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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06714/2024

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.p.a.) – c.f. /[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in confisca definitiva, in persona dell’amministratore giudiziario e legale rappresentante dottoressa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore datata19.4.2021.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] per l’AREA di [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Caltanissetta in liquidazione– c.f. 800009240856 – in persona del commissario liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via R. [OSCURATO:PERSONA], n. 15/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 316/2017della Corte d’Appello di Caltanissetta, udita la relazione nella camera di consiglio del 16gennaio 2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto in da ta 30 . 5 .2 005 la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Caltanissetta il “[OSCURATO:PERSONA] per l’Area di [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Caltanissetta”(cfr. ricorso, pagg. 2 - 5) .

Premetteva che si era aggiudicata, per l’importo netto di lire 7.028.840.000, l’appalto dei lavori di urbanizzazione dell’agglomerato industriale della contrada Calderaro di Caltanissetta, secondo stralcio, e che i lavori erano stati oggetto, in data 24.7.1990, di consegna parziale siccome ancora in corso le indagini geologiche e geotecniche.

Premetteva altresì che, aseguito dell’espletamento delle indagini geologiche e geotecniche, si era fatto luogo in data 10.12.1990 alla consegna definitiva dei lavori, lavori da ultimare secondo le prescrizioni contrattuali entro il 9.6.1992.

Premetteva inoltreche si era appurato che agli esiti del le indagini geologiche e geotecniche non si conformavano le previsioni progettuali, si cché si era imposta la predisposizione, in data 25.11.1991, di una perizia di variante comportante una maggiore spesa di lire

3.473.229.480. Indi esponeva che nelle more del finanziamento delle opere di cui alla perizia di variante i lavoridapprima, in data 6.4.1992, erano stati sospesi e poi, in data 4.5.1993, erano stati ripresi limitatamente alle categorie previste nel progetto originario.Esponeva ancora che, eseguitetali opere , i lavori, con verbale del 7.7.1993 , erano stati nuovamente sospesi - a causa dell’in disponibilità delle risorse finanziarie– e successivamente, a seguito dell’approvazione del finanziamento e della sottoscrizione in data 30.6.1994 di atto di sottomissione per l’esecuzione dei lavori di cui alla perizia di variante, in tale data ripresi con termine di ultimazione entro il 30.12.1994(cfr. ricorso, pag. 3).

Esponeva ulteriormente che i lavori, sospesi di nuov o in data 22.12.1994 e ripresi in data 8.2.1995, erano stati poi ultimati in data 22.6.1995, come da certificato di ultimazione del 26.6.1995, e collaudati in data 24.9.1998, come da certificato in pari data, approvato dalla stazione appaltante con delibera n. 129 del 13.11.2000.

Esponeva infine che, a causa dell’anomalo a ndamento dell’appalto, aveva iscritto nel registro di contabilità e, a conferma, nello stato finale apposita riserva volta a conseguire il risarcimento dei danni tutti sofferti, nella misura di lire 2.487.889.099, pari ad euro 1.284.887,48.

Chiedeva quindi accertare e dichiarar e l ’in adempimento del consorzio convenuto e, per l’effetto, pronunciarne condanna al pagamento della somma di euro 1.284.887,48, con interessi, anche anatocistici, e rivalutazione e con il favore delle spese (cfr. ricorso, pag. 5). 2.Si costituiva il “[OSCURATO:PERSONA] per l’Area di [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Caltanissetta”.

Eccepiva la tardiva iscrizione della riserva.

Instava per il rigetto dell’avversa domanda e, in subordine, per la quantificazione in minor misura della avversa pretesa.3.

Espletata la consulenza tecnica d’uffi cio, acquisit o il supplemento alla c.t.u., con sentenza n. 116/2010 il tribunale dichiarava l’illegittimità della sospensione disposta in data 7.7.1993 e, per l’effetto,condannava il “[OSCURATO:PERSONA]” a pagare all’attrice la somma di euro 282.507,15, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo(cfr. ricorso, pag. 7) .

4. P roponeva appello il “[OSCURATO:PERSONA] p er l’A rea di [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Caltanissetta”.

Resisteva la “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.p.a. ; proponeva appello incidentale con riferimento alla disposta minore quantificazione dei danni.

5. C on sentenza n. 3 1 6 dei 2 2 . 11 / 1 . 12 .2017 la Corte d’Appello di Caltanissetta, in riforma della gravata sentenza, rigettava ladomanda esperita in prime cure dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.p .a. e ne pronunciava c ondanna al pagamento delle spese del doppio grado.

Evidenziava la corte d’appello - in ordine al primo motivo del gravame principale– che l’appaltatrice avrebbe potuto avvedersi immediatamente della valenza pregiudizievole della sospensione dei lavori disposta in data 7.7.1993, sicché avrebbe senz’altro dovuto iscrivere la riserva nel verbale di sospensione dei lavori(cfr. sentenza d’appello, pag. 5).

Evidenziava, poi, che con l’atto di sottomissionesottoscritto in data 30.6.1994 la “[OSCURATO:PERSONA]” aveva dichiarato “di accettare l’esecuzione dei nuovi lavori previsti nella citata perizia” e di “ rinunciare con il presente atto ad ogni indennizzo previsto dagli artt. 13 e 14 del capitolato generale di Appalto de l 16.7.1962 poiché le variazioni di lavoro previste non producono alcun pregiudizio economico per l’impresa”(cfr. sentenza d’appello, pagg. 5 - 6 ) .6.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “ [OSCURATO:PERSONA] ” s. r.l. (già s.p.a.); ne ha chiesto sulla scorta di tremotivi la cassazione.

Il “[OSCURATO:PERSONA] per l’Area di [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Caltanissetta” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 7.Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza, con riferimento al suo contenuto, per violazione degli artt. 132 e 161 cod. proc. civ. e, con riferimento alla sua motivazione, per violazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

Deduce che l’impugnata sentenza non reca alcuna valutazione in ordine alla individuazione del momento idoneo a palesare l’attitudine pregiudizievole della sospensione dei lavoried in ordine alla individuazione delle circostanze idonee a rendere possibile l’immediata percezione della valenza pregiudizievole dalla sospensione dei lavori (cfr. ricorso, pagg. 15 –16). 8.Con il secondo motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350/1895;ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Deduce che ha errato la Corte di Caltanissetta a reputare non tempestiva l’iscrizione della riserva relativa alla sospensione dei lavori per il periodo 7.7.1993 – 30.6.1994 (cfr. ricorso, pag. 10 ) e a non tener conto delle gravi anomalie che hanno caratterizzato l’andamento dell’appalto e delle argomentazioni da essa appellata addotte(cfr. ricorso, pag. 19).Deduce in primo luogo che l’impugnato dictum non reca specificazione né delle concrete circostanze atte a connotare la sospensione dei lavori sin dall’iniziocome pregiudizievole (cfr. ricorso, pagg. 1 9 – 20 ) né delle concrete circostanze alla stregua delle qualiessa ricorrente avrebbe potuto percepire sin dall’inizio la rilevanza pregiudizievole della sospensione dei lavori (cfr. ricorso, pag. 20).

Deduce segnatamente che la corte d’appello non ha tenuto conto né delrilievo per cui “è nel verbale di ripresa che deve formularsi la riserva”(così ricorso, pag. 21) e per cui “nel verbale di ripresa dei lavori ha prontamente iscritto la riserva” (così ricorso, pag. 22) né del rilievo per cui nel parere espresso, su richiesta del “[OSCURATO:PERSONA]”, dall’Ufficio del Genio civile di Caltanissetta si configura la sospensione dei lavori in data 7.7.1993 come tipica ipotesi di sospensione illegittima, in quanto disposta in attesa del perfezionamento del finanziamento della perizia di variante e dunque per causeimputabili alla stazione appaltante e perciò estranee all’ipotesi di cui all’art. 30, 2° co., del d.P.R. n. 1063/1962 (cfr. ricorso, pagg. 22 –23).

Deduce in secondo luogo che la corte d’appello non ha tenuto conto delle argomentazioni da essa appellata addotte con riferimento all’atto di sottomissione, ossia che la sottoscrizione dell’atto di sottomissione non è valsa ad esimere la stazione appaltante dalle proprie responsabilità (cfr. ricorso, pag. 25); che la sospensione dei lavori disposta onde soddisfare esigenze della stazione appaltante è comunque illegittima indipendentemente dalla sottoscrizione di un atto di sottomissione (cfr. ricorso, pag. 25);che la rinuncia di cui all’atto di sottomissione non attiene ai danni scaturiti dall’illegittima sospensione dei lavori (cfr. ricorso, pag. 26).

Deduce in terzo luogo che la corte d’appello non ha tenuto conto delle argomentazioni da essa appellata addotte con riferimento alla natura giuridica della disposta sospensione dei lavori (cfr. ricorso, pag. 26).

Deduce segnatamente che la corte di merito non ha tenuto conto del rilievo per cui, ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 1063/1962, le ragioni che valgono a legittimare la sospensione dei lavori sono da identificare con esigenze oggettive e sopravvenute, non previste e non prevedibili con l’ordinaria diligenza (cfr. ricorso, pag. 27), del rilievo per cui, nella specie, la perizia di variante si è imposta a causa delle carenze della progettazione originaria palesate dalle indagini geologiche e geotecniche successive alla consegna parziale dei lavori (cfr. ricorso, pagg. 27 - 28 ) e del rilievo per cui l o scioglimento dal contratto può dall’appaltatore esser richiesto unicamente ne ll’evenienza di legittima sospensione dei lavori (cfr. ricorso, pag. 28). 9.Le ragioni di censura veicolate dal primo motivo e dal secondo motivo di ricorso tendono a riproporsi e a sovrapporsi; il che giustifica la disamina contestuale dei medesimi mezzi di impugnazione; in ogni caso i motivi de quibus sono destituiti di fondamento e vanno respinti. 10.Va rimarcato, dapprima, che la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132,n. 4, cod. proc. civ. e l ’ osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’ “iter”argomentativo seguito (cfr. Cass. 27.7.2006, n. 17145; Cass. (ord.) 12.4.2011, n. 8294; Cass. 4.3.2011, n. 5241, secondo cui, ai fini dell’adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, 2° co., n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell’esito dell’esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite; Cass. (ord.) 9.2.2021, n. 3126, con specifico riferimento al giudice d’appello).

In questi termini invano la ricorrente prospetta – con il primo mezzo di impugnazione – che l’impugnata sentenza non reca alcun riferimento né alle difese ed alle argomentazioni da essa appellata svolte a confutazione degli avversi motivi d’appello (cfr. ricorso, pag. 12) né ai motivi del proprio appello incidentale (cfr. ricorso, pag. 12)né alle difese ed alle conclusioni formulate in appello dal “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso, pag. 13).

11. Va rimarcato, p oi , che, i n tema di appalto di opere pubbliche, l’appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dalla amministrazione, ha l’onere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895 (se applicabile “ratione temporis”), e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica quantificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni; cosicché, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall’inizio, l’appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato ( cfr. Cass. 23.3.2017, n. 7479; Cass. 27.10.2016, n. 21734).

In questi termini la Corte di Caltanissettain maniera in eccepibil e e congrua , ancorché concisa - comunque senza incorrere in alcuna forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte -ha assunto che la sospensione dei lavori disposta in data 7.7.1993, in quanto evidentemente da correlare all’assenza di finanziamenti(cfr. sentenza d’appello, pag. 3, segnatamente il punto 3) delle prospettazioni dell’iniziale attrice; “con verbale del 7 luglio 1993 la commessa veniva nuovamente sospesa, avendo esaurito la disponibilità economica e non essendo nel frattempo intervenuto il finanziamento integrativo”: così ricorso, pag. 3, ove è riprodotto il riferito rilievo di cui all’iniziale citazione), fosse ab initio tale d a configurars i di valenza pregiudizievole ed al contempo, in considerazione della ragione – la mancanza, appunto, di finanziamenti - che l’aveva cagionata, che fosse tale da risultar di certopercepibile nella sua valenza pregiudizievole.

Cosicché l’impresa appaltatrice – ha proseguito in maniera parimenti ineccepibilela Corte nissena – avrebbe dovuto senz a dubbio iscrivere la riserva nel verbale di sospensione. 12.Va rimarcato, ancora, che la Corte siciliana ha soggiunto che neppure risultava che l’appaltatrice avesse iscritto la riserva nel verbale di ripresa dei lavori in data 30.6.1994 (cfr. sentenza d’appello, pag. 5).

Vero è che in questa sede la ricorrente ha addotto che, “con riferimento alla seconda sospensione disposta dall’ente appaltante, nel verbale di ripresa dei lavori ha prontamente iscritto la riserva (…)” (cfr. ricorso, pagg. 22e 25).

Ma tanto ha dedotto reiterando sic et simpliciteril rilievo in tal senso svolto nei gradi di merito ( “circostanze e considerazioni che testualmente si ripropongono in questa sede, ribadendo che:(…)”: così ricorso, pag. 21) , per giunta, disattendendo– con riferimento alla risultanza del verbale di ripresa dei lavori -l’onere dell’ “ auto sufficienza”.

Cosicché sovviene l’insegnamento - seppur espresso sullo specifico terreno del contenzioso elettorale- a tenor del quale il ricorso per cassazione non può avere ad oggetto i motivi proposti in primo grado ed in appello, in quanto il giudizio innanzi aquesta Corte non può che riguardare la sentenza di appello che detti motivi ha o avrebbe dovuto esaminare e quindi le valutazioni operate in quella sede o le eventuali omissioni riscontrabili (cfr. Cass. 29.1.2016, n. 1755; Cass. 24.2.2006, n. 4250).13.La ricorrente ha disatteso gli oneri di specificità e di “autosufficienza” pur in ordine all’atto di sottomissione.

Ben vero, si spiega che il ricorrente per cassazione, che intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere -imposto dall’art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ. - di produrlo agli atti, indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi, e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso(cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048; Cass. sez. un. 18.3.2022, n. 8950; le sezioni unite hanno puntualizzato, sì, che il principio di “autosufficienza” del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi (anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italiadel 28 ottobre 2021), non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa.

E però hanno ribadito la necessità che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure). 14.In ogni caso, non può non rimarcarsi che il rilievo motivazionale svolto dalla corte distrettuale in ordine all’atto di sottomissione ha valenza “ ad abundantiam”(“ad ulteriore conferma dell’infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata (…)”: così sentenza d’appello, pag. 5).

Cosicché sovviene l’insegnamento secondo cui è, propriamente, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam”, e pertanto non costituente “ratio decidendi”della medesima.15.Si tenga conto, comunque , che l’ art. 360, 1° co . , n. 5, c od . p ro . c iv . (come riformulato dall’art. 54 del dec. leg. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura –che per ampia parte connota il secondo mezzo di impugnazione - concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305). 16.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio.

Premette che la Corte di Caltanissetta, in dipendenza dell’erroneo assunto della tardiva iscrizione della riserva, ha reputati assorbit i gli ulteriori motivi dell’appello principale e l’appello incidentale (cfr. ricorso, pag. 29 ; sentenza d’appello, pag. 6).

Indi deduce che con i motivi dell’appello incidentale si era doluta per la mancata unitaria considerazione delle sospensioni, sicché le riserve non avrebbero potuto che reputarsi tempestive (cfr.ricorso, pagg. 30 - 31 ) .

Indi deduce che con i motivi dell’appello incidentale si era doluta per l’erronea valutazione delle richieste risarcitorie in relazione alle diverse voci di danno (cfr. ricorso, pagg. 31 -34). 17.Il terzo motivo di ricor so del pari va respinto.

18. Èsufficiente ribadire l’elaborazione di questa Corte.

Il vizio d’omessa pronuncia,configurabile allorché manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza (cfr. Cass. sez. lav. 26.1.2016, n. 4079).

La decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento)anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento – correttezza che viceversa è da riconoscere nella specie - avendo questa costituito l’unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa(cfr. Cass. (ord.) 12.11.2018, n. 28995).

19. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo. 20.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.p.a.) – c.f. /[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in confisca definitiva, in persona dell’amministratore giudiziario e legale rappresentante dottoressa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore datata19.4.2021. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] per l’AREA di [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Caltanissetta in liquidazione– c.f. 800009240856 – in persona del commissario liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via R. [OSCURATO:PERSONA], n. 15/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 316/2017della Corte d’Appello di Caltanissetta, udita la relazione nella camera di consiglio del 16gennaio 2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto in da ta 30 . 5 .2 005 la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Caltanissetta il “[OSCURATO:PERSONA] per l’Area di [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Caltanissetta”(cfr. ricorso, pagg. 2 - 5) . Premetteva che si era aggiudicata, per l’importo netto di lire 7.028.840.000, l’appalto dei lavori di urbanizzazione dell’agglomerato industriale della contrada Calderaro di Caltanissetta, secondo stralcio, e che i lavori erano stati oggetto, in data 24.7.1990, di consegna parziale siccome ancora in corso le indagini geologiche e geotecniche. Premetteva altresì che, aseguito dell’espletamento delle indagini geologiche e geotecniche, si era fatto luogo in data 10.12.1990 alla consegna definitiva dei lavori, lavori da ultimare secondo le prescrizioni contrattuali entro il 9.6.1992. Premetteva inoltreche si era appurato che agli esiti del le indagini geologiche e geotecniche non si conformavano le previsioni progettuali, si cché si era imposta la predisposizione, in data 25.11.1991, di una perizia di variante comportante una maggiore spesa di lire 3.473.229.480. Indi esponeva che nelle more del finanziamento delle opere di cui alla perizia di variante i lavoridapprima, in data 6.4.1992, erano stati sospesi e poi, in data 4.5.1993, erano stati ripresi limitatamente alle categorie previste nel progetto originario.Esponeva ancora che, eseguitetali opere , i lavori, con verbale del 7.7.1993 , erano stati nuovamente sospesi - a causa dell’in disponibilità delle risorse finanziarie– e successivamente, a seguito dell’approvazione del finanziamento e della sottoscrizione in data 30.6.1994 di atto di sottomissione per l’esecuzione dei lavori di cui alla perizia di variante, in tale data ripresi con termine di ultimazione entro il 30.12.1994(cfr. ricorso, pag. 3). Esponeva ulteriormente che i lavori, sospesi di nuov o in data 22.12.1994 e ripresi in data 8.2.1995, erano stati poi ultimati in data 22.6.1995, come da certificato di ultimazione del 26.6.1995, e collaudati in data 24.9.1998, come da certificato in pari data, approvato dalla stazione appaltante con delibera n. 129 del 13.11.2000. Esponeva infine che, a causa dell’anomalo a ndamento dell’appalto, aveva iscritto nel registro di contabilità e, a conferma, nello stato finale apposita riserva volta a conseguire il risarcimento dei danni tutti sofferti, nella misura di lire 2.487.889.099, pari ad euro 1.284.887,48. Chiedeva quindi accertare e dichiarar e l ’in adempimento del consorzio convenuto e, per l’effetto, pronunciarne condanna al pagamento della somma di euro 1.284.887,48, con interessi, anche anatocistici, e rivalutazione e con il favore delle spese (cfr. ricorso, pag. 5). 2.Si costituiva il “[OSCURATO:PERSONA] per l’Area di [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Caltanissetta”. Eccepiva la tardiva iscrizione della riserva. Instava per il rigetto dell’avversa domanda e, in subordine, per la quantificazione in minor misura della avversa pretesa.3. Espletata la consulenza tecnica d’uffi cio, acquisit o il supplemento alla c.t.u., con sentenza n. 116/2010 il tribunale dichiarava l’illegittimità della sospensione disposta in data 7.7.1993 e, per l’effetto,condannava il “[OSCURATO:PERSONA]” a pagare all’attrice la somma di euro 282.507,15, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo(cfr. ricorso, pag. 7) . 4. P roponeva appello il “[OSCURATO:PERSONA] p er l’A rea di [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Caltanissetta”. Resisteva la “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.p.a. ; proponeva appello incidentale con riferimento alla disposta minore quantificazione dei danni. 5. C on sentenza n. 3 1 6 dei 2 2 . 11 / 1 . 12 .2017 la Corte d’Appello di Caltanissetta, in riforma della gravata sentenza, rigettava ladomanda esperita in prime cure dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.p .a. e ne pronunciava c ondanna al pagamento delle spese del doppio grado. Evidenziava la corte d’appello - in ordine al primo motivo del gravame principale– che l’appaltatrice avrebbe potuto avvedersi immediatamente della valenza pregiudizievole della sospensione dei lavori disposta in data 7.7.1993, sicché avrebbe senz’altro dovuto iscrivere la riserva nel verbale di sospensione dei lavori(cfr. sentenza d’appello, pag. 5). Evidenziava, poi, che con l’atto di sottomissionesottoscritto in data 30.6.1994 la “[OSCURATO:PERSONA]” aveva dichiarato “di accettare l’esecuzione dei nuovi lavori previsti nella citata perizia” e di “ rinunciare con il presente atto ad ogni indennizzo previsto dagli artt. 13 e 14 del capitolato generale di Appalto de l 16.7.1962 poiché le variazioni di lavoro previste non producono alcun pregiudizio economico per l’impresa”(cfr. sentenza d’appello, pagg. 5 - 6 ) .6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “ [OSCURATO:PERSONA] ” s. r.l. (già s.p.a.); ne ha chiesto sulla scorta di tremotivi la cassazione. Il “[OSCURATO:PERSONA] per l’Area di [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Caltanissetta” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 7.Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza, con riferimento al suo contenuto, per violazione degli artt. 132 e 161 cod. proc. civ. e, con riferimento alla sua motivazione, per violazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Deduce che l’impugnata sentenza non reca alcuna valutazione in ordine alla individuazione del momento idoneo a palesare l’attitudine pregiudizievole della sospensione dei lavoried in ordine alla individuazione delle circostanze idonee a rendere possibile l’immediata percezione della valenza pregiudizievole dalla sospensione dei lavori (cfr. ricorso, pagg. 15 –16). 8.Con il secondo motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350/1895;ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Deduce che ha errato la Corte di Caltanissetta a reputare non tempestiva l’iscrizione della riserva relativa alla sospensione dei lavori per il periodo 7.7.1993 – 30.6.1994 (cfr. ricorso, pag. 10 ) e a non tener conto delle gravi anomalie che hanno caratterizzato l’andamento dell’appalto e delle argomentazioni da essa appellata addotte(cfr. ricorso, pag. 19).Deduce in primo luogo che l’impugnato dictum non reca specificazione né delle concrete circostanze atte a connotare la sospensione dei lavori sin dall’iniziocome pregiudizievole (cfr. ricorso, pagg. 1 9 – 20 ) né delle concrete circostanze alla stregua delle qualiessa ricorrente avrebbe potuto percepire sin dall’inizio la rilevanza pregiudizievole della sospensione dei lavori (cfr. ricorso, pag. 20). Deduce segnatamente che la corte d’appello non ha tenuto conto né delrilievo per cui “è nel verbale di ripresa che deve formularsi la riserva”(così ricorso, pag. 21) e per cui “nel verbale di ripresa dei lavori ha prontamente iscritto la riserva” (così ricorso, pag. 22) né del rilievo per cui nel parere espresso, su richiesta del “[OSCURATO:PERSONA]”, dall’Ufficio del Genio civile di Caltanissetta si configura la sospensione dei lavori in data 7.7.1993 come tipica ipotesi di sospensione illegittima, in quanto disposta in attesa del perfezionamento del finanziamento della perizia di variante e dunque per causeimputabili alla stazione appaltante e perciò estranee all’ipotesi di cui all’art. 30, 2° co., del d.P.R. n. 1063/1962 (cfr. ricorso, pagg. 22 –23). Deduce in secondo luogo che la corte d’appello non ha tenuto conto delle argomentazioni da essa appellata addotte con riferimento all’atto di sottomissione, ossia che la sottoscrizione dell’atto di sottomissione non è valsa ad esimere la stazione appaltante dalle proprie responsabilità (cfr. ricorso, pag. 25); che la sospensione dei lavori disposta onde soddisfare esigenze della stazione appaltante è comunque illegittima indipendentemente dalla sottoscrizione di un atto di sottomissione (cfr. ricorso, pag. 25);che la rinuncia di cui all’atto di sottomissione non attiene ai danni scaturiti dall’illegittima sospensione dei lavori (cfr. ricorso, pag. 26). Deduce in terzo luogo che la corte d’appello non ha tenuto conto delle argomentazioni da essa appellata addotte con riferimento alla natura giuridica della disposta sospensione dei lavori (cfr. ricorso, pag. 26). Deduce segnatamente che la corte di merito non ha tenuto conto del rilievo per cui, ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 1063/1962, le ragioni che valgono a legittimare la sospensione dei lavori sono da identificare con esigenze oggettive e sopravvenute, non previste e non prevedibili con l’ordinaria diligenza (cfr. ricorso, pag. 27), del rilievo per cui, nella specie, la perizia di variante si è imposta a causa delle carenze della progettazione originaria palesate dalle indagini geologiche e geotecniche successive alla consegna parziale dei lavori (cfr. ricorso, pagg. 27 - 28 ) e del rilievo per cui l o scioglimento dal contratto può dall’appaltatore esser richiesto unicamente ne ll’evenienza di legittima sospensione dei lavori (cfr. ricorso, pag. 28). 9.Le ragioni di censura veicolate dal primo motivo e dal secondo motivo di ricorso tendono a riproporsi e a sovrapporsi; il che giustifica la disamina contestuale dei medesimi mezzi di impugnazione; in ogni caso i motivi de quibus sono destituiti di fondamento e vanno respinti. 10.Va rimarcato, dapprima, che la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132,n. 4, cod. proc. civ. e l ’ osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’ “iter”argomentativo seguito (cfr. Cass. 27.7.2006, n. 17145; Cass. (ord.) 12.4.2011, n. 8294; Cass. 4.3.2011, n. 5241, secondo cui, ai fini dell’adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, 2° co., n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell’esito dell’esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite; Cass. (ord.) 9.2.2021, n. 3126, con specifico riferimento al giudice d’appello). In questi termini invano la ricorrente prospetta – con il primo mezzo di impugnazione – che l’impugnata sentenza non reca alcun riferimento né alle difese ed alle argomentazioni da essa appellata svolte a confutazione degli avversi motivi d’appello (cfr. ricorso, pag. 12) né ai motivi del proprio appello incidentale (cfr. ricorso, pag. 12)né alle difese ed alle conclusioni formulate in appello dal “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso, pag. 13). 11. Va rimarcato, p oi , che, i n tema di appalto di opere pubbliche, l’appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dalla amministrazione, ha l’onere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895 (se applicabile “ratione temporis”), e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica quantificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni; cosicché, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall’inizio, l’appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato ( cfr. Cass. 23.3.2017, n. 7479; Cass. 27.10.2016, n. 21734). In questi termini la Corte di Caltanissettain maniera in eccepibil e e congrua , ancorché concisa - comunque senza incorrere in alcuna forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte -ha assunto che la sospensione dei lavori disposta in data 7.7.1993, in quanto evidentemente da correlare all’assenza di finanziamenti(cfr. sentenza d’appello, pag. 3, segnatamente il punto 3) delle prospettazioni dell’iniziale attrice; “con verbale del 7 luglio 1993 la commessa veniva nuovamente sospesa, avendo esaurito la disponibilità economica e non essendo nel frattempo intervenuto il finanziamento integrativo”: così ricorso, pag. 3, ove è riprodotto il riferito rilievo di cui all’iniziale citazione), fosse ab initio tale d a configurars i di valenza pregiudizievole ed al contempo, in considerazione della ragione – la mancanza, appunto, di finanziamenti - che l’aveva cagionata, che fosse tale da risultar di certopercepibile nella sua valenza pregiudizievole. Cosicché l’impresa appaltatrice – ha proseguito in maniera parimenti ineccepibilela Corte nissena – avrebbe dovuto senz a dubbio iscrivere la riserva nel verbale di sospensione. 12.Va rimarcato, ancora, che la Corte siciliana ha soggiunto che neppure risultava che l’appaltatrice avesse iscritto la riserva nel verbale di ripresa dei lavori in data 30.6.1994 (cfr. sentenza d’appello, pag. 5). Vero è che in questa sede la ricorrente ha addotto che, “con riferimento alla seconda sospensione disposta dall’ente appaltante, nel verbale di ripresa dei lavori ha prontamente iscritto la riserva (…)” (cfr. ricorso, pagg. 22e 25). Ma tanto ha dedotto reiterando sic et simpliciteril rilievo in tal senso svolto nei gradi di merito ( “circostanze e considerazioni che testualmente si ripropongono in questa sede, ribadendo che:(…)”: così ricorso, pag. 21) , per giunta, disattendendo– con riferimento alla risultanza del verbale di ripresa dei lavori -l’onere dell’ “ auto sufficienza”. Cosicché sovviene l’insegnamento - seppur espresso sullo specifico terreno del contenzioso elettorale- a tenor del quale il ricorso per cassazione non può avere ad oggetto i motivi proposti in primo grado ed in appello, in quanto il giudizio innanzi aquesta Corte non può che riguardare la sentenza di appello che detti motivi ha o avrebbe dovuto esaminare e quindi le valutazioni operate in quella sede o le eventuali omissioni riscontrabili (cfr. Cass. 29.1.2016, n. 1755; Cass. 24.2.2006, n. 4250).13.La ricorrente ha disatteso gli oneri di specificità e di “autosufficienza” pur in ordine all’atto di sottomissione. Ben vero, si spiega che il ricorrente per cassazione, che intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere -imposto dall’art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ. - di produrlo agli atti, indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi, e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso(cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048; Cass. sez. un. 18.3.2022, n. 8950; le sezioni unite hanno puntualizzato, sì, che il principio di “autosufficienza” del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi (anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italiadel 28 ottobre 2021), non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa. E però hanno ribadito la necessità che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure). 14.In ogni caso, non può non rimarcarsi che il rilievo motivazionale svolto dalla corte distrettuale in ordine all’atto di sottomissione ha valenza “ ad abundantiam”(“ad ulteriore conferma dell’infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata (…)”: così sentenza d’appello, pag. 5). Cosicché sovviene l’insegnamento secondo cui è, propriamente, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam”, e pertanto non costituente “ratio decidendi”della medesima.15.Si tenga conto, comunque , che l’ art. 360, 1° co . , n. 5, c od . p ro . c iv . (come riformulato dall’art. 54 del dec. leg. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura –che per ampia parte connota il secondo mezzo di impugnazione - concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305). 16.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio. Premette che la Corte di Caltanissetta, in dipendenza dell’erroneo assunto della tardiva iscrizione della riserva, ha reputati assorbit i gli ulteriori motivi dell’appello principale e l’appello incidentale (cfr. ricorso, pag. 29 ; sentenza d’appello, pag. 6). Indi deduce che con i motivi dell’appello incidentale si era doluta per la mancata unitaria considerazione delle sospensioni, sicché le riserve non avrebbero potuto che reputarsi tempestive (cfr.ricorso, pagg. 30 - 31 ) . Indi deduce che con i motivi dell’appello incidentale si era doluta per l’erronea valutazione delle richieste risarcitorie in relazione alle diverse voci di danno (cfr. ricorso, pagg. 31 -34). 17.Il terzo motivo di ricor so del pari va respinto. 18. Èsufficiente ribadire l’elaborazione di questa Corte. Il vizio d’omessa pronuncia,configurabile allorché manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza (cfr. Cass. sez. lav. 26.1.2016, n. 4079). La decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento)anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento – correttezza che viceversa è da riconoscere nella specie - avendo questa costituito l’unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa(cfr. Cass. (ord.) 12.11.2018, n. 28995). 19. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 20.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i
Sentenza Cassazione n. 06714/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris