Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 00946/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20757/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso il decreto depositato dal Tribunale di Roma il 25.7.2022, n. rep. 37/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.12.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Romaha dichiarato inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 26 legge fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] per chiedere di «dichiarare la nullità e/o l’illegittimità dell’ordinanza di vendita del lotto 1 avvenuta in data 10.2.20221 ed aggiudicata ai sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]».

Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile il reclamo, perché tardivo, e quindi a prescindere dalla pur rilevata difficoltà di individuare un decreto del giudice delegato quale oggetto dell’impugnazione e dalla ritenuta infondatezza delle ragioni poste a sostegno del gravame.

Contro il decreto del tribunaleMaria [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

Il fallimento personale della ricorrente, nell’ambito del quale è stato venduto l’immobile, si è difeso con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

Il ricorso è trattatoin camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unicomotivo di ricorso si denuncia « violazione e falsa applicazione di norme di diritto –art. 360, comma 1 , n. 3, c.p.c.».

La ricorrente contesta la decisione del tribunale laddove questa ha ritenuto tardivo, e quindi inammissibile, il reclamo; sostiene, infatti, di avere trasmesso telematicamente l’impugnazione il [OSCURATO:DATA_NASCITA]– non il 18.10.2021, come indicato dal collegio – a fronte di una comunicazione informale dell’aggiudicazione ricevuta solo in data 24.9.202 1 , e dunque entro il termine di dieci giorni dettato dall’art. 26, comma 3, legge fall.

2. Il ricorso è inammissibile, perché non si confronta con il nucleo essenziale della motivazione del provvedimento impugnato.

Il Tribunale di Roma ha rilevato che sia l’avviso di vendita, sia l’aggiudicazionerisalivano a ben più di novanta giorni prima della presentazione del reclamo e che, quindi, la decadenza della reclamante era da ricondurre innanzitutto (e in ogni caso) alla norma dettata dall’art. 26, comma 4, legge fall., il quale dispone che «Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria».

Contro tale autonoma ed assorbente ratio decidendi il ricorso non muove alcuna censura, il che lo rende inammissibile in conformità al consolidato principio secondo cui «ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrrel’annullamento della sentenza» (Cass. n. 17182/2020, che cita a sua volta Cass. nn. 10815/2019; 7499/ 2019 ; 15399/ 2018; 9752/ 2017; 2108/2012; 22753/2011).

3. Dichiarato inammissibile il ricorso – con assorbimento di ogni altra questione – le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 4.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 6.000 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20757/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso il decreto depositato dal Tribunale di Roma il 25.7.2022, n. rep. 37/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.12.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Romaha dichiarato inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 26 legge fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] per chiedere di «dichiarare la nullità e/o l’illegittimità dell’ordinanza di vendita del lotto 1 avvenuta in data 10.2.20221 ed aggiudicata ai sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]». Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile il reclamo, perché tardivo, e quindi a prescindere dalla pur rilevata difficoltà di individuare un decreto del giudice delegato quale oggetto dell’impugnazione e dalla ritenuta infondatezza delle ragioni poste a sostegno del gravame. Contro il decreto del tribunaleMaria [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Il fallimento personale della ricorrente, nell’ambito del quale è stato venduto l’immobile, si è difeso con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Il ricorso è trattatoin camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unicomotivo di ricorso si denuncia « violazione e falsa applicazione di norme di diritto –art. 360, comma 1 , n. 3, c.p.c.». La ricorrente contesta la decisione del tribunale laddove questa ha ritenuto tardivo, e quindi inammissibile, il reclamo; sostiene, infatti, di avere trasmesso telematicamente l’impugnazione il [OSCURATO:DATA_NASCITA]– non il 18.10.2021, come indicato dal collegio – a fronte di una comunicazione informale dell’aggiudicazione ricevuta solo in data 24.9.202 1 , e dunque entro il termine di dieci giorni dettato dall’art. 26, comma 3, legge fall. 2. Il ricorso è inammissibile, perché non si confronta con il nucleo essenziale della motivazione del provvedimento impugnato. Il Tribunale di Roma ha rilevato che sia l’avviso di vendita, sia l’aggiudicazionerisalivano a ben più di novanta giorni prima della presentazione del reclamo e che, quindi, la decadenza della reclamante era da ricondurre innanzitutto (e in ogni caso) alla norma dettata dall’art. 26, comma 4, legge fall., il quale dispone che «Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria». Contro tale autonoma ed assorbente ratio decidendi il ricorso non muove alcuna censura, il che lo rende inammissibile in conformità al consolidato principio secondo cui «ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrrel’annullamento della sentenza» (Cass. n. 17182/2020, che cita a sua volta Cass. nn. 10815/2019; 7499/ 2019 ; 15399/ 2018; 9752/ 2017; 2108/2012; 22753/2011). 3. Dichiarato inammissibile il ricorso – con assorbimento di ogni altra questione – le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 4.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 6.000 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del co
Decreto Cassazione n. 00946/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris