CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 dicembre 2024
Cassazione n. 22007/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LECCE Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Taranto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 02/02/2024 il Tribunale di Lecce ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Lecce emessa in data 27/12/2024, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione al delitto associativo di cui all'art. 416- bis cod. pen. (partecipazione ad un sodalizio mafioso con epicentro nel territorio di Statte, promosso, diretto e organizzato da [OSCURATO:PERSONA], nel solco tracciato dal clan Bello - Mastrochicco). 2. Avverso l'ordinanza di riesame propone ricorso per cassazione il Lanza, tramite il difensore di fiducia, eccependo con un unico motivo il vizio di motivazione t?9 e la violazione di legge (artt. 416-bis cod. pen., 111, sesto comma, Cost., 6 CEDU) in relazione ai gravi indizi di colpevolezza, atteso l'acritico rinvio da parte del giudice dell'impugnazione cautelare al provvedimento del gip, senza tener conto delle censure difensive: in particolare, era stata affermata l'esistenza del clan Sudoso - formatosi nel solco di altro sodalizio, sfruttando il vuoto di potere creatosi a seguito dei provvedimenti restrittivi intervenuti - senza alcuna evidenza probatoria circa la formazione di una nuova consorteria ovvero la continuazione di altra precedente, in considerazione altresì dell'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alle condanne a carico del clan Bello - Mastrochicco. Inoltre, quanto al ruolo del Lanza - indicato come preposto alle spedizioni punitive, alla riscossione dei crediti derivanti dal mercato degli stupefacenti e al procacciamento di voti - la prova era costituita da captazioni prive di riferimenti specifici rispetto al capo di incolpazione, criptiche e opinabili nel significato attribuito, oltre che meramente ricognitive dell'attività investigativa espletata. 3. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 4. Va preliminarmente ribadito il principio di diritto secondo cui in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de IThertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 03). In termini più puntuali si è altresì precisato che è inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale del riesame che deduca per la prima volta vizi di motivazione inerenti ad argomentazioni presenti nel provvedimento genetico della misura coercitiva che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso Tribunale, non risultandone traccia né dal testo dell'ordinanza impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale (Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254037).4.1. Nel caso di specie, la prima parte del motivo di ricorso attiene alla "esistenza della consorteria connotata dai caratteri della mafiosità, della quale sarebbe partecipe il Lanza", questione ritenuta, nella prospettiva del ricorrente, "il punto centrale e lo snodo essenziale dell'intero procedimento penale" (quinto foglio dell'atto di impugnazione). Tale profilo, tuttavia, non è stato sottoposto al vaglio del giudice del riesame, incentrandosi le censure esclusivamente sulla partecipazione del Lanza al sodalizio mafioso descritto nell'ordinanza genetica, come è agevole rilevare non solo dall'istanza di riesame ma anche dai motivi aggiunti presentati oltre che dal verbale di udienza, nel quale non si fa menzione di rilievi in tal senso espressi nel corso della trattazione orale; il lamentato vizio di motivazione risulta riferirsi, quindi, al provvedimento del Gip, sì richiamato in parte qua dal Tribunale ma ai soli fini di inquadrare la figura del Lanza nel contesto del clan e non già per riscontrare rilievi difensivi sull'esistenza stessa dell'associazione a delinquere di stampo mafioso. La preclusione dell'esame della questione in sede legittimità, in quanto non devoluta nel precedente grado del procedimento cautelare, costituisce una prima causa di inammissibilità del ricorso. 5. La seconda parte del motivo riguarda il ruolo del ricorrente nel sodalizio e consiste in argomentazioni ugualmente non consentite in cassazione, perché relative al merito cautelare. Le Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). L'ordinanza impugnata, con argomentazioni immuni da vizi logici e coerenti con gli esiti dell'attività investigativa (intercettazioni e servizi di osservazione), ha evidenziato i gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione del Lanza all'organizzazione mafiosa, con specifici riferimenti ad episodi in tal senso significativi (esecuzione di varie spedizione punitive, riscossione di crediti derivanti dal traffico di stupefacenti, procacciamento di voti), attività criminosa posta in essere su ordine di [OSCURATO:PERSONA], capo emergente del clan. Le letture alternative reiterate dalla difesa attengono al merito cautelare e ad un profilo, quindi, strettamente valutativo, non rilevante in sede di legittimità. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. pro