Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2024

Cassazione n. 05772/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritento che quanto alla responsabilità in ordine al reato contestato il primo motivo j< generica reiterazione delle censure in fatto alle quali il giudice di appello ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici, segnalando - peraltro - la loro genericità rispetto a quanto già affermato dalla prima decisione; Ritenuto che la censura in punto di qualificazione della condotta è manifestamente infondata rispetto alla costante riconosciuta qualità di incaricato di pubblico servizio dell'autista di servizio pubblico di trasporto (Sez. 6, Ordinanza n. 14625 del 20/03/2006, Píllitteri, Rv. 234033), nella specie correttamente ribadita; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, Con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18.11.2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritento che quanto alla responsabilità in ordine al reato contestato il primo motivo j< generica reiterazione delle censure in fatto alle quali il giudice di appello ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici, segnalando - peraltro - la loro genericità rispetto a quanto già affermato dalla prima decisione; Ritenuto che la censura in punto di qualificazione della condotta è manifestamente infondata rispetto alla costante riconosciuta qualità di incaricato di pubblico servizio dell'autista di servizio pubblico di trasporto (Sez. 6, Ordinanza n. 14625 del 20/03/2006, Píllitteri, Rv. 234033), nella specie correttamente ribadita; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, Con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18.11.2024