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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 novembre 2020

Cassazione n. 07688/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2999/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro FA.

TO.

CAR S.N.C. di [OSCURATO:PERSONA] C, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZAdel TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] di GOTTOn. 910/2020 depositata i l 12/11/2020 ; Ad.20/02/2023 CC r.g. n. 02999 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 20/02/2023,dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l ricorre, nei confronti della FA.

TO.

Car S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., con atto affidato a due motivi , avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, n. 910 del 12/11/ 2020 , che ha rigettato l ’ opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione in favore della detta società di un quinto del salario della lavoratrice [OSCURATO:PERSONA], in procedura di espropriazione presso terzi; resiste con controricorso la FA.

TO.

Car s.n.c.; non sono state depositate, nei termini di legge, conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero; per l’adunanza camerale del 20/02/2023 entr ambe le parti hannodepositato memorie; la debitrice [OSCURATO:PERSONA] , ossia la lavoratrice , dipendente della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,il cui salario è stato assegnato, in ragione di un quinto, alla FA.

TO.

Car S.n.c., pignorante, non è stata mai parte del giudizio, né nella fase di merito né in questa di legittimità, cosicché il contraddittorio non risulta integro; in detta situazione processuale non può, pertanto, procedersi alla decisione del ricorso secondo il criterio ordinario dell ’ ordine delle questionie neppure secondo quello della ragione più liquida; in adesione a risalente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1523 del 22/06/1967 Rv. 328247 – 01 ) ribadita anche di recente (Cass. n. 13533 del 18/05/2021 Rv. 661412 - 01 ) , secondo la quale nel giudizio di opposizione agli a tti esecutivi il debitore esecutato è litisconsorte necessario e, p ertanto, nell ’ ipotesi che esso non sia stato chiamato a parteciparvi, il contraddittorio deve essere integrato nei suoi confronti, deve, pertanto, disporsi rimessione al primo giudice, senza che sia adottata alcuna Ad.20/02/2023 CC r.g. n. 02999 del 2021; estensore: C. Valle statuizione sul merito delle censure proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; la sentenza impugnata è cassata e la causa, pertanto, deve essere rinviata al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in persona di diverso magistrato, che provvederà, altresì, a regolare le spese di questa fase di legittimità; p.q. m. pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza i mpugnata ; rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in p ers on a di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2999/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro FA. TO. CAR S.N.C. di [OSCURATO:PERSONA] C, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZAdel TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] di GOTTOn. 910/2020 depositata i l 12/11/2020 ; Ad.20/02/2023 CC r.g. n. 02999 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 20/02/2023,dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l ricorre, nei confronti della FA. TO. Car S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., con atto affidato a due motivi , avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, n. 910 del 12/11/ 2020 , che ha rigettato l ’ opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione in favore della detta società di un quinto del salario della lavoratrice [OSCURATO:PERSONA], in procedura di espropriazione presso terzi; resiste con controricorso la FA. TO. Car s.n.c.; non sono state depositate, nei termini di legge, conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero; per l’adunanza camerale del 20/02/2023 entr ambe le parti hannodepositato memorie; la debitrice [OSCURATO:PERSONA] , ossia la lavoratrice , dipendente della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,il cui salario è stato assegnato, in ragione di un quinto, alla FA. TO. Car S.n.c., pignorante, non è stata mai parte del giudizio, né nella fase di merito né in questa di legittimità, cosicché il contraddittorio non risulta integro; in detta situazione processuale non può, pertanto, procedersi alla decisione del ricorso secondo il criterio ordinario dell ’ ordine delle questionie neppure secondo quello della ragione più liquida; in adesione a risalente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1523 del 22/06/1967 Rv. 328247 – 01 ) ribadita anche di recente (Cass. n. 13533 del 18/05/2021 Rv. 661412 - 01 ) , secondo la quale nel giudizio di opposizione agli a tti esecutivi il debitore esecutato è litisconsorte necessario e, p ertanto, nell ’ ipotesi che esso non sia stato chiamato a parteciparvi, il contraddittorio deve essere integrato nei suoi confronti, deve, pertanto, disporsi rimessione al primo giudice, senza che sia adottata alcuna Ad.20/02/2023 CC r.g. n. 02999 del 2021; estensore: C. Valle statuizione sul merito delle censure proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; la sentenza impugnata è cassata e la causa, pertanto, deve essere rinviata al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in persona di diverso magistrato, che provvederà, altresì, a regolare le spese di questa fase di legittimità; p.q. m. pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza i mpugnata ; rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in p ers on a di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Se
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