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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2023

Cassazione n. 44312/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha motivato in ordine alle ragioni per cui si è discostata dal minimo edittale, né la valorizzazione dei precedenti anche ai fini della recidiva può costituire una indebita duplicazione del giudizio negativo ai fini della pena, stante la diversità dei criteri sottesi all'applicazione della recidiva ed alla valutazione di cui all'art. 133 cod.pen. ; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 11 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha motivato in ordine alle ragioni per cui si è discostata dal minimo edittale, né la valorizzazione dei precedenti anche ai fini della recidiva può costituire una indebita duplicazione del giudizio negativo ai fini della pena, stante la diversità dei criteri sottesi all'applicazione della recidiva ed alla valutazione di cui all'art. 133 cod.pen. ; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 44312/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris