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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 luglio 1960

Cassazione n. 45076/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/07/1960, rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 498/2019 del 11/03/2021 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale né ha presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 11/03/2021, la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Macerata in data 07/12/2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 350,00 di multa per il reato di truffa.

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue.

Primo motivo: eccezione di intervenuta prescrizione del reato di truffa, commesso in data 27/07/2013, pur volendo considerare la sospensione del procedimento in forza delle previsioni del d.l. 18/2020, come interpretate dalla Suprema Corte (Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna) Secondo motivo: mancanza o carente motivazione della sentenza circa il raggiungimento della prova della colpevolezza del Santoni; erronea ricostruzione dei fatti; assenza di prova della condotta e del dolo in funzione del ragionevole dubbio.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Manifestamente infondato è il primo motivo.

Il reato risulta essere stato commesso il 27/07/2013.

Considerando il tempo ordinario a prescrivere, pari ad anni sei, a cui va aggiunto il termine massimo di interruzione, pari ad anni uno e mesi sei nonché il termine di giorni sessantaquattro in forza delle previsioni del d.l. 18/2020, come interpretate dalla Suprema Corte (Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna), si arriva alla data del 01/04/2021, data successiva alla pronuncia della sentenza di appello.

Come è noto, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.», pur se maturate prima della sentenza da parte del giudice di legittimità (Sez.

U, n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400).

5. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

Va premesso come si sia in presenza di un'ipotesi di c.d.

"doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella i 2 valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come si sia in presenza di motivo che tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.

Invero, le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni, considerato altresì che il Santoni non ha mai presentato alcuna denuncia di smarrimento o di furto di documenti e di carte postepay che possa far ritenere che essi siano stati in uso a soggetti terzi: tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.

6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma il 23/11/2021.

Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/07/1960, rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 498/2019 del 11/03/2021 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale né ha presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11/03/2021, la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Macerata in data 07/12/2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 350,00 di multa per il reato di truffa. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue. Primo motivo: eccezione di intervenuta prescrizione del reato di truffa, commesso in data 27/07/2013, pur volendo considerare la sospensione del procedimento in forza delle previsioni del d.l. 18/2020, come interpretate dalla Suprema Corte (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna) Secondo motivo: mancanza o carente motivazione della sentenza circa il raggiungimento della prova della colpevolezza del Santoni; erronea ricostruzione dei fatti; assenza di prova della condotta e del dolo in funzione del ragionevole dubbio. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Manifestamente infondato è il primo motivo. Il reato risulta essere stato commesso il 27/07/2013. Considerando il tempo ordinario a prescrivere, pari ad anni sei, a cui va aggiunto il termine massimo di interruzione, pari ad anni uno e mesi sei nonché il termine di giorni sessantaquattro in forza delle previsioni del d.l. 18/2020, come interpretate dalla Suprema Corte (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna), si arriva alla data del 01/04/2021, data successiva alla pronuncia della sentenza di appello. Come è noto, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.», pur se maturate prima della sentenza da parte del giudice di legittimità (Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400). 5. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Va premesso come si sia in presenza di un'ipotesi di c.d. "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella i 2 valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come si sia in presenza di motivo che tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Invero, le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni, considerato altresì che il Santoni non ha mai presentato alcuna denuncia di smarrimento o di furto di documenti e di carte postepay che possa far ritenere che essi siano stati in uso a soggetti terzi: tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il 23/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente
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