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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 ottobre 2024

Cassazione n. 20321/2025

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guente SENTENZA suiricorsi propost i d a : TUCCILLO FRANCESCOnato il 28 /0 7 /19 63 a [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso la sentenza in data 01/10/2024 della [OSCURATO:PERSONA]- LERMO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e iricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA]- curatore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità dei ri- corsi; letta la nota dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse della costituita parte civile nei [OSCURATO:SOCIETA]., ha concluso per l’inammissibilità del ricorso o, in via subordinata, per l’estinzione dei reati prescritti,con conferma delle sta- tuizioni civilie condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle spese del giudizio; letta la nota dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’in- teresse della costituita parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., che ha concluso per l’inam- missibilità o per il rigetto del ricorso, con condanna in solido dei ricorrenti al paga- mento delle spese del grado di giudizio; letta la nota dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse della parte civile costituita [OSCURATO:SOCIETA]., ha concluso per l’inammissibilità o il ri- getto del ricorso, con condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio. letta la nota dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse dei ricor- renti, ha replicato alla requisitoria del pubblico ministero e ha insistito per l’acco- glimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]. nella persona del legale rappresentante,per il tramite del comune procuratore speciale e con ricorsi con- giunti, impugnano la sentenza in data 0 1/ 1 0/2024 della Corte di appello di Pa- lermo, che -per quello che qui interessa-ha parzialmente riformato la sentenza in data 04/09/2023del Tribunale di Palermo, dichiarando la prescrizione del reato in data 10/03/2016 contestato a Tuccillo al capo a) della rubrica, rideterminando conseguentemente la pena e confermando nel resto la condanna dello stesso Tuc- cillo per i reati di appropriazione indebita(art. 646 cod. pen.), frode nell’esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.) e vendita di prodotti industriali con segni men- daci (art. 517 cod. pen.).

La corte di appello ha confermato anche la condanna della società [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell’art. 25-bisdecreto legislativo n. 231 del 2001e le statuizioni civili.

Deducono:

1.1. Violazione degli artt. 130 e 516 cod. proc. pen., in relazione alla modi- fica della contestazione di cui al capo D) deldecreto che ha disposto il giudizio.

Il motivo si rivolge alla modifica del capo D) del decreto di citazione diretta, di cui il pubblico ministero chiedeva la correzione all’udienza del 24.07.2023, in quanto, nel contestare l’art. 25-bisdel decreto legislativo n. 231 del 2001, faceva riferimento all’art. 646 cod. pen. del capo A), non ricompreso tra i reati cui la norma menzionata collega la responsabilità della persona giuridica.

A tale proposito si evidenzia che già in quella sede la difesa eccepiva che non si poteva ricorrere alla procedura di correzione dell’errore materiale previsto dall’art. 130 cod. proc. pen., in quanto l’errore verteva su un elemento essenziale dell’imputazione, così che andava applicata la disciplina prevista dall’art. 516 cod. proc. pen..

Si deduce, quindi, l’erroneità della decisione assunta dalla corte di appello, che ha ritenuto che non vi fosse stataalcuna violazione del diritto di difesa, in quanto le parti erano a conoscenza del fatto.

1.2. Violazione di legge in relazione all’art. 646 cod. pen..

I ricorrentisostengono che non poteva ritenersi configurato il possesso, né la detenzione, in quanto le operazioni di ricarica erano istantanee e la consegna avveniva da parte di un soggetto legittimato al possesso delle stesse, che ne ordi- nava l’attività di riempimento.

«Quindi -scrive la difesa-mai la condotta contestata a Tuccillo e alla AGRI- GAS assumeva il carattere di autonoma disposizione su un bene che, in realtà, rimaneva nella sfera giuridica del soggetto legittimato».

Deduce, perciò, la mancanza di interversione del possesso, negando la con- figurabilità del delitto di appropriazione indebita.

1.3. Violazione di legge in relazione all’art. 515 cod. pen..

A tale proposito si assume che manca il soggetto passivo del reato, atteso che le persone che portavano le bombole per la ricarica non rientrano nella nozione di consumatori.

Si aggiunge che l’origine e la qualità e, in definitiva, la diversità del bene è del tutto insussistente, attesa la natura fungibile del gas che non si prestaa valu- tazioni di differenze tali da integrare l’elementonecessario alla configurazione del reato,anche alla luce della dottrina, che non considera le energie quali beni mobili dotatidi valore economico. 1.4.

Violazione di legge in relazione all’art. 517 cod. pen..

In questo caso si rimarca che i segni distintivi sulle bombole erano veri, mentre la fungibilità del gas non consente di operare differenze qualitative, così mancando il requisito della sussistenza di segni mendaci.

1.5. Violazione di legge in relazione alla prescrizione.

Si osserva, infine,che i reati, pur tenendo in considerazione il tempus com- missi delictiindicato dalla corte di appello e 64 giorni di sospensione per la disci- plina emergenziale Covid-19, devono considerarsi prescritti alla data del 12/10/2024. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsisono inammissibil i .

1.1. Il primo motivo d’impugnazione, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 516 cod. proc. pen., è inammissibile.

Ildecreto di citazione diretta notificato all’imputato, nella sua originaria for- mulazione, al capo D),contestava alla società [OSCURATO:SOCIETA]. l’art. 25 - bis del de- creto legislativo n. 231 del 2001, facendo rinvio ai delitti di cui aiprecedenti capi A) e B).

Il capo A) conteneva la contestazione dei fatti di appropriazione indebita; il capo B) conteneva la contestazione del delitto di frode incommercio. 1.2.Va rammentato che l'articolo 25-bis e l’art. 25 - bis .1 del decreto legi- slativo 231/2001 disciplina no la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in relazione alla commissione di reati da parte dei loro rappresentanti, organi o dipendenti, stabilendo che l'ente è responsabile per le sanzioni pecuniarie e interdittive in caso di condanna delle persone che lo rappresentano, lo dirigono o che sono suoi dipendenti per reati specifici tassativamente annoverati dall e norme, tra i quali rientranoi delitti contro l’industria e il commercio previsti negli articoli 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-tere 517-quater del codice penale, (per come stabilito dall’art. 25-bis.1), ma non anche il delitto di appropriazione indebita contemplato all’art. 646 cod. pen. 1.3.

Il pubblico ministero, avvedutosiche il delitto di appropriazione inde- bita contestato al capo B) della rubrica non rientrava tra i delitti presupposto dell’il- lecito in esame, chiedeva la correzione del capo D), mediante l’eliminazione del riferimento al capo A).

Veniva lasciato inalterato il riferimento al capo B), relativo al reato di frode in commercio, ricompreso nel novero dei reati di cui all’art. 25-bis.1decreto legi- slativo n. 231 del 2001.

Il ricorrente sostiene che tale correzione doveva essere attuata ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen..

1.4. Così delineata la questione, va rilevata l ’inammissibilità del mot ivo per carenza d’interesse.

Va ricordato che l’interesse a impugnare, così come richiamato dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugna- zione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da im- pugnare e sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eli- minazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantag- giosa per l'impugnante rispetto a quella esistente; tanto vale a dire che sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente rag- giungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente fa- vorevole (cfr. Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093 –01, seguita da moltissime conformi, fino alla più recente Sez. 3, Sentenza n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 –01).

In altre parole, l'interesse ad impugnare si identifica con l'interesse a con- seguire un vantaggio concreto dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento impugnato.

Vantaggio concreto che -invero-non si rinviene nel caso in esame, né viene prospettato dal ricorrente.

A tale proposito va rilevato come,con l’eliminazione del riferimento al capo A), il pubblico ministero ha sostanzialmente contratto l’accusa, concentrandola sol- tanto in relazione al capo B), così che dalla correzione di cui oggi ci si duole è sortito un effetto favorevole per la società, che ha visto restringersi l’ambito delle condotte contestate.

Questa, infatti, in esito alla correzione, non si è dovutapiù difendere dalla contestazione dell’art. 25-bisdecreto legislativo n. 231 del 2001 sia in relazione al capo A), siain relazione al capo B),per come previsto n ell’originaria formulazione, ma soltanto in relazione al capo B), che già gli era stato contestato e in relazione al quale non si è avuta alcuna immutazione del fatto.

Da ciò discende che l’eventuale accoglimento della censura in esamenon produrrebbe alcun effetto pratico favorevole, con conseguente inammissibilità del primo motivo d’impugnazione.

2. Anche irestanti motivi d ’impugnazione sono inammissibil i .

Va premesso che le contestazioni a carico dell’odierno imputatosono cor- relate al fatto (non contestato) che negli stabilimenti della [OSCURATO:SOCIETA]. venivano rinvenute centinaia di bombole con marchio(tra tanti altri) [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., che venivanoimbottigliate e distribuite senza autorizza- zione.

2.1. Iricorrenti, con il secondo motivo d ’impugnazione , in relazione ai fatti di appropriazione indebita, sostengonol’insussistenza del requisito del possesso e della sua interversione, atteso che le bombole venivano portate dagli utenti e im- mediatamente imbottigliate erestituite.

La deduzione è manifestamente infondata già in punto di fatto, visto che gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato centinaia di bombole presso la sede della società, così che non trova riscontro l’assunto difensivo secondo cui esse venivano portate dautenti esternial solo fine del loro riempimento, con immediata restituzione.

A frontedi tale dato oggettivo, la corte di appello ha osservato che il pos- sesso e la sua interversione discendonoda una precisa norma di legge, ossia l’art. 10, comma 3, decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, che impone a “chiunque detenga” bombole per GPL di restituirle alle imprese distributrici, anche tramite il rivenditore.

I magistrati dell’appello hanno correttamente individuato la condotta inde- bitamente appropriativa nel fatto che le bombole in questione, detenute nei locali dell’[OSCURATO:SOCIETA]., anziché essere restituite alle proprietarie [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., venivano riutilizzate a propri fini da Tuccillo che, senza autorizzazione, le riempiva, vi apponeva sigilli anonimi e le rivendeva per trarne un ingiusto profitto, così -di fatto- impossessandosene, pur essendo tenuto alla loro restituzione.

2.1.1. Il ricorrente -pur a fronte di una motivazione aderente alle emer- genze processuali e giuridicamente corretta-reitera la medesima argomentazione in fatto espostadavanti alla corte di appello e, al contempo, non si confronta con l’argomentazione fondata sulla lettura dell’art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 128 del 2006.

Tanto rende il motivo inammissibile sia perché meramente reiterativo di questioni di fatto affrontate e correttamente risolte dalla corte di appello; sia per- ché non si confronta con la motivazione, di cui trascura il decisivo riferimento al menzionato art. 10, comma 3, decreto legislativon. 128 del 2006, che imponeva la restituzione delle bombole che, invece, venivano indebitamente trattenute da Tuccilo, perriutilizzarle a fini commerciali.

L’impugnazione trascura tale decisivo rilievo, così risultando aspecifica.

Il difetto di specificità, infatti, siconfigura non solo in ipotesi di genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto edi diritto poste a sostegno della censura, ma anche in ragione dell’apparenza dei motivi , perché privi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione o perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, così omettendodi assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Sulla scorta di ciò, questa Corte haprecisato che « è inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fonda- mento dalla decisione impugnatae quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio,Rv. 286468 – 01 ).

2.2. Il difetto dispecificità si rinviene anche in relazione al terzoe al quarto motivo d’impugnazione, con i qualii ricorrenti nega no la configurabilità de l reat o di cui all’art. 515 cod. pen.,sul presupposto della fungibilità del gas, così che non è possibile distinguerne la qualità, con conseguente mancanza del requisito della diversità, richiesto per la configurazione del reato.

La corte di appello ha dato risposta alla deduzione difensiva oggi riversata nel ricorso, osservando che il delitto di frode in commercio non era stato contestato per la qualità del gas, «ma nelle caratteristiche essenziali delle bombole, le quali venivano riempite e rimesse in commercio illecitamente, senza rispettare quei con- trolli che le società proprietarie del bene erano solite operare (ad esempio l’inte- grità di ogni singola bombola, il collaudo decennale e il peso specifico).

Senza dire che, analizzando la vicenda nella prospettiva dei consumatori, si coglie un’evidente frode in commercio proprio perché gli acquirenti confidavano nel marchio di quelle bombole GPL, affidandosi anche ai relativi controlli, in termini di sicurezza e di qualità del prodotto, delle società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA].».

In tal senso la corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale«in tema di frode nell'esercizio del commercio, il bene giu- ridico tutelato va individuato nel leale esercizio di tale attività e la condotta tipica punita consiste nella consegna di una cosa diversa per origine, provenienza, qua- lità o quantità da quella oggetto del contratto, indipendentemente dal fatto che l'agente abbia usato particolari accorgimenti per ingannare il compratore o dalla circostanza che quest'ultimo potesse facilmente, applicando normale attenzione e diligenza, rendersi conto della difformitàtra merce richiesta e consegnata. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto idonea ad ingannare il consumatore, in ordine alla qualità del gas acquistato, la consegna di bombole con il marchio "Agipgas", an- corché non impresso dall'imputato)» (Sez. 2, n. 48026 del 04/11/2014, P.C.,Rv. 261325 –01).

Anche in questo caso, le argomentazioni spese dalla corte di appello non sono prese in alcuna considerazione dai ricorrenti, che si limitano a ribadire che il gas è un bene fungibile e, in quanto tale, non è distinguibile nella qualità, così trascurando ogniconfronto con le argomentazioni della corte di appello.

Da qui l’inammissibilità del motivo per aspecificità.

2.3. Risulta apodittica, poi, l’affermazione secondo cui le persone che si presentavano per ilriempimento del le bombole non rientrano nella nozione di con- sumatori.

Anzitutto, ancora una volta, il ricorrente sostiene che l’attività si risolveva nel riempimento di bombole portate dall’esterno, là dove, al contrario, i recipienti venivano rinvenuti nella stessa sede dell’[OSCURATO:SOCIETA], dove venivano riempiti e distri- buiti per la loro immissione in commercio, per come accertato con l’attività inve- stigativa ampiamente descritta e comprovata.

Tanto è già sufficiente a faremergere l’inammissibilità del motivo, in quanto si risolve in una ricostruzione del fatto alternativa a quella della doppia sentenza conforme.

Ricostruzione, peraltro, non aderente alle emergenze probatorie.

Al contempo, i ricorrentinon spiegano perché gli acquirenti del GPL non rientrebbero nella nozione di consumatori, per come definita dall’art. 3, comma 1, lett. a), decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, così che la deduzione risulta meramente assertiva eapodittica.

A ciò si aggiunga che l’art. 515 cod. pen. non prevede che l’attività fraudo- lenta sia realizzata in danno di un consumatoreinteso in senso stretto, visto che la norma si riferisce genericamente all’acquirente e richiede solamente che vi sia uno scambio materiale del bene eche il bene sia diverso da quello dichiarato o pattuito, senza che sia a tal fine richiesto che la consegna sia realizzata nei con- fronti di una persona fisica che acquista al di fuori di un’attività professionale, così non richiedendosi che l’acquirente sia un consumatoreper come definito dall’art. 3, comma 1, lett. a), decreto legislativo 6 settembre 2002, n. 206, con la conse- guenza chela fattispecie si realizza anche quando lo scambio sia perfezionato nei confronti di un acquirente professionale.

Da qui la manifesta infondatezza della deduzione difensiva.

2.3. Il motivo con cui si nega la configurabilità dell’art. 517 cod. pen. non era statosollevato davanti alla corte di appello nei termini oggi esposti con i ricorsi .

Con l’atto di appello, invero, gli odierni ricorrenti sostenevano che non si configurava la fattispecie prevista dall’art. 517 cod. pen., ma l’illecito amministra- tivo di cui agli artt. 10 e 18 del decreto legislativo n. 128 del 2006.

Con iricorsi oggi in esame, invece,tale deduzione è stata abbandonata e si sostiene la non configurabilità del reato in ragione della fungibilità del gas, che rende indistinguibile la sua qualità, così opponendosiuna ragione diversa da quella dedotta con il gravame.

Lasciando in disparte che tale argomentazione,per le ragioni già esposte ai paragrafi precedenti,rimane manifestamente infondata, va comunque rilevat o che tale argomento,in relazione all’art. 517 cod. pen,, viene prospettata per la prima volta con il ricorso,sulla base di argomentazioni non svolte con l’atto di appello, con la loro conseguente inammissibilità.

Si deveribadire, infatti, che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissi- bile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346).

2.4. Inammissibile perché manifestamente infondato anche l’ultimo motivo di ricorso.

Lo stesso ricorrente riconosce che il reatocontestato al capo A) - conside- rando il tempus commissi delicticosì come ritenuto dalla corte di appello- si pre- scrive il 12 ottobre 2024, ossia in una data successiva allasentenza della corte di appello(pronunciata in data 01/10/2024) che, pertanto, ha correttamente escluso la configurabilità della fattispecie estintiva.

Da ciò la manifesta infondatezza del motivo.

2.4.1. Va evidenziato, infine, che non è possibile rilevare la prescrizione dei reati eventualmente maturata nelle more della trattazione dell’odierna impugna- zione, atteso che il ricorso inammissibile per causa originaria non consente l'in- staurazione di un regolare rapporto processuale di impugnazione, con la conse- guenza che la sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso qualsiasi accertamento di sopravvenute cause di non punibilità (nella specie, la prescrizione del reato (in questo senso, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463 –01; Sez. 3, n. 42839 del 08/10/2009 , Impe- rato, Rv. 244999 –01).

I ricorsi sono, conclusivamente, inammissibili.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.,la condanna dei ricorrent i al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremilaciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

4. Va disposta anche la condanna dei ricorrenti alla rifusione,in favore delle costituite parti civili, delle spese sostenute nel presente grado di giudizio, con la precisazione che l’[OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto la condanna del solo Tuccillo, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. hanno chiesto la condanna di entrambi i ricor- renti in solido, così che si statuirà in dispositivo in coerenza al principio della do- manda.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA], ed il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA suiricorsi propost i d a : TUCCILLO FRANCESCOnato il 28 /0 7 /19 63 a [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso la sentenza in data 01/10/2024 della [OSCURATO:PERSONA]- LERMO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e iricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA]- curatore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità dei ri- corsi; letta la nota dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse della costituita parte civile nei [OSCURATO:SOCIETA]., ha concluso per l’inammissibilità del ricorso o, in via subordinata, per l’estinzione dei reati prescritti,con conferma delle sta- tuizioni civilie condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle spese del giudizio; letta la nota dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’in- teresse della costituita parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., che ha concluso per l’inam- missibilità o per il rigetto del ricorso, con condanna in solido dei ricorrenti al paga- mento delle spese del grado di giudizio; letta la nota dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse della parte civile costituita [OSCURATO:SOCIETA]., ha concluso per l’inammissibilità o il ri- getto del ricorso, con condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio. letta la nota dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse dei ricor- renti, ha replicato alla requisitoria del pubblico ministero e ha insistito per l’acco- glimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]. nella persona del legale rappresentante,per il tramite del comune procuratore speciale e con ricorsi con- giunti, impugnano la sentenza in data 0 1/ 1 0/2024 della Corte di appello di Pa- lermo, che -per quello che qui interessa-ha parzialmente riformato la sentenza in data 04/09/2023del Tribunale di Palermo, dichiarando la prescrizione del reato in data 10/03/2016 contestato a Tuccillo al capo a) della rubrica, rideterminando conseguentemente la pena e confermando nel resto la condanna dello stesso Tuc- cillo per i reati di appropriazione indebita(art. 646 cod. pen.), frode nell’esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.) e vendita di prodotti industriali con segni men- daci (art. 517 cod. pen.). La corte di appello ha confermato anche la condanna della società [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell’art. 25-bisdecreto legislativo n. 231 del 2001e le statuizioni civili. Deducono: 1.1. Violazione degli artt. 130 e 516 cod. proc. pen., in relazione alla modi- fica della contestazione di cui al capo D) deldecreto che ha disposto il giudizio. Il motivo si rivolge alla modifica del capo D) del decreto di citazione diretta, di cui il pubblico ministero chiedeva la correzione all’udienza del 24.07.2023, in quanto, nel contestare l’art. 25-bisdel decreto legislativo n. 231 del 2001, faceva riferimento all’art. 646 cod. pen. del capo A), non ricompreso tra i reati cui la norma menzionata collega la responsabilità della persona giuridica. A tale proposito si evidenzia che già in quella sede la difesa eccepiva che non si poteva ricorrere alla procedura di correzione dell’errore materiale previsto dall’art. 130 cod. proc. pen., in quanto l’errore verteva su un elemento essenziale dell’imputazione, così che andava applicata la disciplina prevista dall’art. 516 cod. proc. pen.. Si deduce, quindi, l’erroneità della decisione assunta dalla corte di appello, che ha ritenuto che non vi fosse stataalcuna violazione del diritto di difesa, in quanto le parti erano a conoscenza del fatto. 1.2. Violazione di legge in relazione all’art. 646 cod. pen.. I ricorrentisostengono che non poteva ritenersi configurato il possesso, né la detenzione, in quanto le operazioni di ricarica erano istantanee e la consegna avveniva da parte di un soggetto legittimato al possesso delle stesse, che ne ordi- nava l’attività di riempimento. «Quindi -scrive la difesa-mai la condotta contestata a Tuccillo e alla AGRI- GAS assumeva il carattere di autonoma disposizione su un bene che, in realtà, rimaneva nella sfera giuridica del soggetto legittimato». Deduce, perciò, la mancanza di interversione del possesso, negando la con- figurabilità del delitto di appropriazione indebita. 1.3. Violazione di legge in relazione all’art. 515 cod. pen.. A tale proposito si assume che manca il soggetto passivo del reato, atteso che le persone che portavano le bombole per la ricarica non rientrano nella nozione di consumatori. Si aggiunge che l’origine e la qualità e, in definitiva, la diversità del bene è del tutto insussistente, attesa la natura fungibile del gas che non si prestaa valu- tazioni di differenze tali da integrare l’elementonecessario alla configurazione del reato,anche alla luce della dottrina, che non considera le energie quali beni mobili dotatidi valore economico. 1.4. Violazione di legge in relazione all’art. 517 cod. pen.. In questo caso si rimarca che i segni distintivi sulle bombole erano veri, mentre la fungibilità del gas non consente di operare differenze qualitative, così mancando il requisito della sussistenza di segni mendaci. 1.5. Violazione di legge in relazione alla prescrizione. Si osserva, infine,che i reati, pur tenendo in considerazione il tempus com- missi delictiindicato dalla corte di appello e 64 giorni di sospensione per la disci- plina emergenziale Covid-19, devono considerarsi prescritti alla data del 12/10/2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsisono inammissibil i . 1.1. Il primo motivo d’impugnazione, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 516 cod. proc. pen., è inammissibile. Ildecreto di citazione diretta notificato all’imputato, nella sua originaria for- mulazione, al capo D),contestava alla società [OSCURATO:SOCIETA]. l’art. 25 - bis del de- creto legislativo n. 231 del 2001, facendo rinvio ai delitti di cui aiprecedenti capi A) e B). Il capo A) conteneva la contestazione dei fatti di appropriazione indebita; il capo B) conteneva la contestazione del delitto di frode incommercio. 1.2.Va rammentato che l'articolo 25-bis e l’art. 25 - bis .1 del decreto legi- slativo 231/2001 disciplina no la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in relazione alla commissione di reati da parte dei loro rappresentanti, organi o dipendenti, stabilendo che l'ente è responsabile per le sanzioni pecuniarie e interdittive in caso di condanna delle persone che lo rappresentano, lo dirigono o che sono suoi dipendenti per reati specifici tassativamente annoverati dall e norme, tra i quali rientranoi delitti contro l’industria e il commercio previsti negli articoli 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-tere 517-quater del codice penale, (per come stabilito dall’art. 25-bis.1), ma non anche il delitto di appropriazione indebita contemplato all’art. 646 cod. pen. 1.3. Il pubblico ministero, avvedutosiche il delitto di appropriazione inde- bita contestato al capo B) della rubrica non rientrava tra i delitti presupposto dell’il- lecito in esame, chiedeva la correzione del capo D), mediante l’eliminazione del riferimento al capo A). Veniva lasciato inalterato il riferimento al capo B), relativo al reato di frode in commercio, ricompreso nel novero dei reati di cui all’art. 25-bis.1decreto legi- slativo n. 231 del 2001. Il ricorrente sostiene che tale correzione doveva essere attuata ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen.. 1.4. Così delineata la questione, va rilevata l ’inammissibilità del mot ivo per carenza d’interesse. Va ricordato che l’interesse a impugnare, così come richiamato dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugna- zione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da im- pugnare e sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eli- minazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantag- giosa per l'impugnante rispetto a quella esistente; tanto vale a dire che sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente rag- giungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente fa- vorevole (cfr. Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093 –01, seguita da moltissime conformi, fino alla più recente Sez. 3, Sentenza n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 –01). In altre parole, l'interesse ad impugnare si identifica con l'interesse a con- seguire un vantaggio concreto dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento impugnato. Vantaggio concreto che -invero-non si rinviene nel caso in esame, né viene prospettato dal ricorrente. A tale proposito va rilevato come,con l’eliminazione del riferimento al capo A), il pubblico ministero ha sostanzialmente contratto l’accusa, concentrandola sol- tanto in relazione al capo B), così che dalla correzione di cui oggi ci si duole è sortito un effetto favorevole per la società, che ha visto restringersi l’ambito delle condotte contestate. Questa, infatti, in esito alla correzione, non si è dovutapiù difendere dalla contestazione dell’art. 25-bisdecreto legislativo n. 231 del 2001 sia in relazione al capo A), siain relazione al capo B),per come previsto n ell’originaria formulazione, ma soltanto in relazione al capo B), che già gli era stato contestato e in relazione al quale non si è avuta alcuna immutazione del fatto. Da ciò discende che l’eventuale accoglimento della censura in esamenon produrrebbe alcun effetto pratico favorevole, con conseguente inammissibilità del primo motivo d’impugnazione. 2. Anche irestanti motivi d ’impugnazione sono inammissibil i . Va premesso che le contestazioni a carico dell’odierno imputatosono cor- relate al fatto (non contestato) che negli stabilimenti della [OSCURATO:SOCIETA]. venivano rinvenute centinaia di bombole con marchio(tra tanti altri) [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., che venivanoimbottigliate e distribuite senza autorizza- zione. 2.1. Iricorrenti, con il secondo motivo d ’impugnazione , in relazione ai fatti di appropriazione indebita, sostengonol’insussistenza del requisito del possesso e della sua interversione, atteso che le bombole venivano portate dagli utenti e im- mediatamente imbottigliate erestituite. La deduzione è manifestamente infondata già in punto di fatto, visto che gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato centinaia di bombole presso la sede della società, così che non trova riscontro l’assunto difensivo secondo cui esse venivano portate dautenti esternial solo fine del loro riempimento, con immediata restituzione. A frontedi tale dato oggettivo, la corte di appello ha osservato che il pos- sesso e la sua interversione discendonoda una precisa norma di legge, ossia l’art. 10, comma 3, decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, che impone a “chiunque detenga” bombole per GPL di restituirle alle imprese distributrici, anche tramite il rivenditore. I magistrati dell’appello hanno correttamente individuato la condotta inde- bitamente appropriativa nel fatto che le bombole in questione, detenute nei locali dell’[OSCURATO:SOCIETA]., anziché essere restituite alle proprietarie [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., venivano riutilizzate a propri fini da Tuccillo che, senza autorizzazione, le riempiva, vi apponeva sigilli anonimi e le rivendeva per trarne un ingiusto profitto, così -di fatto- impossessandosene, pur essendo tenuto alla loro restituzione. 2.1.1. Il ricorrente -pur a fronte di una motivazione aderente alle emer- genze processuali e giuridicamente corretta-reitera la medesima argomentazione in fatto espostadavanti alla corte di appello e, al contempo, non si confronta con l’argomentazione fondata sulla lettura dell’art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 128 del 2006. Tanto rende il motivo inammissibile sia perché meramente reiterativo di questioni di fatto affrontate e correttamente risolte dalla corte di appello; sia per- ché non si confronta con la motivazione, di cui trascura il decisivo riferimento al menzionato art. 10, comma 3, decreto legislativon. 128 del 2006, che imponeva la restituzione delle bombole che, invece, venivano indebitamente trattenute da Tuccilo, perriutilizzarle a fini commerciali. L’impugnazione trascura tale decisivo rilievo, così risultando aspecifica. Il difetto di specificità, infatti, siconfigura non solo in ipotesi di genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto edi diritto poste a sostegno della censura, ma anche in ragione dell’apparenza dei motivi , perché privi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione o perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, così omettendodi assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Sulla scorta di ciò, questa Corte haprecisato che « è inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fonda- mento dalla decisione impugnatae quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio,Rv. 286468 – 01 ). 2.2. Il difetto dispecificità si rinviene anche in relazione al terzoe al quarto motivo d’impugnazione, con i qualii ricorrenti nega no la configurabilità de l reat o di cui all’art. 515 cod. pen.,sul presupposto della fungibilità del gas, così che non è possibile distinguerne la qualità, con conseguente mancanza del requisito della diversità, richiesto per la configurazione del reato. La corte di appello ha dato risposta alla deduzione difensiva oggi riversata nel ricorso, osservando che il delitto di frode in commercio non era stato contestato per la qualità del gas, «ma nelle caratteristiche essenziali delle bombole, le quali venivano riempite e rimesse in commercio illecitamente, senza rispettare quei con- trolli che le società proprietarie del bene erano solite operare (ad esempio l’inte- grità di ogni singola bombola, il collaudo decennale e il peso specifico). Senza dire che, analizzando la vicenda nella prospettiva dei consumatori, si coglie un’evidente frode in commercio proprio perché gli acquirenti confidavano nel marchio di quelle bombole GPL, affidandosi anche ai relativi controlli, in termini di sicurezza e di qualità del prodotto, delle società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA].». In tal senso la corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale«in tema di frode nell'esercizio del commercio, il bene giu- ridico tutelato va individuato nel leale esercizio di tale attività e la condotta tipica punita consiste nella consegna di una cosa diversa per origine, provenienza, qua- lità o quantità da quella oggetto del contratto, indipendentemente dal fatto che l'agente abbia usato particolari accorgimenti per ingannare il compratore o dalla circostanza che quest'ultimo potesse facilmente, applicando normale attenzione e diligenza, rendersi conto della difformitàtra merce richiesta e consegnata. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto idonea ad ingannare il consumatore, in ordine alla qualità del gas acquistato, la consegna di bombole con il marchio "Agipgas", an- corché non impresso dall'imputato)» (Sez. 2, n. 48026 del 04/11/2014, P.C.,Rv. 261325 –01). Anche in questo caso, le argomentazioni spese dalla corte di appello non sono prese in alcuna considerazione dai ricorrenti, che si limitano a ribadire che il gas è un bene fungibile e, in quanto tale, non è distinguibile nella qualità, così trascurando ogniconfronto con le argomentazioni della corte di appello. Da qui l’inammissibilità del motivo per aspecificità. 2.3. Risulta apodittica, poi, l’affermazione secondo cui le persone che si presentavano per ilriempimento del le bombole non rientrano nella nozione di con- sumatori. Anzitutto, ancora una volta, il ricorrente sostiene che l’attività si risolveva nel riempimento di bombole portate dall’esterno, là dove, al contrario, i recipienti venivano rinvenuti nella stessa sede dell’[OSCURATO:SOCIETA], dove venivano riempiti e distri- buiti per la loro immissione in commercio, per come accertato con l’attività inve- stigativa ampiamente descritta e comprovata. Tanto è già sufficiente a faremergere l’inammissibilità del motivo, in quanto si risolve in una ricostruzione del fatto alternativa a quella della doppia sentenza conforme. Ricostruzione, peraltro, non aderente alle emergenze probatorie. Al contempo, i ricorrentinon spiegano perché gli acquirenti del GPL non rientrebbero nella nozione di consumatori, per come definita dall’art. 3, comma 1, lett. a), decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, così che la deduzione risulta meramente assertiva eapodittica. A ciò si aggiunga che l’art. 515 cod. pen. non prevede che l’attività fraudo- lenta sia realizzata in danno di un consumatoreinteso in senso stretto, visto che la norma si riferisce genericamente all’acquirente e richiede solamente che vi sia uno scambio materiale del bene eche il bene sia diverso da quello dichiarato o pattuito, senza che sia a tal fine richiesto che la consegna sia realizzata nei con- fronti di una persona fisica che acquista al di fuori di un’attività professionale, così non richiedendosi che l’acquirente sia un consumatoreper come definito dall’art. 3, comma 1, lett. a), decreto legislativo 6 settembre 2002, n. 206, con la conse- guenza chela fattispecie si realizza anche quando lo scambio sia perfezionato nei confronti di un acquirente professionale. Da qui la manifesta infondatezza della deduzione difensiva. 2.3. Il motivo con cui si nega la configurabilità dell’art. 517 cod. pen. non era statosollevato davanti alla corte di appello nei termini oggi esposti con i ricorsi . Con l’atto di appello, invero, gli odierni ricorrenti sostenevano che non si configurava la fattispecie prevista dall’art. 517 cod. pen., ma l’illecito amministra- tivo di cui agli artt. 10 e 18 del decreto legislativo n. 128 del 2006. Con iricorsi oggi in esame, invece,tale deduzione è stata abbandonata e si sostiene la non configurabilità del reato in ragione della fungibilità del gas, che rende indistinguibile la sua qualità, così opponendosiuna ragione diversa da quella dedotta con il gravame. Lasciando in disparte che tale argomentazione,per le ragioni già esposte ai paragrafi precedenti,rimane manifestamente infondata, va comunque rilevat o che tale argomento,in relazione all’art. 517 cod. pen,, viene prospettata per la prima volta con il ricorso,sulla base di argomentazioni non svolte con l’atto di appello, con la loro conseguente inammissibilità. Si deveribadire, infatti, che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissi- bile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346). 2.4. Inammissibile perché manifestamente infondato anche l’ultimo motivo di ricorso. Lo stesso ricorrente riconosce che il reatocontestato al capo A) - conside- rando il tempus commissi delicticosì come ritenuto dalla corte di appello- si pre- scrive il 12 ottobre 2024, ossia in una data successiva allasentenza della corte di appello(pronunciata in data 01/10/2024) che, pertanto, ha correttamente escluso la configurabilità della fattispecie estintiva. Da ciò la manifesta infondatezza del motivo. 2.4.1. Va evidenziato, infine, che non è possibile rilevare la prescrizione dei reati eventualmente maturata nelle more della trattazione dell’odierna impugna- zione, atteso che il ricorso inammissibile per causa originaria non consente l'in- staurazione di un regolare rapporto processuale di impugnazione, con la conse- guenza che la sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso qualsiasi accertamento di sopravvenute cause di non punibilità (nella specie, la prescrizione del reato (in questo senso, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463 –01; Sez. 3, n. 42839 del 08/10/2009 , Impe- rato, Rv. 244999 –01). I ricorsi sono, conclusivamente, inammissibili. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.,la condanna dei ricorrent i al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremilaciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 4. Va disposta anche la condanna dei ricorrenti alla rifusione,in favore delle costituite parti civili, delle spese sostenute nel presente grado di giudizio, con la precisazione che l’[OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto la condanna del solo Tuccillo, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. hanno chiesto la condanna di entrambi i ricor- renti in solido, così che si statuirà in dispositivo in coerenza al principio della do- manda. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA], ed il
Sentenza Cassazione n. 20321/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris