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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 marzo 2021

Cassazione n. 38930/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sent-ite le conclusioni del PG C u 2Ak. rizn- -a- l'ALTA-te A-Lkì ) (,> ou-t ucv-v,„, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 3 luglio 2020 la Corte di Appello di Bologna, quale giudice della esecuzione, ha dichiarato inammissibile la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere la revoca - ai sensi dell'art.673 cod.proc.pen. - di una sentenza divenuta irrevocabile nel 2005. 1.1 In motivazione si evidenzia che: a) la decisione riguarda il reato di cui all'art.73 dPR n.309/1990, per aver coltivato 19 piante di Cannabis indica e aver detenuto piante essiccate, semi e foglie, per circa 305 dosi droganti; b) nessun rilievo può essere attribuito ai contenuti espressi da Sez.

U Caruso n. 12348 del 2020, sia perché il portato di detta sentenza non può essere equiparato ad un intervento del legislatore o ad una pronunzia di illegittimità costituzionale, sia perché la citata decisione ha mantenuto in essere, in ogni caso, la rilevanza penale di condotte di coltivazione - come quella scrutinata in cognizione - che per le modalità di realizzazione o altri indicatori logici siano espressive di una volontà diversa da quella dell'esclusivo consumo personale.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione . nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Secondo il ricorrente dai contenuti della sentenza emessa in cognizione non emerge la finalizzazione della coltivazione al «mercato» dello stupefacente, derivato dalla medesima.

Dunque il giudice della esecuzione avrebbe dovuto applicare i principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero è pacifico approdo giurisprudenziale quello per cui il mutamento interpretativo di una disposizione incriminatrice, pur avallato dalle Sezioni Unite di questa Corte, non può essere equiparato al novum legislativo comportante abolitio criminis ( tra le molte Sez.

I n. 11076 del 15.11.2016, dep.2017, rv 269759). 3.2 Nel caso in esame, peraltro, i contenuti della decisione Sez.

U Caruso non possono neanche ritenersi espressivi di un 'radicale' mutamento della precedente linea interpretativa - in tema di coltivazione penalmente rilevante - essendosi precisato che l'assenza di tipicità è ravvisabile nelle sole ipotesi di : una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto.

Non può pertanto ritenersi possibile la rielaborazione - in sede esecutiva - dei tratti essenziali di una condotta di coltivazione ritenuta, con decisione definitiva, punibile perché espressiva di una finalità diversa e/o aggiuntiva rispetto a quella di consumo personale, né le allegazioni del ricorrente risultano - sul punto - specifiche. 3.3 Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 3.000,00 .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 24 marzo 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte estut, [OSCURATO:PERSONA] onicai Bo (.‘ r) E o [OSCURATO:PERSONA]'g-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sent-ite le conclusioni del PG C u 2Ak. rizn- -a- l'ALTA-te A-Lkì ) (,> ou-t ucv-v,„, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 3 luglio 2020 la Corte di Appello di Bologna, quale giudice della esecuzione, ha dichiarato inammissibile la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere la revoca - ai sensi dell'art.673 cod.proc.pen. - di una sentenza divenuta irrevocabile nel 2005. 1.1 In motivazione si evidenzia che: a) la decisione riguarda il reato di cui all'art.73 dPR n.309/1990, per aver coltivato 19 piante di Cannabis indica e aver detenuto piante essiccate, semi e foglie, per circa 305 dosi droganti; b) nessun rilievo può essere attribuito ai contenuti espressi da Sez. U Caruso n. 12348 del 2020, sia perché il portato di detta sentenza non può essere equiparato ad un intervento del legislatore o ad una pronunzia di illegittimità costituzionale, sia perché la citata decisione ha mantenuto in essere, in ogni caso, la rilevanza penale di condotte di coltivazione - come quella scrutinata in cognizione - che per le modalità di realizzazione o altri indicatori logici siano espressive di una volontà diversa da quella dell'esclusivo consumo personale. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione . nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Secondo il ricorrente dai contenuti della sentenza emessa in cognizione non emerge la finalizzazione della coltivazione al «mercato» dello stupefacente, derivato dalla medesima. Dunque il giudice della esecuzione avrebbe dovuto applicare i principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero è pacifico approdo giurisprudenziale quello per cui il mutamento interpretativo di una disposizione incriminatrice, pur avallato dalle Sezioni Unite di questa Corte, non può essere equiparato al novum legislativo comportante abolitio criminis ( tra le molte Sez. I n. 11076 del 15.11.2016, dep.2017, rv 269759). 3.2 Nel caso in esame, peraltro, i contenuti della decisione Sez. U Caruso non possono neanche ritenersi espressivi di un 'radicale' mutamento della precedente linea interpretativa - in tema di coltivazione penalmente rilevante - essendosi precisato che l'assenza di tipicità è ravvisabile nelle sole ipotesi di : una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto. Non può pertanto ritenersi possibile la rielaborazione - in sede esecutiva - dei tratti essenziali di una condotta di coltivazione ritenuta, con decisione definitiva, punibile perché espressiva di una finalità diversa e/o aggiuntiva rispetto a quella di consumo personale, né le allegazioni del ricorrente risultano - sul punto - specifiche. 3.3 Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 3.000,00 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 24 marzo 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte estut, [OSCURATO:PERSONA] onicai Bo (.‘ r) E o [OSCURATO:PERSONA]'g-
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