Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 luglio 2019

Cassazione n. 12912/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

9 ORDINANZA sul ricorso 25957/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 538/2019 della CORTE D’APPELLO di L'AQUILA, depositata il 09/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Teramo la Regione Abruzzo chiedendo il risarcimento del danno, nella misura di Euro 3.131,23, cagionato all’autovettura di sua proprietà dall’impatto con un cinghiale.

Il giudice adito accolse la domanda.

Avverso detta sentenza propose appello la Regione.

F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 25957/2019 Con sentenza di data 9 luglio 2019 la Corte d’appello di L’[OSCURATO:PERSONA] sezionale 752/2022Numero di raccolta generale 12912/2022 rigettò l’appello.

Data pubblicazione 22/04/2022 Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che la funzione del controllo della fauna selvatica era stata affidata dalla legge regionale alla Provincia, ma che, non essendo stata conferita all’ente delegato autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di esercitare la funzione in discorso, dei danni a terzi doveva rispondere l’ente delegante, e dunque la Regione.

Ha proposto ricorso per cassazione la Regione Abruzzo sulla base di un motivo.

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

E’ stata presentata memoria.

Considerato che: con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 legge n. 157 del 1992 e 2043 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la legittimazione passiva spetta alla Provincia e che le misure di sostegno non possono alterare le regole in tema di legittimazione, trattandosi di disposizioni di sostegno economico che non spostano ma, al contrario, avvalorano l’imputazione della responsabilità all’ente locale.

Il motivo è infondato.

Secondo l’indirizzo più recente di questa Corte nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 25957/2019 danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto Numero sezionale 752/2022Numero di raccolta generale 12912/2022 spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione Data pubblicazione 22/04/2022 delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (Cass. n. 7969 del 2020, n. 12113 del 2020, n. 13848 del 2020, n. 8384 e 8385 del 2020, tutte aventi ad oggetto fattispecie relative alla Regione Abruzzo).

La parte ricorrente ha richiesto la rimessione al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite denunciando un contrasto giurisprudenziale sia sulla questione della legittimazione passiva che su quella del titolo della responsabilità (art. 2043 o art.2052 cod. civ.).

La seconda questione non rileva nel presente giudizio.

Con riferimento alla prima questione va evidenziato che non di un contrasto si tratta, ma di un’evoluzione della giurisprudenza.

Le pronunce sopra richiamate sono state tutte emesse in forma di sentenza, all’esito di pubblica udienza in considerazione della particolare questione di diritto (art. 375, comma 2, cod. proc. civ.).

Si tratta pertanto di decisioni particolarmente qualificate sul piano della giurisprudenza della Corte, tali da identificare un’evoluzione di indirizzo dotato dell’autorevolezza che discende dalle modalità di trattazione dei relativi ricorsi.

A tale indirizzo ritiene così il Collegio di dare continuità senza che siano allo stato ravvisabili i presupposti per una rimessione alle Sezioni Unite.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza della partecipazione al giudizio della parte intimata.

Gli enti territoriali non sono ammessi alla prenotazione a debito del contributo unificato ex art. 158 del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di tributo erariale e non locale e non essendo i detti enti "altra amministrazione pubblica", diversa dall'amministrazione dello Stato, ammessa, da specifiche norme di legge, alla detta prenotazione in forza dell'estensione operata dall'art. 3, lett. q), del citato decreto (Cass. n. 23879 del 2020).

Pertanto, poiché il ricorso F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 25957/2019 è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene Numero sezionale 752/2022Numero di raccolta generale 12912/2022 disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, Data pubblicazione 22/04/2022 comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il giorno 13 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 ORDINANZA sul ricorso 25957/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 538/2019 della CORTE D’APPELLO di L'AQUILA, depositata il 09/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Teramo la Regione Abruzzo chiedendo il risarcimento del danno, nella misura di Euro 3.131,23, cagionato all’autovettura di sua proprietà dall’impatto con un cinghiale. Il giudice adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza propose appello la Regione. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 25957/2019 Con sentenza di data 9 luglio 2019 la Corte d’appello di L’[OSCURATO:PERSONA] sezionale 752/2022Numero di raccolta generale 12912/2022 rigettò l’appello. Data pubblicazione 22/04/2022 Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che la funzione del controllo della fauna selvatica era stata affidata dalla legge regionale alla Provincia, ma che, non essendo stata conferita all’ente delegato autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di esercitare la funzione in discorso, dei danni a terzi doveva rispondere l’ente delegante, e dunque la Regione. Ha proposto ricorso per cassazione la Regione Abruzzo sulla base di un motivo. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 legge n. 157 del 1992 e 2043 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la legittimazione passiva spetta alla Provincia e che le misure di sostegno non possono alterare le regole in tema di legittimazione, trattandosi di disposizioni di sostegno economico che non spostano ma, al contrario, avvalorano l’imputazione della responsabilità all’ente locale. Il motivo è infondato. Secondo l’indirizzo più recente di questa Corte nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 25957/2019 danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto Numero sezionale 752/2022Numero di raccolta generale 12912/2022 spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione Data pubblicazione 22/04/2022 delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (Cass. n. 7969 del 2020, n. 12113 del 2020, n. 13848 del 2020, n. 8384 e 8385 del 2020, tutte aventi ad oggetto fattispecie relative alla Regione Abruzzo). La parte ricorrente ha richiesto la rimessione al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite denunciando un contrasto giurisprudenziale sia sulla questione della legittimazione passiva che su quella del titolo della responsabilità (art. 2043 o art.2052 cod. civ.). La seconda questione non rileva nel presente giudizio. Con riferimento alla prima questione va evidenziato che non di un contrasto si tratta, ma di un’evoluzione della giurisprudenza. Le pronunce sopra richiamate sono state tutte emesse in forma di sentenza, all’esito di pubblica udienza in considerazione della particolare questione di diritto (art. 375, comma 2, cod. proc. civ.). Si tratta pertanto di decisioni particolarmente qualificate sul piano della giurisprudenza della Corte, tali da identificare un’evoluzione di indirizzo dotato dell’autorevolezza che discende dalle modalità di trattazione dei relativi ricorsi. A tale indirizzo ritiene così il Collegio di dare continuità senza che siano allo stato ravvisabili i presupposti per una rimessione alle Sezioni Unite. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza della partecipazione al giudizio della parte intimata. Gli enti territoriali non sono ammessi alla prenotazione a debito del contributo unificato ex art. 158 del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di tributo erariale e non locale e non essendo i detti enti "altra amministrazione pubblica", diversa dall'amministrazione dello Stato, ammessa, da specifiche norme di legge, alla detta prenotazione in forza dell'estensione operata dall'art. 3, lett. q), del citato decreto (Cass. n. 23879 del 2020). Pertanto, poiché il ricorso F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 25957/2019 è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene Numero sezionale 752/2022Numero di raccolta generale 12912/2022 disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, Data pubblicazione 22/04/2022 comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 13 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S
Sentenza Cassazione n. 12912/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris