CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33741/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 142 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono costituiti da doglianze: - manifestamente infondate sul ne bis in idem, profilo già vagliato e disatteso con corretti e adeguati argomenti giuridici dal giudic:e di merito (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); - generiche sulla motivazione della esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e del trattamento sanzionatorio rispetto alla motivazione sui detti punti che indica con ragionamento adeguato e corretto le ragioni della decisione (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); - parimenti generiche sulla ritenuta responsabilità e sulla possibilità di proscioglimento, trattandosi di censure del tutto sganciate dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata e meramente astratte (quanto alla possibilità di proscioglimento, neppure indicandone le ragioni); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il ga