CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 agosto 1976
Cassazione n. 23777/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/08/1976 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Trento, con la sentenza indicata in epigrafe, ha ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen.; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando un unico motivo di censura, afferente all'esatta qualificazione del fatto contestato, insistendo, con memoria del 28 aprile 2022, per l'accoglimento del ricorso; - che la censura è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ed è priva della necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; - che, d'altronde, lo stesso motivo di ricorso prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità che infatti è concorde nel ritenere che integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi all'interno di una pertinenza dell'abitazione (Sez. 5, n. 1278 del 31/10/2018, dep. 2019, Rv. 274389; Sez. 5, n. 35764 del 27/03/2018, Rv. 273597) - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 re estensore Il Presidente SteoILa '[ D E P75 '8 t TATA