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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 aprile 2022

Cassazione n. 25320/2026

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seppina Casella,che ha concluso per l’annullamento con rinvio del decreto impugnatoRITENUTO IN FATTO1.Con l’impugnato decreto la Corte di Appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio a seguitodell’annullamento disposto da questa Corte con la sentenza n. 28125 del 12 maggio 2025, haconfermato il decreto del Tribunale di Napoli in data 5 dicembre 2023, che aveva rigettatol’istanza di revoca della confisca di prevenzione di beni immobili di proprietà della MPSImmobiliare, disposta ai sensi dell’art. 24 D.lgs 159/2011, con provvedimento del 10 dicembre2018 dello stesso Tribunale, definitivo il 5 aprile 2022.La pronuncia rescindente aveva ritenuto fondate le censure relative alla verifica deipresupposti per la revoca della misura, evidenziando la necessità che il giudice di rinvio, a frontedel dedotto contrasto di giudicati, appurasse se i fatti posti a fondamento della confisca diprevenzione siano logicamente inconciliabili con la sentenza assolutoria della [OSCURATO:PERSONA] dal delittodi intestazione fittizia alla stessa contestato in concorso con [OSCURATO:PERSONA], già prosciolto dallostesso addebito, nonché dello stesso [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di partecipazione all’omonimo clancamorristico con ruolo apicale.

Aggiungeva che doveva farsi applicazione nella specie delprincipio fissato dal Legislatore del 2011 per la revocazione secondo cui le sentenze penaliirrevocabili, intervenute successivamente alla confisca definitiva, possono travolgerequest’ultima solo quando escludono in modo assoluto l’esistenza dei relativi presuppostiapplicativi.2.

Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori e procuratori speciali della MPSImmobiliare e di [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunziati nei termini strettamentenecessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp.att.cod.proc.pen.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di MPS Immobiliare2.1 L’inosservanza degli artt. 627, comma 3, cod.proc.pen, 28 D.lgs 159/2011 e 7 L.1423/56 nonché dell’art. 12 quinquies L. 356/92 (ora 512-bis cod.pen.).La ricorrente deduce che il decreto impugnato non si è conformato ai principi dettati dallasentenza rescindente, omettendo la puntuale individuazione e comparazione dei fatti accertatidal decreto di confisca e dalle due successive sentenze di assoluzione per valutare o meno lasussistenza di un contrasto di giudicati.

In particolare il decreto impugnato ha limitato l’oggettodell’accertamento del giudice penale alla effettiva disponibilità nell’anno 2013 da parte deiricorrenti degli immobili confiscati, omettendo di considerare che la sentenza n.3936/21 dellaCorte di Appello di Roma che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e la decisione in data 4/4/2022 della Corted’Appello di Napoli che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di intestazione fittizia hanno esclusonon solo la disponibilità indiretta dei beni confiscati in capo al [OSCURATO:PERSONA] ma anche che la provvistafinanziaria investita nell’acquisto fosse al medesimo riferibile.

I giudici della prevenzione, senzaconfrontarsi con il percorso argomentativo delle sentenze assolutorie, sulla scorta di quantoaffermato dal decreto della Corte d’Appello di Napoli oggetto d’annullamento, hanno sostenutoche l’accertamento del fatto storico posto a base della misura ablativa comprendeva il periododal 1992 al 2013 e concerneva l’analisi temporale dei flussi alla base delle somme impiegateper l’acquisto, riconducibili a finanziamenti accordati alla [OSCURATO:PERSONA] dal coniuge deceduto LuigiPasseggio, storico prestanome dei [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe conferito alla congiunta nell’arco di undecennio ( 1992/2002) 320mila euro, pur non avendo sufficienti redditi leciti; dal reinvestimentodi dette somme, che avevano finanziato anche l’acquisto dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA],successivamente venduto con realizzazione di una eccezionale plusvalenza, si era generata laprovvista utilizzata per l’acquisto degli immobili confiscati.

Il provvedimento impugnato ha deltutto trascurato la circostanza che il decreto del tribunale aveva escluso l’esistenza di evidenzecirca finanziamenti del Passeggio in relazione alle acquisizioni della [OSCURATO:PERSONA] e aveva conclusoche la fonte dell’investimento effettuato nel 2006 in polizze finanziarie successivamenteliquidate, con utilizzo dei proventi nell’acquisto degli immobili confiscati, era rimasta del tuttoignota, apprezzamento non impugnato e coperto da giudicato interno.Al riguardo la Corte d’Appello, investita della questione in quanto la pronuncia rescindenteaveva dichiarato il motivo assorbito dalla prioritaria e generale causa d’annullamento, ha negatola circostanza, sostenendo che il Tribunale avrebbe accertato la provenienza dei fondi utilizzatidalla Maranda da [OSCURATO:PERSONA].Il difensore sostiene ulteriormente che il decreto impugnato non ha rispettato le prescrizionidella sentenza d’annullamento con riguardo alla valutazione della sentenza della Corte di [OSCURATO:PERSONA] del 28/3/2024 che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall’imputazione di partecipazioneall’omonimo clan camorristico quale capo e promotore nel periodo compreso tra il 2000 e il 2015,reputando del tutto inattendibile il narrato del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], dallecui dichiarazioni il decreto di confisca ha dedotto la provenienza dal [OSCURATO:PERSONA] delle sommeimpiegate dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisito dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA].

Il giudicatosull’inattendibilità dello [OSCURATO:PERSONA], ad avviso della ricorrente, è idoneo a scardinare il sillogismosecondo cui tutto il patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] deriverebbe dai finanziamenti del Passeggio, a lorovolta provenienti dalle illecite disponibilità finanziarie del [OSCURATO:PERSONA].Il decreto impugnato ha ritenuto che il giudizio di inattendibilità del collaboratore di giustiziainvolga esclusivamente il ruolo di vertice ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] all’interno della compagine e lacommissione dei reati fine addebitatigli, non anche le dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] relative al ruolodi prestanome del Passeggio, circostanza fornita di riscontri oggettivi, affermazione che non tieneconto del fatto che il giudizio sull’inattendibilità del collaboratore riguarda tutte le dichiarazionidal medesimo rese fin dall’inizio della collaborazione.Anche con riguardo alla disponibilità delle due unità immobiliari site in Napoli alla Via S.Pietro ad Aram secondo la ricorrente la sentenza impugnata è venuta meno ai principi dettatidalla pronuncia rescindente, avendo omesso di rilevare la radicale divaricazione tra i fattiaccertati in sede di prevenzione, con affermazione della disponibilità indiretta dei beni in capo alMoccia, e la contraria valutazione delle sentenze assolutorie relative al reato di intestazionefittizia che detta disponibilità hanno escluso, argomentando, altresì, la liceità delle provvisteutilizzate.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] Maria3.

L’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 7 L.1423/56, 2-ter L. 575/65 anche inrelazione all’art. 630 cod.proc.pen. e all’art. 6 par. 2 CEDU per avere la Corte distrettualerigettato la richiesta di revoca della confisca pur in presenza di una sopravvenuta sentenzaassolutoria per insussistenza del fatto, la quale ha statuito che il bene confiscato non era nelladisponibilità né diretta né indiretta di [OSCURATO:PERSONA] ed apparteneva formalmente esostanzialmente alla ricorrente.

La confisca non è stata revocata nonostante sia risultatodefinitivamente smentito il fatto storico della disponibilità del bene in capo al proposto e cioèl’unico presupposto applicativo della confisca di un bene appartenente al terzo.

Sussiste,pertanto, un palese conflitto di giudicati atteso che il giudizio penale e quello di prevenzione,aventi lo stesso oggetto e fondati sul medesimo materiale probatorio, sono pervenuti aconclusioni antitetiche.3.1 Violazione dell’art. 627 cod.proc.pen. in quanto la Corte di Appello non si è attenuta alprincipio di diritto affermato nella sentenza di annullamento 28125/25 secondo cui il giudice delrinvio avrebbe dovuto verificare se l’accertamento di merito svolto in sede penale avesse esclusoin modo assoluto la disponibilità anche indiretta da parte del [OSCURATO:PERSONA] dei beni confiscati in sededi prevenzione, presupposto essenziale per l’applicazione ovvero il mantenimento delprovvedimento ablativo.

La Corte territoriale si è limitata a comparare i provvedimenti dei giudicidella prevenzione e dei giudici penali e ha escluso la ricorrenza di un conflitto di giudicati,procedendo ad una mera rivalutazione delle prove acquisite nel processo penale.3.2 Violazione dell’art. 192 cod.proc.pen. e contestuale motivazione apparente e illogica inrelazione alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], ritenuto inattendibilee mosso da sentimenti di astio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].3.3 Motivazione apparente e manifestamente illogica in relazione alla sentenza che haassolto [OSCURATO:PERSONA] dall’accusa di essere capo, promotore e partecipe del sodalizio di stampomafioso nel periodo 2000/2015.Il difensore, dopo aver richiamato i giudicati assolutori nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per ildelitto di intestazione fittizia e di [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione ad associazione camorristicanel periodo compreso tra il 2000 e il 2015 nonché la valutazione compiuta in detta ultimadecisione circa la totale inattendibilità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], sostiene che i provvedimenticitati siano idonei a determinare l’insostenibilità logico-giuridica della confisca di prevenzione,essendo venuti meno i presupposti del provvedimento ablativo con particolare riguardo allariferibilità al [OSCURATO:PERSONA] dell’immobile confiscato, alla pericolosità sociale del medesimo Moccianell’arco temporale di riferimento, al collegamento tra la ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA], fondato sulledichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA].Il decreto impugnato, pur avendo riconosciuto l’avvenuta esclusione in sede penale delladisponibilità diretta o indiretta dei beni confiscati da parte del [OSCURATO:PERSONA], ha contraddittoriamenteaffermato che il fatto storico oggetto delle pronunzie assolutorie e quello a base della misurapatrimoniale sarebbero diversi con la conseguenza che l’assoluzione della [OSCURATO:PERSONA] dal reato diintestazione fittizia non costituirebbe un limite insormontabile al mantenimento della confisca.

Igiudici d’appello hanno, in particolare, sostenuto che il fatto storico che sostanzia il giudizio diprevenzione sarebbe costituito dalla provenienza originaria delle risorse utilizzate dalla Marantaper l’acquisto degli immobili e non già dalla disponibilità diretta o indiretta del bene in capo aLuigi [OSCURATO:PERSONA], unico elemento rilevante ai fini del provvedimento ablatorio.

Avendo il giudice dellaprevenzione giudicato sullo stesso materiale oggetto di cognizione da parte del giudice penale,alla luce della giurisprudenza di legittimità non è possibile che si pervenga a conclusionidiametralmente opposte in relazione alla riferibilità del bene confiscato al [OSCURATO:PERSONA] con laconseguenza che il giudice della prevenzione, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto uniformarsialla decisione del giudice penale in adesione ai principi dettati in materia dalla giurisprudenza dilegittimità e convenzionale.Aggiunge il difensore che l’apprezzamento dei giudici d’appello che esclude l’inconciliabilitàtra i fatti accertati in sede di prevenzione e in sede penale riposa essenzialmente sul contributodichiarativo dello [OSCURATO:PERSONA] sull’origine della provvista utilizzata per l’acquisto dei beni, sebbene ilcollaboratore sia stato ritenuto del tutto inattendibile e non abbia mai affermato che PasseggioLuigi era un riciclatore professionista del clan [OSCURATO:PERSONA], essendosi limitato a sostenere che ilmedesimo negli anni 80/90 gestiva un’attività, a suo dire, riferibile a [OSCURATO:PERSONA].

In ogni casola Corte di merito, con motivazione giuridicamente erronea, ha ritenuto di poter frazionare ilnarrato del collaboratore nonostante il generalizzato giudizio negativo espresso dalla Corte diAppello di Napoli che ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] dall’addebito di cui all’art. 416-bis cod.pen., assumendoche simile valutazione restava confinata alle dichiarazioni concernenti il ruolo verticistico delMoccia nel contesto associativo senza investire circostanze diverse, estranee al perimetro dellecontestazioni penali, in ordine alle quali i giudici territoriali non hanno, tuttavia, fornito alcunelemento a sostegno di un autonomo giudizio d’attendibilità del dichiarante.Anche in relazione alla sentenza che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall’addebito associativo inrelazione all’arco temporale in cui si collocano l’acquisto del bene confiscato e dell’immobile diVia [OSCURATO:PERSONA], dalla cui vendita sarebbe scaturita la provvista in seguito utilizzata perl’operazione, la Corte di appello ha reso una motivazione manifestamente illogica e apparente,affermando che la decisione in questione avrebbe escluso il ruolo apicale del [OSCURATO:PERSONA] ma non lapartecipazione al sodalizio laddove dalla lettura del provvedimento emerge la ritenuta estraneitàdello stesso a qualsivoglia contesto delinquenziale nel periodo 2000/2015.

Aggiunge il difensoreche sebbene siffatta pronuncia non sia d’ostacolo ad un giudizio di pericolosità, sarebbe statonecessario esporre specifici elementi di fatto, nella specie del tutto mancanti, idonei agiustificarlo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

Premesso che in tema di confisca diprevenzione il ricorso per cassazione avverso la decisione di rigetto della richiesta di revocazione,cui deve essere del tutto assimilata per identità di ratio la revoca ex art. 7 L. 1423/56, nonsoggiace a limitazioni in ordine ai motivi deducibili (Sez. 1, n. 39601 del 19/06/2019, Castaldo,Rv. 276874 - 02), ritiene la Corte che il decreto impugnato non abbia fornito corretta e congruarisposta al mandato rescindente che imponeva di verificare se gli accertamenti in fatto posti afondamento del provvedimento ablativo e delle sopravvenute pronunce assolutorie rese neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] e del proposto [OSCURATO:PERSONA] fossero o meno tra loro logicamenteinconciliabili.2.

Ragioni d’ordine logico-sistematico impongono il preliminare scrutinio del quarto motivodel ricorso [OSCURATO:PERSONA], estensibile alla MPS Immobiliare, che deduce la manifesta illogicità e la meraapparenza della motivazione in relazione alla valutazione della sentenza irrevocabile della Cortedi Appello di Napoli in data 28/3/2024 che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di partecipazionead associazione camorristica con ruolo apicale per non aver commesso il fatto, confermandol’esito liberatorio del primo giudice con riguardo al decennio 2000/2010 ed estendendol’assoluzione anche al periodo 2010/2013.2.1 Dal decreto di sequestro del Tribunale di Napoli del 10 dicembre 2018 risulta che lamisura di prevenzione adottata trova fondamento, ai sensi dell’art. 2-ter L. 575/65, nella ritenutaappartenenza del proposto [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio camorristico denominato clan [OSCURATO:PERSONA] enell’affermata disponibilità in capo al medesimo per via mediata delle unità immobiliari di Via S.Pietro in Aram, formalmente intestate alla MPS Immobiliare.

Gli indizi di appartenenza alsodalizio mafioso sono stati tratti in sede di prevenzione, oltre che dai precedenti giudiziari chemilitano a carico del [OSCURATO:PERSONA], dalle pendenze giudiziarie per i delitti di cui agli artt. 416-bis e 512-bis cod.pen., entrambe esitate nelle sentenze di assoluzione rispettivamente emesse dall’autoritàgiudiziaria di Napoli e Roma.

Il decreto impugnato, procedendo alla verifica richiesta in sederescindente, ha sostenuto, con travisamento dei contenuti della sentenza, che l’assoluzionesarebbe intervenuta in relazione al solo ruolo apicale del [OSCURATO:PERSONA] non anche in relazione allacondotta partecipativa “che costituisce presupposto della pericolosità qualificata ai fini dellaconfisca” (pag. 22), essendo stata, peraltro, pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2,cod.proc.pen., formula che implica solo il riconoscimento dell’insufficienza probatoria deimateriali acquisiti e non vincola il giudice della prevenzione.Con riguardo alla stessa decisione la Corte territoriale ha ritenuto di poter frazionare ledichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sull’assunto che il giudizio di inattendibilità formulato daigiudici d’appello nei confronti del medesimo debba ritenersi confinato alla qualifica apicale delMoccia e ai reati oggetto del processo penale non anche alle affermazioni ulteriori, quali quellarelativa alla veste di prestanome dei [OSCURATO:PERSONA] asseritamente rivestita dal Passeggio, trattandosi diaffermazione fornita di adeguati riscontri.2.2 Fatto salvo il presupposto inerente l’omogeneità dello standard probatorio tra revocae revocazione, già esplicitato dalla pronuncia d’annullamento, deve evidenziarsi che lagiurisprudenza di legittimità con orientamento maggioritario, che il Collegio condivide, ritieneche in tema di confisca di prevenzione il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integraautomaticamente la causa di revocazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre2011, n.159, attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, con la conseguenzache la misura può essere revocata solo ed esclusivamente se il processo penale abbia accertato,nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti reato sulla base dei quali, essendo statoritenuto pericoloso, era stata ordinata la confisca (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply, Rv.277225 - 06).

Si è ulteriormente specificato che l'assoluzione dal reato di associazione perdelinquere di stampo mafioso non preclude un'autonoma valutazione, da parte del giudice dellaprevenzione, dei profili di pericolosità soggettiva del proposto, ove risulti adeguatamentemotivata in fatto la permanenza dell'inquadramento del soggetto in una delle categorie tipizzatedi cui agli articoli 1 e 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (in fattispecie analoga a quella agiudizio, Sez. 2, n. 23813 del 17/07/2020, Greco, Rv. 279805 – 01; nello stesso senso Sez. 1,n. 24707 del 01/02/2018, Oliveri, Rv. 273361 - 01).

Infatti, questa Corte ha autorevolmentechiarito che il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante perl'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibilealla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi,con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale (Sez.

U, n.111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512 - 01).

Pertanto l’ipotesi di pericolositàqualificata ricorre ogni volta che la condotta del proposto sia apprezzabile in termini di vicinanzaall'associazione tale da risultare, attraverso un contributo fattivo alle attività ed allo sviluppo delsodalizio, funzionale agli interessi della stessa (Sez. 2, n. 27855 del 22/03/2019, Valenza, Rv.277402 – 01; Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 03).A tanto consegue che nel procedimento di revoca conseguente alla sopravvenuta definitivitàdella sentenza che ha dichiarato l'insussistenza del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., ilgiudice, in punto di pericolosità sociale, deve compiere un puntuale confronto con la motivazioneche, all'esito del processo penale, ha ritenuto gli elementi addotti dall'accusa non sufficienti aprovare il reato associativo (Sez. 1, n. 36878 del 17/05/2023, Bruzzaniti, Rv. 285251 – 01),delineando con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti insufficientiper una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità(Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023 , Ruffini, Rv. 284488 – 01; n. 4191 del 11/01/2022,Staniscia, Rv. 282655 - 01).3.

La Corte territoriale in relazione all’incidenza del giudicato assolutorio, relativo allapartecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’omonimo sodalizio camorristico nell’arco temporale in cui sisarebbero consolidate le operazioni di fittizia intestazione dei beni confiscati, rispetto alla misuraablativa ha rassegnato una motivazione fondata sul travisamento del dato processuale relativoalle ragioni del proscioglimento, adducendo ( pag. 22) che la pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA] perappartenenza alla consorteria camorristica deve ritenersi elemento “pacifico e non scalfito dallasuccessiva assoluzione dall’imputazione di essere stato a capo del clan in quanto l’assoluzioneriguarda il ruolo apicale ma non la partecipazione in sé”.

Simile assunto, smentito dalleconsiderazioni esposte nella sentenza 3535/24 della Corte di Appello di Napoli, inficia le ulteriorinotazioni del decreto impugnato che postulano in maniera assertiva l’esistenza di emergenzedesumibili dall’utilizzo di prestanomi e dalla disponibilità di risorse illecite a sostegno dellaappartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio e del giudizio di pericolosità.4.

Appaiono, inoltre, fondate le censure svolte dalle difese in ordine alla valutazione“frazionata” delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, a fronte della concordevalutazione dei giudici di merito circa l’inattendibilità del dichiarante fin dall’inizio dellacollaborazione in ragione dei gravi motivi di astio nutriti nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], tradottisi inaccuse talora mendaci e comunque generiche e prive di riscontri, il collegio della prevenzione haritenuto che la valutazione concernente il difetto di credibilità intrinseca del collaboratore debbaintendersi limitata al ruolo apicale del [OSCURATO:PERSONA] nella consorteria, restando salve le dichiarazionirelative al ruolo di prestanome di [OSCURATO:PERSONA] svolto dal Passeggio.4.1 Non è in discussione nella specie il principio costantemente affermato in sede dilegittimità concernente l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al giudizio di meritoe il riconoscimento che nel giudizio di prevenzione la prova indiretta o indiziaria non deve esseredotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen., né le chiamate in correità o in reitàdevono essere necessariamente sorrette da riscontri individualizzanti (tra molte, Sez. 5, n.50202 del 08/10/2019, Cottitto, Rv. 278049 - 01).

Tuttavia, a fronte di una valutazione delnarrato del collaboratore che ne revoca in dubbio in maniera generalizzata la credibilità, ilperdurante accreditamento in sede di prevenzione di una frazione dichiarativa specificamenterilevante ai fini della prova della pericolosità del [OSCURATO:PERSONA] e del coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] nellafiliera del riciclaggio fin dagli anni 90 non può prescindere da una puntuale motivazione che nonsi limiti genericamente ad evocare l’esistenza di riscontri ma illustri le ragioni per cui lepropalazioni del collaboratore nella parte di rilievo per il giudizio di prevenzione debbano ritenersiintrinsecamente credibili, valutandone l’affidabilità anche alla luce delle ulteriori emergenzeacquisite secondo un criterio prudenziale, indispensabile in considerazione delle interferenzeprobatorie tra i due procedimenti.La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni precisato in tema di valutazioneprobatoria della chiamata di correo che l'accertata falsità su di uno specifico fatto narrato noncomporta, in modo automatico, l'aprioristica perdita di credibilità di tutto il compendioconoscitivo-narrativo dichiarato dal collaboratore di giustizia, bensì rientra nei compiti del giudicela verifica e la ricerca di un "ragionevole equilibrio di coerenza e qualità" di ciò che viene riferitonel contesto di tutti gli altri fatti narrati, dovendo avere ben presente che la debole valenza diriscontro, attraverso il necessario minuzioso raffronto di verifiche di credibilità estrinseca (Sez.6, n. 20514 del 28/04/2010, Arman, Rv. 247346 – 01; Sez. 1, n. 26966 del 01/12/2022, dep.2023, Paola, Rv. 284836 – 01).

La Corte di Appello non si è confrontata in termini esaurienticon le considerazioni dell’omologo ufficio di merito che è pervenuto, sulla base di un’articolatamotivazione, a negare credibilità all’intero compendio dichiarativo del collaboratore, circostanzache imponeva una pregnante giustificazione circa il difforme apprezzamento della fonte,meramente enunciato nel decreto impugnato.5.

Le rilevate criticità motivazionali hanno valenza assorbente delle ulteriori censure svolteda entrambe le ricorrenti circa la mancata considerazione delle ragioni alla base dell’assoluzionedella [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui all’art. 512-bis cod.pen., fondata sull’accertamento della direttadisponibilità in capo alla stessa dei beni confiscati.

Infatti, secondo l’insegnamento di Sez.

U, n.4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605 – 01, la pericolosità sociale è presuppostoineludibile della confisca di prevenzione oltre che "misura temporale" del suo ambito applicativosicchè l’accertamento della sua ricorrenza in capo al proposto e la relativa perimetrazionetemporale costituiscono questioni di valenza del tutto preliminare alla cui eventuale positivasoluzione è condizionato lo scrutinio degli ulteriori profili di illegittimità denunciati.Nella specie deve, infatti, considerarsi – a fronte della latitudine del giudizio di pericolositàdel proposto che abbraccia un arco temporale risalente ai primi anni novanta- che ilproscioglimento di entrambi gli imputati dal delitto di intestazione fittizia dei beni confiscati haaccertato l’insussistenza degli elementi costitutivi di un reato a forma libera, istantaneo coneffetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente ladifformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico dieludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di unodei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen. (tra molte, Sez. 3, n. 23097 del08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199 – 01; Sez. 2, n. 11881 del 06/03/2018, Szalska, Rv. 272902– 01).

Le peculiari connotazioni della fattispecie, che si assume consumata nell’anno 2013, nonconsentono decisive inferenze in ordine alle pregresse vicende che, secondo gli accertamenti delgiudice della prevenzione, avrebbero nel corso del decennio precedente contributo a costituirein capo alla [OSCURATO:PERSONA] la provvista oggetto di investimenti mobiliari e immobiliari, la cuismobilitazione avrebbe fornito la liquidità per l’acquisto delle unità ablate.

Si tratta di profili chedovranno essere oggetto di un rinnovato, sinergico scrutinio da parte del giudice del rinviodi prevenzione onde verificare in quale misura gli esiti degli accertamenti irrevocabili effettuatiin sede penale incidano sui presupposti della confisca.6.Alla stregua delle considerazioni che precedono il decreto impugnato deve essereannullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

P.Q.MAnnulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli in diversacomposizione.Così deciso in Roma il 10 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seppina Casella,che ha concluso per l’annullamento con rinvio del decreto impugnatoRITENUTO IN FATTO1.Con l’impugnato decreto la Corte di Appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio a seguitodell’annullamento disposto da questa Corte con la sentenza n. 28125 del 12 maggio 2025, haconfermato il decreto del Tribunale di Napoli in data 5 dicembre 2023, che aveva rigettatol’istanza di revoca della confisca di prevenzione di beni immobili di proprietà della MPSImmobiliare, disposta ai sensi dell’art. 24 D.lgs 159/2011, con provvedimento del 10 dicembre2018 dello stesso Tribunale, definitivo il 5 aprile 2022.La pronuncia rescindente aveva ritenuto fondate le censure relative alla verifica deipresupposti per la revoca della misura, evidenziando la necessità che il giudice di rinvio, a frontedel dedotto contrasto di giudicati, appurasse se i fatti posti a fondamento della confisca diprevenzione siano logicamente inconciliabili con la sentenza assolutoria della [OSCURATO:PERSONA] dal delittodi intestazione fittizia alla stessa contestato in concorso con [OSCURATO:PERSONA], già prosciolto dallostesso addebito, nonché dello stesso [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di partecipazione all’omonimo clancamorristico con ruolo apicale. Aggiungeva che doveva farsi applicazione nella specie delprincipio fissato dal Legislatore del 2011 per la revocazione secondo cui le sentenze penaliirrevocabili, intervenute successivamente alla confisca definitiva, possono travolgerequest’ultima solo quando escludono in modo assoluto l’esistenza dei relativi presuppostiapplicativi.2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori e procuratori speciali della MPSImmobiliare e di [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunziati nei termini strettamentenecessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp.att.cod.proc.pen.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di MPS Immobiliare2.1 L’inosservanza degli artt. 627, comma 3, cod.proc.pen, 28 D.lgs 159/2011 e 7 L.1423/56 nonché dell’art. 12 quinquies L. 356/92 (ora 512-bis cod.pen.).La ricorrente deduce che il decreto impugnato non si è conformato ai principi dettati dallasentenza rescindente, omettendo la puntuale individuazione e comparazione dei fatti accertatidal decreto di confisca e dalle due successive sentenze di assoluzione per valutare o meno lasussistenza di un contrasto di giudicati. In particolare il decreto impugnato ha limitato l’oggettodell’accertamento del giudice penale alla effettiva disponibilità nell’anno 2013 da parte deiricorrenti degli immobili confiscati, omettendo di considerare che la sentenza n.3936/21 dellaCorte di Appello di Roma che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e la decisione in data 4/4/2022 della Corted’Appello di Napoli che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di intestazione fittizia hanno esclusonon solo la disponibilità indiretta dei beni confiscati in capo al [OSCURATO:PERSONA] ma anche che la provvistafinanziaria investita nell’acquisto fosse al medesimo riferibile. I giudici della prevenzione, senzaconfrontarsi con il percorso argomentativo delle sentenze assolutorie, sulla scorta di quantoaffermato dal decreto della Corte d’Appello di Napoli oggetto d’annullamento, hanno sostenutoche l’accertamento del fatto storico posto a base della misura ablativa comprendeva il periododal 1992 al 2013 e concerneva l’analisi temporale dei flussi alla base delle somme impiegateper l’acquisto, riconducibili a finanziamenti accordati alla [OSCURATO:PERSONA] dal coniuge deceduto LuigiPasseggio, storico prestanome dei [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe conferito alla congiunta nell’arco di undecennio ( 1992/2002) 320mila euro, pur non avendo sufficienti redditi leciti; dal reinvestimentodi dette somme, che avevano finanziato anche l’acquisto dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA],successivamente venduto con realizzazione di una eccezionale plusvalenza, si era generata laprovvista utilizzata per l’acquisto degli immobili confiscati. Il provvedimento impugnato ha deltutto trascurato la circostanza che il decreto del tribunale aveva escluso l’esistenza di evidenzecirca finanziamenti del Passeggio in relazione alle acquisizioni della [OSCURATO:PERSONA] e aveva conclusoche la fonte dell’investimento effettuato nel 2006 in polizze finanziarie successivamenteliquidate, con utilizzo dei proventi nell’acquisto degli immobili confiscati, era rimasta del tuttoignota, apprezzamento non impugnato e coperto da giudicato interno.Al riguardo la Corte d’Appello, investita della questione in quanto la pronuncia rescindenteaveva dichiarato il motivo assorbito dalla prioritaria e generale causa d’annullamento, ha negatola circostanza, sostenendo che il Tribunale avrebbe accertato la provenienza dei fondi utilizzatidalla Maranda da [OSCURATO:PERSONA].Il difensore sostiene ulteriormente che il decreto impugnato non ha rispettato le prescrizionidella sentenza d’annullamento con riguardo alla valutazione della sentenza della Corte di [OSCURATO:PERSONA] del 28/3/2024 che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall’imputazione di partecipazioneall’omonimo clan camorristico quale capo e promotore nel periodo compreso tra il 2000 e il 2015,reputando del tutto inattendibile il narrato del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], dallecui dichiarazioni il decreto di confisca ha dedotto la provenienza dal [OSCURATO:PERSONA] delle sommeimpiegate dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisito dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudicatosull’inattendibilità dello [OSCURATO:PERSONA], ad avviso della ricorrente, è idoneo a scardinare il sillogismosecondo cui tutto il patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] deriverebbe dai finanziamenti del Passeggio, a lorovolta provenienti dalle illecite disponibilità finanziarie del [OSCURATO:PERSONA].Il decreto impugnato ha ritenuto che il giudizio di inattendibilità del collaboratore di giustiziainvolga esclusivamente il ruolo di vertice ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] all’interno della compagine e lacommissione dei reati fine addebitatigli, non anche le dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] relative al ruolodi prestanome del Passeggio, circostanza fornita di riscontri oggettivi, affermazione che non tieneconto del fatto che il giudizio sull’inattendibilità del collaboratore riguarda tutte le dichiarazionidal medesimo rese fin dall’inizio della collaborazione.Anche con riguardo alla disponibilità delle due unità immobiliari site in Napoli alla Via S.Pietro ad Aram secondo la ricorrente la sentenza impugnata è venuta meno ai principi dettatidalla pronuncia rescindente, avendo omesso di rilevare la radicale divaricazione tra i fattiaccertati in sede di prevenzione, con affermazione della disponibilità indiretta dei beni in capo alMoccia, e la contraria valutazione delle sentenze assolutorie relative al reato di intestazionefittizia che detta disponibilità hanno escluso, argomentando, altresì, la liceità delle provvisteutilizzate.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] Maria3. L’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 7 L.1423/56, 2-ter L. 575/65 anche inrelazione all’art. 630 cod.proc.pen. e all’art. 6 par. 2 CEDU per avere la Corte distrettualerigettato la richiesta di revoca della confisca pur in presenza di una sopravvenuta sentenzaassolutoria per insussistenza del fatto, la quale ha statuito che il bene confiscato non era nelladisponibilità né diretta né indiretta di [OSCURATO:PERSONA] ed apparteneva formalmente esostanzialmente alla ricorrente. La confisca non è stata revocata nonostante sia risultatodefinitivamente smentito il fatto storico della disponibilità del bene in capo al proposto e cioèl’unico presupposto applicativo della confisca di un bene appartenente al terzo. Sussiste,pertanto, un palese conflitto di giudicati atteso che il giudizio penale e quello di prevenzione,aventi lo stesso oggetto e fondati sul medesimo materiale probatorio, sono pervenuti aconclusioni antitetiche.3.1 Violazione dell’art. 627 cod.proc.pen. in quanto la Corte di Appello non si è attenuta alprincipio di diritto affermato nella sentenza di annullamento 28125/25 secondo cui il giudice delrinvio avrebbe dovuto verificare se l’accertamento di merito svolto in sede penale avesse esclusoin modo assoluto la disponibilità anche indiretta da parte del [OSCURATO:PERSONA] dei beni confiscati in sededi prevenzione, presupposto essenziale per l’applicazione ovvero il mantenimento delprovvedimento ablativo. La Corte territoriale si è limitata a comparare i provvedimenti dei giudicidella prevenzione e dei giudici penali e ha escluso la ricorrenza di un conflitto di giudicati,procedendo ad una mera rivalutazione delle prove acquisite nel processo penale.3.2 Violazione dell’art. 192 cod.proc.pen. e contestuale motivazione apparente e illogica inrelazione alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], ritenuto inattendibilee mosso da sentimenti di astio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].3.3 Motivazione apparente e manifestamente illogica in relazione alla sentenza che haassolto [OSCURATO:PERSONA] dall’accusa di essere capo, promotore e partecipe del sodalizio di stampomafioso nel periodo 2000/2015.Il difensore, dopo aver richiamato i giudicati assolutori nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per ildelitto di intestazione fittizia e di [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione ad associazione camorristicanel periodo compreso tra il 2000 e il 2015 nonché la valutazione compiuta in detta ultimadecisione circa la totale inattendibilità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], sostiene che i provvedimenticitati siano idonei a determinare l’insostenibilità logico-giuridica della confisca di prevenzione,essendo venuti meno i presupposti del provvedimento ablativo con particolare riguardo allariferibilità al [OSCURATO:PERSONA] dell’immobile confiscato, alla pericolosità sociale del medesimo Moccianell’arco temporale di riferimento, al collegamento tra la ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA], fondato sulledichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA].Il decreto impugnato, pur avendo riconosciuto l’avvenuta esclusione in sede penale delladisponibilità diretta o indiretta dei beni confiscati da parte del [OSCURATO:PERSONA], ha contraddittoriamenteaffermato che il fatto storico oggetto delle pronunzie assolutorie e quello a base della misurapatrimoniale sarebbero diversi con la conseguenza che l’assoluzione della [OSCURATO:PERSONA] dal reato diintestazione fittizia non costituirebbe un limite insormontabile al mantenimento della confisca. Igiudici d’appello hanno, in particolare, sostenuto che il fatto storico che sostanzia il giudizio diprevenzione sarebbe costituito dalla provenienza originaria delle risorse utilizzate dalla Marantaper l’acquisto degli immobili e non già dalla disponibilità diretta o indiretta del bene in capo aLuigi [OSCURATO:PERSONA], unico elemento rilevante ai fini del provvedimento ablatorio. Avendo il giudice dellaprevenzione giudicato sullo stesso materiale oggetto di cognizione da parte del giudice penale,alla luce della giurisprudenza di legittimità non è possibile che si pervenga a conclusionidiametralmente opposte in relazione alla riferibilità del bene confiscato al [OSCURATO:PERSONA] con laconseguenza che il giudice della prevenzione, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto uniformarsialla decisione del giudice penale in adesione ai principi dettati in materia dalla giurisprudenza dilegittimità e convenzionale.Aggiunge il difensore che l’apprezzamento dei giudici d’appello che esclude l’inconciliabilitàtra i fatti accertati in sede di prevenzione e in sede penale riposa essenzialmente sul contributodichiarativo dello [OSCURATO:PERSONA] sull’origine della provvista utilizzata per l’acquisto dei beni, sebbene ilcollaboratore sia stato ritenuto del tutto inattendibile e non abbia mai affermato che PasseggioLuigi era un riciclatore professionista del clan [OSCURATO:PERSONA], essendosi limitato a sostenere che ilmedesimo negli anni 80/90 gestiva un’attività, a suo dire, riferibile a [OSCURATO:PERSONA]. In ogni casola Corte di merito, con motivazione giuridicamente erronea, ha ritenuto di poter frazionare ilnarrato del collaboratore nonostante il generalizzato giudizio negativo espresso dalla Corte diAppello di Napoli che ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] dall’addebito di cui all’art. 416-bis cod.pen., assumendoche simile valutazione restava confinata alle dichiarazioni concernenti il ruolo verticistico delMoccia nel contesto associativo senza investire circostanze diverse, estranee al perimetro dellecontestazioni penali, in ordine alle quali i giudici territoriali non hanno, tuttavia, fornito alcunelemento a sostegno di un autonomo giudizio d’attendibilità del dichiarante.Anche in relazione alla sentenza che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall’addebito associativo inrelazione all’arco temporale in cui si collocano l’acquisto del bene confiscato e dell’immobile diVia [OSCURATO:PERSONA], dalla cui vendita sarebbe scaturita la provvista in seguito utilizzata perl’operazione, la Corte di appello ha reso una motivazione manifestamente illogica e apparente,affermando che la decisione in questione avrebbe escluso il ruolo apicale del [OSCURATO:PERSONA] ma non lapartecipazione al sodalizio laddove dalla lettura del provvedimento emerge la ritenuta estraneitàdello stesso a qualsivoglia contesto delinquenziale nel periodo 2000/2015. Aggiunge il difensoreche sebbene siffatta pronuncia non sia d’ostacolo ad un giudizio di pericolosità, sarebbe statonecessario esporre specifici elementi di fatto, nella specie del tutto mancanti, idonei agiustificarlo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. Premesso che in tema di confisca diprevenzione il ricorso per cassazione avverso la decisione di rigetto della richiesta di revocazione,cui deve essere del tutto assimilata per identità di ratio la revoca ex art. 7 L. 1423/56, nonsoggiace a limitazioni in ordine ai motivi deducibili (Sez. 1, n. 39601 del 19/06/2019, Castaldo,Rv. 276874 - 02), ritiene la Corte che il decreto impugnato non abbia fornito corretta e congruarisposta al mandato rescindente che imponeva di verificare se gli accertamenti in fatto posti afondamento del provvedimento ablativo e delle sopravvenute pronunce assolutorie rese neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] e del proposto [OSCURATO:PERSONA] fossero o meno tra loro logicamenteinconciliabili.2. Ragioni d’ordine logico-sistematico impongono il preliminare scrutinio del quarto motivodel ricorso [OSCURATO:PERSONA], estensibile alla MPS Immobiliare, che deduce la manifesta illogicità e la meraapparenza della motivazione in relazione alla valutazione della sentenza irrevocabile della Cortedi Appello di Napoli in data 28/3/2024 che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di partecipazionead associazione camorristica con ruolo apicale per non aver commesso il fatto, confermandol’esito liberatorio del primo giudice con riguardo al decennio 2000/2010 ed estendendol’assoluzione anche al periodo 2010/2013.2.1 Dal decreto di sequestro del Tribunale di Napoli del 10 dicembre 2018 risulta che lamisura di prevenzione adottata trova fondamento, ai sensi dell’art. 2-ter L. 575/65, nella ritenutaappartenenza del proposto [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio camorristico denominato clan [OSCURATO:PERSONA] enell’affermata disponibilità in capo al medesimo per via mediata delle unità immobiliari di Via S.Pietro in Aram, formalmente intestate alla MPS Immobiliare. Gli indizi di appartenenza alsodalizio mafioso sono stati tratti in sede di prevenzione, oltre che dai precedenti giudiziari chemilitano a carico del [OSCURATO:PERSONA], dalle pendenze giudiziarie per i delitti di cui agli artt. 416-bis e 512-bis cod.pen., entrambe esitate nelle sentenze di assoluzione rispettivamente emesse dall’autoritàgiudiziaria di Napoli e Roma. Il decreto impugnato, procedendo alla verifica richiesta in sederescindente, ha sostenuto, con travisamento dei contenuti della sentenza, che l’assoluzionesarebbe intervenuta in relazione al solo ruolo apicale del [OSCURATO:PERSONA] non anche in relazione allacondotta partecipativa “che costituisce presupposto della pericolosità qualificata ai fini dellaconfisca” (pag. 22), essendo stata, peraltro, pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2,cod.proc.pen., formula che implica solo il riconoscimento dell’insufficienza probatoria deimateriali acquisiti e non vincola il giudice della prevenzione.Con riguardo alla stessa decisione la Corte territoriale ha ritenuto di poter frazionare ledichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sull’assunto che il giudizio di inattendibilità formulato daigiudici d’appello nei confronti del medesimo debba ritenersi confinato alla qualifica apicale delMoccia e ai reati oggetto del processo penale non anche alle affermazioni ulteriori, quali quellarelativa alla veste di prestanome dei [OSCURATO:PERSONA] asseritamente rivestita dal Passeggio, trattandosi diaffermazione fornita di adeguati riscontri.2.2 Fatto salvo il presupposto inerente l’omogeneità dello standard probatorio tra revocae revocazione, già esplicitato dalla pronuncia d’annullamento, deve evidenziarsi che lagiurisprudenza di legittimità con orientamento maggioritario, che il Collegio condivide, ritieneche in tema di confisca di prevenzione il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integraautomaticamente la causa di revocazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre2011, n.159, attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, con la conseguenzache la misura può essere revocata solo ed esclusivamente se il processo penale abbia accertato,nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti reato sulla base dei quali, essendo statoritenuto pericoloso, era stata ordinata la confisca (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply, Rv.277225 - 06). Si è ulteriormente specificato che l'assoluzione dal reato di associazione perdelinquere di stampo mafioso non preclude un'autonoma valutazione, da parte del giudice dellaprevenzione, dei profili di pericolosità soggettiva del proposto, ove risulti adeguatamentemotivata in fatto la permanenza dell'inquadramento del soggetto in una delle categorie tipizzatedi cui agli articoli 1 e 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (in fattispecie analoga a quella agiudizio, Sez. 2, n. 23813 del 17/07/2020, Greco, Rv. 279805 – 01; nello stesso senso Sez. 1,n. 24707 del 01/02/2018, Oliveri, Rv. 273361 - 01). Infatti, questa Corte ha autorevolmentechiarito che il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante perl'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibilealla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi,con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale (Sez. U, n.111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512 - 01). Pertanto l’ipotesi di pericolositàqualificata ricorre ogni volta che la condotta del proposto sia apprezzabile in termini di vicinanzaall'associazione tale da risultare, attraverso un contributo fattivo alle attività ed allo sviluppo delsodalizio, funzionale agli interessi della stessa (Sez. 2, n. 27855 del 22/03/2019, Valenza, Rv.277402 – 01; Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 03).A tanto consegue che nel procedimento di revoca conseguente alla sopravvenuta definitivitàdella sentenza che ha dichiarato l'insussistenza del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., ilgiudice, in punto di pericolosità sociale, deve compiere un puntuale confronto con la motivazioneche, all'esito del processo penale, ha ritenuto gli elementi addotti dall'accusa non sufficienti aprovare il reato associativo (Sez. 1, n. 36878 del 17/05/2023, Bruzzaniti, Rv. 285251 – 01),delineando con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti insufficientiper una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità(Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023 , Ruffini, Rv. 284488 – 01; n. 4191 del 11/01/2022,Staniscia, Rv. 282655 - 01).3. La Corte territoriale in relazione all’incidenza del giudicato assolutorio, relativo allapartecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’omonimo sodalizio camorristico nell’arco temporale in cui sisarebbero consolidate le operazioni di fittizia intestazione dei beni confiscati, rispetto alla misuraablativa ha rassegnato una motivazione fondata sul travisamento del dato processuale relativoalle ragioni del proscioglimento, adducendo ( pag. 22) che la pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA] perappartenenza alla consorteria camorristica deve ritenersi elemento “pacifico e non scalfito dallasuccessiva assoluzione dall’imputazione di essere stato a capo del clan in quanto l’assoluzioneriguarda il ruolo apicale ma non la partecipazione in sé”. Simile assunto, smentito dalleconsiderazioni esposte nella sentenza 3535/24 della Corte di Appello di Napoli, inficia le ulteriorinotazioni del decreto impugnato che postulano in maniera assertiva l’esistenza di emergenzedesumibili dall’utilizzo di prestanomi e dalla disponibilità di risorse illecite a sostegno dellaappartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio e del giudizio di pericolosità.4. Appaiono, inoltre, fondate le censure svolte dalle difese in ordine alla valutazione“frazionata” delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, a fronte della concordevalutazione dei giudici di merito circa l’inattendibilità del dichiarante fin dall’inizio dellacollaborazione in ragione dei gravi motivi di astio nutriti nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], tradottisi inaccuse talora mendaci e comunque generiche e prive di riscontri, il collegio della prevenzione haritenuto che la valutazione concernente il difetto di credibilità intrinseca del collaboratore debbaintendersi limitata al ruolo apicale del [OSCURATO:PERSONA] nella consorteria, restando salve le dichiarazionirelative al ruolo di prestanome di [OSCURATO:PERSONA] svolto dal Passeggio.4.1 Non è in discussione nella specie il principio costantemente affermato in sede dilegittimità concernente l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al giudizio di meritoe il riconoscimento che nel giudizio di prevenzione la prova indiretta o indiziaria non deve esseredotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen., né le chiamate in correità o in reitàdevono essere necessariamente sorrette da riscontri individualizzanti (tra molte, Sez. 5, n.50202 del 08/10/2019, Cottitto, Rv. 278049 - 01). Tuttavia, a fronte di una valutazione delnarrato del collaboratore che ne revoca in dubbio in maniera generalizzata la credibilità, ilperdurante accreditamento in sede di prevenzione di una frazione dichiarativa specificamenterilevante ai fini della prova della pericolosità del [OSCURATO:PERSONA] e del coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] nellafiliera del riciclaggio fin dagli anni 90 non può prescindere da una puntuale motivazione che nonsi limiti genericamente ad evocare l’esistenza di riscontri ma illustri le ragioni per cui lepropalazioni del collaboratore nella parte di rilievo per il giudizio di prevenzione debbano ritenersiintrinsecamente credibili, valutandone l’affidabilità anche alla luce delle ulteriori emergenzeacquisite secondo un criterio prudenziale, indispensabile in considerazione delle interferenzeprobatorie tra i due procedimenti.La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni precisato in tema di valutazioneprobatoria della chiamata di correo che l'accertata falsità su di uno specifico fatto narrato noncomporta, in modo automatico, l'aprioristica perdita di credibilità di tutto il compendioconoscitivo-narrativo dichiarato dal collaboratore di giustizia, bensì rientra nei compiti del giudicela verifica e la ricerca di un "ragionevole equilibrio di coerenza e qualità" di ciò che viene riferitonel contesto di tutti gli altri fatti narrati, dovendo avere ben presente che la debole valenza diriscontro, attraverso il necessario minuzioso raffronto di verifiche di credibilità estrinseca (Sez.6, n. 20514 del 28/04/2010, Arman, Rv. 247346 – 01; Sez. 1, n. 26966 del 01/12/2022, dep.2023, Paola, Rv. 284836 – 01). La Corte di Appello non si è confrontata in termini esaurienticon le considerazioni dell’omologo ufficio di merito che è pervenuto, sulla base di un’articolatamotivazione, a negare credibilità all’intero compendio dichiarativo del collaboratore, circostanzache imponeva una pregnante giustificazione circa il difforme apprezzamento della fonte,meramente enunciato nel decreto impugnato.5. Le rilevate criticità motivazionali hanno valenza assorbente delle ulteriori censure svolteda entrambe le ricorrenti circa la mancata considerazione delle ragioni alla base dell’assoluzionedella [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui all’art. 512-bis cod.pen., fondata sull’accertamento della direttadisponibilità in capo alla stessa dei beni confiscati. Infatti, secondo l’insegnamento di Sez. U, n.4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605 – 01, la pericolosità sociale è presuppostoineludibile della confisca di prevenzione oltre che "misura temporale" del suo ambito applicativosicchè l’accertamento della sua ricorrenza in capo al proposto e la relativa perimetrazionetemporale costituiscono questioni di valenza del tutto preliminare alla cui eventuale positivasoluzione è condizionato lo scrutinio degli ulteriori profili di illegittimità denunciati.Nella specie deve, infatti, considerarsi – a fronte della latitudine del giudizio di pericolositàdel proposto che abbraccia un arco temporale risalente ai primi anni novanta- che ilproscioglimento di entrambi gli imputati dal delitto di intestazione fittizia dei beni confiscati haaccertato l’insussistenza degli elementi costitutivi di un reato a forma libera, istantaneo coneffetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente ladifformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico dieludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di unodei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen. (tra molte, Sez. 3, n. 23097 del08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199 – 01; Sez. 2, n. 11881 del 06/03/2018, Szalska, Rv. 272902– 01). Le peculiari connotazioni della fattispecie, che si assume consumata nell’anno 2013, nonconsentono decisive inferenze in ordine alle pregresse vicende che, secondo gli accertamenti delgiudice della prevenzione, avrebbero nel corso del decennio precedente contributo a costituirein capo alla [OSCURATO:PERSONA] la provvista oggetto di investimenti mobiliari e immobiliari, la cuismobilitazione avrebbe fornito la liquidità per l’acquisto delle unità ablate. Si tratta di profili chedovranno essere oggetto di un rinnovato, sinergico scrutinio da parte del giudice del rinviodi prevenzione onde verificare in quale misura gli esiti degli accertamenti irrevocabili effettuatiin sede penale incidano sui presupposti della confisca.6.Alla stregua delle considerazioni che precedono il decreto impugnato deve essereannullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione. P.Q.MAnnulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli in diversacomposizione.Così deciso in Roma il 10 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 25320/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris