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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 15987/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Milano lo ha condannato in relazione all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R.309/1990.

Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, in quanto il giudice non ha adeguatamente considerato l'uso terapeutico dello stupefacente detenuto, le condizioni economiche del ricorrente, adeguate a sostenere la spesa di euro 4000 per l'acquisto di una scorta di stupefacente, le modalità di custodia, tali da consentire la conservazione del principio attivo anche per un periodo di tempo esteso, la mancata suddivisione in dosi della sostanza, rinvenuta in panetti, le modalità di assunzione dello stupefacente, assunto per infusione, modalità che richiedono di disporre di quantitativi superiori, la eterogeneità delle sostanze detenute che, secondo la letteratura scientifica, è pienamente compatibile con l'uso terapeutico.

Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio in quanto nel medesimo appartamento è stato rinvenuto un bilancino nonché del materiale per il confezionamento.

Il giudice di merito ha anche affermato che la documentazione medica prodotta in giudizio, a firma del dottor [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ove risulta che il ricorrente assumeva tisane a base di hashish, sia stata artatamente prodotta allo scopo di precostituire una prova dell'uso terapeutico di tale sostanza, considerato che fin dal mese di febbraio 2022 il ricorrente 2 era a conoscenza di essere sottoposto alle indagini, avendo scoperto a seguito di un sinistro statale l'esistenza di un dispositivo GPS installato nella sua autovettura.

Il giudice di merito ha altresì evidenziato che il ricorrente deteneva della sostanza stupefacente del tipo hashish, unitamente a sostanza del tipo marijuana; inoltre nella suddetta documentazione il medico si limita a constatare quanto dal ricorrente riferito.

Infine, aggiunge il giudice, l'imputato, al momento dell'arresto, \ l'imputato era in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], soggetto che deteneva - quattro grammi di cocaina e materiale utile per il confezionamento.

Al riguardo il ricorrente nulla ha affermato, così come nulla ha affermato in ordine al possesso della somma di danaro in contante detenuta al momento dell'arresto.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 1 L Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Milano lo ha condannato in relazione all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R.309/1990. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, in quanto il giudice non ha adeguatamente considerato l'uso terapeutico dello stupefacente detenuto, le condizioni economiche del ricorrente, adeguate a sostenere la spesa di euro 4000 per l'acquisto di una scorta di stupefacente, le modalità di custodia, tali da consentire la conservazione del principio attivo anche per un periodo di tempo esteso, la mancata suddivisione in dosi della sostanza, rinvenuta in panetti, le modalità di assunzione dello stupefacente, assunto per infusione, modalità che richiedono di disporre di quantitativi superiori, la eterogeneità delle sostanze detenute che, secondo la letteratura scientifica, è pienamente compatibile con l'uso terapeutico. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio in quanto nel medesimo appartamento è stato rinvenuto un bilancino nonché del materiale per il confezionamento. Il giudice di merito ha anche affermato che la documentazione medica prodotta in giudizio, a firma del dottor [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ove risulta che il ricorrente assumeva tisane a base di hashish, sia stata artatamente prodotta allo scopo di precostituire una prova dell'uso terapeutico di tale sostanza, considerato che fin dal mese di febbraio 2022 il ricorrente 2 era a conoscenza di essere sottoposto alle indagini, avendo scoperto a seguito di un sinistro statale l'esistenza di un dispositivo GPS installato nella sua autovettura. Il giudice di merito ha altresì evidenziato che il ricorrente deteneva della sostanza stupefacente del tipo hashish, unitamente a sostanza del tipo marijuana; inoltre nella suddetta documentazione il medico si limita a constatare quanto dal ricorrente riferito. Infine, aggiunge il giudice, l'imputato, al momento dell'arresto, \ l'imputato era in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], soggetto che deteneva - quattro grammi di cocaina e materiale utile per il confezionamento. Al riguardo il ricorrente nulla ha affermato, così come nulla ha affermato in ordine al possesso della somma di danaro in contante detenuta al momento dell'arresto. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 1 L Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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