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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 novembre 2024

Cassazione n. 03632/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 30623/20211 - Rel.

Borrelli - Ud. 27.11.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto pluriaggravato dall'aver commesso il fatto con violenza sulle cose e su beni esposti per consuetudine alla pubblica fede; Considerato che il primo motivo di ricorso — con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi dell'art. 20 bis cod. pen. — è manifestamente infondato, perché non si confronta con quanto dichiarato dalla Corte di merito, che non è entrata nel merito della possibilità e delle modalità di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, ma ha rigettato la richiesta sulla base di un'altra, trascurata ratio decidendi, vale a dire quella legata alla prognosi di reiterazione, fondando quest'ultima sui precedenti penali, che rappresentano uno dei criteri di cui all'art. 133 comma 2 n. 2 cod. pen., utilizzabile - secondo il rinvio operato dall'art. 58 L. 689/81 - anche con riguardo alla valutazione e alla scelta di una pena sostitutiva; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 27 novembre 2024 Il consigli- est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 30623/20211 - Rel. Borrelli - Ud. 27.11.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto pluriaggravato dall'aver commesso il fatto con violenza sulle cose e su beni esposti per consuetudine alla pubblica fede; Considerato che il primo motivo di ricorso — con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi dell'art. 20 bis cod. pen. — è manifestamente infondato, perché non si confronta con quanto dichiarato dalla Corte di merito, che non è entrata nel merito della possibilità e delle modalità di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, ma ha rigettato la richiesta sulla base di un'altra, trascurata ratio decidendi, vale a dire quella legata alla prognosi di reiterazione, fondando quest'ultima sui precedenti penali, che rappresentano uno dei criteri di cui all'art. 133 comma 2 n. 2 cod. pen., utilizzabile - secondo il rinvio operato dall'art. 58 L. 689/81 - anche con riguardo alla valutazione e alla scelta di una pena sostitutiva; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 27 novembre 2024 Il consigli- est
Sentenza Cassazione n. 03632/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris