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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26813/2022

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per l'inamrnissibilita' del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi e conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento DEPosrrATA--[OSCURATO:PERSONA] 1 2 LUG 2022 ttL CtL ZE DiTrattazione in presenza Sentiti: -il Procuratore generale della Repubblica presso questa Suprema Corte di cassazione, A. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. -l'[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'[OSCURATO:PERSONA] che si è riportato al ricorso e all'esito della discussione ne ha chiesto l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza, in data 28 maggio 2021, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava la misura di massimo rigore emessa dal Giudice per le indagini preliminari distrettuale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la condotta di partecipazione al clan finalizzato al traffico e alla cessione di sostanza stupefacente, clan che aveva nucleo centrale associativo in Rosarno e del quale si riteneva dimostrato il ruolo direttivo in capo all'istante, subentrato al genero, [OSCURATO:PERSONA], classe 1992, dopo il suo arresto.

In quel contesto l'istante si occupava, specificamente, di dare direttive agli associati e di promuovere la vendita dello stupefacente nella disponibilità del sodalizio, agendo con lo scopo di favorire il sodalizio "[OSCURATO:PERSONA]" di Rosarno.

In un contesto più ampio di investigazioni gli inquirenti, in cui erano confluite le attività del procedimento handover e pecunia olet, proseguivano le indagini giungendo, nel primo procedimento alla ricostruzione degli assetti rinnovati della cosca [OSCURATO:PERSONA], operante a Rosarno.

Si riteneva che essa integrasse un modello conforme a quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.

Molte posizioni erano state definite in rito abbreviato con le sentenze del Giudice per l'udienza preliminare in data 4/2/2019 e 12/12/2017.

In questo contesto due dei soggetti apicali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1992, si rendevano latitanti.

Così le indagini segnatamente finalizzate alla ricerca del latitante, da ultimo indicato, permettevano di ricostruire la fitta rete di fiancheggiatori, ma anche il particolare relativo alla riorganizzazione del gruppo nel settore del traffico delle sostanze stupefacenti [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, avvalendosi di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1993, di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1987, di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1971, continuava a gestire gli interessi della consorteria, nonostante la sua latitanza.

Emergevano ruoli, attribuzioni dei singoli associati e regole di disciplina gerarchica che connotavano la struttura.

L'associazione operava nella distribuzione all'ingrosso di droga leggera e riforniva le zone di Milano e Torino, disponendo di una rete collaudata di fornitori e di capacità economiche che permettevano acquisti di droga variabili tra 100 e 300 2Kg., in occasione delle singole transazioni, rafforzando e consolidando credibilità sul mercato.

Le attività erano svolte con l'impiego di un camper per il trasporto al nord Italia e per gli acquisti dalla Puglia.

L'associazione disponeva, ancora, di locali dove la droga era occultata, all'interno dei quali si provvedeva a confezionarla in grossi pacchi da mettere a disposizione dei potenziali acquirenti. [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, coordinava le attività nel settore specifico, sia durante lo stato di libertà che in fase di latitanza, epoca in cui si avvaleva di una fitta rete di fiancheggiatori e dell'opera svolta dal cugino omonimo, classe 1993.

Il latitante stabiliva i contatti e teneva i rapporti con gli altri aderenti ai gruppi criminali operanti nel settore.

Sono richiamate sul tema le vicende di cui al capo 17 dell'ordinanza cautelare che riguardavano Giovinazzo e Copelli, elementi attraverso cui erano tenuti i collegamenti con la criminalità di [OSCURATO:PERSONA] e del cosentino.

Ancora, si operava un riferimento alla gestione degli affari pugliesi e siciliani (ed erano ritenute emblematiche le vicende relative alle forniture operate da Tarantino e [OSCURATO:PERSONA]) (capo 25), oltre che l'acquisto fatto da [OSCURATO:PERSONA], con l'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1989. [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, impartiva direttive su ogni aspetto della vita associativa e riceveva il provento derivante dal traffico di droga direttamente o attraverso la madre, denaro utilizzato anche per il sostentamento dei detenuti.

Il titolo impugnato, poi, ricostruiva i ruoli associativi di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993 e di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1987, soggetti che avevano avuto un ruolo determinante nell'attuazione del programma associativo e che si interfacciavano con [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, anche durante la sua latitanza, gestendo le operazioni collegate al traffico di stupefacente.

Dietro le direttive del cugino, in particolare, il primo curava i rapporti con le altre consorterie, teneva aperti i canali di collegamento per l'approvvigionamento della droga e provvedeva all'occultamento della sostanza, oltre ad organizzare le singole operazioni di cessione.

Ulteriori associati erano [OSCURATO:PERSONA] che, a nome dei [OSCURATO:PERSONA], teneva anche rapporti con l'area pugliese; [OSCURATO:PERSONA] che curava la collocazione della sostanza sul mercato; [OSCURATO:PERSONA] che, oltre ad aver permesso la creazione di rapporti con gli albanesi, si occupava del trasporto al nord Italia e in area ligure, ove poteva disporre di parenti, lì stabilmente dimoranti.

Si ricostruivano, così, i ruoli di una fitta rete di soggetti aventi mansioni esecutive.

Tra costoro: [OSCURATO:PERSONA], fiancheggiatore anche della latitanza di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, di Saladino ed [OSCURATO:PERSONA] che erano addetti alla custodia dello stupefacente e alla vigilanza sulla masseria [OSCURATO:PERSONA] ove era custodito.

Si esaminava, poi, il quadro a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 3Egli aveva un rapporto strettissimo con [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, cui era, in sostanza, subentrato all'indomani del suo arresto.

In primo luogo erano valorizzati gli elementi che si traevano dalle intercettazioni e che davano conto di una piattaforma di gravità indiziaria per il delitto di cui al capo 26 e per una attività di cessione di sostanza stupefacente commessa in concorso con [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La vicenda era riassunta annotando che, dal contenuto delle intercettazioni, si ricavava che si sarebbe dovuta consegnare una partita di droga; erano così poste in essere le operazioni preliminari di confezionamento dello stupefacente.

Indi, la droga era messa a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe dovuto farla vedere ai potenziali acquirenti.

Costoro, tuttavia, trovandola "scura", avevano richiesto a [OSCURATO:PERSONA] di provarne il contenuto, prelevandone un campione. [OSCURATO:PERSONA] aveva così aderito, anche a fronte della disponibilità all'acquisto, comunque manifestata, e aveva fissato appuntamento per le ore 17:00 di quello stesso pomeriggio.

Nessun dubbio vi era sulla circostanza che oggetto del dialogo fosse la sostanza stupefacente.

Si faceva, invero, riferimento a un particolare significativo: era determinate che fumandola "sballasse".

Si soffermava, poi, il Tribunale della libertà sull'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] come interlocutore e sul ruolo di membro del gruppo, che deteneva droga essenzialmente leggera e che la cedesse a terzi non identificati.

L'identificazione del timbro vocale avveniva attraverso le intercettazioni eseguite sull'utenza della figlia, [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], colloqui durante i quali era chiamato per nome e la figlia lo indicava come "papà".

Le riprese attraverso le telecamere "[OSCURATO:PERSONA]" e l'incrocio con la fotografia della patente confermavano che si trattasse dell'indagato.

In una occasione [OSCURATO:PERSONA] aveva condotto il genero, [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, presso i suoi legali e, durante un colloquio del 23/3/2018, [OSCURATO:PERSONA] moglie di [OSCURATO:PERSONA], che aveva favorito la latitanza di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, si lamentava della mancata corresponsione di quanto promessole.

Riceveva, così, la risposta che si sarebbe dovuta rivolgere direttamente a [OSCURATO:PERSONA].

Emergeva, poi, che era stata consegnata ai favoreggiatori della latitanza di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1992 una quantità di stupefacente (5 Kg) come corrispettivo del favoreggiamento, droga, successivamente chiesta in restituzione senza una giustificazione.

Al pari vi erano stati verso la donna una serie di promesse disattese, prima fra tutte quella relativa all'acquisto di una vettura Fiat panda, che avrebbero dovuto regalarle.

Le rimostranze di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, verso [OSCURATO:PERSONA] cl. 1992, anche, erano significative e lasciavano intendere il ruolo di [OSCURATO:PERSONA].

Si apprendeva che il latitante aveva "lasciato tutto" al suocero, in quella specifica congiuntura, scelta disapprovata da [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993. 4Costui lamentava che da direttivo del gruppo era diventato un mero e semplice esecutore delle indicazioni di [OSCURATO:PERSONA] e che il suo ruolo si ricavava anche dalla vicenda estorsiva in danno di [OSCURATO:PERSONA], commessa da [OSCURATO:PERSONA], cl. 1991. [OSCURATO:PERSONA] interveniva in quella vicenda a tutela di [OSCURATO:PERSONA] e riceveva denaro per l'acquisto di un terreno, come si ricavava dai commenti dei Saladino, secondo quanto documentato dalle intercettazioni.

Questi dati davano conto, secondo il Tribunale, dell'organico inserimento dei ricorrente nel clan di 'ndrangheta, capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] cl. 1992.

Il capo 26 era uno degli elementi di riferimento idonei a fondare la partecipazione all'associazione anzidetta e il contenuto dell'intercettazione relativa dimostrava la continua disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] in favore del sodalizio, in rappresentanza del genero.

Da ciò la conseguenza che con i [OSCURATO:PERSONA] non intratteneva solo rapporti di natura familiare.

I passaggi di consegne da [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, al suocero si ricavavano dalla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, secondo quanto già anticipato.

Erano, poi, esaminate le esigenze cautelari, ritenute nel massimo grado e non tutelabili con misure di minore afflittività.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia e deduce quanto segue.

2.1. Con il primo motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione al capo 26, relativo alla contestazione di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, enucleandosi un problema di identificazione dell'interlocutore di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, nella conversazione del 9 febbraio 2018.

Nella specie, il riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe avvenuto attraverso l'identificazione da parte della polizia giudiziaria che lo aveva ascoltato sull'utenza della figlia intercettata.

Il timbro vocale di un soggetto è suscettibile di modifica ed è suscettibile di errori nell'attribuzione dell'identità del parlatore.

L'audio del colloquio non era nitido, le voci erano distanti e diverse interferenze ne compromettevano un ascolto chiaro.

2.2. Con il secondo motivo si duole il ricorrente del vizio di motivazione in ordine all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.

Tra i fatti censurati si richiama il riferimento emerso dalla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, e [OSCURATO:PERSONA], che dopo l'arresto del marito, [OSCURATO:PERSONA], per il favoreggiamento della latitanza di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, si era rivolta al primo per ottenere il corrispettivo promessole per l'attività prestata a supporto della latitanza.

Nella 5circostanza riceveva indicazione che si sarebbe dovuta rivolgere a [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, aveva declinato, anticipandole di non sapere nulla della vicenda.

Anche nella conversazione n. 1104 [OSCURATO:PERSONA] aveva ribadito di non essere al corrente delle "vicende" del genero.

Il contenuto delle conversazioni smentiva, pertanto, la tesi d'accusa e il ruolo d'intraneità di [OSCURATO:PERSONA] da esse conversazioni inferito.

Il provvedimento impugnato aveva ancora svalutato elementi a favore del [OSCURATO:PERSONA] e in particolare la vicenda di [OSCURATO:PERSONA] stesso, relativa all'acquisto di una partita di stupefacente, che era stata pagata da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a richiesta di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, aveva escluso con fermezza di essere coinvolto in quella operazione e aveva declinato la richiesta di prendere parte all'incontro.

Anche l'acquisto di un terreno che [OSCURATO:PERSONA] aveva compiuto su suggerimento del suocero era un episodio non significativo.

Nessuno tra gli elementi valorizzati dal Tribunale dava, perciò, conto della partecipazione al clan in contestazione e lo stesso episodio di cui al capo 26 avrebbe al più configurato un singolo evento di cessione di sostanza stupefacente, ma non avrebbe legittimato la condotta tesa ad offrire un contributo al clan stesso nel concorso della necessaria affectio societatis.

Non era stato dato, dunque, nessun contributo al gruppo, né era emerso un collegamento tra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri partecipi, né si disponeva di dati per ritenere che egli avesse impartito direttive alla struttura.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis n. 1 comma 1 cod. pen.

Faceva difetto ogni elemento dimostrativo sull'anzidetta circostanza, nella sua valenza subiettiva, dell'aver agito al fine di favorire il gruppo associativo.

Nessun dato dimostrava che l'azione fosse finalizzata a favorire il clan di 'ndrangheta.

Del resto, anche l'acquisizione di dati, che avessero prodotto un utile al singolo, non dimostrava l'esistenza della circostanza anzidetta.

Vi era, pertanto, al più un'azione "finalizzata al "tornaconto" personale e non volta a favorire l'associazione; né si sarebbe potuto ritenere che, attraverso la condotta posta in essere, [OSCURATO:PERSONA] avesse consapevolezza di favorire l'associazione.

2.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio di motivazione apparente, in relazione alle esigenze cautelari.

Il provvedimento impugnato non aveva considerato che non sarebbe stato possibile prefigurare un rischio di inquinamento probatorio, poiché gli unici dati a carico si risolvevano in intercettazioni, né un pericolo di fuga, non essendovi nessun elemento concreto che deponesse in questa direzione, né di reiterazione di reati, essendosi la condotta limitata a un fatto isolato del 9/2/2018 e non risultando altri eventi indicativi in questa direzione. 6CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e va respinto.

1. Il primo motivo di ricorso è relativo alla esatta identificazione dell'interlocutore di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, nella conversazione del 9 febbraio 2018, in funzione della ricostruzione del capo 26, ascritto a [OSCURATO:PERSONA].

Questa Corte ha, innanzitutto, più volte affermato che in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze - quali i contenuti delle conversazioni intercettate; il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria; le intestazioni formali delle schede telefoniche - che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare elementi oggettivi sintomatici di segno contrario. (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281265; Sez. 4, n. 43409 del 18/10/2007, Artiaco e altri, Rv. 237985).

Nella specie, il riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] è avvenuto attraverso l'identificazione da parte della polizia giudiziaria che lo ha ascoltato sull'utenza della figlia sottoposta a intercettazione, che parlando con [OSCURATO:PERSONA] stesso lo indicava come padre.

Già questo dato è idoneo a dare una identificazione certa e non hanno rilievo decisivo i riferimenti contenuti in ricorso al timbro vocale e alla possibile modifica o ad eventuali errori nell'attribuzione dell'identità del parlatore.

Sul fattore audio del colloquio il Tribunale del riesame non ha avuto dubbi e lo ha ritenuto idoneo alla identificazione del ricorrente.

Del resto, i rilievi sviluppati sul punto introducono aspetti essenzialmente in fatto, richiamandosi alla chiarezza delle voci e alle interferenze che avrebbero compromesso l'ascolto e la percezione dei timbri vocali impressi nelle fonie, possibili scaturigine di confusione.

Si è, al contrario, anticipato come la spiegazione data dal Tribunale stesso sulla identificazione di [OSCURATO:PERSONA] come parlatore fosse chiara e immune dalle censure rivolte con conseguente inammissibilità del rilievo sviluppato.

Né, del resto, vi era un obbligo di perizia sul punto, in difetto di elementi che potessero seriamente mettere in discussione o insinuare dubbi sulla esatta identificazione del parlatore.

Non risulta, invero, che la parte che contesta il riconoscimento abbia ottemperato all'onere di allegare elementi oggettivi sintomatici di segno contrario. (Sez. 2, n. 12858 dei 27/01/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 269900).

Il motivo in parte qua va, dunque, ritenuto, inammissibile.

2. Quanto al ruolo associativo di [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto dubbi il Tribunale della libertà che ha selezionato, come visto, gli elementi da cui si ricavava la sussistenza del ruolo anzidetto e la gestione delle attività collegate al traffico di stupefacenti. 7Sul punto si è evidenziata la vicenda di [OSCURATO:PERSONA], dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], favoreggiatore della latitanza di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992.

La donna reclamava, appunto, quanto promessole come corrispettivo e si apprendeva della dazione di 5 kg di sostanza, poi, chiesti in restituzione dal gruppo stesso. [OSCURATO:PERSONA] in quella specifica congiuntura e dopo l'arresto del genero ([OSCURATO:PERSONA] cl. 1992) era divenuto in sostanza il motore esecutivo dell'associazione e la vicenda relativa alla consegna e alla trattativa per la cessione della droga oggetto di contestazione al capo 26 era tratto emblematico dimostrativo del ruolo assunto (cfr. fll. 6, 7 e 8 dell'ordinanza impugnata). [OSCURATO:PERSONA], invero, era subentrato al genero, nella gestione delle attività del gruppo e aveva rapporti con [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993.

Questi, nella specifica congiuntura, dopo aver allertato per la preparazione della droga gli altri sodali e, segnatamente, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cl. 1987, metteva la sostanza a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] che ne avrebbe curato la contrattazione e la consegna agli acquirenti.

La sua partecipazione al gruppo associativo è chiaramente inferita dalle affermazioni fatte a [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA]) da [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, che manifestava un forte risentimento per la scelta del latitante, [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, che aveva estromesso dal ruolo direttivo il cugino — che non poteva più disporre autonomamente neppure della droga (ha sbagliato tanto con me si è lavato le mani e gli ha mollato tutto al suocero)- e aveva affidato tutto, appunto, al suocero, [OSCURATO:PERSONA].

Al di là della diretta gestione delle cessioni di stupefacente, [OSCURATO:PERSONA] era, pertanto, subentrato al genero nel mantenere in vita il sodalizio, contribuendo con singole e specifiche attività e curando gli affari di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, nelle diverse azioni che riguardavano il latitante, poi tratto in arresto.

In questa logica è significativo anche il richiamo alla vicenda dell'estorsione commessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che aveva cercato protezione proprio rivolgendosi a [OSCURATO:PERSONA].

Né ha rilievo il riferimento all'acquisto della partita di stupefacente, che era stata pagata da [OSCURATO:PERSONA], cui anche si è già fatto riferimento, sottolineando come [OSCURATO:PERSONA], a richiesta di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, avesse escluso con fermezza di essere coinvolto nell'operazione, declinando la richiesta di prendere parte all'incontro.

Le deduzioni operate, sulla omessa motivazione relativamente alla vicenda de qua e alla intercettazione che riguardava, appunto, [OSCURATO:PERSONA], sono infondate.

Basta qui evidenziare che [OSCURATO:PERSONA] non era chiamato a rispondere, in via cautelare, del capo 33 e, perciò, si delineavano da parte del ricorrente una serie di critiche volte a introdurre un tema afferente una regiudicanda sulla quale lo stesso Tribunale del riesame non era tenuto a interloquire, per omessa contestazione a [OSCURATO:PERSONA] della fattispecie e non essendo l'incidente cautelare finalizzato alla sua 8ricostruzione.

Vi è, dunque, difetto di correlazione tra l'argomentazione a fondamento del ricorso e la contestazione cautelare mossa, su cui il Tribunale era stato chiamato a rispondere.

Ciò posto in buona parte si finisce, attraverso le argomentazioni sviluppate, per rimettere alla Corte di legittimità una rivalutazione del ruolo del ricorrente stesso, attraverso passaggi in fatto, non ammissibili in questa sede.

3. Il terzo motivo è inammissibile.

Con esso si lamenta l'aver ritenuto esistente la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis

1. cod. pen. nella sua forma subiettiva, d'aver agito al fine di favorire il clan di 'ndrangheta a cui i singoli erano associati.

Questa Corte ha più volte affermato che l'impugnazione deve essere sorretta dall'interesse relativo, specie in tema di misure cautelari personali.

Presupposto siffatto ricorre non quando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto o la semplice esclusione di un elemento circostanziale dalla contestazione mossa, ma allorquando egli persegua con l'impugnazione stessa una concreta utilità, di cui va espressamente dato conto nell'atto di impugnazione. (Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013 Cc. (dep. 17/02/2014), Pisano, Rv. 258984; Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv. 269783).

Tutto ciò perché nel nostro ordinamento non esiste un interesse meramente teorico e formale all'esattezza della qualificazione giuridica, specie in fase cautelare (Sez. 5, n. 46151 del 15/10/2003, P.M. in proc.

Acunzo, Rv. 227860).

Rileva, piuttosto, in funzione dell'impugnazione, l'interesse a ottenere una determinata pronuncia, in guisa tale da determinare che, per effetto della decisione stessa, può mutare lo statuto cautelare o possono discendere conseguenze diverse da quelle ritenute dal giudice a quo nel provvedimento impugnato.

Nella specie, dunque, l'argomento relativo alla insussistenza della circostanza aggravante anzidetta è privo del carattere di decisività.

Il ricorrente sulla questione è privo di un interesse concreto e specifico all'impugnazione, essendo egli destinatario di altra contestazione che ex se determina la presunzione cautelare (che prescinde dalla circostanza in questione) e che si risolve nell'aver ritenuto esistente, appunto, a carico di [OSCURATO:PERSONA] la condotta di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.

4. Va respinto il quarto motivo sulle esigenze cautelari.

Non v'è, invero, nessuna violazione di legge, né un vizio di motivazione.

L'ordinanza impugnata dà ampiamente conto delle esigenze anzidette (fl. 14 e ss.) e il ragionamento sviluppato è immune da ogni censura.

L'attualità di esse, è palesata, ha annotato il Tribunale della libertà, dall'epoca di commissione dei fatti oggetto di contestazione e dalla circostanza che non risulta intervenuta alcuna dissociazione del ricorrente dal contesto nel quale sono maturati 9VAZ '9111 Z ti iuw°U ZCE 'u 96-8-8 Ja; cEp xa e!clo3 essawseii gli eventi passati in rassegna, in una logica che non esclude affatto, a giudizio del Tribunale di merito, la reiterabilità delle condotte in discussione.

Anche il giudizio di adeguatezza risulta correttamente formulato.

Unica misura ritenuta idonea a prevenire i pericula libertatis, si è osservato, sarebbe quella di massimo rigore, perché tale da recidere il legame dell'indagato con l'ambito territoriale e criminale di provenienza.

In ciò, pertanto, si è concentrata la ragione di ritenere che fosse l'unica a porre un argine concreto alla capacità delinquenziale del ricorrente, tutelando le esigenze general-preventive di salvaguardia della collettività.

Né sarebbe stato possibile applicare una misura autocustodiale (anche nella forma del controllo elettronico) allo scopo anzidetto, specie in considerazione dei punti di collegamento che [OSCURATO:PERSONA] risulta avere con gli ambienti della criminalità e della mancanza di certezza sulla volontaria sottoposizione alle prescrizioni che dovessero essergli imposte.

Il Tribunale ha, infine, annotato che, nella specie, sussisteva la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere.

Nella logica tracciata questa Corte di legittimità ha affermato che: la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.

Consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282766-2).

Alla luce di quanto premesso il ricorso va respinto.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M P.Q.Mter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il 20 dicembre 2021Il consigliere relatore il presidente [OSCURATO:PERSONA] io [OSCURATO:PERSONA] - -»7c t V9 /71 - ; //' "z))( 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per l'inamrnissibilita' del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi e conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento DEPosrrATA--[OSCURATO:PERSONA] 1 2 LUG 2022 ttL CtL ZE DiTrattazione in presenza Sentiti: -il Procuratore generale della Repubblica presso questa Suprema Corte di cassazione, A. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. -l'[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'[OSCURATO:PERSONA] che si è riportato al ricorso e all'esito della discussione ne ha chiesto l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza, in data 28 maggio 2021, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava la misura di massimo rigore emessa dal Giudice per le indagini preliminari distrettuale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la condotta di partecipazione al clan finalizzato al traffico e alla cessione di sostanza stupefacente, clan che aveva nucleo centrale associativo in Rosarno e del quale si riteneva dimostrato il ruolo direttivo in capo all'istante, subentrato al genero, [OSCURATO:PERSONA], classe 1992, dopo il suo arresto. In quel contesto l'istante si occupava, specificamente, di dare direttive agli associati e di promuovere la vendita dello stupefacente nella disponibilità del sodalizio, agendo con lo scopo di favorire il sodalizio "[OSCURATO:PERSONA]" di Rosarno. In un contesto più ampio di investigazioni gli inquirenti, in cui erano confluite le attività del procedimento handover e pecunia olet, proseguivano le indagini giungendo, nel primo procedimento alla ricostruzione degli assetti rinnovati della cosca [OSCURATO:PERSONA], operante a Rosarno. Si riteneva che essa integrasse un modello conforme a quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. Molte posizioni erano state definite in rito abbreviato con le sentenze del Giudice per l'udienza preliminare in data 4/2/2019 e 12/12/2017. In questo contesto due dei soggetti apicali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1992, si rendevano latitanti. Così le indagini segnatamente finalizzate alla ricerca del latitante, da ultimo indicato, permettevano di ricostruire la fitta rete di fiancheggiatori, ma anche il particolare relativo alla riorganizzazione del gruppo nel settore del traffico delle sostanze stupefacenti [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, avvalendosi di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1993, di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1987, di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1971, continuava a gestire gli interessi della consorteria, nonostante la sua latitanza. Emergevano ruoli, attribuzioni dei singoli associati e regole di disciplina gerarchica che connotavano la struttura. L'associazione operava nella distribuzione all'ingrosso di droga leggera e riforniva le zone di Milano e Torino, disponendo di una rete collaudata di fornitori e di capacità economiche che permettevano acquisti di droga variabili tra 100 e 300 2Kg., in occasione delle singole transazioni, rafforzando e consolidando credibilità sul mercato. Le attività erano svolte con l'impiego di un camper per il trasporto al nord Italia e per gli acquisti dalla Puglia. L'associazione disponeva, ancora, di locali dove la droga era occultata, all'interno dei quali si provvedeva a confezionarla in grossi pacchi da mettere a disposizione dei potenziali acquirenti. [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, coordinava le attività nel settore specifico, sia durante lo stato di libertà che in fase di latitanza, epoca in cui si avvaleva di una fitta rete di fiancheggiatori e dell'opera svolta dal cugino omonimo, classe 1993. Il latitante stabiliva i contatti e teneva i rapporti con gli altri aderenti ai gruppi criminali operanti nel settore. Sono richiamate sul tema le vicende di cui al capo 17 dell'ordinanza cautelare che riguardavano Giovinazzo e Copelli, elementi attraverso cui erano tenuti i collegamenti con la criminalità di [OSCURATO:PERSONA] e del cosentino. Ancora, si operava un riferimento alla gestione degli affari pugliesi e siciliani (ed erano ritenute emblematiche le vicende relative alle forniture operate da Tarantino e [OSCURATO:PERSONA]) (capo 25), oltre che l'acquisto fatto da [OSCURATO:PERSONA], con l'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1989. [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, impartiva direttive su ogni aspetto della vita associativa e riceveva il provento derivante dal traffico di droga direttamente o attraverso la madre, denaro utilizzato anche per il sostentamento dei detenuti. Il titolo impugnato, poi, ricostruiva i ruoli associativi di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993 e di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1987, soggetti che avevano avuto un ruolo determinante nell'attuazione del programma associativo e che si interfacciavano con [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, anche durante la sua latitanza, gestendo le operazioni collegate al traffico di stupefacente. Dietro le direttive del cugino, in particolare, il primo curava i rapporti con le altre consorterie, teneva aperti i canali di collegamento per l'approvvigionamento della droga e provvedeva all'occultamento della sostanza, oltre ad organizzare le singole operazioni di cessione. Ulteriori associati erano [OSCURATO:PERSONA] che, a nome dei [OSCURATO:PERSONA], teneva anche rapporti con l'area pugliese; [OSCURATO:PERSONA] che curava la collocazione della sostanza sul mercato; [OSCURATO:PERSONA] che, oltre ad aver permesso la creazione di rapporti con gli albanesi, si occupava del trasporto al nord Italia e in area ligure, ove poteva disporre di parenti, lì stabilmente dimoranti. Si ricostruivano, così, i ruoli di una fitta rete di soggetti aventi mansioni esecutive. Tra costoro: [OSCURATO:PERSONA], fiancheggiatore anche della latitanza di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, di Saladino ed [OSCURATO:PERSONA] che erano addetti alla custodia dello stupefacente e alla vigilanza sulla masseria [OSCURATO:PERSONA] ove era custodito. Si esaminava, poi, il quadro a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 3Egli aveva un rapporto strettissimo con [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, cui era, in sostanza, subentrato all'indomani del suo arresto. In primo luogo erano valorizzati gli elementi che si traevano dalle intercettazioni e che davano conto di una piattaforma di gravità indiziaria per il delitto di cui al capo 26 e per una attività di cessione di sostanza stupefacente commessa in concorso con [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La vicenda era riassunta annotando che, dal contenuto delle intercettazioni, si ricavava che si sarebbe dovuta consegnare una partita di droga; erano così poste in essere le operazioni preliminari di confezionamento dello stupefacente. Indi, la droga era messa a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe dovuto farla vedere ai potenziali acquirenti. Costoro, tuttavia, trovandola "scura", avevano richiesto a [OSCURATO:PERSONA] di provarne il contenuto, prelevandone un campione. [OSCURATO:PERSONA] aveva così aderito, anche a fronte della disponibilità all'acquisto, comunque manifestata, e aveva fissato appuntamento per le ore 17:00 di quello stesso pomeriggio. Nessun dubbio vi era sulla circostanza che oggetto del dialogo fosse la sostanza stupefacente. Si faceva, invero, riferimento a un particolare significativo: era determinate che fumandola "sballasse". Si soffermava, poi, il Tribunale della libertà sull'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] come interlocutore e sul ruolo di membro del gruppo, che deteneva droga essenzialmente leggera e che la cedesse a terzi non identificati. L'identificazione del timbro vocale avveniva attraverso le intercettazioni eseguite sull'utenza della figlia, [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], colloqui durante i quali era chiamato per nome e la figlia lo indicava come "papà". Le riprese attraverso le telecamere "[OSCURATO:PERSONA]" e l'incrocio con la fotografia della patente confermavano che si trattasse dell'indagato. In una occasione [OSCURATO:PERSONA] aveva condotto il genero, [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, presso i suoi legali e, durante un colloquio del 23/3/2018, [OSCURATO:PERSONA] moglie di [OSCURATO:PERSONA], che aveva favorito la latitanza di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, si lamentava della mancata corresponsione di quanto promessole. Riceveva, così, la risposta che si sarebbe dovuta rivolgere direttamente a [OSCURATO:PERSONA]. Emergeva, poi, che era stata consegnata ai favoreggiatori della latitanza di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1992 una quantità di stupefacente (5 Kg) come corrispettivo del favoreggiamento, droga, successivamente chiesta in restituzione senza una giustificazione. Al pari vi erano stati verso la donna una serie di promesse disattese, prima fra tutte quella relativa all'acquisto di una vettura Fiat panda, che avrebbero dovuto regalarle. Le rimostranze di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, verso [OSCURATO:PERSONA] cl. 1992, anche, erano significative e lasciavano intendere il ruolo di [OSCURATO:PERSONA]. Si apprendeva che il latitante aveva "lasciato tutto" al suocero, in quella specifica congiuntura, scelta disapprovata da [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993. 4Costui lamentava che da direttivo del gruppo era diventato un mero e semplice esecutore delle indicazioni di [OSCURATO:PERSONA] e che il suo ruolo si ricavava anche dalla vicenda estorsiva in danno di [OSCURATO:PERSONA], commessa da [OSCURATO:PERSONA], cl. 1991. [OSCURATO:PERSONA] interveniva in quella vicenda a tutela di [OSCURATO:PERSONA] e riceveva denaro per l'acquisto di un terreno, come si ricavava dai commenti dei Saladino, secondo quanto documentato dalle intercettazioni. Questi dati davano conto, secondo il Tribunale, dell'organico inserimento dei ricorrente nel clan di 'ndrangheta, capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] cl. 1992. Il capo 26 era uno degli elementi di riferimento idonei a fondare la partecipazione all'associazione anzidetta e il contenuto dell'intercettazione relativa dimostrava la continua disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] in favore del sodalizio, in rappresentanza del genero. Da ciò la conseguenza che con i [OSCURATO:PERSONA] non intratteneva solo rapporti di natura familiare. I passaggi di consegne da [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, al suocero si ricavavano dalla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, secondo quanto già anticipato. Erano, poi, esaminate le esigenze cautelari, ritenute nel massimo grado e non tutelabili con misure di minore afflittività. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia e deduce quanto segue. 2.1. Con il primo motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione al capo 26, relativo alla contestazione di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, enucleandosi un problema di identificazione dell'interlocutore di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, nella conversazione del 9 febbraio 2018. Nella specie, il riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe avvenuto attraverso l'identificazione da parte della polizia giudiziaria che lo aveva ascoltato sull'utenza della figlia intercettata. Il timbro vocale di un soggetto è suscettibile di modifica ed è suscettibile di errori nell'attribuzione dell'identità del parlatore. L'audio del colloquio non era nitido, le voci erano distanti e diverse interferenze ne compromettevano un ascolto chiaro. 2.2. Con il secondo motivo si duole il ricorrente del vizio di motivazione in ordine all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. Tra i fatti censurati si richiama il riferimento emerso dalla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, e [OSCURATO:PERSONA], che dopo l'arresto del marito, [OSCURATO:PERSONA], per il favoreggiamento della latitanza di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, si era rivolta al primo per ottenere il corrispettivo promessole per l'attività prestata a supporto della latitanza. Nella 5circostanza riceveva indicazione che si sarebbe dovuta rivolgere a [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, aveva declinato, anticipandole di non sapere nulla della vicenda. Anche nella conversazione n. 1104 [OSCURATO:PERSONA] aveva ribadito di non essere al corrente delle "vicende" del genero. Il contenuto delle conversazioni smentiva, pertanto, la tesi d'accusa e il ruolo d'intraneità di [OSCURATO:PERSONA] da esse conversazioni inferito. Il provvedimento impugnato aveva ancora svalutato elementi a favore del [OSCURATO:PERSONA] e in particolare la vicenda di [OSCURATO:PERSONA] stesso, relativa all'acquisto di una partita di stupefacente, che era stata pagata da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a richiesta di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, aveva escluso con fermezza di essere coinvolto in quella operazione e aveva declinato la richiesta di prendere parte all'incontro. Anche l'acquisto di un terreno che [OSCURATO:PERSONA] aveva compiuto su suggerimento del suocero era un episodio non significativo. Nessuno tra gli elementi valorizzati dal Tribunale dava, perciò, conto della partecipazione al clan in contestazione e lo stesso episodio di cui al capo 26 avrebbe al più configurato un singolo evento di cessione di sostanza stupefacente, ma non avrebbe legittimato la condotta tesa ad offrire un contributo al clan stesso nel concorso della necessaria affectio societatis. Non era stato dato, dunque, nessun contributo al gruppo, né era emerso un collegamento tra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri partecipi, né si disponeva di dati per ritenere che egli avesse impartito direttive alla struttura. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis n. 1 comma 1 cod. pen. Faceva difetto ogni elemento dimostrativo sull'anzidetta circostanza, nella sua valenza subiettiva, dell'aver agito al fine di favorire il gruppo associativo. Nessun dato dimostrava che l'azione fosse finalizzata a favorire il clan di 'ndrangheta. Del resto, anche l'acquisizione di dati, che avessero prodotto un utile al singolo, non dimostrava l'esistenza della circostanza anzidetta. Vi era, pertanto, al più un'azione "finalizzata al "tornaconto" personale e non volta a favorire l'associazione; né si sarebbe potuto ritenere che, attraverso la condotta posta in essere, [OSCURATO:PERSONA] avesse consapevolezza di favorire l'associazione. 2.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio di motivazione apparente, in relazione alle esigenze cautelari. Il provvedimento impugnato non aveva considerato che non sarebbe stato possibile prefigurare un rischio di inquinamento probatorio, poiché gli unici dati a carico si risolvevano in intercettazioni, né un pericolo di fuga, non essendovi nessun elemento concreto che deponesse in questa direzione, né di reiterazione di reati, essendosi la condotta limitata a un fatto isolato del 9/2/2018 e non risultando altri eventi indicativi in questa direzione. 6CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e va respinto. 1. Il primo motivo di ricorso è relativo alla esatta identificazione dell'interlocutore di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, nella conversazione del 9 febbraio 2018, in funzione della ricostruzione del capo 26, ascritto a [OSCURATO:PERSONA]. Questa Corte ha, innanzitutto, più volte affermato che in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze - quali i contenuti delle conversazioni intercettate; il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria; le intestazioni formali delle schede telefoniche - che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare elementi oggettivi sintomatici di segno contrario. (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281265; Sez. 4, n. 43409 del 18/10/2007, Artiaco e altri, Rv. 237985). Nella specie, il riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] è avvenuto attraverso l'identificazione da parte della polizia giudiziaria che lo ha ascoltato sull'utenza della figlia sottoposta a intercettazione, che parlando con [OSCURATO:PERSONA] stesso lo indicava come padre. Già questo dato è idoneo a dare una identificazione certa e non hanno rilievo decisivo i riferimenti contenuti in ricorso al timbro vocale e alla possibile modifica o ad eventuali errori nell'attribuzione dell'identità del parlatore. Sul fattore audio del colloquio il Tribunale del riesame non ha avuto dubbi e lo ha ritenuto idoneo alla identificazione del ricorrente. Del resto, i rilievi sviluppati sul punto introducono aspetti essenzialmente in fatto, richiamandosi alla chiarezza delle voci e alle interferenze che avrebbero compromesso l'ascolto e la percezione dei timbri vocali impressi nelle fonie, possibili scaturigine di confusione. Si è, al contrario, anticipato come la spiegazione data dal Tribunale stesso sulla identificazione di [OSCURATO:PERSONA] come parlatore fosse chiara e immune dalle censure rivolte con conseguente inammissibilità del rilievo sviluppato. Né, del resto, vi era un obbligo di perizia sul punto, in difetto di elementi che potessero seriamente mettere in discussione o insinuare dubbi sulla esatta identificazione del parlatore. Non risulta, invero, che la parte che contesta il riconoscimento abbia ottemperato all'onere di allegare elementi oggettivi sintomatici di segno contrario. (Sez. 2, n. 12858 dei 27/01/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 269900). Il motivo in parte qua va, dunque, ritenuto, inammissibile. 2. Quanto al ruolo associativo di [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto dubbi il Tribunale della libertà che ha selezionato, come visto, gli elementi da cui si ricavava la sussistenza del ruolo anzidetto e la gestione delle attività collegate al traffico di stupefacenti. 7Sul punto si è evidenziata la vicenda di [OSCURATO:PERSONA], dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], favoreggiatore della latitanza di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992. La donna reclamava, appunto, quanto promessole come corrispettivo e si apprendeva della dazione di 5 kg di sostanza, poi, chiesti in restituzione dal gruppo stesso. [OSCURATO:PERSONA] in quella specifica congiuntura e dopo l'arresto del genero ([OSCURATO:PERSONA] cl. 1992) era divenuto in sostanza il motore esecutivo dell'associazione e la vicenda relativa alla consegna e alla trattativa per la cessione della droga oggetto di contestazione al capo 26 era tratto emblematico dimostrativo del ruolo assunto (cfr. fll. 6, 7 e 8 dell'ordinanza impugnata). [OSCURATO:PERSONA], invero, era subentrato al genero, nella gestione delle attività del gruppo e aveva rapporti con [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993. Questi, nella specifica congiuntura, dopo aver allertato per la preparazione della droga gli altri sodali e, segnatamente, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cl. 1987, metteva la sostanza a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] che ne avrebbe curato la contrattazione e la consegna agli acquirenti. La sua partecipazione al gruppo associativo è chiaramente inferita dalle affermazioni fatte a [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA]) da [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, che manifestava un forte risentimento per la scelta del latitante, [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, che aveva estromesso dal ruolo direttivo il cugino — che non poteva più disporre autonomamente neppure della droga (ha sbagliato tanto con me si è lavato le mani e gli ha mollato tutto al suocero)- e aveva affidato tutto, appunto, al suocero, [OSCURATO:PERSONA]. Al di là della diretta gestione delle cessioni di stupefacente, [OSCURATO:PERSONA] era, pertanto, subentrato al genero nel mantenere in vita il sodalizio, contribuendo con singole e specifiche attività e curando gli affari di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, nelle diverse azioni che riguardavano il latitante, poi tratto in arresto. In questa logica è significativo anche il richiamo alla vicenda dell'estorsione commessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che aveva cercato protezione proprio rivolgendosi a [OSCURATO:PERSONA]. Né ha rilievo il riferimento all'acquisto della partita di stupefacente, che era stata pagata da [OSCURATO:PERSONA], cui anche si è già fatto riferimento, sottolineando come [OSCURATO:PERSONA], a richiesta di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, avesse escluso con fermezza di essere coinvolto nell'operazione, declinando la richiesta di prendere parte all'incontro. Le deduzioni operate, sulla omessa motivazione relativamente alla vicenda de qua e alla intercettazione che riguardava, appunto, [OSCURATO:PERSONA], sono infondate. Basta qui evidenziare che [OSCURATO:PERSONA] non era chiamato a rispondere, in via cautelare, del capo 33 e, perciò, si delineavano da parte del ricorrente una serie di critiche volte a introdurre un tema afferente una regiudicanda sulla quale lo stesso Tribunale del riesame non era tenuto a interloquire, per omessa contestazione a [OSCURATO:PERSONA] della fattispecie e non essendo l'incidente cautelare finalizzato alla sua 8ricostruzione. Vi è, dunque, difetto di correlazione tra l'argomentazione a fondamento del ricorso e la contestazione cautelare mossa, su cui il Tribunale era stato chiamato a rispondere. Ciò posto in buona parte si finisce, attraverso le argomentazioni sviluppate, per rimettere alla Corte di legittimità una rivalutazione del ruolo del ricorrente stesso, attraverso passaggi in fatto, non ammissibili in questa sede. 3. Il terzo motivo è inammissibile. Con esso si lamenta l'aver ritenuto esistente la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis 1. cod. pen. nella sua forma subiettiva, d'aver agito al fine di favorire il clan di 'ndrangheta a cui i singoli erano associati. Questa Corte ha più volte affermato che l'impugnazione deve essere sorretta dall'interesse relativo, specie in tema di misure cautelari personali. Presupposto siffatto ricorre non quando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto o la semplice esclusione di un elemento circostanziale dalla contestazione mossa, ma allorquando egli persegua con l'impugnazione stessa una concreta utilità, di cui va espressamente dato conto nell'atto di impugnazione. (Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013 Cc. (dep. 17/02/2014), Pisano, Rv. 258984; Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv. 269783). Tutto ciò perché nel nostro ordinamento non esiste un interesse meramente teorico e formale all'esattezza della qualificazione giuridica, specie in fase cautelare (Sez. 5, n. 46151 del 15/10/2003, P.M. in proc. Acunzo, Rv. 227860). Rileva, piuttosto, in funzione dell'impugnazione, l'interesse a ottenere una determinata pronuncia, in guisa tale da determinare che, per effetto della decisione stessa, può mutare lo statuto cautelare o possono discendere conseguenze diverse da quelle ritenute dal giudice a quo nel provvedimento impugnato. Nella specie, dunque, l'argomento relativo alla insussistenza della circostanza aggravante anzidetta è privo del carattere di decisività. Il ricorrente sulla questione è privo di un interesse concreto e specifico all'impugnazione, essendo egli destinatario di altra contestazione che ex se determina la presunzione cautelare (che prescinde dalla circostanza in questione) e che si risolve nell'aver ritenuto esistente, appunto, a carico di [OSCURATO:PERSONA] la condotta di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. 4. Va respinto il quarto motivo sulle esigenze cautelari. Non v'è, invero, nessuna violazione di legge, né un vizio di motivazione. L'ordinanza impugnata dà ampiamente conto delle esigenze anzidette (fl. 14 e ss.) e il ragionamento sviluppato è immune da ogni censura. L'attualità di esse, è palesata, ha annotato il Tribunale della libertà, dall'epoca di commissione dei fatti oggetto di contestazione e dalla circostanza che non risulta intervenuta alcuna dissociazione del ricorrente dal contesto nel quale sono maturati 9VAZ '9111 Z ti iuw°U ZCE 'u 96-8-8 Ja; cEp xa e!clo3 essawseii gli eventi passati in rassegna, in una logica che non esclude affatto, a giudizio del Tribunale di merito, la reiterabilità delle condotte in discussione. Anche il giudizio di adeguatezza risulta correttamente formulato. Unica misura ritenuta idonea a prevenire i pericula libertatis, si è osservato, sarebbe quella di massimo rigore, perché tale da recidere il legame dell'indagato con l'ambito territoriale e criminale di provenienza. In ciò, pertanto, si è concentrata la ragione di ritenere che fosse l'unica a porre un argine concreto alla capacità delinquenziale del ricorrente, tutelando le esigenze general-preventive di salvaguardia della collettività. Né sarebbe stato possibile applicare una misura autocustodiale (anche nella forma del controllo elettronico) allo scopo anzidetto, specie in considerazione dei punti di collegamento che [OSCURATO:PERSONA] risulta avere con gli ambienti della criminalità e della mancanza di certezza sulla volontaria sottoposizione alle prescrizioni che dovessero essergli imposte. Il Tribunale ha, infine, annotato che, nella specie, sussisteva la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere. Nella logica tracciata questa Corte di legittimità ha affermato che: la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen. Consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282766-2). Alla luce di quanto premesso il ricorso va respinto. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M P.Q.Mter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2021Il consigliere relatore il presidente [OSCURATO:PERSONA] io [OSCURATO:PERSONA] - -»7c t V9 /71 - ; //' "z))( 10
Sentenza Cassazione n. 26813/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris