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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 marzo 2022

Cassazione n. 15566/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate. ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale, che ha chiesto, con requisitoria del 7 marzo 2022, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 gennaio 2021, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma di quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese il 4 ottobre 2018, ha, tra l'altro, rideterminato in un mese di arresto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di porto, senza giustificato motivo, al di fuori della propria abitazione di un manganello retrattile.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] F. Carraro, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello, rispettivamente: disatteso il motivo di impugnazione relativo al diniego, da parte del primo giudice, delle circostanze attenuanti generiche; omesso la qualificazione del fatto come di lieve entità, con conseguente applicazione della sola pena pecuniaria; omesso di indicare la pena sulla quale calcolare la riduzione della metà per la scelta del rito abbreviato.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 7 marzo 2022, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. La Corte di appello ha giustificato il rigetto del motivo di impugnazione vertente sul diniego, da parte del primo giudice, delle circostanze attenuanti generiche, evocando — oltre che la precedente condanna dalla quale l'imputato sarebbe gravato — il contesto violento nel quale si è inserita l'accertata condotta illecita.

Trattasi di argomentazione idonea, di per sé, a supportare la decisione impugnata, avuto riguardo, in fatto, al contegno serbato, nell'occasione, da [OSCURATO:PERSONA] il quale, avendo sorpreso la moglie in compagnia di altro uomo, ingaggiò con questi una colluttazione, nel corso della quale il rivale riportò lesioni personali, e, in diritto, al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826).

Il ricorrente, per contro, nel dolersi della mancata considerazione degli elementi positivi, portati all'attenzione del giudice anche attraverso produzione documentale, invoca, a dispetto di quanto affermato, una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dall'ipotizzato travisamento della prova.

Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va, invero, attestato che la Corte di appello ha seguito un iter argomentativo che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali.

Tanto — va, per completezza, aggiunto — a prescindere dalla sussistenza della precedente condanna, espressiva di capacità a delinquere, che, indicata dai giudici di merito quale concorrente fattore ostativo alla invocata mitigazione del trattamento sanzionatorio, [OSCURATO:PERSONA] contesta senza corredare il suo dire con opportune allegazioni documentali, sì da rendere il ricorso, per questa parte, generico perché non autosufficiente (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601).

3. Manifestamente infondata, per tangibile carenza di specificità, è la censura che si impernia sulla qualificazione del fatto come di lieve entità, che il ricorrente dà per scontata senza, nondimeno, indicare le ragioni per le quali il fatto sarebbe connotato da ridotta offensività, laddove, invece, la Corte di appello ha spiegato, attraverso il ricorso alle complessive connotazioni della vicenda, che la condotta deve considerarsi tutt'altro che trascurabile, in tal modo determinandosi in coerenza all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma 3 dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato» (Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195; Sez. 1, n. 40207 del 08/06/2016, Pashkaj, Rv. 268102; Sez. 5, n. 40396 del 03/07/2012, Zanatta, Rv. 254554).

4. In ordine, infine, alla censura vertente sulla omessa indicazione, da parte della Corte di appello, della pena base che, applicata la riduzione della metà per la scelta del rito abbreviato, ha condotto alla fissazione della pena finale in un mese di arresto, deve rilevarsi, da un canto, che, pur in assenza di esplicite indicazioni, deve ragionevolmente inferirsi che il giudice di merito abbia quantificato la pena base in due mesi di arresto e, quindi, operato la riduzione e, dall'altro, che la determinazione della sanzione in misura largamente inferiore al minimo edittale di sei mesi di arresto (accompagnata dall'omessa applicazione della pena pecuniaria, pure prevista congiuntamente dall'art. 4, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110) priva il ricorrente di concreto interesse alla specificazione dei singoli passaggi del procedimento logico-giuridico sfociato nell'adozione della sanzione.

5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate. ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale, che ha chiesto, con requisitoria del 7 marzo 2022, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 gennaio 2021, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma di quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese il 4 ottobre 2018, ha, tra l'altro, rideterminato in un mese di arresto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di porto, senza giustificato motivo, al di fuori della propria abitazione di un manganello retrattile. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] F. Carraro, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello, rispettivamente: disatteso il motivo di impugnazione relativo al diniego, da parte del primo giudice, delle circostanze attenuanti generiche; omesso la qualificazione del fatto come di lieve entità, con conseguente applicazione della sola pena pecuniaria; omesso di indicare la pena sulla quale calcolare la riduzione della metà per la scelta del rito abbreviato. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 7 marzo 2022, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. La Corte di appello ha giustificato il rigetto del motivo di impugnazione vertente sul diniego, da parte del primo giudice, delle circostanze attenuanti generiche, evocando — oltre che la precedente condanna dalla quale l'imputato sarebbe gravato — il contesto violento nel quale si è inserita l'accertata condotta illecita. Trattasi di argomentazione idonea, di per sé, a supportare la decisione impugnata, avuto riguardo, in fatto, al contegno serbato, nell'occasione, da [OSCURATO:PERSONA] il quale, avendo sorpreso la moglie in compagnia di altro uomo, ingaggiò con questi una colluttazione, nel corso della quale il rivale riportò lesioni personali, e, in diritto, al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826). Il ricorrente, per contro, nel dolersi della mancata considerazione degli elementi positivi, portati all'attenzione del giudice anche attraverso produzione documentale, invoca, a dispetto di quanto affermato, una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dall'ipotizzato travisamento della prova. Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va, invero, attestato che la Corte di appello ha seguito un iter argomentativo che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali. Tanto — va, per completezza, aggiunto — a prescindere dalla sussistenza della precedente condanna, espressiva di capacità a delinquere, che, indicata dai giudici di merito quale concorrente fattore ostativo alla invocata mitigazione del trattamento sanzionatorio, [OSCURATO:PERSONA] contesta senza corredare il suo dire con opportune allegazioni documentali, sì da rendere il ricorso, per questa parte, generico perché non autosufficiente (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601). 3. Manifestamente infondata, per tangibile carenza di specificità, è la censura che si impernia sulla qualificazione del fatto come di lieve entità, che il ricorrente dà per scontata senza, nondimeno, indicare le ragioni per le quali il fatto sarebbe connotato da ridotta offensività, laddove, invece, la Corte di appello ha spiegato, attraverso il ricorso alle complessive connotazioni della vicenda, che la condotta deve considerarsi tutt'altro che trascurabile, in tal modo determinandosi in coerenza all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma 3 dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato» (Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195; Sez. 1, n. 40207 del 08/06/2016, Pashkaj, Rv. 268102; Sez. 5, n. 40396 del 03/07/2012, Zanatta, Rv. 254554). 4. In ordine, infine, alla censura vertente sulla omessa indicazione, da parte della Corte di appello, della pena base che, applicata la riduzione della metà per la scelta del rito abbreviato, ha condotto alla fissazione della pena finale in un mese di arresto, deve rilevarsi, da un canto, che, pur in assenza di esplicite indicazioni, deve ragionevolmente inferirsi che il giudice di merito abbia quantificato la pena base in due mesi di arresto e, quindi, operato la riduzione e, dall'altro, che la determinazione della sanzione in misura largamente inferiore al minimo edittale di sei mesi di arresto (accompagnata dall'omessa applicazione della pena pecuniaria, pure prevista congiuntamente dall'art. 4, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110) priva il ricorrente di concreto interesse alla specificazione dei singoli passaggi del procedimento logico-giuridico sfociato nell'adozione della sanzione. 5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese