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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12873/2026

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e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado diLombardia n. 2983/2024 depositata il 12/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di primo grado di Milanorigettava il ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito piùbrevemente Riva) con cui la contribuente aveva impugnato l’avviso diliquidazione dell’imposta di registro relativa ad un decreto ingiuntivo,ritenendo che correttamente l’Agenzia delle Entrate (ADE) avesseassoggettato gli interessi ex art.231/2002, riconosciuti nel titoloNumero registro generale 11040/2025Numero sezionale 709/2026Numero di raccolta generale 12873/2026Data pubblicazione 06/05/2026giudiziario a favore della contribuente, ad imposta proporzionale perchéqualificati moratori in ragione della loro natura risarcitoria, anche sotto ilprofilo della loro decorrenza tenuto conto della data indicata nella scritturaprivata posta alla base del d.i..2.

La contribuente impugnava la decisione di prime cure innanzi allaCGT di 2° grado che accoglieva parzialmente l’appello in punto decorrenzadegli interessi, condividendo per il resto la ratio decidendi del giudice diprimo grado in punto natura moratoria degli interessi ex D.LGS 231/2002con conseguente applicazione dell’imposta proporzionale in ragione dellaloro natura risarcitoria.3.

Avverso siffatta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione lacontribuente che si è affidata a due motivi di censura.4.

L’ADE ha resistito con controricorso.5.

La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione di legge exart. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1282 c.c., 1219 c.c., 1224 c.c.,art. 2 lett. e) D.lgs. 231/02 e art. 15 D.P.R. 633/1972, assumendol’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui ha qualificato comemoratori gli interessi ex D.lgs. 231/02 richiesti nel decreto ingiuntivo,nonostante che nel ricorso monitorio la creditrice avesse espressamenterichiesto “interessi ex d.lgs 231-02 dal dì dell’esigibilità e sino al saldo”senza alcun riferimento alla mora debendi o al titolo risarcitorio.

Sostieneche la Corte di secondo grado abbia così violato il sistema normativo chedisciplina gli interessi nelle obbligazioni commerciali, attribuendo alladisciplina speciale del D.lgs. 231/02 l’effetto di abrogare l’art. 1282 c.c. edi escludere in assoluto l’applicazione degli interessi di pieno diritto indette obbligazioni, portando con tale interpretazione all’erroneaapplicazione dell’imposta proporzionale di registro anziché dell’imposta inmisura fissa.Numero registro generale 11040/2025Numero sezionale 709/2026Numero di raccolta generale 12873/2026Data pubblicazione 06/05/20261.1.

Il motivo è infondato.1.2.

La chiara natura moratoria degli interessi di cui al D.Lgs. 231 /2002è stata affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenzan.35092/2023 secondo cui gli interessi previsti da tale di disciplinaspeciale di origine comunitaria costituiscono uno strumento dicompensazione per il ritardo nei pagamenti, volto a tutelare i creditori e aincentivare la puntualità nei pagamenti anche da parte della pubblicaamministrazione.1.3.

In particolare, le SS.UU. hanno sottolineato che con tale disciplina -che, anche nell’interpretazione della dottrina, non introduce una nuovaregolamentazione generale delle obbligazioni pecuniarie, ma piuttostodetta un regime di carattere speciale, non estensibile oltre l’ambitooggettivo e soggettivo delineato dal legislatore - si è ritenuto difronteggiare il fenomeno - considerato foriero del rischio, oltre che dirallentamento dello sviluppo economico, anche di alterazione del regimedella concorrenza, e causa della fuoriuscita dal mercato degli operatoricommerciali più piccoli, non in grado di sostenere lunghi tempi di attesa -'favor creditoris', quali, per l’appunto, la previsione di un tasso di interessimoratori elevato e di un meccanismo di automatica applicazione deglistessi interessi in caso di ritardo.1.4.

Sotto tale profilo la questione posta dal primo motivo equivoca ilconcetto di saggio legale degli interessi con quella della natura degliinteressi a cui esso si applica, assumendo che l’interpretazione degliinteressi del D.Lgs. 231/2002 come moratori comporterebbe l’abrogazionedell’art.1282 c.c. in tema di interessi legali nelle obbligazioni pecuniarie.1.5.

Come già evidenziato da questa Corte (vedi Cass.13781/2023 eancor prima da Cass.SS.UU. 12324/2016) il codice civile conosce diversecategorie di interessi, quali gli interessi corrispettivi, dovuti in caso didebiti liquidi ed esigibili (Cass. n. 11655 del 16/06/2020), gli interessiNumero registro generale 11040/2025Numero sezionale 709/2026Numero di raccolta generale 12873/2026Data pubblicazione 06/05/2026moratori, quale corrispettivo del ritardato adempimento (Cass. n. 14214del 05/05/2022) e gli interessi compensativi, diretti a compensare ilpregiudizio subito dal creditore per mancato godimento di beni o servizi(Cass. n. 28930 del 05/10/2022), quali quelli previsti dall'art. 1499 c.c.(Cass. n. 11605 del 14/05/2018).1.6.

Il D.Lgs. 231/2002, come si evince chiaramente dalla sentenza delleSS.UU. sopra indicata, ha inciso sul saggio legale degli interessi moratori,senza modificarne la natura, ossia la funzione di risarcimento del dannosubito dal creditore per il ritardato pagamento della somma dovuta,circoscrivendone l’applicazione soggettiva e oggettiva alle operazionispecificamente indicate in essa.1.7.

Inoltre, la funzione risarcitoria di tali interessi trova ulterioreconferma nell’attuale formulazione del quarto comma dell’art.1284 c.c.che contiene un espresso richiamo alla “legislazione speciale relativa airitardi di pagamento nelle transazione commerciali” -che rimanda,pertanto, anche al D.Lgs. 231/2002- stabilendo il saggio degli interessilegale nella misura prevista da tale legislazione, su quanto dovuto dalladomanda, riconoscendo da tale momento un saggio più elevato rispetto aquello del primo comma della stessa disposizione civilistica proprio inconsiderazione del danno da ritardo nell’adempimento di una determinataobbligazione, previo specifico accertamento sul punto da parte del giudicedi merito (vedi.

Cass.SS.UU.12449/24), con l’evidente intento discoraggiare l’instaurazione di cause giudiziarie a fini meramentedefatigatori in danno del creditore.1.8.

In definitiva, ritiene il Collegio che gli interessi di cui al D.lgs.231/2002 siano stati correttamente qualificati come moratori, conconseguente funzione risarcitoria del danno da ritardato pagamento,legittimando l’applicazione sugli stessi dell’imposta proporzionale in luogodi quella fissa, anche quando accedano a corrispettivi soggetti alla solaImposta sul [OSCURATO:PERSONA] in ossequio al principio di alternativitàNumero registro generale 11040/2025Numero sezionale 709/2026Numero di raccolta generale 12873/2026Data pubblicazione 06/05/2026IVA/registro.1.9.

La CGT di 2° grado ha fatto buon governo della disciplina di cui alDPR 131/1986 nel ritenere corretta sugli interessi “ex dlgs 231/2002” deldecreto ingiuntivo oggetto di tassazione l’applicazione dell’impostaproporzionale in ragione della loro funzione risarcitoria perchè riconducibilialla categoria degli interessi moratori, ossia agli interessi dovuti alcreditore per il risarcimento del danno da ritardo nel pagamento delleobbligazioni pecuniarie.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della nullità dellasentenza ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 132 c.p.c. peromessa/apparente motivazione sul primo motivo di appello, sostenendoche la sentenza sia affetta da nullità per omessa motivazione sul primomotivo di appello con cui si censurava l'erroneità del provvedimento diliquidazione dell'imposta sugli interessi.

Assume di aver dedotto che ildecreto ingiuntivo, pur aggiungendo alla somma ingiunta la locuzione"oltre interessi come da domanda", aveva liquidato una sommamaggiorata (€ 5.500.000,00) rispetto alla sorte capitale richiesta (€5.327.227,07), con la conseguenza che la differenza di € 172.772,93rappresentava l'ammontare degli interessi effettivamente liquidati dalgiudice del monitorio.2.1.

Il motivo è infondato.2.2.

Con tale motivo la ricorrente si duole della struttura logico-giuridicadella motivazione, per l’intrinseca contraddittorietà del ragionamento dellaCGT di 2° grado per non aver considerato che la differenza tra la sommaingiunta e quella relativa alla sorta capitale fosse l’ammontare degliinteressi effettivamente decorsi sino al dì del provvedimento ingiuntivo,nel senso che l’importo ingiunto a titolo di capitale contenesse perdifferenza, sulla scorta di quanto indicato nel ricorso monitorio, anche gliinteressi liquidati dal giudice monitorio.2.3.

Come noto, Le Sezioni Unite della Corte hanno precisato che laNumero registro generale 11040/2025Numero sezionale 709/2026Numero di raccolta generale 12873/2026Data pubblicazione 06/05/2026riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dispostadall'art. 54.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134,deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art.12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Taleanomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunquerilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. Sez.U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054).

Le SS.UU. hanno chiarito che lamotivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da errorin procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè talida lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. Sez.

U. 19/06/2018, n. 16159 [p. 7.2.], che menzionaCass.

Sez.

U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez.

U. nn. 22229,22230, 22231, del 2016.

I medesimi concetti giuridici sono espressi daCass.

Sez.

U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez.

U. 09/06/2017, n. 14430[p. 2.4.]; Cass. Sez.

U. 18/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]).

Ancor più direcente, Cass. Sez.

U. 27/12/2019, n. 34476 (che cita, in motivazione,Cass.

Sez.

U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez.

U. 18/04/2018, n. 9558;Cass.

Sez.

U. 31/12/2018, n. 33679) ha avuto modo di ribadire che «nelgiudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che siNumero registro generale 11040/2025Numero sezionale 709/2026Numero di raccolta generale 12873/2026Data pubblicazione 06/05/2026tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attieneall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivisotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione».; (Cass 19591/2022)2.4.

Alla luce di quanto sin qui esposto, la motivazione resa dal giudice disecondo grado si pone ben al di sopra del c.d. minimo costituzionaleavendo, sebbene sinteticamente, chiarito la ratio decidendi in puntointerpretazione del titolo giudiziario oggetto di tassazione, considerandol’espressa indicazione, contenuta nello stesso titolo, dell’importo di Euro5.500.000,00 come riferito al capitale, distinto nettamente dalla voce“interessi come da domanda” e, allo stesso tempo, supportandola conl’affermazione della non opposizione di tale decreto e sulla necessità dibasarsi sul dato testuale dell’ingiunzione nonché valorizzando il themadecidendum come limitato al solo trattamento fiscale degli interessi e nonal computo del capitale.2.5.

Non si tratta evidentemente di motivazione apparente, sfuggendodalla censura qualsiasi rilievo sulla pretesa insufficienza di siffattamotivazione in relazione alla mancata valorizzazione del contenuto delricorso monitorio di cui si lamenta la ricorrente con la formulazione delmotivo in questione circa la pretesa errata interpretazione del titolo daparte del giudice di secondo grado.3.

In definitiva il ricorso va rigettato.4.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.5.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàNumero registro generale 11040/2025Numero sezionale 709/2026Numero di raccolta generale 12873/2026Data pubblicazione 06/05/2026parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corterigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento, in favore diAgenzia delle Entrate, delle spese del giudizio che liquida in Euro 6.000,00a titolo di compenso, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 27/1/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado diLombardia n. 2983/2024 depositata il 12/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di primo grado di Milanorigettava il ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito piùbrevemente Riva) con cui la contribuente aveva impugnato l’avviso diliquidazione dell’imposta di registro relativa ad un decreto ingiuntivo,ritenendo che correttamente l’Agenzia delle Entrate (ADE) avesseassoggettato gli interessi ex art.231/2002, riconosciuti nel titoloNumero registro generale 11040/2025Numero sezionale 709/2026Numero di raccolta generale 12873/2026Data pubblicazione 06/05/2026giudiziario a favore della contribuente, ad imposta proporzionale perchéqualificati moratori in ragione della loro natura risarcitoria, anche sotto ilprofilo della loro decorrenza tenuto conto della data indicata nella scritturaprivata posta alla base del d.i..2. La contribuente impugnava la decisione di prime cure innanzi allaCGT di 2° grado che accoglieva parzialmente l’appello in punto decorrenzadegli interessi, condividendo per il resto la ratio decidendi del giudice diprimo grado in punto natura moratoria degli interessi ex D.LGS 231/2002con conseguente applicazione dell’imposta proporzionale in ragione dellaloro natura risarcitoria.3. Avverso siffatta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione lacontribuente che si è affidata a due motivi di censura.4. L’ADE ha resistito con controricorso.5. La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione di legge exart. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1282 c.c., 1219 c.c., 1224 c.c.,art. 2 lett. e) D.lgs. 231/02 e art. 15 D.P.R. 633/1972, assumendol’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui ha qualificato comemoratori gli interessi ex D.lgs. 231/02 richiesti nel decreto ingiuntivo,nonostante che nel ricorso monitorio la creditrice avesse espressamenterichiesto “interessi ex d.lgs 231-02 dal dì dell’esigibilità e sino al saldo”senza alcun riferimento alla mora debendi o al titolo risarcitorio. Sostieneche la Corte di secondo grado abbia così violato il sistema normativo chedisciplina gli interessi nelle obbligazioni commerciali, attribuendo alladisciplina speciale del D.lgs. 231/02 l’effetto di abrogare l’art. 1282 c.c. edi escludere in assoluto l’applicazione degli interessi di pieno diritto indette obbligazioni, portando con tale interpretazione all’erroneaapplicazione dell’imposta proporzionale di registro anziché dell’imposta inmisura fissa.Numero registro generale 11040/2025Numero sezionale 709/2026Numero di raccolta generale 12873/2026Data pubblicazione 06/05/20261.1. Il motivo è infondato.1.2. La chiara natura moratoria degli interessi di cui al D.Lgs. 231 /2002è stata affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenzan.35092/2023 secondo cui gli interessi previsti da tale di disciplinaspeciale di origine comunitaria costituiscono uno strumento dicompensazione per il ritardo nei pagamenti, volto a tutelare i creditori e aincentivare la puntualità nei pagamenti anche da parte della pubblicaamministrazione.1.3. In particolare, le SS.UU. hanno sottolineato che con tale disciplina -che, anche nell’interpretazione della dottrina, non introduce una nuovaregolamentazione generale delle obbligazioni pecuniarie, ma piuttostodetta un regime di carattere speciale, non estensibile oltre l’ambitooggettivo e soggettivo delineato dal legislatore - si è ritenuto difronteggiare il fenomeno - considerato foriero del rischio, oltre che dirallentamento dello sviluppo economico, anche di alterazione del regimedella concorrenza, e causa della fuoriuscita dal mercato degli operatoricommerciali più piccoli, non in grado di sostenere lunghi tempi di attesa -'favor creditoris', quali, per l’appunto, la previsione di un tasso di interessimoratori elevato e di un meccanismo di automatica applicazione deglistessi interessi in caso di ritardo.1.4. Sotto tale profilo la questione posta dal primo motivo equivoca ilconcetto di saggio legale degli interessi con quella della natura degliinteressi a cui esso si applica, assumendo che l’interpretazione degliinteressi del D.Lgs. 231/2002 come moratori comporterebbe l’abrogazionedell’art.1282 c.c. in tema di interessi legali nelle obbligazioni pecuniarie.1.5. Come già evidenziato da questa Corte (vedi Cass.13781/2023 eancor prima da Cass.SS.UU. 12324/2016) il codice civile conosce diversecategorie di interessi, quali gli interessi corrispettivi, dovuti in caso didebiti liquidi ed esigibili (Cass. n. 11655 del 16/06/2020), gli interessiNumero registro generale 11040/2025Numero sezionale 709/2026Numero di raccolta generale 12873/2026Data pubblicazione 06/05/2026moratori, quale corrispettivo del ritardato adempimento (Cass. n. 14214del 05/05/2022) e gli interessi compensativi, diretti a compensare ilpregiudizio subito dal creditore per mancato godimento di beni o servizi(Cass. n. 28930 del 05/10/2022), quali quelli previsti dall'art. 1499 c.c.(Cass. n. 11605 del 14/05/2018).1.6. Il D.Lgs. 231/2002, come si evince chiaramente dalla sentenza delleSS.UU. sopra indicata, ha inciso sul saggio legale degli interessi moratori,senza modificarne la natura, ossia la funzione di risarcimento del dannosubito dal creditore per il ritardato pagamento della somma dovuta,circoscrivendone l’applicazione soggettiva e oggettiva alle operazionispecificamente indicate in essa.1.7. Inoltre, la funzione risarcitoria di tali interessi trova ulterioreconferma nell’attuale formulazione del quarto comma dell’art.1284 c.c.che contiene un espresso richiamo alla “legislazione speciale relativa airitardi di pagamento nelle transazione commerciali” -che rimanda,pertanto, anche al D.Lgs. 231/2002- stabilendo il saggio degli interessilegale nella misura prevista da tale legislazione, su quanto dovuto dalladomanda, riconoscendo da tale momento un saggio più elevato rispetto aquello del primo comma della stessa disposizione civilistica proprio inconsiderazione del danno da ritardo nell’adempimento di una determinataobbligazione, previo specifico accertamento sul punto da parte del giudicedi merito (vedi. Cass.SS.UU.12449/24), con l’evidente intento discoraggiare l’instaurazione di cause giudiziarie a fini meramentedefatigatori in danno del creditore.1.8. In definitiva, ritiene il Collegio che gli interessi di cui al D.lgs.231/2002 siano stati correttamente qualificati come moratori, conconseguente funzione risarcitoria del danno da ritardato pagamento,legittimando l’applicazione sugli stessi dell’imposta proporzionale in luogodi quella fissa, anche quando accedano a corrispettivi soggetti alla solaImposta sul [OSCURATO:PERSONA] in ossequio al principio di alternativitàNumero registro generale 11040/2025Numero sezionale 709/2026Numero di raccolta generale 12873/2026Data pubblicazione 06/05/2026IVA/registro.1.9. La CGT di 2° grado ha fatto buon governo della disciplina di cui alDPR 131/1986 nel ritenere corretta sugli interessi “ex dlgs 231/2002” deldecreto ingiuntivo oggetto di tassazione l’applicazione dell’impostaproporzionale in ragione della loro funzione risarcitoria perchè riconducibilialla categoria degli interessi moratori, ossia agli interessi dovuti alcreditore per il risarcimento del danno da ritardo nel pagamento delleobbligazioni pecuniarie.2. Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della nullità dellasentenza ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 132 c.p.c. peromessa/apparente motivazione sul primo motivo di appello, sostenendoche la sentenza sia affetta da nullità per omessa motivazione sul primomotivo di appello con cui si censurava l'erroneità del provvedimento diliquidazione dell'imposta sugli interessi. Assume di aver dedotto che ildecreto ingiuntivo, pur aggiungendo alla somma ingiunta la locuzione"oltre interessi come da domanda", aveva liquidato una sommamaggiorata (€ 5.500.000,00) rispetto alla sorte capitale richiesta (€5.327.227,07), con la conseguenza che la differenza di € 172.772,93rappresentava l'ammontare degli interessi effettivamente liquidati dalgiudice del monitorio.2.1. Il motivo è infondato.2.2. Con tale motivo la ricorrente si duole della struttura logico-giuridicadella motivazione, per l’intrinseca contraddittorietà del ragionamento dellaCGT di 2° grado per non aver considerato che la differenza tra la sommaingiunta e quella relativa alla sorta capitale fosse l’ammontare degliinteressi effettivamente decorsi sino al dì del provvedimento ingiuntivo,nel senso che l’importo ingiunto a titolo di capitale contenesse perdifferenza, sulla scorta di quanto indicato nel ricorso monitorio, anche gliinteressi liquidati dal giudice monitorio.2.3. Come noto, Le Sezioni Unite della Corte hanno precisato che laNumero registro generale 11040/2025Numero sezionale 709/2026Numero di raccolta generale 12873/2026Data pubblicazione 06/05/2026riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dispostadall'art. 54.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134,deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art.12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunquerilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. Sez.U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054). Le SS.UU. hanno chiarito che lamotivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da errorin procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè talida lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159 [p. 7.2.], che menzionaCass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229,22230, 22231, del 2016. I medesimi concetti giuridici sono espressi daCass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430[p. 2.4.]; Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]). Ancor più direcente, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476 (che cita, in motivazione,Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9558;Cass. Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) ha avuto modo di ribadire che «nelgiudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che siNumero registro generale 11040/2025Numero sezionale 709/2026Numero di raccolta generale 12873/2026Data pubblicazione 06/05/2026tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attieneall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivisotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione».; (Cass 19591/2022)2.4. Alla luce di quanto sin qui esposto, la motivazione resa dal giudice disecondo grado si pone ben al di sopra del c.d. minimo costituzionaleavendo, sebbene sinteticamente, chiarito la ratio decidendi in puntointerpretazione del titolo giudiziario oggetto di tassazione, considerandol’espressa indicazione, contenuta nello stesso titolo, dell’importo di Euro5.500.000,00 come riferito al capitale, distinto nettamente dalla voce“interessi come da domanda” e, allo stesso tempo, supportandola conl’affermazione della non opposizione di tale decreto e sulla necessità dibasarsi sul dato testuale dell’ingiunzione nonché valorizzando il themadecidendum come limitato al solo trattamento fiscale degli interessi e nonal computo del capitale.2.5. Non si tratta evidentemente di motivazione apparente, sfuggendodalla censura qualsiasi rilievo sulla pretesa insufficienza di siffattamotivazione in relazione alla mancata valorizzazione del contenuto delricorso monitorio di cui si lamenta la ricorrente con la formulazione delmotivo in questione circa la pretesa errata interpretazione del titolo daparte del giudice di secondo grado.3. In definitiva il ricorso va rigettato.4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàNumero registro generale 11040/2025Numero sezionale 709/2026Numero di raccolta generale 12873/2026Data pubblicazione 06/05/2026parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento, in favore diAgenzia delle Entrate, delle spese del giudizio che liquida in Euro 6.000,00a titolo di compenso, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 27/1/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]