CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33532/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] alias "Mich", [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Albenga il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/3/2026 emessa dal Tribunale di Savona visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti impugnano la sentenza con la quale il Tribunale di Savona applicava la pena concordata tra le parti, in relazione ai reati di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 loro rispettivamente ascritti 2. I ricorrenti ha formulato un unico motivo, con il quale si contesta la nullità della motivazione, sul presupposto che il giudice si sarebbe limitato a recepire il contenuto dell'accordo sulla pena.• 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, posto che, per consolidata giurisprudenza, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez.1, n. 944 del 23/10/2019, dep.2020, Rv.278170 e successive conformi). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. PQM - Dichiara inammissibi P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ePaolo [OSCURATO:PERSONA] /Costanzo [OSCURATO:PERSONA] i; [OSCURATO:PERSONA] "D17.1ART 412.4.