CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 settembre 2026
Cassazione n. 25993/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II Grado dellaLombardia n. 121/2023 depositata il 12/01/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] II di Milano notificava, indata 7 ottobre 2017, alla società [OSCURATO:SOCIETA]. gli avvisi di accertamento n.Numero registro generale 14448/2024Numero sezionale 5622/2026Numero di raccolta generale 25993/2026Data pubblicazione 30/09/2026T9D032F02178/2017, relativo all’anno d’imposta 2008, e n.T9D032F01870/2017, relativo all’anno d’imposta 2011, con i qualivenivano irrogate sanzioni amministrative ai sensi del d.lgs. n. 472 del1997, imputate anche a [OSCURATO:PERSONA], indicato dall’Ufficio qualeamministratore di fatto della società e autore delle violazioni contestate. Ilcontribuente, deducendo di non avere mai ricevuto la notificazionepersonale dei predetti atti e di averne avuto conoscenza solo a seguito delrilascio di un estratto di ruolo e della successiva istanza di accesso aglidinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, eccependol’inesistenza o comunque la nullità della notificazione degli avvisi,l’illegittimità delle iscrizioni a ruolo e delle conseguenti procedure diriscossione, nonché la decadenza o prescrizione della pretesasanzionatoria. L’Agenzia delle Entrate si costituiva resistendo e deduceva,in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per tardività, assumendoche il contribuente fosse già stato posto a conoscenza della pretesatributaria mediante gli avvisi di presa in carico trasmessi dall’agente dellariscossione e, successivamente, mediante comunicazione preventiva diiscrizione ipotecaria. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano, consentenza n. 4074/10/2021, depositata il 26 ottobre 2021, dichiaravainammissibile il ricorso, ritenendo che dalla documentazione versata in attirisultasse la pregressa conoscenza della pretesa tributaria da parte delcontribuente e che, pertanto, l’impugnazione proposta dopo l’ottenimentodell’estratto di ruolo fosse intempestiva. [OSCURATO:PERSONA] proponevaappello dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia, censurando la declaratoria di inammissibilità e insistendosull’omessa notificazione personale degli avvisi di accertamento, sulla nondecisività degli avvisi di presa in carico e della comunicazione preventivadi iscrizione ipotecaria ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione,nonché sulla necessità che gli atti sanzionatori gli fossero notificatiNumero registro generale 14448/2024Numero sezionale 5622/2026Numero di raccolta generale 25993/2026Data pubblicazione 30/09/2026personalmente, non potendosi ritenere sufficiente la notificazioneeffettuata alla società. L’Agenzia delle Entrate si costituiva nel giudizio diappello, chiedendo la conferma della pronuncia di primo grado e ribadendosia l’inammissibilità del ricorso introduttivo sia la legittimità degli avvisi edelle relative notificazioni. La Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia, con sentenza n. 121/20/2023, pronunciata il 16dicembre 2022 e depositata il 12 gennaio 2023, accoglieva l’appello e, inriforma della decisione impugnata, dichiarava l’inesistenza dellanotificazione degli avvisi n. T9D032F02178/2017 e n.T9D032F01870/2017 nei confronti del contribuente, nonché la nullità delledipendenti iscrizioni a ruolo e delle procedure di riscossione, compensandointegralmente le spese dell’intero giudizio. Avverso tale sentenza l’Agenziadelle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e hasuccessivamente depositato memoria illustrativa. Con ordinanzainterlocutoria n. 3783/2026, questa Corte ha rinviato la causa a nuovoruolo, invitando le parti a contraddire sulla qualificazione dell’azioneproposta a seguito dell’acquisizione dell’estratto di ruolo, sui presuppostidell’interesse ad agire e sulla ricorrenza delle situazioni pregiudizievolipreviste dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973. Entrambe leparti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n.546 del 1992, per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo gradodisatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo e ritenutotempestiva l’impugnazione degli avvisi di accertamento. L’Agenzia deduceche il contribuente, già prima dell’estratto di ruolo e della successivacomunicazione degli atti a seguito dell’accesso, era stato posto aNumero registro generale 14448/2024Numero sezionale 5622/2026Numero di raccolta generale 25993/2026Data pubblicazione 30/09/2026conoscenza della pretesa tributaria mediante gli avvisi di presa in caricorelativi alle somme dovute in forza degli accertamenti contestati emediante la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, pertanto, erroneamente escluso effetti preclusivi allamancata impugnazione di tali atti, sebbene idonei a rendere conoscibile lapretesa e a consentire la contestazione anche dell’omessa notificazionedegli avvisi presupposti. La ricorrente aggiunge che, anche ovel’impugnazione a seguito dell’estratto di ruolo fosse ritenuta ammissibile, ilcontribuente avrebbe dovuto rispettare il termine ordinario di sessantagiorni decorrente dalla conoscenza dell’atto, provando la data di rilasciodell’estratto, prova nella specie mancante, senza potersi assumere qualedies a quo la successiva data del 25 marzo 2021, corrispondente alriscontro dell’istanza di accesso. Da ciò l’Agenzia fa discenderel’inammissibilità del ricorso introduttivo e l’erroneità della sentenzaimpugnata nella parte in cui ha accolto l’appello, dichiarando l’inesistenzadella notificazione degli avvisi e la nullità degli atti consequenziali.Preliminarmente va dato atto che con l’ordinanza interlocutoria n.3783/2026 le parti sono state invitate a contraddire sulla qualificazionedell’azione proposta a seguito dell’acquisizione dell’estratto di ruolo, suipresupposti dell’interesse ad agire e sulla ricorrenza delle situazionipregiudizievoli previste dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del1973.All’esito di tale interlocuzione deve rilevarsi che l’azione restaoggettivamente riconducibile all’impugnazione degli atti conosciutimediante l’estratto di ruolo e che il contribuente non ha allegato nédimostrato la ricorrenza di alcuna delle specifiche situazioni pregiudizievolitipizzate dalla disposizione richiamata.Le difese svolte nella memoria successiva all’ordinanza interlocutoria nonintroducono elementi idonei a superare tale rilievo e ad escludere lacarenza, originaria, di interesse alla proposizione del ricorso.Numero registro generale 14448/2024Numero sezionale 5622/2026Numero di raccolta generale 25993/2026Data pubblicazione 30/09/2026Restano conseguentemente prive di ogni rilievo le statuizioni, dedotte inmemoria, intervenute in sede penale, trattandosi di profili chepresuppongono l’ammissibilità del ricorso introduttivo.Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puòpertanto essere decisa nel merito, con declaratoria di inammissibilità delricorso originario del contribuente.La complessità e la progressiva evoluzione del quadro normativo egiurisprudenziale giustificano l’integrale compensazione tra le parti dellespese dell’intero giudizio. P.Q.MLa Corte decidendo sul ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendonel merito, dichiara inammissibile il ricorso originario del contribuente;compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/09/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]