CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 1963
Cassazione n. 34028/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/10/1963 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Avellino ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di furto pluriaggravato; Rilevato che il primo motivo, con il quale la ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura, versati in fatto, già adeguatamente vagliati dai giudici di merito, i quali hanno ritenuto l'assenza di dubbi alla luce del compendio probatorio, attribuendo rilievo, in particolare, alle dichiarazioni lineari e credibili rese dalla persona offesa, corroborate anche dalla deposizione resa dal teste Sellitto; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, in quanto asserisce, con censure reiterative, un vizio di motivazione che non emerge dal provvedimento impugnato. La corte territoriale ha evidenziato come la presenza di una pregressa condanna per furto, nonché le modalità della condotta attuata approfittando dell'età avanzata della vittima, ricoverata in clinica, ostano alla concessione dell'invocato beneficio, risultando negativo il giudizio prognostico in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati; Rilevato che il terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia la violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo atteso che si procede per furto pluriaggravato, sicché il termine di prescrizione, considerata anche la recidiva specifica, è di gran lunga superiore a quanto preteso in ricorso; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MSo 7icr,s, Perì 2 2 SET 2026 DIRE. FIORE AMMIN1STRADV14Dott