CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44526/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i due motivi di ricorso - con cui, rispettivamente, si contestano la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione della sentenza sul punto per essere stata esclusa la particolare tenuità del fatto con riguardo al reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74/2000 ascritto all'imputato, richiamandosi illegittimamente il principio di offensività senza operare una valutazione globale del fatto e ritenendosi illogicamente il comportamento non occasionale in base ad un risalente precedente e ad un'ulteriore condanna per reato depenalizzato - sono inammissibili in quanto ripropongono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e sono volti a prefigurare una alternativa lettura delle fonti probatorie (in specie dei precedenti penali); Considerato, in particolare, che del tutto correttamente la sentenza ha valutato il grado di offensività della condotta in relazione all'importo dell'omesso versamento ritenendo il danno erariale di non sostanziale irrilevanza (cfr. Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, dep. 2019, Canella, Rv. 276546), rendendo sul punto un giudizio di fatto qui non sindacabile perché non manifestamente illogico, essendo la soglia di punibilità stata superata di oltre il 60/0, senza che il ricorso adduca quali ulteriori elementi di valutazione previsti dall'art. 131 bis cod. pen. sarebbero stati trascurati (tali non essendo l'età e le condizioni di salute dell'agente e il soltanto parziale adempimento del debito tributario successivo al fatto), né potendosi censurare il giudizio di non occasionalità della condotta fondato, in particolare, sul grave, benché risalente, precedente penale annotato per primo nel certificato del casellario, peraltro non valorizzato in sentenza quale causa di per sé ostativa in rapporto ad una pretesa abitualità, con conseguente irrilevanza delle argomentazioni svolte sul punto in ricorso e degli orientamenti interpretativi ivi richiamati; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3