CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 47360/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decidendo sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di pace della stessa città pronunciata il 14 giugno 2021 che l' aveva dichiarata colpevole del reato di cui all'art.10-bis d.lgs. 286/98 e l'aveva condannata alla pena di euro 5.000 di ammenda con la concessione delle attenuanti generiche, ha confermato la decisione gravata. 1.1. La predetta era imputata perché, quale cittadina straniera, si era trattenuta nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del d.lgs. 286/98, nonché di quelle di cui all'art.1 1.68/2007; fatto accertato in [OSCURATO:PERSONA] in data 22 gennaio 2020. 1.2. Il Tribunale ha respinto il gravame osservando che, sulla base dell'attività di polizia giudiziaria svolta nei riguardi di altro soggetto, l'imputata era stata trovata nell'appartamento di quest'altra persona ed identificata a mezzo di passaporto; i successivi controlli avevano permesso di appurare che [OSCURATO:PERSONA] era entrata in Italia il 3 ottobre 2019 e che non era titolare di alcun permesso di soggiorno. Ciò posto il Tribunale ha osservato che il reato contestato doveva ritenersi provato sotto il profilo dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo, per la sussistenza del quale è sufficiente il dolo generico e, quindi, la semplice volontà di permanere in Italia senza alcun valido titolo di soggiorno come verificatosi nel caso di specie. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento della stessa. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione dell'art.34 d.lgs. 274/2000 ed il relativo vizio di motivazione, rispetto alla mancata applicazione della scriminante della particolare tenuità del fatto. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione dell'art.62-bis cod. pen. poiché il Giudice di pace dopo avere stabilito la pena nel minimo edittale di euro 5.000 per il reato contestato, a seguito della concessione delle attenuanti generiche, avrebbe dovuto procedere alla riduzione della stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve, anzitutto, rilevarsi che il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato l'imputata alla sola pena pecuniaria e non aveva disposto la sua espulsione; pertanto avverso tale decisione, ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000, non poteva essere proposto appello, ma unicamente ricorso per cassazione. 1.1. Al contrario, soltanto la sentenza di condanna emessa del Giudice di pace in relazione al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato con applicazione della misura dell'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della pena pecuniaria è appellabile e non ricorribile per cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 49871 del 28/10/2015, Rv. 265417 - 01). 1.2. Conseguentemente, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deve essere annullata senza rinvio e questa Corte deve pronunciarsi sull'originario gravame della imputata, da qualificarsi come ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 43358 del 19/10/2010, Rv. 248780 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 13905 del 08/02/2017, Rv. 269597 - 01; Sez. 7, Sentenza n. 15321 del 06/06/2016, dep. 2017, Rv. 269696 - 01). 2. Pertanto, l'atto di impugnazione (depositato il giorno 6 luglio 2021) proposto avverso la sentenza del Giudice di pace va qualificato come ricorso per cassazione, ed esaminato in questa sede. 2.1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Invero, il Giudice di pace, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha ritenuto provata - sulla base delle annotazioni della polizia giudiziaria acquisite agli atti con il consenso delle parti - la penale responsabilità dell'imputata osservando, anzitutto, che la stessa era stata identificata a mezzo passaporto ed accertamenti presso il sistema AFIS e che era stata accertata la mancanza di un valido titolo di soggiorno e di ingresso in Italia da parte della medesima.2.2.Con l'originario gravame la difesa aveva denunciato il difetto di motivazione /insufficiente ed illogica rispetto alla dichiarazione di responsabilità della imputata senza, però, confrontarsi in modo specifico con il ragionamento logico-giuridico svolto dal Giudice di pace e sollecitando una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali, coerentemente valutati dal giudice a quo per giungere alla (depositato il giorno 6 luglio 2021) condanna. 3. In conclusione deve essere pronunciato annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata e, qualificato come ricorso per cassazione l'appello proposto dall'imputata avverso la sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] in data 14 giugno 2021, va dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, qualificato come ricorso per cassazione l'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] n.175/21 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiara inammissibile l'impugnazione e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa