell’ambito di operazioni di fusione o scissione societaria deve essere notificata con apposito modulo di variazione, non essendo altrimenti l’ente locale in possesso delle necessarie informazioni.Non essendo stata quindi provata, nel caso di specie,la presentazione nei termini, né della apposita dichiarazione IMU con riguardo agli immobili-merce, né dellarichiesta di variazione quanto al soggetto obbligato al pagamento dell’IMU, l’appellodella contribuente deve essere rigettato».

2.4. N on è contestato che l’avviso di accertamento attenga al pagamento dell’IMU anche in relazione a tre unità immobiliari già trasferite all’esito di un’operazione di scissione parziale (con atto notarile stipulato in data 27/12/2012, prodotto nei gradi di merito ed allegato al ricorso in cassazione) intervenuta in epoca anteriore all’anno oggetto di accertamento(2013).

2.5. Ciò posto, uesta eliminazione dell’obbligo si giustifica col fatto che i Comuni, dal 2008, hanno avuto la piena disponibilità dei dati catastali, cosicchégli enti locali , dal 2008, hanno la possibilità di verificare ogni variazione immobiliare (per esempio compravendite,successioni, donazioni) e non hanno, quindi, la necessità di ricevere unadichiarazione IMUper riscontrare una variazione immobiliare.

2.8. L quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche attraverso il [OSCURATO:PERSONA] (MUI).

2.9. Si tratta del modello tramite il quale i N otai effettuano la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

2.10. In particolare, l'utilizzo del MUI è obbligatorio dal 15 giugno 2004 per gli atti di compravendita di immobili e per gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie , dal 1° giugno 2007, invece, per tutti gli altri atti formati o autenticati da quella data.

2.11. Con effetto dal 15.10.2012, l’Agenzia del Territorio con provvedimento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA](«Modalità di presentazione delle domande di voltura riguardanti atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportano mutamento nell’intestazione catastale»), ha , inoltre, esteso l’applicazione del MUI agli atti soggetti ad iscrizione nel Registro delle imprese che comportino mutamenti nell’intestazione catastale dei beni immobili, di cui risultano titolari persone giuridiche a seguito di operazioni di trasformazione, fusione, scissione, mutamento della ragione sociale, trasferimento ultracomunale della sede sociale.

2.12. N e consegue che d alla data del perfezionamento dell’operazione di scissione parziale (27/12/2012) il Comune doveva ritenersi in possesso di tutte le informazioni necessarie per l’accertamento e la liquidazione dell’IMU con riguardo agli immobili oggetto di scissione parziale in favore della società beneficiaria.

2.13. Deve aggiungersi, quanto alle diverse indicazioni riportate nelle «Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU», emanate, ai sensi dell’art. 9 comma 6 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, con Decreto Ministeriale del 30.10.2012, che questa Corte, sempre in materia di IMU (sebbene in relazione all'individuazione del soggetto passivo in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing, ove non consegua la riconsegna dal bene alla società concedente),ha chiarito che le istruzioni ministeriali non possono vincolare l'interpretazione del dato normativo (cfr. Cass.27 aprile 2022, n. 13120; Cass. 5 settembre 2022, n. 26057; Cass.13 marzo 2020, n. 7227; Cass. 22 luglio 2021, n. 20977; Cass. 19 novembre 2019, n. 29973).

2.14. La società ricorrente non poteva dunque, in primo luogo, ritenersi obbligata alla comunicazione della variazione della proprietà degli immobili.

2.15. Èdirimente inoltreevidenziare, quanto alla soggettività passiva IMU nel caso in esame, che qualora si realizzi unascissione parziale, dunque senza l’estinzione della società scissa, entrambe le società sarannoobbligate al pagamento dell’ IMU , ciascuna in proporzione al periodo di possesso, a meno che l’immobile non resti di proprietà della società scissa ancora esistente, caso in cui sarà questa a dover far fronte al pagamento della tassa per intero.

2.16. Questa Corte, in controversieafferente il pagamento ICI (cfr. Cass. n. 9594/2016; in senso conforme si veda anche Cass. n. 13059/2015), ha infatti affermato il principio secondo cui, in tema di scissione parziale, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori all'operazione, rispondono, ai sensi dell'art. 173, comma 13, del d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917, solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione, come conferma l'art. 15, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che, con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza delle violazioni fiscali commesse dalla società scissa, prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie, differentemente dalla disciplina della responsabilità relativa alle obbligazioni civili, per la quale, invece, gli artt. 2506 bis comma 2, e 2506 quater, comma 3, cod. ci v., prevedono limiti precisi.

2.17. Èstato precisato, al riguardo, che l'art. 173 del d.p.r. n. 917 del 1986 nei commi indicati -seppuredisposizione inserita nella disciplina delle imposte dei redditi in quanto tale settore del diritto delle imposizioni è il più interessato ai fini delle operazioni di scissione - è tuttavia da qualificarsi norma di diritto tributario generale, anche alla luce del tenore testuale degli stessi(cfr. Cass. n. 23342 del 2016 in motiv.) .

2.18. N ella fattispecie, essendo incontestato che nel l’annualità (2013) oggetto di tassazione (IMU) era già stata effettuata l’operazione di scissione parziale in oggetto, con trasferimento del diritto di proprietà di tre degli immobili indicati nell’atto impugnato, e che trattavasi di debito fiscalerelativo a periodo di imposta successivo all'operazione di scissione parziale,ne consegue che solo la società beneficiaria doveva provvedere al versamento della tassazione relativa ai tre immobili interessati dall’operazione di scissione parziale.

3. S ulla scorta di quanto sin qui illustrato, va accolto il secondo motivo di ricorso, respinto il primo motivo, conconseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovoesame, anche delle questioni rimaste assorbite,alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversacomposizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso , respinto il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia trib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 466-2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e dife nde assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l o rappresenta e dife nde assieme a ll’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 2898/2023 , della [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. propone ricorso, affidato a due motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. in rigettodel ricorso proposto avverso avviso di accertamento IMU 2013 emesso dal Comune di Monterosi in relazione ad immobili realizzati dalla Società ma non ancora venduti. Il Comune resiste con controricorso Entrambe le partihanno da ultimo depositato memoria difensiva . [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primomotivo laricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione «dell’art. 2, commi 1 e 5-bis del d.l. n. 102/2013, nonché dell’art. 13, co. 9-bis del d.l. 101/2013» per avere i Giudici appello «… in contrasto con la lettura sistematica del settore normativo di riferimento e con i principi di capacità contributiva (art. 53 Cost.), ragionevolezza (art. 3 Cost.) e correttezza oggettiva dell’agire amministrativo (art. 97 Cost.), … interpretato le norme suindicate ritenendo che, al fine di giovare del trattamento di esclusione dall’IMU relativamente al possesso degli “immobili-merce”, la Società fosse onerata di dimostrare di aver assolto l’obbligo di dichiarare la condizione di tali beni, anche allorché fosse stato lo stesso Comune ad aver dimostrato di aver accertato la natura di ciascuno degli immobili de quibus, al punto da aver indicato i medesimi quali “Invenduti ditte” nel testo dei prospetti recati tra le pagine dell’atto di accertamento». 1.2. Il motivo di ricorso è infondato. 1.3.Questa Corte ha anche di recente chiarito che in tema di IMU, le condizioni per l'esenzione dei cd. «beni-merce»non locati devono essere oggetto di specifica indicazione nella denuncia IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità per la quale si chiede l'applicazione dell'esonero, trattandosi di fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, da portarsi a conoscenza dell'Ente impositore circa la loro permanenza (Cass. n. 8357/2025). 1.4. C on riguardo, in particolare, all’annualità d’imposta in esame (2013) occorre dunque considerare come siastato posto in rilievo che la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale, obbligo previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei fattiche comportano l'esenzione dall'imposta. 1.5. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha già affermato che «la circostanza che per le imprese costruttrici di immobili sia stata introdotta, a fini I.M.U., una particolare forma di esenzione a decorrere dal 1° gennaio 2014, non esclude -in assenza di diversa previsione legislativa volta ad attribuire efficacia scriminante allo jus superveniens – la permanente debenza del tributo e delle relative sanzioni, in relazione ai pregressi periodi di piena vigenza dell'imposta»(cfr. Cass. n. 8555 del 2016, a cui si sono uniformate Cass. nn.29108 del 2023, 5190 e 5191 del 2022). 1.6.Invero, il comma 9-bis dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, conv. in leggen. 214 del 2011, come sostituto dal d.l. n. 102 del 2013, conv. in l. n. 124 del 2013, è chiaro nel prevedere che (solo) a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 1.7. L’esenzione de qua è stata, dunque, introdotta per il futuro, in quanto, stante il tenore letterale della disposizione ed i criteri interpretativi desumibili dall’art. 1 dello Statuto del contribuente, la stessa non ha valore interpretativo, ma portata innovativa, né può ritenersi costituzionalmente illegittima la diversa disciplina per gli anni 2012 e 2013 (e, cioè, l’assoggettamento all’I.M.U. degli immobili merce per gli anni 2012 e 2013), non sussistendo, difatti, una violazione né del principio dicapacità contributiva, di cui all’art. 53 Cost., né di quelli di uguaglianza e ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost., visto che i beni immobili, per il loro valore economico, sono espressivi di una significativa ricchezza, idonea a giustificare un prelievo anche ulteriore rispetto a quello a cui viene assoggettato il reddito di impresa, senza che possa configurarsi una irragionevole disparità di trattamento rispetto tra le imprese costruttrici e quelle che operano in settori diversi, proprio in considerazione della diversità di situazione e della tendenziale stabilità del valore economico dei beni immobili, a differenza delle altre merci(cfr. Cass. n. cit. 29108/2023 in motiv.). 1.8. Nel caso di specie, quindi, la tesi della ricorrente che la dichiarazione resa inizialmente possa valere anche per le annualità successive, in assenza di modifiche, è da ritenersi infondata, mentre il riferimento alle disposizioni di cui alla l. 160/2019 è improprio, atteso che si riferisce alla c.d. «nuova IMU», che non viene in rilievo nel caso di specie. 1.9. Nelle more del ricorso in cassazione è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 49 del 17 aprile 2025, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sull’art. 13, comma 9-bis, D.L. 201/2011, nella versione anteriore alle modifiche del D.L. 102/2013, relative all’IMU dovuta sui beni-merce per l’anno 2012. 1.10. In particolare, la Corte ha ritenuto che l’IMU, in quanto imposta patrimoniale, possa legittimamente colpire il semplice possesso dell’immobile, anche se non locato o non produttivo di reddito, poiché il solo diritto di disporne costituisce indice di capacità contributiva; è stato dunque valorizzato il fatto che il proprietario mantiene l’astratta possibilità di utilizzare il bene (venderlo, locarlo, destinarlo ad altri usi), ed è questa possibilità giuridica, non l’uso effettivo, a fondare il presupposto impositivo. 1.11. La successiva esenzione IMU per i beni-merce, introdotta dal legislatore dal 2014 in poi, è stata interpretata come scelta di politica fiscale e non come correzione costituzionalmente imposta per gli anni precedenti, escludendo quindi profili di incostituzionalità retrospettiva. 1.12. La Corte ha peraltro richiamato anche la precedente sentenza n. 60/2024, che aveva escluso l’IMU solo per gli immobili oggettivamente non utilizzabili per cause non imputabili al contribuente (ad esempio occupazione abusiva debitamente denunciata), evidenziando che con riguardo ai beni-merce la scelta imprenditoriale di non utilizzare o non locare l’immobile va ritenuta irrilevante, poiché non elimina l’indice patrimoniale di ricchezza e non incide, quindi, sulla legittimità costituzionale dell’IMU dovuta. 1.13. Ne consegue il rigetto delle censure proposte dalla ricorrente con i primi due motivi di ricorso. 2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione «dell’art.8, co. 2 del d.lgs. n. 23/2011» per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado «confermato la legittimità dell’operato del Comune …(pur avendo) …la Società … dimostrato che, per il tramite dell’atto impugnato, era stata vantata una pretesa a titolo di IMU in relazione a tre unità immobiliari già trasferite all’esito di un’operazione di scissione parziale intervenuta in epoca anteriore all’anno oggetto di accertamento». 2.2.La censura è fondata. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha affermato quanto segue: «... anche la attribuzione di immobili nell’ambito di operazioni di fusione o scissione societaria deve essere notificata con apposito modulo di variazione, non essendo altrimenti l’ente locale in possesso delle necessarie informazioni.Non essendo stata quindi provata, nel caso di specie,la presentazione nei termini, né della apposita dichiarazione IMU con riguardo agli immobili-merce, né dellarichiesta di variazione quanto al soggetto obbligato al pagamento dell’IMU, l’appellodella contribuente deve essere rigettato». 2.4. N on è contestato che l’avviso di accertamento attenga al pagamento dell’IMU anche in relazione a tre unità immobiliari già trasferite all’esito di un’operazione di scissione parziale (con atto notarile stipulato in data 27/12/2012, prodotto nei gradi di merito ed allegato al ricorso in cassazione) intervenuta in epoca anteriore all’anno oggetto di accertamento(2013). 2.5. Ciò posto, uesta eliminazione dell’obbligo si giustifica col fatto che i Comuni, dal 2008, hanno avuto la piena disponibilità dei dati catastali, cosicchégli enti locali , dal 2008, hanno la possibilità di verificare ogni variazione immobiliare (per esempio compravendite,successioni, donazioni) e non hanno, quindi, la necessità di ricevere unadichiarazione IMUper riscontrare una variazione immobiliare. 2.8. L quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche attraverso il [OSCURATO:PERSONA] (MUI). 2.9. Si tratta del modello tramite il quale i N otai effettuano la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili. 2.10. In particolare, l'utilizzo del MUI è obbligatorio dal 15 giugno 2004 per gli atti di compravendita di immobili e per gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie , dal 1° giugno 2007, invece, per tutti gli altri atti formati o autenticati da quella data. 2.11. Con effetto dal 15.10.2012, l’Agenzia del Territorio con provvedimento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA](«Modalità di presentazione delle domande di voltura riguardanti atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportano mutamento nell’intestazione catastale»), ha , inoltre, esteso l’applicazione del MUI agli atti soggetti ad iscrizione nel Registro delle imprese che comportino mutamenti nell’intestazione catastale dei beni immobili, di cui risultano titolari persone giuridiche a seguito di operazioni di trasformazione, fusione, scissione, mutamento della ragione sociale, trasferimento ultracomunale della sede sociale. 2.12. N e consegue che d alla data del perfezionamento dell’operazione di scissione parziale (27/12/2012) il Comune doveva ritenersi in possesso di tutte le informazioni necessarie per l’accertamento e la liquidazione dell’IMU con riguardo agli immobili oggetto di scissione parziale in favore della società beneficiaria. 2.13. Deve aggiungersi, quanto alle diverse indicazioni riportate nelle «Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU», emanate, ai sensi dell’art. 9 comma 6 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, con Decreto Ministeriale del 30.10.2012, che questa Corte, sempre in materia di IMU (sebbene in relazione all'individuazione del soggetto passivo in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing, ove non consegua la riconsegna dal bene alla società concedente),ha chiarito che le istruzioni ministeriali non possono vincolare l'interpretazione del dato normativo (cfr. Cass.27 aprile 2022, n. 13120; Cass. 5 settembre 2022, n. 26057; Cass.13 marzo 2020, n. 7227; Cass. 22 luglio 2021, n. 20977; Cass. 19 novembre 2019, n. 29973). 2.14. La società ricorrente non poteva dunque, in primo luogo, ritenersi obbligata alla comunicazione della variazione della proprietà degli immobili. 2.15. Èdirimente inoltreevidenziare, quanto alla soggettività passiva IMU nel caso in esame, che qualora si realizzi unascissione parziale, dunque senza l’estinzione della società scissa, entrambe le società sarannoobbligate al pagamento dell’ IMU , ciascuna in proporzione al periodo di possesso, a meno che l’immobile non resti di proprietà della società scissa ancora esistente, caso in cui sarà questa a dover far fronte al pagamento della tassa per intero. 2.16. Questa Corte, in controversieafferente il pagamento ICI (cfr. Cass. n. 9594/2016; in senso conforme si veda anche Cass. n. 13059/2015), ha infatti affermato il principio secondo cui, in tema di scissione parziale, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori all'operazione, rispondono, ai sensi dell'art. 173, comma 13, del d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917, solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione, come conferma l'art. 15, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che, con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza delle violazioni fiscali commesse dalla società scissa, prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie, differentemente dalla disciplina della responsabilità relativa alle obbligazioni civili, per la quale, invece, gli artt. 2506 bis comma 2, e 2506 quater, comma 3, cod. ci v., prevedono limiti precisi. 2.17. Èstato precisato, al riguardo, che l'art. 173 del d.p.r. n. 917 del 1986 nei commi indicati -seppuredisposizione inserita nella disciplina delle imposte dei redditi in quanto tale settore del diritto delle imposizioni è il più interessato ai fini delle operazioni di scissione - è tuttavia da qualificarsi norma di diritto tributario generale, anche alla luce del tenore testuale degli stessi(cfr. Cass. n. 23342 del 2016 in motiv.) . 2.18. N ella fattispecie, essendo incontestato che nel l’annualità (2013) oggetto di tassazione (IMU) era già stata effettuata l’operazione di scissione parziale in oggetto, con trasferimento del diritto di proprietà di tre degli immobili indicati nell’atto impugnato, e che trattavasi di debito fiscalerelativo a periodo di imposta successivo all'operazione di scissione parziale,ne consegue che solo la società beneficiaria doveva provvedere al versamento della tassazione relativa ai tre immobili interessati dall’operazione di scissione parziale. 3. S ulla scorta di quanto sin qui illustrato, va accolto il secondo motivo di ricorso, respinto il primo motivo, conconseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovoesame, anche delle questioni rimaste assorbite,alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversacomposizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso , respinto il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia trib