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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24875/2022

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ZA (0`4.L9c I ri- z4 i n sul ricorso iscritto al n.

R.G. 3631/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: acarulloOordineavvocatibopec.it); e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso il primo ridetto difensore; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rmOmailcert.avvocaturastato.it ) - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] Ctri„;) [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n. 2684/26/20 depositata in data 28/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente e i soci della stessa ricorrevano avvero gli avvisi di accertamento notificati alla società e ai soci rispettivamente per IVA e IRES 2008 e per IRPEF 2008; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello principale l'Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate; - ricorre a questa Corte la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con atto affidato a tre motivi e illustrato da memoria; resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]; parte ricorrente ha depositato anche separata istanza di discussione in pubblica udienza; Considerato che: - ritiene la Corte, in primo luogo, che la controversia possa decidersi in sede di adunanza camerale non partecipata di fronte a questa VI sezione; i profili di diritto posti in ricorso infatti sono stati da tempo esaminati e risolti dalla giurisprudenza di Legittimità; né l'istanza di discussione presentata dalla società in data 14 aprile 2022 propone argomenti suscettibili di render necessario il confronto in pubblica udienza tra le parti; - va preliminarmente affrontata e disattesa l'eccezione di tardività del ricorso per cassazione; l'impugnazione è infatti tempestiva poiché dalla data di deposito della pronuncia impugnata (28 novembre 2020) all'atto della proposizione del ricorso per cassazione (3 maggio 2021, data della ricezione telematica da Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 parte dell'[OSCURATO:PERSONA]) non sono trascorsi i sei mesi previsti ex lege; - va poi rilevata la mancata notifica del ricorso per cassazione nei confronti dei soci della società contribuente; pertanto nei confronti di tali soggetti va integrato il contraddittorio; p.q.m. rinvia a nuovo ruolo e dispone l'integrazione del contraddittorio a cura di parte ricorrente nei confronti dei soci della società ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ml.[OSCURATO:PERSONA] entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA (0`4.L9c I ri- z4 i n sul ricorso iscritto al n. R.G. 3631/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: acarulloOordineavvocatibopec.it); e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso il primo ridetto difensore; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rmOmailcert.avvocaturastato.it ) - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] Ctri„;) [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n. 2684/26/20 depositata in data 28/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente e i soci della stessa ricorrevano avvero gli avvisi di accertamento notificati alla società e ai soci rispettivamente per IVA e IRES 2008 e per IRPEF 2008; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello principale l'Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate; - ricorre a questa Corte la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con atto affidato a tre motivi e illustrato da memoria; resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]; parte ricorrente ha depositato anche separata istanza di discussione in pubblica udienza; Considerato che: - ritiene la Corte, in primo luogo, che la controversia possa decidersi in sede di adunanza camerale non partecipata di fronte a questa VI sezione; i profili di diritto posti in ricorso infatti sono stati da tempo esaminati e risolti dalla giurisprudenza di Legittimità; né l'istanza di discussione presentata dalla società in data 14 aprile 2022 propone argomenti suscettibili di render necessario il confronto in pubblica udienza tra le parti; - va preliminarmente affrontata e disattesa l'eccezione di tardività del ricorso per cassazione; l'impugnazione è infatti tempestiva poiché dalla data di deposito della pronuncia impugnata (28 novembre 2020) all'atto della proposizione del ricorso per cassazione (3 maggio 2021, data della ricezione telematica da Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 parte dell'[OSCURATO:PERSONA]) non sono trascorsi i sei mesi previsti ex lege; - va poi rilevata la mancata notifica del ricorso per cassazione nei confronti dei soci della società contribuente; pertanto nei confronti di tali soggetti va integrato il contraddittorio; p.q.m. rinvia a nuovo ruolo e dispone l'integrazione del contraddittorio a cura di parte ricorrente nei confronti dei soci della società ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ml.[OSCURATO:PERSONA] entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, il 2
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