CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 19066/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 10/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 628 CP e 4 L. 110/75. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aumento per continuazione ed al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Il motivo relativo all'entità dell'aumento in continuazione non era stato devoluto con l'atto di appello ed esso presuppone accertamenti di merito non effettuabili in questa sede. Il motivo sul trattamento sanzionatorio era stato devoluto al giudice di appello in forma talmente generica da non meritare alcuna risposta da parte della Corte territoriale (Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] rvw [OSCURATO:PERSONA]: 'ente r/ SERG e i I [OSCURATO:PERSONA] 20