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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2026

Cassazione n. 21036/2026

Testo disponibile della fonte

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ipoteca iscritta ex art.77 d.p.r. n. 602/1973 nei suoi confronti, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,su beni precedentemente conferiti in fondo patrimoniale con atto pubblicodel 23/2/2007.Numero registro generale 14047/2017Numero sezionale 4966/2026Numero di raccolta generale 21036/2026Data pubblicazione 21/06/20262.

La CTP di Catanzaro accolse il ricorso, con sentenzasuccessivamente confermata, in appello, dalla CTR della Calabria, sulpresupposto che il contribuente avesse fornito la prova che il debitotributario in relazione al quale era stata effettuata l’iscrizione ipotecaria indiscorso, siccome afferente alla sua qualità di socio della [OSCURATO:SOCIETA] dellas.n.c.

“[OSCURATO:PERSONA]”, fosse estraneo ai bisogni familiari, mancando,pertanto, il presupposto per agire esecutivamente sui beni del fondopatrimoniale.3. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione, sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso.

Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto P.G.

Dott.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per l’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., per non avere la CTR esaminato la censura (già avanzata in primecure e neppure in quella sede delibata) relativa all’impossibilità diqualificare come atto esecutivo l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.p.r. n.602/1973, con conseguente inapplicabilità alla stessa del divieto di cuiall’art. 170 c.c.Il motivo è infondato perché, pur dandosi atto che la sentenza disecondo grado è priva di qualsivoglia statuizione in ordine all’eccezionesuddetta, può procedersi in questa sede alla decisione omessa, nonessendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (si veda Cass., n.17416/2023, alla cui stregua nel giudizio di legittimità, alla luce deiprincipi di economia processuale e della ragionevole durata del processo dicui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientatadell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su unmotivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione conNumero registro generale 14047/2017Numero sezionale 4966/2026Numero di raccolta generale 21036/2026Data pubblicazione 21/06/2026rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre chesi tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti difatto).

Ebbene, la censura è infondata, dovendo trovare applicazione ilprincipio di diritto secondo cui, in tema di fondo patrimoniale, l'art. 170c.c., contenente le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui benicostituiti nel fondo patrimoniale, è applicabile anche all'iscrizione diipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973; conseguentemente, l'agentedella riscossione non può iscrivere l'ipoteca sui beni suddetti, se il debitoreo il terzo dimostrano che il debito è stato da loro contratto per uno scopoestraneo ai bisogni familiari e che il creditore, per il quale l'agenteprocede, era a conoscenza di tale estraneità (Cass., n. 26496/2024).2.

Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 167 c.c., 76 e 77 d.p.r. n. 602/1973 e 53 Cost., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenutoche il debito tributario fosse sorto in epoca successiva alla costituzione delfondo patrimoniale, mentre il presupposto impositivo afferiva gli anni diimposta 2005 e 2006.Si legge, al riguardo, nella sentenza impugnata: “il Collegio ritiene di nondover dare seguito all’assunto con cui [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il benesia stato conferito nel fondo patrimoniale in epoca successiva al sorgeredel debito personale del coniuge per cui invoca la verifica dell’abuso deldiritto da parte del contribuente.

Una tale contestazione oltre a non essereprovata è priva di pregio giuridico, in effetti dalla documentazioneprodotta si rileva che il fondo patrimoniale risulta costituito il 23/02/2007,trascritto il 14/03/2007 a pochi mesi di distanza dal matrimonio celebratoil 14/10/2006 ed annotato in calce all’atto di matrimonio per come risultadal certificato rilasciato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] esibito in atti”.

Taleaffermazione non è, invero, corretta, condividendosi, sul punto, leconsiderazioni del Pubblico ministero, nel senso che ad assumere rilevanza- ai fini che qui occupano - è l’epoca di manifestazione del presuppostoNumero registro generale 14047/2017Numero sezionale 4966/2026Numero di raccolta generale 21036/2026Data pubblicazione 21/06/2026impositivo e non già quella del relativo accertamento (si veda Cass., n.17477/2025, nella cui motivazione si legge che “costituisce ius receptumche il credito tributario si determina con riferimento agli anni di imposta enon con riferimento al momento del successivo accertamento.

Alverificarsi dei presupposti il contribuente è tenuto a liquidare l’impostadovuta, a corrisponderla all’amministrazione finanziaria ed a comunicarel’avvenuta corresponsione; l’attività dell’amministrazione è diretta alcontrollo della dichiarazione, ma l’obbligazione tributaria nasce con ilverificarsi dei relativi presupposti, sicché l’attività dell’amministrazione èda ritenersi strumentale rispetto all’accertamento di un credito già sorto enon può essere considerata sotto il profilo genetico dell’obbligazione”).Peraltro, dalla circostanza che il credito fosse anteriore alla costituzionedel fondo patrimoniale non discende de plano la conseguenza giuridica chepretenderebbe di trarne la contribuente, vale a dire la “inefficacia dell’attodi costituzione del fondo patrimoniale in quanto il suo unico, ed evidente,fine era quello di privare il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] della riscossione degli unicibene utilmente aggredibili per la soddisfazione dei crediti innanzi indicati”(pag. 18 del ricorso per cassazione).

Non si verte, infatti, nell’ambito diun’azione revocatoria dell’atto di costituzione del fondo (per la quale,trattandosi di atto a titolo gratuito, rileva la scientia damni del debitore, aisensi dell’art. 2901, comma 1, n. 1, prima parte, c.c.: Cass., n.34872/2023), ma della minacciata esecuzione ex art. 170 c.c., consentitaai soli creditori della famiglia e ai creditori che ignoravano l'estraneità deldebito ai bisogni di quest'ultima (v.

Cass., n. 34406/2025).

Nel far levasul concetto di abuso del diritto riconducibile al disposto dell’art. 10-bis l.n. 212/2000, la ricorrente confonde i due piani (invero affatto diversi:Cass., n. 11074/2026), dal momento che a venire in questione non sono iprofili fiscali del fondo patrimoniale (inteso come operazione economicaasseritamente elusiva) ma semplicemente la possibilità di assoggettare adNumero registro generale 14047/2017Numero sezionale 4966/2026Numero di raccolta generale 21036/2026Data pubblicazione 21/06/2026esecuzione forzata (nel caso di specie, a ipoteca esattoriale) i beni che nefanno parte, in relazione a un credito fiscale già cristallizzato.Per tali ragioni il motivo dev’essere rigettato.3.

Con il terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degliartt. 167, 170 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,per avere i giudici di secondo grado ritenuto che il debito fosse estraneo aibisogni della famiglia, non essendo a tal fine sufficiente che esso afferissealla qualità di socio dell’Arpaia delle due società (FAC e “FrancescoArpaia”), dal momento che “proprio nelle attività lavorative, checostituiscono le fonti di reddito, la famiglia trova i proprio mezzi disostentamento” (pag. 23 del ricorso per cassazione).Il motivo è meritevole di accoglimento, sulla base delle condivisibiliconsiderazioni esposte nella requisitoria del P.M., che qui si riportano: “glielementi indiziari valorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] non[sono] idonei a escludere che i debiti tributari fossero stati contratti per ilsoddisfacimento dei bisogni della famiglia, sia perché lo svolgimento diun’attività lavorativa e produttiva di reddito resa attraverso una societàben può costituire la fonte di reddito dalla quale la famiglia trae i proprimezzi di sostentamento, sia perché l’elevato importo del debito tributarionon è, di per sé, significativo, in quanto i bisogni della famiglia cui fariferimento l’art. 170 cod. civ. non debbono essere interpretati in sensorestrittivo, ma in senso ampio, in modo da ricomprendere anche i bisogniconnessi al benessere e all’incremento della posizione economica dellafamiglia e quelli volti allo sviluppo e al potenziamento dell’attivitàlavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri”.

Da ultimo, in argomento,si è espressa Cass., n. 16909/2025, secondo cui, in tema di esecuzionesui beni costituiti in fondo patrimoniale, l'inerenza del fatto generatore deldebito ai bisogni della famiglia non può escludersi per il solo fatto chel'iniziativa funzionale all'incremento della attività professionale o diimpresa del singolo coniuge sia destinata a procacciare risorse superioriNumero registro generale 14047/2017Numero sezionale 4966/2026Numero di raccolta generale 21036/2026Data pubblicazione 21/06/2026alle effettive necessità della famiglia, in quanto i bisogni di quest'ultimanon riguardano unicamente quelli basilari, ben potendo presumersi cheanche l'eventuale ulteriore attività professionale o imprenditoriale assuntadal singolo coniuge valga a incrementare i guadagni o ad accrescere ilpatrimonio per garantire alla famiglia un benessere complessivo superiorea quello già assicurato dai redditi normalmente percepiti.

La merariconducibilità del debito fiscale alla sfera “imprenditoriale” delcontribuente (nel caso di specie, estrinsecantesi nella qualità di socio didue compagini societarie) non vale, dunque, di per sé, ad escluderne ladestinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, rendendosi,pertanto, necessario un nuovo accertamento sul punto da parte delgiudice del rinvio.

P.Q.MAccoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i restanti;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/6/2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ipoteca iscritta ex art.77 d.p.r. n. 602/1973 nei suoi confronti, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,su beni precedentemente conferiti in fondo patrimoniale con atto pubblicodel 23/2/2007.Numero registro generale 14047/2017Numero sezionale 4966/2026Numero di raccolta generale 21036/2026Data pubblicazione 21/06/20262. La CTP di Catanzaro accolse il ricorso, con sentenzasuccessivamente confermata, in appello, dalla CTR della Calabria, sulpresupposto che il contribuente avesse fornito la prova che il debitotributario in relazione al quale era stata effettuata l’iscrizione ipotecaria indiscorso, siccome afferente alla sua qualità di socio della [OSCURATO:SOCIETA] dellas.n.c. “[OSCURATO:PERSONA]”, fosse estraneo ai bisogni familiari, mancando,pertanto, il presupposto per agire esecutivamente sui beni del fondopatrimoniale.3. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione, sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto P.G. Dott.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per l’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., per non avere la CTR esaminato la censura (già avanzata in primecure e neppure in quella sede delibata) relativa all’impossibilità diqualificare come atto esecutivo l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.p.r. n.602/1973, con conseguente inapplicabilità alla stessa del divieto di cuiall’art. 170 c.c.Il motivo è infondato perché, pur dandosi atto che la sentenza disecondo grado è priva di qualsivoglia statuizione in ordine all’eccezionesuddetta, può procedersi in questa sede alla decisione omessa, nonessendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (si veda Cass., n.17416/2023, alla cui stregua nel giudizio di legittimità, alla luce deiprincipi di economia processuale e della ragionevole durata del processo dicui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientatadell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su unmotivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione conNumero registro generale 14047/2017Numero sezionale 4966/2026Numero di raccolta generale 21036/2026Data pubblicazione 21/06/2026rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre chesi tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti difatto). Ebbene, la censura è infondata, dovendo trovare applicazione ilprincipio di diritto secondo cui, in tema di fondo patrimoniale, l'art. 170c.c., contenente le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui benicostituiti nel fondo patrimoniale, è applicabile anche all'iscrizione diipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973; conseguentemente, l'agentedella riscossione non può iscrivere l'ipoteca sui beni suddetti, se il debitoreo il terzo dimostrano che il debito è stato da loro contratto per uno scopoestraneo ai bisogni familiari e che il creditore, per il quale l'agenteprocede, era a conoscenza di tale estraneità (Cass., n. 26496/2024).2. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 167 c.c., 76 e 77 d.p.r. n. 602/1973 e 53 Cost., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenutoche il debito tributario fosse sorto in epoca successiva alla costituzione delfondo patrimoniale, mentre il presupposto impositivo afferiva gli anni diimposta 2005 e 2006.Si legge, al riguardo, nella sentenza impugnata: “il Collegio ritiene di nondover dare seguito all’assunto con cui [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il benesia stato conferito nel fondo patrimoniale in epoca successiva al sorgeredel debito personale del coniuge per cui invoca la verifica dell’abuso deldiritto da parte del contribuente. Una tale contestazione oltre a non essereprovata è priva di pregio giuridico, in effetti dalla documentazioneprodotta si rileva che il fondo patrimoniale risulta costituito il 23/02/2007,trascritto il 14/03/2007 a pochi mesi di distanza dal matrimonio celebratoil 14/10/2006 ed annotato in calce all’atto di matrimonio per come risultadal certificato rilasciato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] esibito in atti”. Taleaffermazione non è, invero, corretta, condividendosi, sul punto, leconsiderazioni del Pubblico ministero, nel senso che ad assumere rilevanza- ai fini che qui occupano - è l’epoca di manifestazione del presuppostoNumero registro generale 14047/2017Numero sezionale 4966/2026Numero di raccolta generale 21036/2026Data pubblicazione 21/06/2026impositivo e non già quella del relativo accertamento (si veda Cass., n.17477/2025, nella cui motivazione si legge che “costituisce ius receptumche il credito tributario si determina con riferimento agli anni di imposta enon con riferimento al momento del successivo accertamento. Alverificarsi dei presupposti il contribuente è tenuto a liquidare l’impostadovuta, a corrisponderla all’amministrazione finanziaria ed a comunicarel’avvenuta corresponsione; l’attività dell’amministrazione è diretta alcontrollo della dichiarazione, ma l’obbligazione tributaria nasce con ilverificarsi dei relativi presupposti, sicché l’attività dell’amministrazione èda ritenersi strumentale rispetto all’accertamento di un credito già sorto enon può essere considerata sotto il profilo genetico dell’obbligazione”).Peraltro, dalla circostanza che il credito fosse anteriore alla costituzionedel fondo patrimoniale non discende de plano la conseguenza giuridica chepretenderebbe di trarne la contribuente, vale a dire la “inefficacia dell’attodi costituzione del fondo patrimoniale in quanto il suo unico, ed evidente,fine era quello di privare il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] della riscossione degli unicibene utilmente aggredibili per la soddisfazione dei crediti innanzi indicati”(pag. 18 del ricorso per cassazione). Non si verte, infatti, nell’ambito diun’azione revocatoria dell’atto di costituzione del fondo (per la quale,trattandosi di atto a titolo gratuito, rileva la scientia damni del debitore, aisensi dell’art. 2901, comma 1, n. 1, prima parte, c.c.: Cass., n.34872/2023), ma della minacciata esecuzione ex art. 170 c.c., consentitaai soli creditori della famiglia e ai creditori che ignoravano l'estraneità deldebito ai bisogni di quest'ultima (v. Cass., n. 34406/2025). Nel far levasul concetto di abuso del diritto riconducibile al disposto dell’art. 10-bis l.n. 212/2000, la ricorrente confonde i due piani (invero affatto diversi:Cass., n. 11074/2026), dal momento che a venire in questione non sono iprofili fiscali del fondo patrimoniale (inteso come operazione economicaasseritamente elusiva) ma semplicemente la possibilità di assoggettare adNumero registro generale 14047/2017Numero sezionale 4966/2026Numero di raccolta generale 21036/2026Data pubblicazione 21/06/2026esecuzione forzata (nel caso di specie, a ipoteca esattoriale) i beni che nefanno parte, in relazione a un credito fiscale già cristallizzato.Per tali ragioni il motivo dev’essere rigettato.3. Con il terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degliartt. 167, 170 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,per avere i giudici di secondo grado ritenuto che il debito fosse estraneo aibisogni della famiglia, non essendo a tal fine sufficiente che esso afferissealla qualità di socio dell’Arpaia delle due società (FAC e “FrancescoArpaia”), dal momento che “proprio nelle attività lavorative, checostituiscono le fonti di reddito, la famiglia trova i proprio mezzi disostentamento” (pag. 23 del ricorso per cassazione).Il motivo è meritevole di accoglimento, sulla base delle condivisibiliconsiderazioni esposte nella requisitoria del P.M., che qui si riportano: “glielementi indiziari valorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] non[sono] idonei a escludere che i debiti tributari fossero stati contratti per ilsoddisfacimento dei bisogni della famiglia, sia perché lo svolgimento diun’attività lavorativa e produttiva di reddito resa attraverso una societàben può costituire la fonte di reddito dalla quale la famiglia trae i proprimezzi di sostentamento, sia perché l’elevato importo del debito tributarionon è, di per sé, significativo, in quanto i bisogni della famiglia cui fariferimento l’art. 170 cod. civ. non debbono essere interpretati in sensorestrittivo, ma in senso ampio, in modo da ricomprendere anche i bisogniconnessi al benessere e all’incremento della posizione economica dellafamiglia e quelli volti allo sviluppo e al potenziamento dell’attivitàlavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri”. Da ultimo, in argomento,si è espressa Cass., n. 16909/2025, secondo cui, in tema di esecuzionesui beni costituiti in fondo patrimoniale, l'inerenza del fatto generatore deldebito ai bisogni della famiglia non può escludersi per il solo fatto chel'iniziativa funzionale all'incremento della attività professionale o diimpresa del singolo coniuge sia destinata a procacciare risorse superioriNumero registro generale 14047/2017Numero sezionale 4966/2026Numero di raccolta generale 21036/2026Data pubblicazione 21/06/2026alle effettive necessità della famiglia, in quanto i bisogni di quest'ultimanon riguardano unicamente quelli basilari, ben potendo presumersi cheanche l'eventuale ulteriore attività professionale o imprenditoriale assuntadal singolo coniuge valga a incrementare i guadagni o ad accrescere ilpatrimonio per garantire alla famiglia un benessere complessivo superiorea quello già assicurato dai redditi normalmente percepiti. La merariconducibilità del debito fiscale alla sfera “imprenditoriale” delcontribuente (nel caso di specie, estrinsecantesi nella qualità di socio didue compagini societarie) non vale, dunque, di per sé, ad escluderne ladestinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, rendendosi,pertanto, necessario un nuovo accertamento sul punto da parte delgiudice del rinvio. P.Q.MAccoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i restanti;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/6/2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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